Tipologia: CCNL
Data firma: 27 giugno 1941
Validità: 2.04.1941 - 20.04.1942
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Abbigliamento
Settori: Tessili, FF.AA.
Fonte: G.U. 29 luglio 1941, n. 177, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Lavoro donne e fanciulli.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Documenti.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavori preparatori e, complementari.
Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 9. - Recuperi.
Art. 10. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 11. - Trattamento grandi ricorrenze.
Art. 12. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Provvidenze di carattere demografico.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Benemerenze per la causa fascista.
Art. 17. - Retribuzione.
Art. 18. - Deposito cauzionale.
Art. 19. - Malattia.
Art. 20. - Lavoro a cottimo.
Art. 21. - Liquidazione cottimi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 22. - Passaggio di mansioni.
Art. 23. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 24. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 25. - Chiamata alle armi.
Art. 26. - Distribuzione del lavoro.
Art. 27. - Gerarchia.
Art. 28. - Utensili e materiale.
Art. 29. - Conservazione utensili e materiali.
Art. 30. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 31. - Divieti.
Art. 32. - Danni e risarcimenti.
Art. 33. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 34. - Controllo di presenza.
Art. 35. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 36. - Assenze.
Art. 37. - Sanzioni disciplinari.
Art. 38. - Multe e sospensioni.
Art. 39. - Licenziamento per punizione.
Art. 40. - Casse mutue malattia.
Art. 41. - Trapasso di azienda.
Art. 42. - Norme speciali.
Art. 43. - Reclami e controversie.
Art. 44. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 45. - Lavoro a domicilio.
A) Consegna e riconsegna del lavoro

B) Retribuzione
C) Maggiorazione dei guadagni
D) Lavori eseguiti in giorni festivi e di notte
E) Esecuzione del lavoro
F) Modalità del pagamento delle retribuzioni
G) Cassa Mutua Malattia
Art. 46. - Contratti integrativi.
Art. 47. - Disposizioni transitorie.
Art. 48. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai capi operai delle forze armate, 27 giugno 1941

Addì 27 giugno 1941-XIX, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...], assistito [...] dal Capo Arte dei Capi Operai delle Forze Armate [...] e dai Delegati nazionali dell’Arte stessa [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Abbigliamento [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sartoria, calzoleria e selleria affidati dalle Amministrazioni militari ai Capi sarti, capi calzolai e capi sellai delle Forze Armate.

Art. 2. - Lavoro donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli e dei lavoratori di età inferiore a 18 anni sono regolati dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nel presente contratto.

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro sarà di quaranta ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dal R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, ferme restando le disposizioni sul Sabato Fascista. Restano pure ferme le disposizioni di cui al contratto interconfederale 8 novembre 1939-XVIII, limitatamente al periodo della loro applicabilità.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109, varranno le norme della legge stessa.

Art. 7. - Lavori preparatori e, complementari.
Si considerano lavori preparatori e complementari ai sensi dell’art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937-XV, n. 1768, i seguenti:
1) lavori necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro, e cioè: lavori di preparazione e di distribuzione della materia prima e degli attrezzi per l’inizio del lavoro;
2) lavori strettamente necessari per lo sgombero dei prodotti, delle materie prime e dei residui di lavorazione e per la loro conservazione durante l’interruzione del lavoro.
Per compiere i lavori predetti la durata giornaliera del lavoro potrà essere prolungata di mezz’ora. Il lavoro effettuato entro il limite predetto sarà retribuito a regime salariale normale.

Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 6 del presente contratto.
Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie non portino la durata complessiva del lavoro ad eccedere le otto ore giornaliere o le 48 settimanali, saranno compensate con la maggiorazione del 10 per cento se compiute in giorni feriali.
Per il lavoro straordinario che ecceda le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere la percentuale di maggiorazione sarà stabilita dai contratti provinciali integrativi di cui all’articolo 46 del presente contratto.
Si considera lavoro notturno quello compiuto fra le 22 e le 6. Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
[...]
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto interconfederale dell’8 novembre 1939-XVIII, limitatamente al periodo della loro applicabilità.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 9. - Recuperi.
I periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché quelli dovuti a soste concordate tra le parti, potranno essere recuperati a regime salariale normale entro le due settimane susseguenti a quella in cui è avvenuta l’interruzione e nella misura massima di un’ora al giorno.

Art. 10. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica salvo le eccezioni ammesse dalla legge in quanto siano applicabili agli operai e alle categorie disciplinate dal presente contratto.
La prestazione di lavoro nel giorno di riposo darà diritto all’operaio oltre al riposo compensativo di 24 ore consecutive, alla percentuale di aumento che, a norma dell’art. 8, sarà stabilita per il lavoro festivo.

Art. 13. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l’azienda in cui è occupato avrà diritto, ogni anno, a sei giorni (quarantotto ore) di ferie retribuite a paga normale.
[...]
Non è ammessa rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]

Art. 14. - Provvidenze di carattere demografico.
Per il trattamento dell’operaia che contragga matrimonio o che trovasi in istato di gravidanza e puerperio nonché per le altre provvidenze di carattere demografico, valgono gli accordi interconfederali del 5 luglio 1938-XVI e del 10 agosto 1939-XVII, e successivi accordi o disposizioni in materia.

