Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 25 febbraio 1938
Validità: 01.01.1938 - 21.12.1939*
Parti: Federazione Nazionale Fascista Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini, Federazione nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Edilizia
Settori: Edilizia, Edili ed affini
Fonte: G.U. 10 giugno 1938, n. 131, p. II


Contratto collettivo concernente l’applicazione della indennità di alta montagna o di zona malarica (prevista dall’art. 15 del contratto nazionale 24 luglio 1936 per l’industria edilizia) per i lavori eseguiti per conto dei privati, 25 febbraio 1938

Addì 25 febbraio 1938-XVI, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini [...], la Federazione nazionale Fascista degli Artigiani [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Edilizia [...], è stato stabilito quanto segue.
A chiarimento dell’art. 15 del contratto nazionale di lavoro per gli addetti all’industria edilizia ed affine in data 24 luglio 1936-XIV, pubblicato per estratto nella Gazz. Uff. del 23 dicembre 1936, n. 296, parte 2ª, e per intero nel Boll. Uff. del 31 detto mese, fasc. 146, alleg. 1036, si precisa che la indennità per lavori in alta montagna od in zone malariche deve essere corrisposta anche agli operai addetti ai lavori eseguiti per conto di privati.
Tali indennità saranno corrisposte nelle epoche e con le norme precisate nei contratti integrativi, salvo che i contratti integrativi stessi non ne abbiano già prevista la corresponsione.
Per la Provincia di Sassari la indennità per zona malarica sarà corrisposta, anche per l’anno 1937, secondo le modalità da concordarsi dalle competenti organizzazioni sindacali.
Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1938 ed avrà la stessa durata del citato contratto nazionale 24 luglio 1936.