Tipologia: Accordo interconfederale integrativo
Data firma: 3 aprile 2012
Parti: Sistema commercio e impresa, Confsal, Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Commercio, Servizi
Fonte: EBITEN


Accordo interconfederale integrativo dell’accordo interconfederale sul rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48 d.lgs. 81/08) del 28/02/2012

In data 03 aprile 2012, presso la sede della Confsal a Roma in Via di Trastevere 60, tra le sotto elencate organizzazioni sindacali:
- Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominata in sigla Sistema commercio e impresa con sede a Crema in Via Olivetti, 17;
- Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi lavoratori, in sigla Confsal con sede a Roma in Viale Trastevere, 60;
- Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato, in sigla Fesica - Confsal con sede a Roma in via Angelo Emo, 89;
- Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri, in sigla Confsal - Fisals con sede a Roma via Angelo Emo, 89;
premesso che
- le Organizzazioni Sindacali sopra indicate in data 28 febbraio 2012 hanno siglato l’Accordo Interconfederale Nazionale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48 D.lgs. 81/08);
- l’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, in sigla Ebiten, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, sono stati individuati quali organismi preposti alla designazione dei nominativi dei RLST tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. 81/08;
- le organizzazioni sindacali dei lavoratori o l’Ebiten attraverso le proprie articolazioni territoriali, comunicheranno i nominativi dei RLST alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente;
- l’art. 48 comma 3 D.lgs. 81/08 e s.m. e i. sancisce che “Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.”
- l’Ebiten, ex art. 6 lett. u) statuto vigente, esercita le attività previste e attuate dagli organismi paritetici di cui al D.lgs. 81/08 e s.m. e i.;
- la formazione dei RLST è erogata da Ebiten, anche attraverso le proprie articolazioni regionali competenti per territorio; 
- l’art. 51 comma 3 bis D.lgs. 81/08 e s.m. e i. sancisce che “Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003;
- l’art. 6 lett. s) dello statuto vigente dell’Ebiten richiama il Fondo Interprofessionale per la formazione continua Formazienda come unico fondo con il quale esercita attività di collaborazione.
si concorda che
l’Accordo Interconfederale Nazionale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48 D.lgs. 81/08) siglato il 28/02/2012 è integrato dai seguenti articoli:

6 bis - Il percorso formativo (corso) deve essere tenuto da docenti esperti con comprovate capacità tecniche, professionali, comunicative e con specializzazione universitaria postlaurea in ambito di sicurezza sul lavoro. La finalità del corso è di fornire nozioni giuridiche, tecniche e definizioni in merito alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli obblighi e sanzioni in caso di violazioni. Il corso deve sviluppare la trattazione dei contenuti minimi indicati all’art. 37 comma 11 D.lgs. 81/08 e approfondire l’analisi del ciclo produttivo, la conoscenza e la competenza sulle specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione e ambiente di lavoro) delle diverse realtà lavorative in cui il RLST esercita la propria rappresentanza. La metodologia del corso, che può essere erogato oltre che in aula anche in modalità “blended leaming”, si focalizza sulle reali esigenze delle aziende e prevede esercitazioni pratiche nonché test intermedi di verifica per monitorare l’effettiva acquisizione dei contenuti da parte dei discenti. Al termine del corso deve essere somministrato un test di apprendimento e, a chi superi tale prova finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione di merito. Il corso deve essere suddiviso in 4 (quattro) moduli così come di seguito elencati e possono essere previsti eventuali moduli aggiuntivi specifici per i settori considerati a “elevato rischio” (es. edilizia):
Modulo I La legislazione sulla sicurezza - D.lgs. 81/08 e s.m. e i.;
Modulo II Processi di analisi - Metodologia, valutazioni e identificazione dei rischi;
Modulo III I soggetti - ruoli, compiti e doveri nell’ambito della sicurezza;
Modulo IV La comunicazione e interventi sul campo.

19 - Nei settori individuati dalle Organizzazioni Sindacali costituenti Ebiten, oltre all’edilizia, in ragione della presenza di RLST in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. 81/08 e della presenza di Ebiten attraverso le proprie articolazioni competenti per territorio, le aziende o unità produttive, a condizione che richiedano tale sistema di rappresentanza dei lavoratori e che aderiscano a Ebiten, non sono tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52 D.lgs. 81/08. Tali settori sono individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo in tutti quelli riconducibili alla “Tabella di raccordo codici Ateco 2007/Atecofin 2004 aggiornata con le modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2009” fornita dall’Agenzia delle Entrate e di cui in particolare si riportano le seguenti macrocategorie:
- agricoltura, silvicoltura e pesca;
- estrazione di minerali da cave e miniere;
- attività manifatturiere;
- fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento; 
- costruzioni;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli;
- trasporto e magazzinaggio;
- attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
- servizi d’informazione e comunicazione;
- attività finanziarie e assicurative;
- attività immobiliari;
- attività professionali, scientifiche e tecniche;
- noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
- amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria;
- istruzione;
- sanità e assistenza sociale;
- attività artistiche, sportive, d’intrattenimento e divertimento;
- altre attività di servizi;
- attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
- organizzazioni e organismi extraterritoriali.

20 - Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art. 47, commi 3 e 4 del D.lgs. 81/08, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.lgs. 81/08;

21 - I criteri in base ai quali l’Ebiten procederà alla designazione del/i RLST all’azienda o all’unità produttiva sono:
- tipologia di relazioni politiche - sindacali in essere tra il RLST e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o con le Parti Sociali costituenti Ebiten in ottemperanza al D.lgs. 81/08 e s.m. e i.;
- relazioni in essere tra il RLST e l’azienda richiedente;
- territorialità del RLST rispetto all’azienda richiedente;
- compatibilità del RLST con il settore in cui opera l’azienda richiedente.