Art. 20. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimi i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principii corporativi delle presenti disposizioni;
[...]
c) agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovrà poi essere comunicato agli operai, per ogni singolo cottimo, la quantità del lavoro eseguito e il tempo impiegato.
[...]
g) ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
h) è proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze degli altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre inter-corrente fra il lavoratore e l'azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari;
i) qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Confederazioni entro il termine di quindici giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 26. - Distribuzione del lavoro.
La distribuzione e la ripartizione del lavoro come l’assegnazione degli operai alle varie mansioni, la determinazione del numero del personale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto o macchinario, e in genere la fissazione dei criteri e dei metodi per l’andamento del lavoro sono esclusiva competenza del datore di lavoro o di chi da esso incaricato. Nella esecuzione del lavoro l’operaio deve attenersi alle istruzioni ricevute.

Art. 27. - Gerarchia.
Gli operai, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico stabilito dalla ditta.
Essi devono osservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e dipendenti, nonché mantenere durante la permanenza in caserma un particolare contegno di correttezza.
I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti con i loro dipendenti.

Art. 28. - Utensili e materiale.
Gli utensili dovranno essere forniti dal datore di lavoro.
Eventuali eccezioni particolari a singole categorie saranno stabilite nei contratti integrativi.
Il materiale occorrente per la lavorazione (cucirini, aghi, spilli ecc.) non dovrà mai essere a carico dell’operaio.
[...]
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio dovrà farne richiesta al suo capo.
[...]

Art. 29. - Conservazione utensili e materiali.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna; egli però dev’essere posto in grado di ben conservare quanto gli è stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli utensili e del materiale e risponderà dei danni a lui imputabili ai sensi dell’art. 32.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla ditta di rivalersi sulle di lui competenze per gli eventuali danni effettivamente subiti.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.

Art. 31. - Divieti.
[...]
È proibito fumare e introdurre nel laboratorio bevande alcooliche senza permesso del datore di lavoro.
[...]
È proibito all’operaio di adoperare senza ordine una macchina non assegnatagli.

Art. 33. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima di tale segnale.

Art. 35. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento o il laboratorio se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso, non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nel laboratorio in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai licenziati o sospesi.
Salvo casi di necessità, il permesso di uscita dal laboratorio deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato od a chi per lui nelle prime ore ili lavoro.

Art. 37. - Sanzioni disciplinari.
Le infrazioni di cui al presente contratto potranno dar luogo alla applicazione delle seguenti punizioni:
a) multa fino all’importo di tre ore di salario;
b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 38. - Multe e sospensioni.
Le multe potranno essere inflitte all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto dì lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
d) che guasti anche per disattenzione il materiale del laboratorio o il materiale di lavorazione, oppure non avverta subito il suo capo diretto di eventuali guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nell’andamento degli apparecchi stessi;
e) che sia trovato addormentato;
f) che fumi o che introduca bevande alcooliche senza permesso del datore di lavoro;
g) che si presenti o che si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno, ovvero che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e al normale andamento del lavoro, o alla disciplina della caserma.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 39. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità gli operai colpevoli di:
a) insubordinazione ai superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale del laboratorio o al materiale di lavorazione;
c) risse nel laboratorio;
[...]
e) lavorazione e confezione nell’interno del laboratorio senza autorizzazione del superiore, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze di cui all’articolo precedente che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni nel biennio precedente;
i) atti che portino grave pregiudizio alla sicurezza del laboratorio, oppure atti che portino grave pregiudizio al normale andamento del lavoro, o alla disciplina della caserma.

Art. 42. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo gli operai devono uniformarsi anche al regolamento interno stabilito dal datore di lavoro e che verrà affisso o nella tabella all’ingresso del laboratorio o nei locali di lavoro, sempreché le norme in esso contenute non contrastino col presente contratto collettivo.

Art. 43. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati e i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali, per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tal fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini dell’art. 5 del R.D.L. 21 maggio 1934, n. 1037, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tal sede non si raggiunga l’accordo entro quindici giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Associazioni sindacali e, in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934 n. 163.

