Tribunale di Varese, Sez. Lav., 01 marzo 2012 - Risarcimento da infortunio sul lavoro in sala operatoria


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, nella persona
del magistrato dr. Elena Fumagalli, ha pronunciato, in funzione di
Giudice del Lavoro, la seguente
SENTENZA


nella causa in materia di lavoro iscritta al n. R.G. 293/09 promossa da G.E.
con l'avv. Marzia Giovannini, con domicilio eletto presso lo studio di Varese, via R. n. 39,
RICORRENTE
contro
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO FONDAZIONE MACCHI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Gianfranco Orelli, Federico Orelli e Andrea Orelli, con domicilio eletto presso lo studio di Varese, via S. M. n. 10;
RESISTENTE
Data della discussione: 1.3.2012
Oggetto: risarcimento da infortunio sul lavoro
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti rassegnavano le seguenti

CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così decidere:
nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro nella causa azione dell'infortunio di cui trattasi, condannare - ai sensi degli articoli 2087, 2049, 2051 e 2043 cod. civ., degli articoli da 30 a 33 D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, nonché degli articoli 15 e 283 DPR 27/4/1955 n. 547 - la Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, con sede in Varese viale B. n. 57, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore della ricorrente di tutti i danni (patrimoniale e non patrimoniale) alla stessa derivati dall'infortunio de quo, nella misura che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio e qui indicati in euro 27.625,25 (già detratto l'indennizzo per danno biologico versato dall'Inail), oltre rivalutazione monetaria e, stante il maggior danno del ritardo nell'adempimento, oltre gli interessi al tasso legale dovuti dalla data del fatto illecito all'effettivo soldo.
Con il favore di spese, onorari e competenze di giudizio.
PER LA RESISTENTE
Nel merito, in via principale: respingere l'attorea domanda in quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto, spese diritti
ed onorari di causa rifusi, accessori di tariffa e di legge inclusi.


FattoDiritto


Con ricorso depositato in data 3.3.2009 G.E. - premesso di lavorare alle dipendenze della Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi con mansioni di tecnico sanitario di radiologia; di aver subito un infortunio in data 28.8.2007 allorquando, mentre svolgeva le proprie mansioni all'interno della sala operatoria n. 5 del reparto di Chirurgia Vascolare, Blocco 2 dell'ospedale di ridotte dimensioni e quindi inidonea, inciampava in un grosso cavo elettrico delle apparecchiature radiologiche che si trovava per terra arrotolato in prossimità del letto operatorio; di aver riportato la "frattura scomposta del polso destro e lussazione del gomito destro", ciò che ha determinato un'invalidità permanente valutabile nella misura del 15%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 3, di gg. 50 al 75%, di giorni 115 al 50% e di ulteriori gg. 115 al 25%; di aver diritto ad ottenere il risarcimento del danno e di aver vanamente cercato di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, anche ex art. 66 D. Lgs. n. 165/01; - conveniva in giudizio Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi chiedendo, previo accertamento della responsabilità del datore di lavoro convenuto, la condanna a risarcire tutti i danni subiti in conseguenza dell'infortunio subito.
Con memoria depositata in Cancelleria in data 4.7.2009 si costituiva in giudizio Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi negando innanzi tutto l'inidoneità della sala operatoria n. 5 ed in particolare sostenendo che la stessa è conforme alle normative vigenti; aggiungeva che la responsabilità dell'infortunio occorso alla signora G.E. fosse da ricondurre alla condotta negligente tenuta dalla stessa la quale, essendo specificamente incaricata di posizionare le apparecchiature radiologiche necessarie per effettuare l'intervento chirurgico sul paziente, aveva il dovere di posizionare i cavi in maniera accurata e curando che gli stessi non intralciassero il campo operatorio. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto.
Espletati gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale dedotta dalle parti, disposta CTU medico legale sulla persona della ricorrente, concessi termini per il deposito di note conclusive, all'udienza del 1.3.2012, esaurita la discussione orale, il Giudice ha definito il giudizio con la presente sentenza.


