Categoria: 1940
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Tipologia: CCNL
Data firma: 19 febbraio 1940
Validità: 01.01.1940 - 31.12.1940
Parti: Federazione Nazionale Fascista, degli Esercenti Industrie Tessili Varie del Cappello, Federazione Nazionale Fascista, degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Abbigliamento
Settori: Tessili, Calzifici, Operai
Fonte: B.U.M.C. fasc. 235 del 26 luglio 1940 - all. 2142

Sommario:

Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Lavoro ed ammissione delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Apprendisti.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno.
Art. 9. - Lavoro a squadre e turni a scacchi.
Art. 10. - Lavori preparatori e complementari.
Art. 11. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 12. Recuperi.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Trattamento grandi ricorrenze.
Art. 16. - Gratifica natalizia.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Passaggio di mansioni.
Art. 19. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 20. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 21. - Deposito cauzionale.
Art. 22. - Lavoro a cottimo.
Art. 23. - Liquidazione cottimi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 24. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 25. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 26. - Malattia.
Art. 27. - Matrimonio, gravidanza, puerperio.
Art. 28. - Casse mutue malattia.
Art. 29. - Trapasso di azienda.
Art. 30. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 31. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 32. - Divieti.
Art. 33. - Visite d’inventario e di controllo.
Art. 34. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 35. - Assenze.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamento in tronco senza preavviso né indennità.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Norme speciali.
Art. 41. - Contratti integrativi provinciali.
Art. 42. - Disposizioni transitorie.
Art. 43. - Categorie.
Art. 44. - Durata dell’apprendistato.
Art. 45. - Lavoro degli uomini al posto delle donne e viceversa.
Art. 46. - Decorrenza e durata.
Art. 47. - Deposito.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria dei calzifici, 19 febbraio 1940

L’anno 1940-XVIII, il giorno 19 del mese di febbraio in Milano, presso la Federazione Nazionale Fascista, degli Esercenti Industrie Tessili Varie del Cappello, tra la Federazione stessa [...], assistito [..] da: [...] Unione Industriali di Alessandria, [...] Unione di Treviso, [...] Unione di Milano, [...] Unione di Varese, [...] Unione di Brescia, [...] Unione di Novara, [...] Unione di Como, [...] l’Unione di Torino e dagli industriali [...] e la Federazione Nazionale Fascista, degli Artigiani [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Abbigliamento [...], assistito da [...] Unione Lavoratori di Milano, [...] con l’intervento della Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai ad detti alle aziende industriali, artigiane e cooperative che producano qualsiasi tipo di calze con qualsiasi fibre adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze elastiche per uso ortopedico.

Art. 3. - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’Azienda.

Art. 4. - Lavoro ed ammissione delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le norme della legge 26 aprile 1934 n. 653, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 relative alle operazioni inerenti alla manipolazione dei colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione di tale legge.

