Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 14 luglio 1964
Validità: 01.07.1964 - 30.06.1966
Parti: Associazione Cerai d’Italia e Filcep, Federchimici, UilChimici
Settori: Chimici, Candele e lumini

Sommario:

Premessa.
Classificazione.
Parametri e tabelle retributive.
Adeguamento alle retribuzioni di fatto.
Premi e aumenti periodici di anzianità.
Aumenti periodici (scatti biennali) di anzianità qualifiche speciali e impiegati.
Premio di produzione.
Orario di lavoro.
• Operai.

• Qualifiche speciali e Impiegati.
Percentuale turnisti operai.
Discontinui.
Reclami e controversie.
Istruzione professionale - Facilitazioni per i lavoratori studenti.
Diritti sindacali.
• Affissioni.

• Permessi per cariche sindacali.
• Contributi sindacali.
Ferie.
• Operai.

• Categorie speciali.
Cottimo.
• Operai.
Decorrenza e durata.

Accordo per il rinnovo del CCNL 20 maggio 1963 per gli addetti alle aziende produttrici di candele e lumini, 14 luglio 1964

Milano, 14 luglio 1964, tra l’Associazione Cerai d’Italia e la Filcep, la Federchimici, la UilChimici, si sono raggiunti i seguenti punti base di accordo per il rinnovo del CCNL 20 maggio 1963 per le Aziende produttrici di candele e lumini.

Premessa.
Il Contratto deve contenere la seguente premessa:
а) il presente Contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale e, consentendo la realizzazione di maggior beneficio per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente Contratto e degli accordi integrativi che saranno stipulati in attuazione delle sue norme, intendendosi che quanto finora comunque attuato a livello aziendale al di là delle norme contrattuali, ove non venga assorbito negli istituti regolamentati dal presente Contratto o dagli stipulanti accordi integrativi o a seguito di norme generali o comunque obbligatorie per le aziende interessate, resterà negli attuali livelli a favore del personale delle singole aziende.
b) la contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente Contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate. Competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, sa-ranno da un lato i competenti Sindacati di categoria dei lavoratori e dall’altro l’Organizzazione sindacale territoriale o nazionale industriale;
c) al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

Orario di lavoro.
Operai.

La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai verrà ulteriormente ridotta di mezz’ora a partire dal 1° luglio 1964, di un’altra mezz’ora dal 1° luglio 1965 e di un’altra mezz’ora dal 1° aprile 1966.

Qualifiche speciali e Impiegati.
Per il trattamento spettante agli impiegati ed alle categorie speciali per le ore di lavoro compiute oltre le 44 e fino alle 48 settimanali l’azienda corrisponderà ai lavoratori interessati, in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria della retribuzione mensile globale di fatto, quota che verrà determinata sulla base dell’1/180 della retribuzione stessa.

Reclami e controversie.
Dovrà predisporsi una norma del seguente tenore:
Le parti, nel darsi atto del comune intendimento di assicurare al massimo la composizione pacifica delle controversie, hanno concordato che le controversie individuali o plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro saranno risolte secondo le procedure di cui al presente articolo.
Restano escluse dalla presente procedura: le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore.
Restano altresì salve le procedure previste dall’art. 14 dell’accordo interconfederale per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Interne.
a) Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro e ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest’ultimo, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
b) In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni il reclamo tramite la Commissione Interna dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 20 giorni dalla presentazione, ed in tale incontro possono avvalersi, se del caso, la Direzione aziendale dell’opera di esperti ed il lavoratore interessato dell’opera di membri di Commissione Interna.
c) Qualora problemi relativi all’applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la Commissione Interna può assumersi l’iniziativa di proporre la questione dinanzi la locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le Associazioni sindacali locali di categoria.
La questione deve essere discussa entro 20 giorni dalla richiesta della Commissione Interna.
d) Qualora in nessuno dei casi sopra indicati si raggiungesse un accordo, l’Associazione sindacale territoriale di categoria che rappresenta il lavoratore e che è stata interessata dalla Commissione Interna, può richiedere che l’esame della controversia venga deferito alla Commissione conciliativa provinciale. 
La richiesta di esame dovrà essere avanzata alla Organizzazione Territoriale dei datori di lavoro entro 10 giorni dalla data dì mancata conciliazione nei tentativi di cui ai punti precedenti.
La Commissione conciliativa provinciale, alle cui riunioni possono partecipare esperti e membri di C.I., designati dalle parti, emetterà per iscritto il proprio motivato parere sulla controversia esaminata, entro 30 giorni dalla sua nomina.
L’intervento della Commissione predetta ha intenti puramente conciliativi e non comporta, in caso di mancata conciliazione, alcuna limitazione dei diritti e delle facoltà delle parti, salvo quella, nel corso delle procedure previste nei punti precedenti, di non far ricorso ad azione giudiziaria relativamente all’oggetto della controversia e di astenersi dal porre in atto forme di azione sindacale.
e) Nel caso in cui il parere della Commissione conciliativa provinciale non venisse accolto unitamente dalle parti, la controversia potrà essere sottoposta all’esame delle Associazioni Nazionali di categoria entro 30 giorni dalla data di emissione del parere stesso.
f) La Commissione conciliativa provinciale sarà formata a cura delle Organizzazioni Sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori, sarà composta da 4 membri per ciascuna parte che resteranno in carica per un anno.
La Commissione conciliativa provinciale terrà le sue riunioni presso le Organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro.

Istruzione professionale - Facilitazioni per i lavoratori studenti.
Le Organizzazioni stipulanti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale, quale mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze.
Le Aziende favoriranno, nel limite del possibile, i lavoratori che durante il tempo libero frequentino scuole o corsi attinenti alle attività produttive, tecniche ed amministrative dell’azienda.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, le Aziende cercheranno di assegnare i lavoratori-studenti in turni di lavoro congegnati in modo da non ostacolare la loro partecipazione alle lezioni. Concederanno inoltre, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, per messi recuperabili, per la frequenza di lezioni particolari, o anche con carattere di periodicità ai lavoratori che frequentino corsi di specializzazione o di qualificazione attuati al di fuori dell’Azienda.
Concederanno altresì permessi recuperabili ai lavoratori-studenti in occasione di effettuazione di esami di scuola media o di esami universitari.
Potranno infine essere rilasciate brevi aspettative senza retribuzione, ma con decorrenza dell'anzianità, per un periodo massimo di due mesi, ai lavoratori che frequentino corsi di specializzazione e di qualificazione o che intendano prepararsi ad esami di scuola media o ad esami universitari.

Diritti sindacali.
Affissioni.

Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati Territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione aziendale.

Ferie.
Operai.

Gli scaglionamenti di ferie previsti dall’art. della parte operai restano così modificati:
giorni 12 per ogni anno dal 1° al 5° compiuto
giorni 14 per ogni anno dal 6° al 10° compiuto
giorni 16 per ogni anno dal 11° al 15° compiuto
giorni 18 per ogni anno dal 16° al 20° compiuto
giorni 20 per ogni anno oltre il 20° anno

Categorie speciali.
I periodi di ferie previsti dall’art. della regolamentazione categorie speciali, restano così modificati:
- 15 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- 18 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti;
- 20 giorni lavorativi per gli aventi anzianità oltre i 10 anni e fino ai 22 anni compiuti;
- 26 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 22 anni compiuti.