Tipologia: CCNL
Data firma: 10 giugno 1937
Validità: 15.04.1938 - 14.04.1940
Parti: Federazione Naz. Fasc. Industriali del Cemento, Calce, Gesso e Manufatti in Cemento, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dell’Edilizia
Settori: Edilizia, Cemento, Industria
Fonte: G.U. 11 aprile 1938, n. 83, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Dichiarazione della residenza.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Sabato fascista.
Art. 11. - Lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno.
Art. 12. - Cottimi.
Art. 13. - Sospensioni di lavoro.
Art. 14. - Interruzione di lavoro.
Art. 15. - Recupero.
Art. 16. - Riduzione di lavoro.
Art. 17. - Trapasso di azienda.
Art. 18. - Paghe.
Art. 19. - Classifica lavoratori.
Art. 20. - Trasferte.
Art. 21. - Passaggio di mansioni.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Malattie.
Art. 24. - Casse Mutue Malattia.
Art. 25. - Scuole professionali.
Art. 26. - Chiamata e richiamo alle armi o in servizio della M.V.S.N.
Art. 27. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 28. - Indennità di licenziamento.
Art. 29. - Gerarchia e disciplina.
Art. 30. - Disciplina sul lavoro.
Art. 31. - Entrata ed uscita.
Art. 32. - Divieti.
Art. 33. - Assenze.
Art. 34. - Utensili e materiali.
Art. 35. - Visite personali.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Disposizioni particolari.
Art. 41. - Norme particolari per le aziende artigiane.
Art. 42. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria dei manufatti in cemento, 10 giugno 1937

In Roma, addì 10 giugno 1937-XV, presso il Ministero delle Corporazioni [...], tra la Federazione Naz. Fasc. Industriali del Cemento, Calce, Gesso e Manufatti in Cemento [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...], la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dell’Edilizia [...], con l’intervento della Confederazione Fascista degli Industriali [...] e della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le ditte industriali, artigiane e cooperative esercenti l’industria dei manufatti in cemento in tutto il territorio del Regno e per tutti gli operai dipendenti.
I contratti integrativi da stipularsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente contratto nazionale dovranno stabilire:
а) la determinazione dell’ambito territoriale nel quale avranno valore le pattuizioni localmente concordate;
b) la fissazione dei salari;
c) la determinazione della percentuale di maggiorazione del lavoro a cottimo;
d) la determinazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno, festivo;
e) la determinazione delle indennità di trasferta di cui all’art. 20;
f) la precisazione di eventuali condizioni di carattere esclusivamente locale, sempre che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente contratto.

Art. 1. - Assunzione.
L’assunzione dei lavoratori sarà effettuata secondo la legge ed il regolamento sulla disciplina nazionale della domanda ed offerta di lavoro, con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al Pnf ed ai Sindacati Fascisti e per gli ex combattenti.

Art. 2. - Ammissione delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge in vigore.

Art. 5. - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda. Per i mutilati e gli invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 40 ore effettive settimanali ripartite in più di otto ore giornaliere.
Restano ferme le eccezioni e deroghe previste dalle disposizioni legislative sulla limitazione dell’orario di lavoro e sulla istituzione del sabato fascista, nonché dalle disposizioni di cui agli accordi interconfederali 23 giugno 1935 sulla settimana lavorativa di 40 ore e 15 luglio 1935 sulle eccezioni alla applicazione del sabato fascista ed al relativo accordo interfederale del 9 novembre 1934.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili ai lavoratori ed alle categorie regolate dal presente contratto.
Qualora, sempre entro i limiti di legge, si richieda la prestazione di lavoro nei giorni di domenica o nei giorni di riposo per le lavorazioni a turno, l’operaio avrà diritto ad un riposo settimanale compensativo di 24 ore consecutive a sensi di legge.

Art. 10. - Sabato fascista.
Le aziende si uniformeranno alle vigenti disposizioni in materia ed ai vigenti contratti collettivi riguardanti le categorie regolate dal presente contratto.

Art. 11. - Lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno.
Per la effettuazione del lavoro straordinario valgono le norme del contratto collettivo 23 giugno 1935 relativo alla settimana lavorativa di 40 ore nelle aziende industriali.
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui al successivo comma, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro stabilito ai sensi di legge.
Le percentuali di aumento per il lavoro straordinario, festivo e notturno saranno stabilite nei contratti integrativi di cui alla premessa del presente contratto.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle 22 alle 6 del mattino.
Non si intendono come notturne e festive le ore incluse nei turni regolari periodici, quando però i lavoratori vengono eccezionalmente adibiti a tali turni, essi hanno diritto al rispettivo compenso straordinario.
[...]
Nessun lavoratore potrà rifiutarsi di eseguire lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Art. 12. - Cottimi.
Il lavoro a cottimo potrà essere sempre stabilito dalla Ditta.
[...]

