Categoria: 1938
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Tipologia: CCNL
Data firma: 3 aprile 1938
Validità: 01.02.1938 - 31.01.1940
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Ceramica e del Laterizi e Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dell’Edilizia
Settori: Edilizia, Laterizi, Industria
Fonte: G.U. 28 gennaio 1939, n. 23, p. II

Sommario:

Contratti integrativi
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Notifica della residenza.
Art. 5. - Visita medica.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Sabato fascista.
Art. 12. - Sospensione di lavoro.
Art. 13. - Interruzione di lavoro.
Art. 14. - Recupero.
Art. 15. - Riduzione di lavoro.
Art. 16. - Trapasso di azienda.
Art. 17. - Paghe.
Art. 18. - Cottimi.
Art. 19. - Classifica degli operai.
Art. 20. - Lavori speciali.
Art. 21. - Trasferte.
Art. 22. - Passaggio di mansioni.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Malattia ed infortuni.
Art. 25. - Casse mutue malattia.
Art. 26. - Scuole professionali.
Art. 27. - Chiamata e richiamo alle armi e nella M.V.S.N.
Art. 28. - Trattamento di maternità.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 30. - Indennità di licenziamento.
Art. 31. - Gerarchia e disciplina.
Art. 32. - Disciplina sul lavoro.
Art. 33. - Entrata ed uscita.
Art. 34. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 35. - Assenze.
Art. 36. - Utensili e materiale.
Art. 37. - Visita d’inventario e visita personale.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 39. - Multe e sospensioni.
Art. 40. - Licenziamento per mancanze.
Art. 41. - Reclami e controversie.
Art. 42. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze addette all’industria dei laterizi, 3 aprile 1938

In Roma addì 3 aprile 1938-XVI - II dell’impero, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Ceramica e del Laterizi [...] e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori dell’Edilizia [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le ditte esercenti l’industria della produzione dei laterizi in tutto il territorio del Regno e per tutte le maestranze dipendenti.
Il presente contratto collettivo di lavoro verrà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge entro il termine di 60 giorni dalla data della sua stipulazione.

Contratti integrativi
I contratti integrativi del presente contratto nazionale che saranno stipulati entro un anno dalla data del presente, salvo eventuali accordi per la proroga di detto termine, dovranno stabilire:
а) la determinazione dell’ambito territoriale nel quale avranno valore le pattuizioni localmente concordate;
b) la fissazione dei salari e la determinazione dei sistemi di retribuzione;
c) la determinazione della percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo; 
d) la determinazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno, festivo e per il lavoro notturno e festivo di turno;
e) la precisazione di eventuali condizioni di carattere esclusivamente locale, sempreché non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente contratto;
f) le condizioni che costituiscono il presupposto per la determinazione delle tariffe di cottimo;
g) la determinazione delle indennità di trasferta di cui all’art. 21;
h) il periodo quadrimestrale nel quale è ammesso il superamento dell’orario normale di lavoro ai sensi dell’art. 7.
I contratti interprovinciali, provinciali, interaziendali e aziendali stipulati ad integrazione o a riferimento del precedente contratto nazionale 15 gennaio 1930, si intendono riferiti al presente contratto, fino al loro rinnovo e per tutte le clausole non in contrasto con quelle contenute nel presente contratto.

Art. 1. - Assunzione.
L’assunzione dei lavoratori sarà effettuata secondo la legge ed il regolamento sulla domanda ed offerta di lavoro, con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al Pnf ed ai Sindacati Fascisti e per gli ex Combattenti della Grande Guerra 1915-1918 della Campagna A.O. e dei volontari per la «Causa fascista».
Sarà tenuto conto anche delle condizioni; familiari ai sensi della Circolare del ministero delle Corporazioni n. 5111.33 del 6 luglio 1937 ed eventuali successive disposizioni.

Art. 2. - Ammissione delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge in vigore.

Art. 5. - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda. Per i mutilati e gli invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata massima normale di lavoro è di 40 ore settimanali, ripartite in non più di otto ore giornaliere.
Per un periodo massimo, però, di quattro mesi, da determinarsi nei contratti integrativi provinciali e interprovinciali, è ammesso, ai regime di salario normale, il superamento dell’orario normale di lavoro, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere, ai sensi di legge salvo quanto è disposto dall’art. 11 del presente contratto, relativamente al sabato fascista.
Per gli addetti al reparto cave il periodo suddetto sarà di tre mesi a sensi di legge.
Per gli operai che adempiano a funzioni discontinue o di semplice attesa, come ad esempio fuochisti, sorveglianti, guardiani, operai addetti al carico ed allo scarico di materiale da autocarri, carri, galleggianti ecc., conducenti automezzi, carrettieri ecc., la durata massima del lavoro a regime di salario normale, è di 10 ore giornaliere, salvo quanto disposto dall’art. 11 del presente contratto, relativamente ai sabato fascista.
È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell’orario normale di lavoro, a regime di salario normale, oltre ai limiti sopra indicati e fino ad un massimo di un’ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e loro pulizia.
La ditta - ove le esigenze produttive lo richiedano - potrà stabilire, nelle 24 ore, due o più turni di lavoro, il cui orario sarà comunicato per conoscenza all’organizzazione provinciale dei lavoratori per il tramite della corrispondente organizzazione industriale.
Gli operai dovranno prestare l’opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito.
Gli operai dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
Nell’orario di lavoro sono computate tutte le soste ordinarie dipendenti dall’andamento del lavoro.
L’orario di lavoro, con le indicazioni dell’ora d’inizio e di termine, dovrà essere esposto a cura della ditta in modo facilmente visibile ed in luogo facilmente accessibile a tutti i lavoratori interessati.

