Cassazione Penale, Sez. 4, 08 maggio 2012, n. 17074 - Infortunio in cantiere edile, responsabilità di un capo cantiere e assoluzione di un datore di lavoro


 

 

 

Responsabilità di un datore di lavoro, legale rappresentante e amministratore unico di una srl nel cui cantiere edile erano in corso lavoro di costruzione di una palazzina, e di un capocantiere per infortunio occorso ad un manovale dipendente che, nel percorrere un tratto di ponteggio cadeva al piano sottostante a seguito del cedimento della pedana sulla quale stava camminando, che si capovolgeva perchè non regolarmente fissata.

Condannati entrambi in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del datore di lavoro per non aver commesso il fatto. Rigetta il ricorso del responsabile di cantiere.

La Corte premette che il compito del datore di lavoro è assai vario ed articolato, tuttavia la posizione di garanzia che egli ricopre non è di ampiezza e di natura tali da consentire che il medesimo possa essere ritenuto penalmente responsabile di ogni infortunio che avvenga al lavoratore, quasi a voler ricavare dal fatto che l'infortunio si è verificato la dimostrazione di una qualche mancanza nelle maglie della protezione e quasi a voler parlare di responsabilità oggettiva.

Occorre anche in questo caso, come sempre avviene per la responsabilità colposa, che venga individuato uno specifico inadempimento, da parte del soggetto tenuto alla protezione, agli obblighi di protezione previsti, cioè che sia possibile e sia stato formulato nei suoi confronti un addebito colposo. Nel presente caso la sentenza qui impugnata non contiene in alcun modo la indicazione di una qualche violazione di norma cautelare da parte del datore di lavoro.

Tanto più che la sentenza impugnata incorre in errore laddove esclude la efficacia esimente della invocata delega attribuita al capo cantiere per mancanza dei necessari requisiti che la giurisprudenza richiede per far sì che il datore di lavoro possa efficacemente trasferire ad altri la propria responsabilità, con sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia.

L'equivoco consiste nel confondere la figura del delegato del datore di lavoro, con sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro; la figura del responsabile del cantiere, cioè di un soggetto dipendente dal datore di lavoro, avente compiti e responsabilità nel cantiere medesimo, è destinataria diretto di competenze in materia antinfortunistica anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, competenze che gli derivano direttamente dalla legge essendo pacifico che i dirigenti e i preposti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 1, comma 4 bis, sono, in quanto tali e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, destinatari "iure proprio" e senza necessità di un'apposita delega dei precetti antinfortunistici che gravano sul datore di lavoro.

Il responsabile del cantiere, correttamente è stato ritenuto responsabile per il mancato fissaggio delle pedane del ponteggio, atteso che rientrava nei compiti del medesimo, per la anzidetta qualità, quello di assicurare, anche attraverso un continuativo controllo sul posto, che il lavoro venisse effettuato secondo le procedure di sicurezza, e dunque che i piolini fossero inseriti negli appositi fori e così debitamente fermati.

Un altrettanto pressante controllo non può invece ritenersi dovuto da parte del datore di lavoro, atteso che il datore di lavoro che nomina un responsabile dei lavori può legittimamente fare affidamento sulla circostanza che il medesimo sorvegli lo svolgimento degli stessi.


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1239/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 01/03/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott: Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto



1. Il (Omissis), nel cantiere edile della società (Omissis) srl, dove erano in corso i lavori di costruzione di una palazzina commissionata dallo IACP, si verificava un incidente sul lavoro; (Omissis), dipendente con qualifica di manovale edile, nel percorrere un tratto di ponteggio cadeva al piano sottostante a seguito del cedimento della pedana sulla quale stava camminando, che si capovolgeva perchè non regolarmente fissata; in particolare si accertava che molti dei pannelli che costituivano il piano di calpestio non erano stati assicurati ai tubolari di ferro della struttura, non essendo stati inseriti gli appositi pioli come si sarebbe dovuto fare. Dell'incidente sono stati chiamati a rispondere il datore di lavoro del (Omissis), (Omissis), legale rappresentante e amministratore unico della società ed il capocantiere (Omissis).

Il tribunale di Caltagirone riteneva entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e condannava (Omissis), cui era stata contestata anche la contravvenzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 36 e articolo 78, lettera A) per aver omesso di assicurarsi che ponteggi metallici venissero montati conformemente al progetto ed a regole d'arte, alla pena di euro 1600,00 di multa e (Omissis) a quella di euro 1000.

La corte di appello di Catania confermava la sentenza.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione entrambi gli imputati con separati ricorsi affidati al comune difensore di fiducia, avvocato (Omissis). Per entrambi viene dedotto il vizio di motivazione e travisamento del fatto per quanto riguarda lo svolgimento dell'incidente; i ricorrenti fanno presente che con l'appello avevano rappresentato che il (Omissis) era addetto alla costruzione del ponteggio sul quale si era verificato l'incidente e che di tale costruzione egli era dunque unico responsabile; tanto emergeva dalle prime dichiarazioni rese del medesimo (Omissis), confermate da quelle del collega di lavoro (Omissis) ed altresì da quelle di un altro dipendente della (Omissis), il teste (Omissis); il ricorrente riporta le dichiarazioni di questi soggetti e sostiene che dalle stesse si ricava chiaramente che il (Omissis) stava allestendo il ponteggio.

