Tribunale di La Spezia, Sez. Pen., 23 marzo 2012 - Omessa ripartizione in zone 0, 1, 2 delle aree soggette alla formazione di atmosfere esplosive


 

 

 

 

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
Art. - 533 - 535 - C.P.P.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE di La Spezia nella persona del Dott. Pavich ha
pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la
seguente
nel procedimento penale
SENTENZA


CONTRO
G.A., nato a ...omissis... residente in Rocchetta di Vara (SP) via
C.P.
LIBERO ASSENTE
IMPUTATO
Contravvenzione di cui all'art. 293, comma 1, e 297 D.L.vo 81/08 perché, nella sua qualità di socio della "Ristorante Albergo Cinque Terre nel Sole S.a.s. di G.A. & C." e, quindi, di datore di lavoro, non effettuava la ripartizione in zone 0, 1, 2 delle aree soggette alla formazione di atmosfere esplosive a causa dell'utilizzo di GPL ed, in particolare, non effettuava tale riparazione nei locali adibiti alla cottura dei cibi (cucina e pizzeria) ed in quelli ove erano utilizzati riscaldatori a fungo con alimentazione a GPL.

In Deiva Marina (SP), il 18 febbraio 2009

CONCLUSIONI
P.M. chiede la condanna euro 2.500 di ammenda.
Difensore chiede il minimo della pena

FattoDiritto

 

Con decreto ritualmente notificato, G.A. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato addebitato in rubrica.
In sede dibattimentale, all'esito della fase di ammissione delle prove, nel corso dell'istruttoria veniva esaminato il teste L.M. (tecnico ASL), indicato dal PM;
venivano inoltre acquisiti i documenti specificati a verbale.
Terminata l'istruttoria e dichiarata l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, le parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice decideva come da separato dispositivo.
L'istruttoria dibattimentale ha offerto un quadro probatorio chiaro, che conferma la fondatezza delle accuse a carico dell'imputato.
Va premesso, per chiarezza, che secondo l'art. 293 e l'Allegato XLIX del D. Lgs 81/2008 (come introdotti dal D. Lgs 233/2003), le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive. Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'allegato L, parte A, è determinato da tale classificazione.
Zona 0
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente una atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1
Area in cui la formazione di una atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 2
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di una atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente una atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
Zona 21
Area in cui la formazione di una atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 22
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di una atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
La violazione dell'obbligo di suddivisione in zone di rischio in base all'apposito documento di valutazione implica le sanzioni penali di cui all'art. 297 del decreto: segnatamente, per la violazione del precetto di cui all'art. 293, il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Presso il ristorante Cinque Terre di cui il G. era titolare, veniva eseguito un sopralluogo dal quale emergevano inosservanze delle norme di prevenzione degli infortuni, e segnatamente dell'art. 293 D.lvo 81/08. Infatti, nel locale cucina erano presenti un impianto cucina da cui vi era emissione dei gas nei bruciatori, nonché le condutture di gas, che anch'esse potevano presentare eventuali dispersioni di gas. A fronte di ciò, e in violazione della norma sopra indicata, il locale non era stato ripartito in zone di rischio, nel senso che mancava un documento di valutazione del rischio con l'inserimento di planimetria recante l'identificazione delle possibili zone di emissione del gas GPL: elemento, questo, che sarebbe stato necessario per evitare il rischio del formarsi di atmosfere esplosive, immanente in presenza di impianti da cui si può disperdere il gas.
Ciò induceva a emettere un ordine di ottemperanza alle prescrizioni nei termini stabiliti dal D.Lgs. 758/94; ma, in sede di controllo di ottemperanza, i tecnici ASL constatavano che il documento di valutazione del rischio era bensì stato elaborato, ma non corrispondeva alla realtà: le zone di pericolo non risultavano compiutamente identificate (es. le valvole di intercettazione manuale e le giunzioni delle tubature in ferro), alcuni impianti (es. i fuochi della cucina e la friggitrice alimentata a GPL) non erano ubicati nelle posizioni previste dalla planimetria inserita nel documento, il forno a sua volta alimentato a GPL non risultava affatto riportato; inoltre nell'area indicata come zona 2 del locale erano presenti attrezzature inidonee sotto il profilo della sicurezza (es. elettrovalvola priva di marcatura ATEX). La successiva richiesta di verifica per ottemperanza, avanzata dal G., interveniva oltre il termine stabilito dal D.Lgs. 758/94.
In difetto di elementi di contrasto alla ricostruzione che precede, dalla quale appare evidente che il G., nella sua qualità, ha violato le previsioni della disposizione richiamata (ottemperandovi dapprima in modo incompleto, e poi tardivamente), egli va ritenuto responsabile di quanto addebitatogli.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, non possono concedersi all'imputato le attenuanti generiche, avuto riguardo ai molteplici precedenti penali anche specifici riportati nel certificato penale; la sua biografia penale appare anzi tale da indurre lo scrivente ad irrogare all'imputato la pena detentiva, ritenuta più adeguata a fini di emenda nel caso di specie. Pertanto, stimasi equa la pena di mesi 3 di arresto; consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Non vi sono le condizioni di legge per concedere all'imputato alcun beneficio di legge. 40 giorni per la motivazione, nelle condizioni di cui all'art. 544, c. 3, c.p.p.

P.Q.M.


Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,
dichiara G.A. colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi 3 di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.
Motivazione riservata in giorni 40.