Art. 6. - Apprendisti.
a) È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nell’azienda con lo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare operaio qualificato mediante un addestramento pratico, anche accessorio.
b) L’età massima per l’assunzione in qualità di apprendista è fissata in anni 20. Eventuali deroghe potranno essere concordate caso per caso, dalle competenti organizzazioni locali.
La durata massima dell’apprendistato di ciascuna categoria di lavorazione è determinata dall’art. 44.
[...]
d) La durata giornaliera del lavoro degli apprendisti è quella stabilita per il lavoro degli altri operai, fermo restando le disposizioni di cui alla legge 26 aprile 1934, n. 653 sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
e) La durata massima dell’apprendistato di cui all’art. 44 sarà ridotta:
- di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria;
- di metà per coloro che abbiano superato i corsi biennali per maestranze corrispondenti alla mansione esercitata e per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo della categoria;
- di un quarto per i licenziati dei corsi biennali ed annuali di avviamento professionale ad indirizzo della categoria e per coloro che
abbiano superato corsi per maestranze della categoria, di qualunque durata, purché inferiori a due anni, istituiti in base all’apposita legge;
f) per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a due mesi consecutivi, presso altre aziende produttrici di articoli similari, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato cosi compiuto verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato, sempreché non sia intercorsa una interruzione superiore a 18 mesi;
g) nel caso che l’apprendista durante il periodo di apprendistato o alla fine di esso, venga adibito, nella stessa azienda, ad altra lavorazione per la quale sia anche previsto un periodo di apprendistato, il precedente periodo di apprendistato, effettivamente prestato, sarà utilmente computato tanto agli effetti del passaggio di categoria operaia, quanto per determinazione del salario che compete all’apprendista.
Tale norma non si applica se il passaggio di mansione avviene entro 40 giorni di lavoro dall’inizio del primo periodo di apprendi stato o se è intercorsa una interruzione di rapporto di lavoro superiore a 18 mesi;
h) durante il periodo di apprendistato l’apprendista dovrà lavorare a giornata; nel caso che fosse passato al lavoro a cottimo egli perderà la qualifica di apprendista e sarà considerato operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato. Resta fermo quanto disposto all’art. 44 per gli apprendisti ai telai cotton assunti in età inferiore ai 16 anni limitatamente alla eventualità che essi vengano adibiti al lavoro a cottimo prima del compimento del 4° anno di apprendistato.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dal R.D. L. 29 maggio 1937-XV n. 1768, ferme restando le disposizioni sul sabato fascista. Restano ferme le disposizioni di cui all’accordo interconfederale dell’8 novembre 1939 limitatamente al periodo delle loro applicabilità.

Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 7 dal presente contratto.
Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle di lavoro ordinario non portano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le 48 settimanali o le otto giornaliere, saranno compensate con la maggiorazione del 10 %.
Per il lavoro straordinario che ecceda le 48 ore settimanali e le otto giornaliere (ovvero che ecceda il maggior orario consentito dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge) la percentuale di maggiorazione sarà stabilita da contratti integrativi del presente di cui al seguente art. 41.
Nei contratti integrativi del presente, di cui al seguente art. 41 saranno anche stabilite:
а) percentuale di maggiorazione dovuta per il lavoro notturno (cioè quello compiuto fra le 22 e le 6) non compreso in regolari turni periodici;
b) la percentuale di maggiorazione dovuta per il lavoro notturno (cioè quello compiuto tra le 22 e le 6) compreso in regolari turni periodici;
c) la percentuale di maggiorazione per il lavoro compiuto nei giorni di riposo o festivi di cui agli art. 13 e 14 del presente contratto.
[...]
Dette percentuali sono però cumulabili con quelle previste per il lavoro a più squadre e per quello in turni a scacchi di cui all’art. 9.
Restano ferme le disposizioni di cui all’accordo interconfederale dell’8 novembre 1939-XVIII, limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 9. - Lavoro a squadre e turni a scacchi.
Il lavoro a più squadre seguirà l’orario normale di 8 ore per turno, in esso compresa la mezz’ora di riposo da effettuarsi fuori del locale di lavoro ed in ogni caso, a macchine ferme.
Il lavoro a squadre verrà remunerato con l’aumento del 7 % sulle paghe orarie e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non è dovuta nel caso di riduzione di orario di lavoro a non più di 11 ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (cinque ore e mezza giornaliera per ciascuna squadra) e di 13 ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
I turni a scacchi sono consentiti solo nelle aziende dove attualmente esistono. In caso di turni a scacchi, ai lavoratori che vi sono adibiti, sarà corrisposta, sulle paghe orarie e sulle tariffe di cottimo, la maggiorazione del 7 %.