Art. 8. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Le ore di lavoro effettuate oltre l’orario normale di cui all’art. 7 del presente contratto sono considerate straordinarie.
Per le ore di lavoro eseguite oltre le 8 giornaliere o le 48 settimanali, salvo le deroghe di cui all’articolo precedente, la paga normale sarà corrisposta con una maggiorazione la cui misura sarà stabilita nei contratti integrativi.
Tutte le ore di lavoro eseguite nei giorni festivi saranno retribuite con la paga normale maggiorata [...] fermo restando per l’imprenditore l’obbligo di dare, per il lavoro compiuto nella domenica da operai, cui spetta normalmente in tale giorno il riposo settimanale, l’adeguato riposo compensativo in altro giorno della settimana a sensi di legge.
Dal compenso stabilito per il lavoro compiuto alla domenica, sono esclusi gli operai che, data la loro speciale mansione, godono a termini di legge il riposo in giorno diverso dalla domenica; se in tale giorno, però, verranno trattenuti al lavoro, la ditta dovrà corrispondere la maggiorazione prevista per il lavoro festivo, salvo sempre l’obbligo di concedere il riposo compensativo in altri giorni.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6. Per le categorie però degli infornatori, sfornatori carriolanti ai forni e mattonai a mano, le Associazioni competenti hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo al massimo alle ore 20 e fino alle ore 4.
[...]

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili ai la-voratori ed alle categorie regolate dal presente contratto.
Qualora si richieda la prestazione di lavoro nei giorni di domenica o nei giorni di riposo per le lavorazioni a turno, l’operalo avrà diritto ad un riposo settimanale compensativo di 24 ore consecutive, secondo le norme di legge.

Art. 11. - Sabato fascista.
Le Aziende si uniformeranno alle vigenti disposizioni in materia ed ai vigenti contratti collettivi di lavoro, riguardanti le categorie regolate dal presente contratto.

Art. 14. - Recupero.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore di cui all’art. 7 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 e per l’interruzione all’orario normale di lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali interessate, purché contenute nel limite massimo di un’ora al giorno, e si effettui entro le due settimane immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 18. - Cottimi.
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto all’inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffe di cottimo) corrispondente.
[...]
Ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidata sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione in materia di cottimi riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un ispettore corporativo.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Confederazioni entro il termine di quindici giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.
I contratti provinciali integrativi comprenderanno tariffe di cottimo pieno, per le operazioni di stampatimi a mano nelle fornaci, dove tale sistema di retribuzione è previsto dalle pattuizioni precedentemente applicate.
Dove invece le pattuizioni precedenti prevedono le paghe orarie con la tradizionale formula per il cottimo, il sistema sarà conservato.
Dove infine, non esistono contratti integrativi nella stipulazione di essi, le associazioni competenti determineranno, d’accordo, il sistema di retribuzione, tenendo conto delle consuetudini locali.

Art. 19. - Classifica degli operai.
[...]
Apprendisti (sono apprendisti i giovani che avendo superato i 15 anni, ma non oltrepassato il diciottesimo anno di età, compiono lavori diretti ad acquistare la conoscenza del mestiere sotto la guida di un operaio qualificato o dell’artigiano).
Cesseranno dalla qualifica di apprendista coloro che abbiano compiuto due anni di effettivo apprendistato anche se non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Agli effetti del periodo di apprendistato sarà computato anche il periodo trascorso presso altra azienda, ricoprendo la stessa mansione.
Per coloro che sono muniti della licenza di scuola professionale riconosciuta, l’apprendistato sarà limitato ad un anno.
Nelle assunzioni di apprendisti saranno preferiti i giovani muniti di licenza di scuola professionale.
Le paghe degli apprendisti saranno stabilite nei contratti integrativi distinguendo la paga per il 1° anno da quella per il 2° anno di apprendistato;
Donne: Nella precisazione delle paghe per le donne le associazioni terranno conto delle mansioni da esse disimpegnate, vagliando da una parte la preesistente situazione salariale e dall’altra il principio di commisurare le retribuzioni alla qualifica ed al lavoro effettivamente compiuto.
Allo scopo di evitare l’impiego della mano d’opera femminile nei lavori pesanti, non potranno essere impiegate le donne nelle seguenti lavorazioni:
1) Addette allo escavo e movimento della terra ed argilla;
2) Addette alla scoperta;
3) Addette al trasporto dell’argilla dalla cava;
4) Addette ai forni;
5) Addette all’impignonamento del materiale cotto pieno e forato pesante;
6) Addette al carico dei materiali cotti, esclusi i foratini, tegole, i materiali speciali leggeri, quelli da pavimento e i coppi;
7) Addette alla presa del materiale pieno dalle filiere;
8) Addette alla alimentazione della molazza;
9) Addette alla presa del materiale (inforcatrici) ad eccezione dei foratini, tegole (coppi) e materiale speciale leggero;
10) Qualunque altro lavoro la cui constatata gravosità sconsigli l’impiego delle donne; 
[...]
Nei contratti integrativi, si provvederà ad includere le altre categorie che eventualmente si rendessero opportune per consuetudini locali.

