Tipologia: CCNL
Data firma: 2 febbraio 1940
Validità: 23.03.1940 - 22.03.1941
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dell’Abbigliamento, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Abbigliamento
Settori: Tessili, Confezioni
Fonte: B.U.M.C. fasc. 236 del 27 luglio 1940 - all. 2160

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Lavoro donne e fanciulli.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Documenti.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavori preparatori e complementari.
Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 9. - Recuperi.
Art. 10. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 11. - Trattamento grandi ricorrenze.
Art. 12. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Provvidenze di carattere demografico.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Benemerenze per la causa fascista.
Art. 17. - Retribuzione.
Art. 18. - Deposito cauzionale.
Art. 19. - Malattia.
Art. 20. - Lavoro a cottimo.
Art. 21. - Liquidazione cottimi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 22. - Passaggio di mansioni.
Art. 23. - Preavviso di licenziamento e di dimissione.
Art. 24. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 25. - Chiamata alle armi.
Art. 26. - Distribuzione del lavoro.
Art. 27. - Gerarchia.
Art. 28. - Utensili e materiale.
Art. 29. - Conservazione utensili e materiali.
Art. 30. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 31. - Divieti.
Art. 32. - Danni e risarcimenti.
Art. 33. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 34. - Controllo di presenza.
Art. 35. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 36. - Assenze.
Art. 37. - Sanzioni disciplinari.
Art. 38. - Multe e sospensioni.
Art. 39. - Licenziamento per punizione.
Art. 40. - Casse mutue malattia.
Art. 41. - Trapasso di aziende.
Art. 42. - Norme speciali.
Art. 43. - Reclami e controversie.
Art. 44. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 45. - Disciplina del lavoro a domicilio.
Art. 46. - Contratti integrativi.
Art. 47. - Disposizioni transitorie.
Art. 48. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i confezionisti di abiti, biancheria ed affini, 2 febbraio 1940

Addì 2 febbraio 1940-XVIII, In Milano, presso gli uffici della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dell’Abbigliamento, in Via Carlo Cattaneo 1, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dell’Abbigliamento [...], presenti [...] Presidente del Sindacato Industriali Abbigliamento di Torino, [...] Unione degli Industriali di Milano, [...] Unione degli Industriali di Roma, [...] Unione degli Industriali di Torino, [...] Unione degli Industriali di Bologna; la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...], presente il [...] Capo Nazionale dell’Arte dei Sarti, Cappellai e attività accessorie dell’abbigliamento, con l’intervento della Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Abbigliamento [...], presenti [...] Unioni dei Lavoratori di Milano, Torino e Roma, è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per le maestranze dipendenti da aziende industriali e cooperative di tutto il territorio nazionale produttrici di abiti, biancheria e affini.
1) Confezioni su misura per uomo e ragazzi (civili, da lavoro, militari, ecclesiastiche, per Enti e Organizzazioni del Regime, Amministrazioni dello Stato ecc.);
2) Confezioni a serie per uomo o ragazzi (civili, da lavoro, militari, ecclesiastiche, per Enti e Organizzazioni del Regime, Amministrazioni dello Stato ecc.);
3) Confezioni su misura per donna e bambini;
4) Confezioni in serie per donna e bambini;
5) Biancheria per uomo, donna, ragazzi e bambini;
6) Impermeabili, indumenti sportivi;
7) Confezioni in pellicceria;
8) Cravatte;
9) Ombrelli e bastoni;
10) Cappelli per donna (modisteria per l’ingrosso è per il dettaglio);
11) Merletti, pizzi e ricami (laboratori di ricami, merletti e pizzi annessi ad aziende di abbigliamento, sia a mano che a macchina e le Ditte che producono ricami per abbigliamento sia a mano che a macchina, quando li applicano dirottamente su oggetti di abbigliamento anche se fabbricati da terzi);
12) Fiori finti, piume da ornamento, ventagli;
13) Giarrettiere, bretelle, cinture, corpetti, panciere, busti, anche se in tessuto elastico;
14) Ghette, uose, guantoni ed altri accessori di uso sportivo;
15) Bandiere, gagliardetti, fiamme e simili;
16) Modelli in carta, tela ecc.;
17) Rammendi, pieghettati, rivestitura bottoni;
18) Altri oggetti- cuciti, anche se frangiati o ricamati, in tessuto a maglia o non, di qualsiasi materia, come scialli, baschi, passamontagna e indumenti in genere, fazzoletti, biancheria da letto e da tavola, coperte e simili, esclusi gli oggetti (come ad esempio le maglie e le calze) prodotti direttamente da industrie tessili su telaio o su altri macchinari di tessitura.
Il presente contratto si applica altresì ai dipendenti delle aziende artigiane, pure di tutto il territorio nazionale, esercenti attività similari a quelle delle categorie rappresentate dalla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dell’Abbigliamento, produttrici dei manufatti di cui sopra (ad esclusione dei dipendenti dai capi operai civili delle Forze Armate).

Art. 2. - Lavoro donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli e dei lavoratori di età inferiore a 18 anni sono regolati dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nel presente contratto.

