Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile

Ordinanza del capo dipartimento della protezione civile 2 giugno 2012

Procedure per la valutazione della sicurezza e dell’agibilità sismica degli edifici ad uso produttivo in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 0002)
G.U. 6 giugno 2012, n. 130

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione Civile

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012;
Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Considerato che i ripetuti eventi sismici, e in particolare il terremoto del 29 maggio 2012, hanno provocato un aggravamento delle situazioni di criticità causate dal precedente evento del 20 maggio 2012;
Considerato che, nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione riveste primaria rilevanza l'esigenza di provvedere tempestivamente alla verifica di agibilità degli edifici;
Considerata la fenomenologia sismica in atto;
Ritenuto necessario disporre misure utili al più rapido svolgimento delle verifiche necessarie anche con riferimento agli edifici ospitanti attività produttive, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza stabiliti nella normativa vigente, ma velocizzando i procedimenti amministrativi, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai Soggetti Responsabili per le attività di assistenza alla popolazione nominati con le richiamate Ordinanze, dai centri di coordinamento istituiti a livello territoriale e dai Comuni interessati, che hanno congiuntamente rappresentato l'urgenza di consentire un pronta ripresa delle attività produttive in condizioni di sicurezza;
Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012 individuati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, il titolare dell’attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 2012

Il Capo del dipartimento: Gabrielli

Allegato 1

COD_REG

COD_PRO

COD_ISTAT

PRO_COM

NOME

3

20

3020023

20023

Felonica

3

20

3020027

20027

Gonzaga

3

20

3020029

20029

Magnacavallo

3

20

3020035

20035

Moglia

3

20

3020039

20039

Pegognaga

3

20

3020042

20042

Poggio Rusco

3

20

3020046

20046

Quingentole

3

20

3020047

20047

Quistello

3

20

3020055

20055

San Benedetto Po

3

20

3020056

20056

San Giacomo delle Segnate

3

20

3020058

20058

San Giovanni del Dosso

3

20

3020060

20060

Schivenoglia

3

20

3020061

20061

Sermide

3

20

3020067

20067

Villa Poma

5

29

5029021

29021

Ficarolo

5

29

5029022

29022

Fiesso Umbertiano

5

29

5029025

29025

Gaiba

5

29

5029033

29033

Occhiobello

5

29

5029045

29045

Stienta

8

35

8035009

35009

Campagnola Emilia

8

35

8035020

35020

Correggio

8

35

8035021

35021

Fabbrico

8

35

8035028

35028

Novellara

8

35

8035032

35032

Reggiolo

8

35

8035034

35034

Rio Saliceto

8

35

8035035

35035

Rolo

8

36

8036002

36002

Bomporto

8

36

8036004

36004

Camposanto

8

36

8036005

36005

Carpi

8

36

8036009

36009

Cavezzo

8

36

8036010

36010

Concordia sulla Secchia

8

36

8036012

36012

Finale Emilia

8

36

8036021

36021

Medolla

8

36

8036022

36022

Mirandola

8

36

8036028

36028

Novi di Modena

8

36

8036034

36034

Ravarino

8

36

8036037

36037

San Felice sul Panaro

8

36

8036038

36038

San Possidonio

8

36

8036039

36039

San Prospero

8

36

8036044

36044

Soliera

8

37

8037024

37024

Crevalcore

8

37

8037028

37028

Galliera

8

37

8037048

37048

Pieve di Cento

8

37

8037053

37053

San Giovanni in Persiceto

8

37

8037055

37055

San Pietro in Casale

8

38

8038003

38003

Bondeno

8

38

8038004

38004

Cento

8

38

8038008

38008

Ferrara

8

38

8038016

38016

Mirabello

8

38

8038018

38018

Poggio Renatico

8

38

8038021

38021

Sant'Agostino

8

38

8038022

38022

Vigarano Mainarda