La domanda proposta da G.E. è fondata e merita accoglimento.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 cod. civ.). Egli è altresì tenuto a vigilare affinché le regole che garantiscono la tutela dell'integrità dei lavoratori all'interno dell'azienda vengano in concreto osservate.
In caso d'infortunio incombe, pertanto, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno, il carattere nocivo dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale tra l'evento e l'espletamento della prestazione; grava, invece, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del fatto o che questo non è, comunque, ricollegabile alla violazione degli obblighi esistenti a suo carico.
Non risulta contestata la circostanza che la ricorrente G.E. si sia fatta male all'interno della sala operatoria n. 5 del Reparto di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale di Circolo di Varese allorquando, finito l'intervento sul paziente, mentre si accingeva a ritirare le apparecchiature radiologiche utilizzate dalla personale, inciampava nei cavi elettrici che si trovavano arrotolati in prossimità del letto operatorio e cadeva a terra procurandosi lesioni personali.
In ordine all'infortunio la teste M.M. ha così rievocato l'evento: "Al momento dell'infortunio avevo esaurito i miei compiti di radiologa e mi trovavo nell'antisala intenta a togliermi il camice. Pertanto non ho visto il momento della caduta e sono intervenuta subito dopo; l'ho vista a terra con addosso il camice nei pressi dell'apparecchiatura radiologica. I piedi della G. erano in mezzo ai ricavi dell'apparecchiatura e pertanto è credibile che sia inciampata. Non ho visto come fossero i cavi in quel momento ma confermo che quando operiamo abbiamo spesso i cavi tra i piedi che intralciano il movimento. Confermo altresì che quella sala operatoria è di dimensioni contenute nel senso che quando vengono installate le apparecchiature radiologiche gli spazi sono ridotti...".
Con riferimento alle dimensioni della sala operatoria e alle condizioni in cui gli operatori devono svolgere il proprio lavoro, anche la teste G.F. ha confermato che "... nell'ambito della chirurgia vascolare quella sala operatoria era la più piccola. Confermo che in generale nelle sale operatorie ogni singolo operatore posiziona di volta in volta le apparecchiature, srotola i cavi e si attacca alla corrente più prossima. Questo è un problema diffuso perché i cavi possono creare intralcio...". Anche la teste L.P. ha dichiarato che "... come sempre i cavi delle apparecchiature erano per terra e potevano creare intralcio. Quella sala operatoria è più piccola dell'altra ove io presto servizio...".
Osserva lo scrivente Giudice come, a prescindere dall'ampia discussione svolta dai procuratori delle parti circa le dimensioni della sala operatoria e la sua conformità alla normativa vigente (la stessa risulta comunque accreditata e omologata), risulta provato in giudizio come, allorquando deve essere effettuato un intervento su un paziente, operano all'interno della sala più soggetti, ognuno con differenti competenze. Fra questi vi è il tecnico radiologo, incaricato di posizionare "... la apparecchiatura radiologica che consta di due pezzi più la pompa che devono essere tra loro collegati tramite cavi... Per operare le apparecchiature devono essere necessariamente collegate tra loro; è pertanto inevitabile che si utilizzino i cavi che vengono posizionati necessariamente per terra. Si tratta di cavi di grosse dimensioni (circa 7/10 cm di diametro). Quando le apparecchiature, al termine dell'utilizzo, devono essere rimosse, il tecnico rimuove i cavi e li aggancia nell'apposito sostegno/sede. Rimane comunque atterra il cavo dell'alimentazione ed i cavi di collegamento talvolta" (così teste Q.G.).
Al fine di escludere la sussistenza di responsabilità alcuna per l'evento dannoso occorso, l'Ospedale resistente ha eccepito che l'infortunio si è verificato a causa della condotta negligente della lavoratrice stessa la quale, nel posizionare la apparecchiatura ed in particolare i cavi, non si sarebbe curata di collocare gli stessi in modo tale da non creare inciampo per coloro che si muoveva all'interno della sala operatoria.