Art. 10. - Lavori preparatori e complementari.
Lavori preparatori e complementari sono i seguenti: lavori necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro e cioè: messa a regime dei generatori a vapore, degli apparecchi di riscaldamento, lavori di preparazione della materia prima per alimentare l’inizio del lavoro dell’opificio, lavori preparatori relativi alla distribuzione degli attrezzi, all’inizio del lavoro, agli operai, lavori di verifica per la messa in marcia dei motori, delle trasmissioni delle macchine e degli apparecchi.
Lavori necessari per mettere gli apparecchi, i macchinari e gli impianti in condizioni di sicurezza e di buona conservazione durante i periodi di riposo e cioè: spegnimento dei forni, fermata dei motori e dei relativi impianti, messa in condizione di sicurezza dei forni e degli apparecchi a pressione, smaltimento dei liquidi, pulitura delle vasche, dei recipienti, delle macchine. Lavori strettamente necessari per lo sgombero dei prodotti, delle materie prime, e dei residui di lavorazione e per la loro conservazione durante le interruzioni di lavoro.
I lavori predetti potranno essere effettuati entro i limiti di un’ora al giorno, e saranno retribuiti a regime salariale normale.

Art. 12. Recuperi.
I periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore nonché quelli dovuti a soste concordate tra le parti saranno recuperati a regime salariale normale entro le due settimane susseguenti a quella in cui è avvenuta la interruzione e nella misura massima di un'ora al giorno.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili ai lavoratori ed alle categorie regolate dal presente contratto.
La prestazione di lavoro nei giorni di riposo, anche se in seguito a regolari turni periodici, darà diritto all’operaio, oltre ai riposo compensativo settimanale di 24 ore consecutive, alla percentuale di aumento stabilita per il lavoro festivo.

Art. 17. - Ferie.
I lavoratori che abbiano presso l’azienda un anno di anzianità consecutiva, godranno annualmente di 6 giorni (48 ore) di ferie retribuite con la paga normale. 
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa delle ferie.
[...]

Art. 22. - Lavoro a cottimo.
La disciplina del lavoro a cottimo è regolata dal Contratto Collettivo interconfederale del 20 dicembre 1937 qui di seguito trascritto:
а) tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. [...]
g) Ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso dev’essere retribuito a cottimo.
[...]
h) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
i) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardanti la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un collegio tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale collegio ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accerta menti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni del collegio stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni del collegio tecnico di cui sopra è ammesso appello al collegio tecnico superiore presso il Ministero delle Corpo- razioni, soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di quindici giorni dalla decisione a termine del R.D.L. 6 marzo 1938 n. 406.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello, diventano obbligatorie per le parti.

Art. 27. - Matrimonio, gravidanza, puerperio.
Per il trattamento agli operai che contraggono matrimonio o alle operaie che trovansi in stato di gravidanza o puerperio, nonché per le altre provvidenze di carattere demografico valgono gli accordi interconfederali del 5 luglio 1938-XVI e del 10 agosto 1939-XVII.

Art. 30. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto, prima di tale segnale.

Art. 32. - Divieti.
È vietato fumare nei luoghi ove tale divieto sia disposto ed introdurre negli stabilimenti cibi e bevande alcoliche senza il permesso della Direzione.
[...]

Art. 34. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, parimenti non può lasciare lo stabilimento senza esserne debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai sospesi non possono entrare nello stabilimento.
Salvo speciale permesso, non è consentito all’operaio di entrare e di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio turno.
[...]

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle norme contemplate nei regolamenti interni di cui al seguente articolo 40 potranno essere punite:
1) con la multa fino al massimo di tre ore di paga oraria;
2) con la sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) con il licenziamento senza preavviso né eventuale indennità.
[...]