Nell'interesse di (Omissis) viene dedotto il vizio di illogicità di motivazione per quanto riguarda la delega di funzioni dal medesimo effettuata al responsabile di cantiere; viene censurata la sentenza impugnata laddove ha ritenuto non provata tale delega di funzioni; il ricorrente fa presente che la delega era stata invece formalizzata con un regolare atto di nomina del responsabile del cantiere e rappresentante della azienda del 7.9.2002, prodotto in giudizio; con questo atto (Omissis) era stato nominato rappresentante dell'azienda nei confronti dell'Inail, con il compito di vigilare a che i lavori fossero realizzati nel rispetto delle disposizioni previste per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed era stato dotato di un congruo fondo cassa per provvedere a tutti gli acquisti necessari al fine di approntare tutte le misure di sicurezza.

Il ricorso di (Omissis) deduce invece un secondo motivo attinente al capo B. della rubrica e cioè la contravvenzione alla normativa infortunistica, della quale si eccepisce la intervenuta prescrizione.

Diritto



1. Il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, non merita accoglimento. La corte di appello, cui già era stato devoluto il punto relativo alla esatta ricostruzione dell'incidente, ha escluso che l'infortunato (Omissis) fosse stabilmente addetto alla sistemazione delle pedane del ponteggio, come sostenuto dalla difesa allo scopo di addebitare a sua esclusiva responsabilità la cattiva esecuzione del lavoro stesso e dunque la responsabilità dell'infortunio; la corte, sulla base delle deposizioni rese dal medesimo e dal collega (Omissis), ha precisato che il ponteggio era già stato in precedentemente allestito ed era solo in fase di ulteriore controllo dovendosi ritenere "che la sistemazione delle pedane, cui la parte offesa ed il teste (Omissis) si sono riferiti, in realtà altro non fosse che un più stabile ancoraggio di taluni pannelli mal collocati in quanto non fissati col sistema in dotazione alta struttura del ponteggio stesso". Il ricorrente pretende ora di indurre ad una rivalutazione di quanto ritenuto e sopra riferito, invocando in particolare la testimonianza del collega di lavoro (Omissis); riporta un brano delle dichiarazioni del medesimo dal quale risulterebbe che (Omissis) stava allestendo il ponteggio e che il ponteggio non era ancora definitivo. Ora, è pacifico che non è consentito sottoporre a questa Corte questioni che attengono alla diretta valutazione delle risultanze processuali, se non nei limiti assai ristretti del vizio di travisamento della prova. La ricostruzione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere è infatti compito esclusivo dei giudici di merito ed il vizio di travisamento del fatto, anche dopo la riforma dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) ad opera della Legge n. 46 del 2006, articolo 8, non può essere dedotto in Cassazione, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

E' invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il propri convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; vizio quest'ultimo che però assolutamente non sussiste nel presente caso atteso che - come peraltro lo stesso ricorso mette in luce - ciò di cui ci si duole è che il giudice non abbia bene interpretato le dichiarazioni del teste e non abbia correttamente ricostruito i fatti; senza considerare che non è certamente possibile invocare il travisamento della prova sulla base di un semplice stralcio delle deposizioni di un teste.

Tanto precisato, risulta comunque fondato il ricorso del (Omissis) nella parte in cui mira ad escludere la propria responsabilità, per le seguente ragioni. Occorre preliminarmente ribadire che, in tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro è assai articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. Fin dalla Legge n. 547 del 1955, articolo 4, il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica e tra tali obblighi rientra certamente quello, fondamentale ed ineludibile, di organizzare l'attività svolta in modo che la stessa rispetti la normativa di sicurezza, di formare e informare il lavoratore e di vigilare sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche. La posizione di garanzia del datore di lavoro non è tuttavia di ampiezza e di natura tali da consentire che il medesimo possa essere ritenuto penalmente responsabile di ogni infortunio che avvenga al lavoratore, quasi a voler ricavare dal fatto che l'infortunio si è verificato la dimostrazione di una qualche mancanza nelle maglie della protezione. Occorre anche in questo caso, come sempre avviene per la responsabilità colposa, che venga individuato uno specifico inadempimento, da parte del soggetto tenuto alla protezione, agli obblighi di protezione previsti, cioè che sia possibile e sia stato formulato nei suoi confronti un addebito colposo. Nel presente caso la sentenza qui impugnata non contiene in alcun modo la indicazione di una qualche violazione di norma cautelare da parte del datore di lavoro (Omissis), che viene ritenuto responsabile richiamando la norma di chiusura di cui all'articolo 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di farsi toutcourt garante dell'incolumità del lavoratore" e sulla base della considerazione che "l'evento danno è imputato al datore di lavoro sulla base della posizione di garanzia di cui ex lege è gravato".