La tesi difensiva non può essere condivisa dal momento che, sulla base della istruttoria espletata, è emerso in maniera evidente come sia prassi costante quella di posizionare i grossi cavi per terra e come tale prassi sia notoriamente pericolosa in quanto idonea a creare inciampo. A ciò deve aggiungersi come l'infortunio sia avvenuto proprio allorquando la ricorrente stava espletando le sue mansioni e come la stessa abbia tenuto una condotta conforme alle prassi aziendali.
Neppure risulta che il datore di lavoro avesse impartito disposizioni atte a indicare modalità di posizionamento dei ricavi difforme rispetto all'operato della dipendente e dalla stessa disattesi. Il comportamento tenuto dalla lavoratrice non può pertanto essere considerato abnorme ed imprudente, unica situazione individuata dalla giurisprudenza per escludere la responsabilità del datore di lavoro allorquando l'evento è dipeso dalla nocività dell'ambiente di lavoro.
La mancanza di prova, da parte del datore di lavoro, di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti nel senso di non collocare per terra i cavi delle apparecchiature e di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare che gli stessi potessero operare secondo tale prassi, comporta che la domanda di risarcimento danni proposta possa essere accolta. A ciò deve aggiungersi come nel caso di specie risulti all'evidenza violata non solo la disposizione di cui all'art. 2087 c.c., ma anche la specifica norma dell'art. 35 del D. Lgs. n. 626/94 secondo cui "Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute dato il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate e operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter...".
Accertata la responsabilità del datore di lavoro, occorre evidenziare come il CTU medico legale ha accertato che in occasione dell'infortunio sul lavoro la ricorrente ha riportato "una frattura scomposta dell'estremo distale del polso destro ed una lussazione con micro distacco osseo del gomito destro"; quanto all'ammontare del risarcimento, il consulente tecnico ha accertato che G.E. ha riportato un'invalidità lavorativa temporanea parziale al 100% per giorni 3, al 75% per giorni 60, al 50% per giorni 60 e al 25% per giorni 150; l'invalidità psico-fisica permanente è stata valutata pari al 12%.
Ritiene il Tribunale di far proprie le conclusioni del medico legale nominato - alla cui relazione peritale si rimanda integralmente - siccome logiche, tecnicamente motivate e convincenti.
Tenuto conto dell'età dell'infortunata (anni 45 all'epoca del fatto) gli importi risarcitori vengono quantificati applicando le tabelle utilizzate dal Tribunale di Milano e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona.
A questo proposito si deve brevemente ricordare come, con la nota sentenza n. 26972/08, la Cassazione a sez. Unite ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo documentati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto di parentela), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo la Suprema Corte è compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo il Giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, deve provvedere ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. In caso di specifici ulteriori elementi idonei a dimostrare ulteriori sofferenze fisiche o psichiche o particolari ricadute su specifici aspetti dinamico-relazionali eccedenti quelli normalmente correlabili ad ogni lesione dell'integrità psicofisica, il Giudice può anche procedere alla cd. personalizzazione del danno.
Alla luce di quanto sopra, il danno patito dalla ricorrente in conseguenza dei fatti di causa, viene così liquidato:
- quanto al danno temporaneo (tenuto conto della forbice prevista dalle tabelle milanesi tra un minimo di euro 88= ed un massimo di euro 132=): euro 11.550= (di cui: euro 300= per 3 giorni al 100%; euro 4.500= per 60 giorni al 75%; euro 3.000= per giorni 60 al 50%; euro 3.750= per 150 giorni al 25%);
- quanto al danno biologico permanente (cd. punto pesante, comprensivo del danno morale) al 12%: euro 26.967= con aumento del 10% e quindi euro 29.963,33=.
Per addivenire alla suddetta liquidazione è stata operato un modesto aumento in "personalizzazione" del danno (tenendo conto della permanenza di una sintomatologia dolorosa importante riscontrata dal CTU, situazione che documenta come ancora attualmente la G. sia esposta ad una particolare sofferenza e ad un maggior sforzo fisico a compiere gli atti quotidiani della vita).
Le suddette somme sono già attualizzate alla data odierna atteso il continuo aggiornamento delle tabelle milanesi.