Art. 37. - Multe e sospensioni.
La multa potrà essere inflitta all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, anche per disattenzione, il materiale In lavorazione ed il macchinario ed accessori, e non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità all’andamento del lavoro;
e) che si presenti o si trovi sul lavoro in istato di ubriachezza;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle condizioni del presente contratto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla morale, alla disciplina, all’igiene;
g) contravvenzioni al divieto di fumare.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 38. - Licenziamento in tronco senza preavviso né indennità.
Il licenziamento con immediata cessazione del lavoro e della paga senza indennità, potrà essere applicato, oltre ,che nel caso previsto all’ultimo comma dell’art. 35 (assenze) nei seguenti casi:
[...]
b) risse nella fabbrica;
c) insubordinazioni verso i superiori;
d) furti e danneggiamenti volontari; rivelazioni di procedimenti o sistemi di lavorazione; [...]; atti che portino pregiudizio alla sicurezza dello stabilimento oppure atti che portino grave pregiudizio al normale andamento del lavoro;
e) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo al l’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti oppure recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nel biennio precedente.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Tutti 1 reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgi mento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine la Associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 del R.D.L. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire la Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione dei presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni, e in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sotto poste al Collegio Tecnico di conciliazione della competente Corporazione ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 febbraio 1934 n. 163.

Art. 40. - Norme speciali.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione purché non contrastino con le disposizioni del presente contratto collettivo. 
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale dovranno essere affisse in tabella all’ingresso o all’interno dello stabilimento o nel luogo dove si effettua la paga.

Art. 41. - Contratti integrativi provinciali.
Ad integrazione del presente contratto nazionale, le Organizzazioni provinciali provvederanno entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione a stipulare i contratti salariali provinciali per la regolamentazione di quanto appresso:
1) minimi salariali in corrispondenza delle categorie di cui all’art. 43;
2) misura della retribuzione degli apprendisti a termine dell’art. 44;
3) percentuali di maggiorazione per il lavoro a cottimo a ter mine dell’art. 22;
4) percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario; per il lavoro notturno; per il lavoro notturno compreso in turni periodici; per il lavoro festivo o nei giorni di riposo a termini dell’art. 8.

Art. 42. - Disposizioni transitorie.
I contratti di lavoro attualmente vigenti per le maestranze di pendenti dalle aziende a cui si applica il presente contratto, saranno, limitatamente alla parte regolata dal presente contratto nazionale, sostituiti di diritto da quest’ultimo alla data della sua entrata in vigore, la rimanente regolamentazione resterà in vigore ad integrazione del presenti1 contratto fino a quando i detti contratti non saranno sostituiti da quelli integrativi salariali provinciali previsti dall’articolo precedente.