Art. 15. - Recupero.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore di cui all’art. 5 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 o per interruzione dell’orario normale di lavoro, concordate tra le Organizzazioni sindacali interessate, purché contenute nel limite massimo di un’ora al giorno, e si effettui entro le due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 22. - Ferie.
I lavoratori che abbiano presso l’azienda un anno di anzianità consecutiva, godranno annualmente sei giorni (48 ore) di ferie retribuite con la paga normale.
[...]

Art. 25. - Scuole professionali.
Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessità di favorire la creazione e lo sviluppo di scuole professionali per i lavoratori.

Art. 29. - Gerarchia e disciplina.
Tutti i lavoratori senza eccezione, tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione, dipendono dai rispettivi capi immediati secondo l’ordine gerarchico.
Ciascuno deve mantenere rapporti di subordinazione o deferenza verso i superiori, di urbanità verso i colleghi e dipendenti.

Art. 30. - Disciplina sul lavoro.
I lavoratori di qualsiasi grado e categoria sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente contratto.
Il lavoratore deve:
а) Osservare l’orario stabilito dalla Direzione per la sua categoria o turno di servizio.
b) Eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni avute.
c) Conservare in buono stato macchine, attrezzi, stampi, mobili e in genere tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi modificazione alcuna se non dopo averne avuta l’autorizzazione dai superiori.
Il lavoratore risponderà sempre che sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli delle perdite, danni eventuali, rotture a lui imputabili ed il loro ammontare gli verrà trattenuto sulla paga.
Il lavoratore non può di suo arbitrio e senza autorizzazione apportare modificazione agli impasti, alla lavorazione in genere. Eventuali arbitrii da parte sua daranno diritto alla Ditta di rivalersi sulle sue competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.
È proibito ai lavoratori manovrare, adoperare, mettere in moto macchine che non siano state loro espressamente assegnate.

Art. 31. - Entrata ed uscita.
[...]
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.

Art. 32. - Divieti.
Nell’interno degli stabilimenti è fatto divieto:
a) di fumare sul lavoro;
b) d’introdurre bevande alcooliche senza permesso della Ditta;
c) di bestemmiare;
d) di lordare pareti, scale, latrine, ecc.;
e) di fermarsi nello stabilimento nelle ore di riposo, salvo che nel luoghi adibiti a refettorio od a sale convegno;
f) di introdurre estranei, fermarsi in crocchio, discutere e leggere durante il lavoro;
[...]

Art. 34. - Utensili e materiali.
Ogni lavoratore al mattino riceve in consegna gli attrezzi mobili (che sono di sua pertinenza) e la sera ne dà riconsegna al magazziniere o caposquadra. Gli addetti agli impasti cureranno che non rimangano residui di impasti da un turno all’altro.

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza alle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all’importo di tre ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
d) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 37. - Multe e sospensioni.
La Ditta ha facoltà di applicare al multa nei seguenti casi:
а) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione, qualora siano ingiustificati;
d) introduzione di bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) stato di ubriachezza all’inizio e durante il lavoro;
f) trasgressione in qualunque modo delle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudichino la disciplina dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o recidiva la ditta potrà procedere alla applicazione della sospensione.

Art. 38. - Licenziamento per mancanze.
La Ditta potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità nei seguenti casi:
[...]
b) Insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
d) risse nell’interno dello stabilimento, furti, frodi e danneggiamenti volontari;
e) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
f) atti colposi che possono compromettere la stabilità, la sicurezza dello stabilimento e l’incolumità del personale o del pubblico;
[...]
h) abbandono ingiustificato del posto da parte del portiere o magazziniere.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno soluti con trattative dirette fra i lavoratori interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine l'associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termine dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni ed in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di conciliazione della competente Corporazione, ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 40. - Disposizioni particolari.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabella all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo dove si effettua la paga.

Art. 41. - Norme particolari per le aziende artigiane.
Le norme di cui all’art. 7 dovranno applicarsi alle aziende artigiane secondo le modalità e le condizioni del contratto collettivo relativo alla settimana lavorativa di quaranta ore nelle aziende industriali del 23 giugno 1935-XIII ed eventuali successive modificazioni.