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro sarà di quaranta ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dal R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768, ferme restando le disposizioni sul sabato fascista. 
Restano pure ferme le disposizioni dì cui al contratto interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 7. - Lavori preparatori e complementari.
Si considerano lavori preparatori e complementari ai sensi dell’art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768 i seguenti:
1) lavori necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro e cioè: lavori di preparazione e di distribuzione della materia prima e degli attrezzi per l’inizio del lavoro;
2) lavori strettamente necessari per lo sgombero dei prodotti, delle materie prime e dei residui di lavorazione e per la loro conservazione durante la interruzione del lavoro.
Per compiere i lavori predetti la durata giornaliera del lavoro potrà essere prolungata di mezz’ora. Il lavoro effettuato entro il limite predetto sarà retribuito a regime salariale normale.

Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 6 del presente contratto.
Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie non portino la durata complessiva del lavoro ad eccedere le otto ore giornaliere o le 48 settimanali, saranno compensate con la maggiorazione del 10 % se compiute in giorni feriali.
Per il lavoro straordinario che ecceda le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere la percentuale di maggiorazione sarà stabilita dai contratti provinciali integrativi di cui all’art. 46 del presente contratto.
Si considera lavoro notturno quello compiuto fra le 22 e le 6. Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
[...]
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto interconfederale dell’8 novembre 1939-XVIII, limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 9. - Recuperi.
I periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché quelli dovuti a soste concordata tra le parti, potranno essere recuperati a regime salariale normale entro le due settimane susseguenti a quella in cui è avvenuta l’interruzione e nella misura massima di un’ora al giorno.

Art. 10. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica salvo le eccezioni ammesse dalla legge in quanto siano applicabili agli operai e alle categorie disciplinate dal presente contratto.
La prestazione di lavoro nel giorno di riposo darà diritto all’operaio oltre al riposo compensativo di 24 ore consecutive, alla percentuale di aumento che, a norma dell'art. 8, sarà stabilita per il lavoro festivo.

Art. 13. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l’azienda in cui è occupato avrà diritto, ogni anno, a sei giorni (quarantotto ore) di ferie retribuite a paga normale.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, tenendo possibilmente conto del desiderio manifestato dal lavoratore.
Non è ammessa rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]

Art. 14. - Provvidenze di carattere demografico.
Per il trattamento dell’operaia che contragga matrimonio o che trovasi in istato di gravidanza e di puerperio nonché per le altre provvidenze di carattere demografico, valgono gli accordi interconfederali del 5 luglio 1938-XVI e del 10 agosto 1939-XVII.

Art. 20. - Lavoro a cottimo.
a) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimi i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni;
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
h) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari;
i) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte della Con-federazioni entro il termine di quindici giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 26. - Distribuzione del lavoro.
La distribuzione e la ripartizione del lavoro come l’assegnazione degli operai alle varie mansioni, la determinazione del numero del personale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto o macchinario, e in genere la fissazione dei criteri e dei metodi per l’andamento del lavoro sono di esclusiva competenza del datore di lavoro o di chi da esso incaricato. Nella esecuzione del lavoro l’operaio deve attenersi alle istruzioni ricevute.

Art. 27. - Gerarchia.
Gli operai, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico stabilito dalla Ditta.
Essi devono osservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e dipendenti.
I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti con i loro dipendenti.

Art. 28. - Utensili e materiale.
Gli utensili dovranno essere forniti dal datore di lavoro.
Eventuali eccezioni particolari a singole categorie saranno stabilite nei contratti integrativi.
Il materiale occorrente per la lavorazione (cucirini, aghi, spilli ecc.) non dovrà mai essere a carico dell’operaio.
[...]
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio dovrà farne richiesta al suo capo.
[...]

Art. 29. - Conservazione utensili e materiali.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna; egli però dev’essere posto in grado di ben conservare quanto gli è stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli utensili e del materiale e risponderà dei danni a lui imputabili ai sensi dell’art. 32.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla ditta di rivalersi sulle di lui competenze per gli eventuali danni effettivamente subiti.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.

Art. 31. - Divieti.
[...]
È proibito fumare e introdurre nel laboratorio bevande alcooliche senza permesso del datore di lavoro.
[...]
È proibito all’operaio di adoperare senza ordine una macchina non assegnatagli.

Art. 33. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima di tale segnale.,

Art. 35. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento o il laboratorio se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso, non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nel laboratorio in ore fuori del proprio orario di lavoro.
La stessa disposizione vale per gli operai licenziati o sospesi.
Salvo casi di necessità, il permesso di uscita dal laboratorio deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato od a chi per lui nelle prime ore di lavoro.

Art. 37. - Sanzioni disciplinari.
Le infrazioni di cui al presente contratto potranno dar luogo alla applicazione delle seguenti punizioni:
a) multa fino all’importo di tre ore di salario;
b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 38. - Multe e sospensioni.
Le multe potranno essere inflitte all’operaio;
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
d) che guasti, anche per disattenzione, il materiale del laboratorio o il materiale di lavorazione oppure non avverta subito il suo capo diretto di eventuali guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nell’andamento degli apparecchi stessi;
e) che sia trovato addormentato;
f) che fumi o che introduca bevande alcooliche senza permesso del datore di lavoro;
g) che si presenti o che si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno ovvero che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 39. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione ai superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale del laboratorio o al materiale di lavorazione.
c) risse nel laboratorio;
[...]
e) lavorazione e confezione nell’interno del laboratorio senza autorizzazione del superiore, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze di cui all’articolo precedente che abbiano 4ato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni nel biennio precedente;
i) atti che portino pregiudizio alla sicurezza dello stabilimento oppure atti che portino grave pregiudizio al normale andamento del lavoro.