Art. 44. - Durata dell’apprendistato.
Apprendisti tessitori e tessitrici ai telai cotton.
La durata massima dell’apprendistato per gli apprendisti tessi tori e tessitrici ai telai cotton è fissata:
а) in anni 5 per gli apprendisti assunti fino a 16 anni di età;
b) in anni 4 per gli apprendisti assunti in età dai 16 anni compiuti ai 17 anni;
c) in anni 3 per gli apprendisti assunti dai 17 anni compiuti ai 19 anni;
d) in anni 2 per gli apprendisti assunti dai 18 anni compiuti ai 20 anni.
I contratti integrativi di cui all’art. 41 fisseranno i salari degli apprendisti tessitori e tessitrici con aumenti annuali proporzionali.
L’apprendista ai telai cotton, durante il periodo di apprendistato eseguirà mansioni di montapettine o di aiutante telarista cotton.
Trascorso il predetto periodo di apprendistato il lavorante passerà nella categoria dei telaristi percependone la relativa paga. Nell’eventualità che a detta epoca l’azienda non disponga di un telaio cotton da affidargli, le parti di comune accordo stabiliranno un periodo di tempo in cui il lavoratore continuerà ad espletare mansioni di montapettine o di aiutante telarista, percependo un salario superiore di almeno il 10 % di quello fissato per l’apprendista del 5° anno (salvo il caso previsto dalla lettera h) dell’art. 6 e del comma seguente del presente articolo. Ove il lavoratore non intenda accettare tale soluzione, potrà chiedere il suo licenziamento con diritto a percepire le indennità di preavviso e di licenziamento li cui all’art. 19.
A parziale deroga di quanto stabilito alla lettera h) dell’art. 6 in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche dei telai cotton, si stabilisce che se l’apprendista assunto in età inferiore ai 16 anni fosse adibito a lavoro a cottimo, in epoca anteriore al 4° anno di apprendistato la ditta dovrà retribuirlo con le stesse tariffe di cottimo dei telaristi le quali dovranno garantirgli un salario orario non inferiore a quello fissato per l’anno di apprendistato che sta effettuando, maggiorato della percentuale di cottimo prevista in Con tratto. In tal caso l’apprendista passerà alla categoria dei telaristi al compimento del 4° anno di apprendistato percependone, il salario relativo.
Qualora tali apprendisti venissero adibiti a lavoro a cottimo dopo il compimento del 4° anno di apprendistato, essi saranno considerati operai telaristi e ne percepiranno la relativa paga ancorché non sia trascorso il 5° anno di apprendistato.
Per gli apprendisti delle seguenti altre categorie che vengono ripartite in due gruppi la durata massima dell’apprendistato è fissata come appresso.
1° gruppo.
Operaie addette alla dipanatura di matasse e relativo svolgimento (incannaggio), operaie addette alla incannatura del filato da bobine di qualunque genere da rocche, bottiglioni ecc. (stracannaggio), operaie addette alla pressatura a mano, operaie addette alle operazioni di accoppiatura, operaie addette alla pressatura a macchina, operaie ad dette alla puntatura allo scatolaggio, etichettaggio ecc. a lavori di versi di magazzino, operaie addette alla orlatura, operaie addette
alla ripassatura, operaie addette alla stiratura delle calze, operaie addette alla finta cucitura a macchina, operaie montapettini.
2° gruppo.
Operaie addette alla produzione di calze in genere o di elastici con macchine circolari anche a doppio cilindro senza montatura di pettini, operaie addette alla produzione di calze da bambino e ragazzo con montatura di pettini, operaie addette alla produzione di calze da uomo e da donna con macchine circolari con montatura di pettini, operaie addette ai telai rettilinei per elastici, operaie addette alle macchine rettilinee a mano, operaie addette alle macchine rettilinee a motore, operaie addette alla rimagliatura, operaie addette alla rammendatura, operaie addette alla cucitura a macchina, operaie ed operai alle talloniere.
La durata massima dell’apprendistato per gli apprendisti del 1° gruppo è fissata:
а) in anni due per gli apprendisti assunti in età inferiore ai 16 anni;
b) in mesi 15 per gli apprendisti assunti in età dai 16 ai 18 anni;
c) in mesi 6 per gli apprendisti assunti in età dai 18 ai 20 anni.
La durata massima dell’apprendistato per gli apprendisti 2° gruppo è fissata:
a) in anni tre per gli apprendisti assunti in età inferiore ai 16 anni;
b) in anni 2 per gli apprendisti assunti in età dai 16 ai 18 anni;
c) in anni uno per gli apprendisti assunti in età dai 18 ai 20 anni.
Nei contratti integrativi di cui all’art. 41 i salari per gli apprendisti saranno fissati con aumenti progressivi proporzionali, ripartendo la durata dell’apprendistato (stabilita per ciascuna età per i gruppi 1° e 2°) in tre periodi uguali.
Per le Maestre, per gli operai addetti al reparto tintoria e per il personale ausiliario qualificato o non qualificato non è fissato alcun periodo di apprendistato.

Art. 45. - Lavoro degli uomini al posto delle donne e viceversa.
Qualora personale maschile venga adibito a mansioni per le quali le tabelle salariali contemplano solo le paghe del personale femminile, saranno applicati i salari fissati per il personale maschile non qualificato, salvo diversi accordi, caso per caso, fra le competenti associazioni sindacali.
Qualora alle mansioni per le quali le tabelle salariali prevedono soltanto la paga per il personale maschile venga adibito personale femminile, questo verrà retribuito con la paga fissata per il personale maschile, salvo diversi accordi tra le competenti associazioni sindacali e salvo quanto disposto per le tessitrici cotton.