In tal modo sì viene sostanzialmente a qualificare in termini di responsabilità oggettiva quella del datore di lavoro, ciò che il diritto penale non consente, nemmeno nei reati colposi che richiedono sempre e comunque che sia riscontrato il venire meno da parte dell'agente ad uno specifico obbligo cautelare. Obbligo che il capo di imputazione aveva individuato con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 23 per aver omesso di assicurare il corretto fissaggio attraverso piolini di sicurezza delle pedane metalliche formanti il piano di calpestio del ponteggio, semplicemente allocate nei traversi metallici del ponteggio ma non integralmente fissate agli stessi; obbligo rispetto al quale il (Omissis) aveva correttamente invocato la esistenza di una delega in favore di (Omissis) da lui nominato responsabile del cantiere.

Al riguardo la sentenza impugnata incorre in errore laddove esclude la efficacia esimente di tale delega per mancanza di quei requisiti di forma espressa, competenza tecnica del delegato, attribuzione di concreti poteri cui la giurisprudenza di questa Corte subordina la possibilità del datore di lavoro di trasferire ad altri la propria responsabilità, con sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro.

L'equivoco consiste nel confondere la figura del delegato del datore di lavoro, cioè di quel soggetto a cui il datore di lavoro può, a determinate condizioni e con determinati limiti che qui non è il caso di approfondire, trasferire la propria posizione di garanzia, con sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro; con la figura del responsabile del cantiere, cioè di un soggetto dipendente dal datore di lavoro, avente compiti e responsabilità nel cantiere medesimo di natura privatistica e pertanto variabili a seconda delle specifiche pattuizioni intervenute, ma che generalmente, ed in assenza di diversa prova, consistono nel coordinamento di tutte le attività del cantiere, eseguite da personale dipendente e da eventuali subappaltatori; nel decidere le varie fasi lavorative e assicurarsi che il lavoro del cantiere progredisca come programmato; nel rispettare e far rispettare le norme di prevenzione e sicurezza dei lavori. Il responsabile di cantiere, generalmente indicato come capo cantiere, è destinatario diretto di competenze in materia antinfortunistica anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, competenze che gli derivano direttamente dalla legge essendo pacifico che (da ultimo sez. 4, 3.2.2009 n. 19712 rv 243637) i dirigenti e i preposti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 1, comma 4 bis, sono, in quanto tali e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, destinatari "iure proprio" e senza necessità di un'apposita delega dei precetti antinfortunistici che gravano sul datore di lavoro.

(Omissis), responsabile del cantiere, correttamente è stato ritenuto responsabile per il mancato fissaggio delle pedane del ponteggio, atteso che, a prescindere dalla circostanza se lo stesso (Omissis) fosse stato incaricato o meno di lavorare all'allestimento del ponteggio, rientrava nei compiti del medesimo (Omissis), per la anzidetta qualità, quello di assicurare, anche attraverso un continuativo controllo sul posto, che il lavoro venisse effettuato secondo le procedure di sicurezza, e dunque che i piolini fossero inseriti negli appositi fori e così debitamente fermati.

Un altrettanto pressante controllo non può invece ritenersi dovuto da parte del (Omissis), atteso che il datore di lavoro che nomina un responsabile dei lavori può legittimamente fare affidamento sulla circostanza che il medesimo sorvegli lo svolgimento degli stessi, in particolare nella situazione concreta di cui trattasi, e cioè di un normale e routinario lavoro manuale quale è l'allestimento del ponteggio e l'assicurazione dei piolini, attività rispetto alla quale la posizione di garanzia del datore di lavoro che abbia nominato un responsabile di cantiere non può estendersi fino a comprendere l'obbligo della diretta e continua sorveglianza del lavoratore, come sembra invece evocare il capo di imputazione; tanto più che nessun'altra inosservanza di obblighi, di formazione, informazione, fornitura dell'attrezzatura .... o altro , è stata contestata al medesimo e che non risulta e neppure è stato contestato che la irregolare modalità di fissaggio delle pedane metalliche fosse un comportamento abitualmente tenuto dagli operai, conosciuto o conoscibile da parte del datore di lavoro e come tale a lui imputabile.

2. Da quanto sopra detto deriva che deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) per non aver commesso il fatto. Deve essere invece rigettato il ricorso di (Omissis) quanto alla ritenuta responsabilità che risulta correttamente apprezzata in base alla inosservanza dell'obbligo di sorveglianza che a lui incombeva.

Il ricorso è invece fondato per quanto riguarda il secondo motivo proposto e cioè la intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale ascritto al medesimo al capo B, per essere decorso dalla data del fatto ((Omissis)) il termine quadriennale massimo di prescrizione del reato. Dalla pena di euro 1600,00 al medesimo complessivamente inflitta in primo grado (euro mille per il capo A e euro 600 per il capo B) deve detrarsi quella relativa al predetto capo B e pertanto deve essere complessivamente determinata in euro mille di multa.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) per non aver commesso il fatto. Rigetta il ricorso di (Omissis), che condanna al pagamento delle spese processuali.