Art. 44. - Disciplina dell’apprendistato.
a) È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nell’azienda con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato mediante un addestramento pratico anche accessorio.
b) L’età massima per l’assunzione in qualità di apprendista è fissata in anni 20. Eventuali deroghe potranno essere concordate caso per caso dalle competenti Organizzazioni locali; la durata massima dell’apprendistato per ciascuna categoria di lavorazione sarà determinata nei contratti integrativi del presente di cui all’art. 46. Per gli assunti in età superiore ai 18 anni il periodo di apprendistato sarà congruamente ridotto.
[...]
d) La durata giornaliera del lavoro degli apprendisti è quella stabilita per il lavoro degli altri operai, ivi compreso il tempo per gli insegnamenti che si svolgeranno nei corsi per la formazione professionale dei lavoratori, a norma dell’art. 10 del R.D.L. 21 settembre 1938-XVI, n. 1906, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
e) La durata massima dell’apprendistato che verrà determinata come stabilita nel comma b), sarà ridotta:
di due terzi per i licenziati delle Scuole tecniche di indirizzo corrispondente all’attività esplicata dall’apprendista;
di metà per i licenziati (Ielle Scuole secondarie di avviamento professionale di tipo corrispondente a dette attività;
di un quarto per coloro che abbiano superato i corsi di primo addestramento previsti dal R.D.L. 21 giugno 1938-XVI, n. 1380.
f) Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a sei mesi, presso altre aziende dello stesso ramo di attività, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato cosi compiuto verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato, sempreché non sia intercorsa una interruzione superiore ai dodici mesi.
g) Nel caso che l’apprendista durante il periodo di apprendistato od alla fine di esso, venga adibito, nella stessa azienda, ad altra lavorazione per la quale sia anche previsto un periodo di apprendistato, il precedente periodo di apprendistato effettivamente prestato, sarà utilmente computato tanto agli effetti del passaggio in categoria operaia, quanto per la determinazione del salario che compete all’apprendista. Tale norma non si applica se il passaggio di mansione avviene entro 40 giorni dall’inizio del primo periodo di apprendistato o se è intercorsa una interruzione di rapporto di lavoro superiore a dodici mesi.
h) Durante il periodo di apprendistato l’apprendista dovrà lavorare ad economia.
In considerazione delle particolari caratteristiche tecniche e di organizzazione del lavoro nelle attività regolamentate dal presente contratto, quando l’apprendista lavora in collaborazione con uno o più lavoranti retribuiti a cottimo, sarà retribuito con un salario non inferiore alla paga contrattuale della propria categoria maggiorata di un premio del dieci per cento.
[...]
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono, per gli apprendisti, le altre norme del presente contratto.

Art. 45. - Lavoro a domicilio.
A) Consegna e riconsegna del lavoro:

Per la consegna e riconsegna del lavoro viene istituito uno speciale libretto personale a madre e figlia per la registrazione delle operazioni di consegna e riconsegna del lavoro, secondo le seguenti norme:
а) il libretto stampato e numerato sarà consegnato al datore di lavoro dall’organizzazione Artigiana, la quale apporrà un proprio contrassegno all’atto della consegna;
b) il libretto sarà formato a madre e figlia e numerato progressivamente;
c) la madre sarà conservata dal datore di lavoro mentre la figlia sarà consegnata al lavoratore all’atto dell’ordinazione.
Tanto la madre quanto la figlia non possono portare alcuna correzione. In caso di errore la bolletta deve essere annullata e quindi sostituita;
d) tanto la madre quanto la figlia devono portare le seguenti indicazioni:
Consegna del lavoro da eseguire:
1) data e ora dell’ordinazione;
2) quantità della materia e dei capi consegnati;
3) misura, specie e quantità del lavoro da eseguire;
4) retribuzione unitaria fissata per ogni tipo;
5) data di riconsegna del lavoro.
Riconsegna del lavoro eseguito:
1) data della riconsegna del lavoro;
2) quantità del lavoro eseguito per ogni tipo;
3) retribuzione unitaria e complessiva corrisposta al lavoratore;
4) quantità della materia prima eventualmente restituita;
5) indicazione delle eventuali ritenute, previdenza sociale, ecc.
e) in sede di esame di eventuale controversia le associazioni sindacali hanno diritto di esaminare il libretto personale (madre e figlia).

E) Esecuzione del lavoro.
L’operaio assume nei confronti del Capo Operaio la responsabilità di tutto il materiale affidatogli, nonché quella per l’esatta esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità delle istruzioni ricevute.

Art. 46. - Contratti integrativi.
Entro sei mesi dalla data dell’entrata in vigore del presente con-tratto, saranno stipulati contratti provinciali integrativi, i quali dovranno determinare:
a) le categorie e i minimi di salario;
b) le tariffe di cottimo pieno per il lavoro a domicilio (non comprensive della maggiorazione di cui al punto C dell’art. 45);
c) le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo, di cui all’art. 8;
d) la percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo di cui al comma 5) dell’art. 20;
e) le condizioni contrattuali preesistenti relative alle indennità di licenziamento come precisato dall’art. 24;
f) la durata massima dell’apprendistato e la misura della sua retribuzione a norma dell’art. 44.

Art. 47. - Disposizioni transitorie.
I contratti localmente vigenti per i dipendenti delle aziende a cui si applica il presente contratto saranno, limitatamente alla parte re-golata dal presente contratto nazionale, sostituiti di diritto da quest’ultimo alla data della sua entrata in vigore. La rimanente regolamentazione resterà in vigore ad integrazione del presente contratto fino a quando detti contratti non saranno sostituiti da contratti integrativi di cui all’articolo precedente.