Art. 42. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo gli operai devono uniformarsi anche al regolamento interno stabilito dal datore di lavoro e che verrà affisso o nella tabella all’ingresso dello stabilimento o nei locali di lavoro, sempreché le norme in esso contenute non contrastino col presente contratto collettivo.

Art. 43. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati e i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni sindacali, per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tal fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini dell’art. 5 del R.D.L. 21 maggio 1934 n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tal sede non si raggiunga l’accordo entro quindici giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Associazioni Sindacali e, in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura del Lavoro, sottoposte al Collegio di Conciliazione della Corporazione dell’Abbigliamento, ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 febbraio 1934 n. 163.

Art. 44. - Disciplina dell’apprendistato.
a) È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nell’azienda con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato mediante un addestramento pratico anche accessorio.
b) L’età massima per l’assunzione in qualità di apprendista è fissata in anni 21. Eventuali deroghe potranno essere concordate caso per caso dalle competenti Organizzazioni locali. La durata massima dell’apprendistato per ciascuna categoria di lavorazione sarà determinata nei contratti integrativi del presente di cui all’art. 45. Per gli assunti in età superiore ai 19 anni il periodo di apprendistato sarà congrualmente ridotto.
c) L’apprendista potrà essere assoggettato ad un periodo di prova della durata uguale a quella stabilita per gli altri operai.
d) La durata giornaliera del lavoro degli apprendisti è quella stabilita per il lavoro degli altri operai ferme restando le disposizioni di cui alla Legge 26 aprile 1934 n. 653, sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
e) La durata massima dell’apprendistato che verrà determinata come stabilita nel comma 6) sarà ridotta:
di due terzi per i licenziati dalle Scuole Tecniche Industriali ad indirizzo della categoria;
di metà per coloro che abbiano superato i corsi biennali per maestranze corrispondenti alla mansione esercitata e per i licenziati dalle Scuole di Avviamento Professionale ad indirizzo della categoria;
di un quarto per i licenziati dai corsi biennali ed annuali di avviamento professionale ad indirizzo della categoria e per coloro che abbiano superato corsi per maestranze della categoria, di qualunque durata, purché inferiore ai due anni, istituiti in base all’apposita legge;
f) Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a sei mesi, presso altre aziende dello stesso ramo di attività, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato, sempreché non sia intercorsa una interruzione superiore ai dodici mesi.
g) Nel caso che l’apprendista durante il periodo di apprendistato od alla fine di esso, venga adibito, nella stessa azienda, ad altra lavorazione per la quale sia anche previsto un periodo di apprendistato, il precedente periodo dì apprendistato, effettivamente prestato, sarà utilmente computato tanto agli effetti del passaggio in categoria operaia, quanto per la determinazione del salario che compete all’apprendista.
Tale norma non si applica se il passaggio di mansione avviene entro 40 giorni dall’inizio del primo periodo di apprendistato o se è intercorsa interruzione di rapporto di lavoro superiore a dodici mesi.
h) Durante il periodo di apprendistato l’apprendista dovrà lavorare ad economia.
In considerazione delle particolari caratteristiche tecniche e di organizzazione del lavoro nelle industrie regolamentate dal presente contratto, quando l'apprendista lavora in collaborazione con uno o più lavoranti retribuiti a cottimo, sarà retribuito con un salario non inferiore alla paga contrattuale della propria categoria maggiorata di un premio del 10 %.
[...]

Art. 45. - Disciplina del lavoro a domicilio.
La disciplina del lavoro a domicilio formerà oggetto di apposito contratto collettivo che le parti si riservano di stipulare al più presto ad integrazione del presente contratto nazionale.

Art. 46. - Contratti integrativi.
Al più presto saranno stipulati contratti provinciali integrativi del presente contratto i quali dovranno determinare:
a) le categorie e i minimi di salario;
b) le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo di cui all’art. 8;
c) la percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo di cui al comma b) dell’art. 20;
d) le condizioni contrattuali preesistenti relative alla indennità di licenziamento come precisato dall’art. 24;
e) la durata massima dell’apprendistato, e la misura della sua retribuzione a norma dell’art. 44.

Art. 47. - Disposizioni transitorie.
I contratti localmente vigenti per le maestranze dipendenti dalle aziende a cui si applica il presente contratto saranno limitatamente alla parte regolata dal presente contratto nazionale, sostituiti di diritto da quest’ultimo alla data della sua entrata in vigore; la rimanente regolamentazione resterà in vigore ad integrazione del presente contratto fino a quando detti contratti non saranno sostituiti da contratti integrativi di cui all’articolo precedente.