Art. 20. - Lavori speciali.
Nei casi speciali di lavori eseguiti in condizioni di particolare disagio, quali soggezione eccezionale di acque, espurgo canali, pozzi, ecc., saranno corrisposte percentuali di aumento sulla paga oraria e sulle tariffe di cottimo da determinarsi nei contratti integrativi.
Gli operai debbono essere forniti di materiali e degli indumenti di protezione.

Art. 23. - Ferie.
Agli operai che abbiano una anzianità consecutiva di 12 mesi presso la ditta in cui sono occupati, saranno concessi ogni anno, compresi il primo, 6 giorni (48 ore) di ferie retribuite a paga normale.
[...]
Considerato lo scopo igienico e sociale delle ferie, di regola il relativo periodo non dovrà essere frazionato.
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie.
[...]

Art. 24. - Malattia ed infortuni.
[...]
Ove gli operai siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza e soccorso in caso di infortunio grave, saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 26. - Scuole professionali.
Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessità di favorire e sviluppare, anche attraverso la associazioni periferiche, le scuole professionali dei lavoratori.

Art. 28. - Trattamento di maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici e senza pregiudizio delle norme sul trattamento di malattia, la lavoratrice ha diritto, in conseguenza di tale stato, di assentarsi dal lavoro, dopo il parto, per un periodo di tre mesi, durante il quale le sarà conservato il posto, senza interruzione, a tutti gli effetti della anzianità.
[...]

Art. 31. - Gerarchia e disciplina.
Tutti i lavoratori senza eccezione, tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione, dipendono dai rispettivi capi immediati secondo l’ordine gerarchico.
Ciascuno deve mantenere rapporti di subordinazione e deferenza verso i superiori, di urbanità verso i colleghi e dipendenti.

Art. 32. - Disciplina sul lavoro.
I lavoratori di qualsiasi grado e categoria sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente contratto:
Il lavoratore deve:
a) osservare l’orario stabilito dalla Direzione per la sua categoria o turno di servizio;
b) eseguire con diligenza il compito a lui affidato assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni avute;
c) conservare in buono stato macchine, attrezzi, stampi, mobili e in genere tutto quanto viene messo a sua disposizione.
Il lavoratore sempre che sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli risponderà delle perdite, danni, eventuali rotture imputabili a lui ed il loro ammontare gli verrà trattenuto sulla paga.
Il lavoratore non può di suo arbitrio e senza autorizzazione, apportare modificazioni agli oggetti ed alla lavorazione in genere.
Eventuali arbitrii da parte sua daranno alla ditta diritto di rivalersi sulle sue competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.
È proibito ai lavoratori manovrare, adoperare, mettere in moto macchine che non siano state loro espressamente assegnate.

Art. 33. - Entrata ed uscita.
[...]
L’uscita è indicata da un segnale dato alla fine del turno di lavoro.
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.

Art. 34. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto, senza giustificato motivo.
Parimenti non potrà uscire dallo stabilimento se non regolarmente autorizzato dal suo capo diretto. 

Art. 36. - Utensili e materiale.
Tutti gli utensili e le relative manutenzioni e i materiali occorrenti per le diverse lavorazioni sono a carico della Ditta e l’operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’operaio alle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all’importo di tre ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
d) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 39. - Multe e sospensioni.
La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
а) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione quando siano ingiustificate;
d) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
e) stato di ubriachezza sul lavoro;
f) offese ai compagni di lavoro;
g) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, la direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 40. - Licenziamento per mancanze.
La ditta potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità nei seguenti casi:
[...]
b) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) rissa nell’interno dello stabilimento, furti, frode e danneggiamento volontario;
e) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
f) atti colposi che possono compromettere la stabilità, la sicurezza dello stabilimento e l’incolumità del personale o del pubblico;
[...]
h) abbandono ingiustificato del posto da parte degli addetti alla portineria e ai magazzini.

Art. 41. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e saranno risoluti con trattative tra gli operai interessati ed i loro superiori. Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia individuale, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni sindacali degli industriali e degli operai per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tale fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 R.D. 21 maggio 1934, n. 1073 dovrà darne immediatamente comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate amichevolmente dalle competenti associazioni, e, in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della Corporazione competente ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 febbraio 1934, n. 163.