Non va autonomamente liquidata, invece, la diminuzione della capacità lavorativa generica, cioè l'astratta attitudine all'attività lavorativa che, come si è già detto, in quanto componente di natura non patrimoniale rimane nel novero delle opportunità funzionali personali di estrinsecazione ed affermazione della individualità, riunite nel più generale e comprensivo concetto di danno biologico.
Poiché risulta in giudizio che G.E. ha ottenuto gli indennizzi di legge da parte dell'I.N.A.I.L., il danno da risarcire deve essere limitato al cd. "danno differenziale". Come è noto l'art.10 del D.P.R. n. 1124/65 disciplinava il danno risarcibile da parte del datore di lavoro disponendo che il risarcimento fosse dovuto "solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti".
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n.38/00, è previsto all'art. 13 co. 2 che "in caso di danno biologico, i danni conseguenti a infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2) del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni...".
L'art. 66, 1° c. n.2) del T.U. 1124/65 prevede l'erogazione di "una rendita per l'inabilità permanente".
Dunque, l'indennizzo previsto dal D. Lgs. n. 38/00 è andato a sostituire la rendita per inabilità permanente prevista dall'art. 66 del D.P.R. 1124/65 di conseguenza l'art.10 del D.P.R. n. 1124/65, nella parte in cui prevede il risarcimento del danno differenziale "...per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti" fa riferimento anche a un'indennità (la rendita per inabilità permanente di cui all'art.66, 1° c., n.2) del T.U.) che ora è sostituita dall'indennizzo di cui all'art.13 del D.Lgs 38/00.
Ne discende che il danno differenziale risarcibile da parte del datore di lavoro è oggi integrato da quella parte di danno biologico permanente eventualmente superiore alla liquidazione compiuta dall'I.N.A.I.L. (come danno non patrimoniale) nonchè dal danno biologico temporaneo. Poiché quanto versato dall'I.N.A.I.L. a titolo di indennizzo giornaliero per invalidità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, l'importo che è stato liquidato a tale titolo non dovrà essere scomputato da quanto sopra calcolato a titolo di danno biologico conseguente all'inabilità temporanea assoluta e relativa. Nel caso di specie I.N.A.I.L. ha versato alla G. l'importo di euro 18.971,99=, importo calcolato sulla base di una percentuale della retribuzione, elemento che mette in evidenza come trattasi di indennizzo di natura patrimoniale; viceversa è pacifico che il risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea in ambito di responsabilità civile costituisce, invece, una componente di danno di natura non patrimoniale, al pari del danno biologico da invalidità permanente, non avendo riguardo al c.d. fare reddituale del soggetto leso dall'illecito.
Applicando quanto sin esposto e tenuto conto del fatto che risulta documentalmente provato (v. informativa INAIL) che la ricorrente ha percepito l'importo di euro 15.049,75 a titolo di danno biologico (non patrimoniale), soltanto questa somma deve essere detratta dal risarcimento complessivo di cui sopra.
L'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi deve dunque essere condannata a risarcire a G.E. la complessiva somma di euro 26.463,58=; sulla somma così determinata - liquidata al valore attuale - devono aggiungersi gli interessi compensativi nella misura del 3% sul capitale di anno in anno derivalutato dalla data del fatto alla data della presente sentenza; sulla somma così calcolata saranno dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte resistente in complessivi euro 3.400=, oltre accessori di legge.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico di parte resistente.

P.Q.M.


Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- dichiara che l'infortunio per cui è causa deve ascriversi a colpa del datore di lavoro;
- condanna parte convenuta al pagamento della complessiva somma di 26.463,58=, oltre a interessi compensativi nella misura del 3% sul capitale di anno in anno derivalutato dalla data del fatto alla data della presente sentenza e oltre a interessi legali sull'importo così determinato dalla sentenza al saldo effettivo;
- condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro 3.400=, oltre accessori di legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte resistente.
Varese, 1.3.2012
Il Giudice
dott. Elena Fumagalli