Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 18 maggio 2012, n. 7971 - Responsabilità dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia per infortunio ad un operaio forestale


 

 

 

Responsabilità dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia per infortunio ad un operaio forestale: quest'ultimo era intento allo spegnimento di un incendio in Contrada "(Omissis)", quando era scivolato rotolando nell'area delle fiamme, procurandosi gravi ustioni, che ne avevano determinato la morte.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto

Già la Corte territoriale aveva ribadito la responsabilità dell'Amministrazione ritenendo, sulla base delle prove per testi espletate, che all'operaio non fosse stata impartita una adeguata formazione e preparazione con specifico riguardo all'attività di spegnimento degli incendi e non fosse stato fornito il necessario equipaggiamento per una adeguata protezione dalle fiamme. La Suprema Corte afferma che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, dando conto delle dichiarazioni dei testi, ritenendo sulla base di tali risultanze, come già detto, che nel caso di specie fosse da ravvisare la responsabilità dell'Amministrazione sotto molteplici profili.


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA



sul ricorso n. 2125/2011 proposto da:

-ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA-ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE-, -ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE-COMANDO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA-, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrenti -

contro

- (Omissis) - (Omissis) - (Omissis) - (Omissis) - (Omissis) tutti nella qualità di eredi di (Omissis) ed elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'Avv. (Omissis) del foro di (Omissis) (con studio in Via (Omissis)) come da procura a margine del ricorso, con richiesta di ricevere le comunicazioni ex articolo 135 disp. att. c.p.c..

- controricorrenti -

e contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo 1036/10 del 17.06.2010/14.10.2010 nella causa iscritta al n. 853 R.G. dell'anno 2007.

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis in data 24.04.2012;

vista la relazione ex articolo 380 bis c.p.c. in data 20.02.2012 del Cons. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha prestato adesione all'anzidetta relazione.

FattoDiritto



1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1036 del 2010 ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale della stessa città, che aveva condannato l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana al pagamento a favore degli eredi di (Omissis) della somma di euro 30.120,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno biologico e morale patito dal loro dante causa in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data (Omissis).

In relazione alle modalità dell'infortunio i giudici di merito hanno puntualizzato che il (Omissis), in qualità di operaio forestale, era intento allo spegnimento di un incendio in Contrada "(Omissis)", quando era scivolato rotolando nell'area delle fiamme, procurandosi gravi ustioni, che ne avevano determinato, in data (Omissis), la morte.

La Corte territoriale ha ribadito la responsabilità dell'Amministrazione in ordine al gravissimo infortunio subito dal (Omissis), ritenendo, sulla base delle prove per testi espletate, che allo stesso non fosse stata impartita una adeguata formazione e preparazione con specifico riguardo all'attività di spegnimento degli incendi e non fosse stato fornito il necessario equipaggiamento per una adeguata protezione dalle fiamme.

La stessa Corte ha ritenuto corretta la liquidazione del risarcimento del danno biologico in relazione alla gravita e intensità delle lesioni subite dal (Omissis) e del danno morale determinato nella misura di un quarto di quello biologico.

L'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste Regione Siciliana e l'Assessorato Regionale Territoriale ed Ambiente - Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, cui resistono gli eredi di (Omissis). L'INAIL non si è costituito.

2. La ricorrente Amministrazione ripropone con il ricorso per cassazione le censure già svolte contro la decisione di primo grado, ribadendo in particolare:

-di avere impartito la necessaria formazione al (Omissis) che non aveva rispettato le necessarie misure di sicurezza (primo motivo);

-che il giudice di appello avrebbe errato nel non accogliere l'eccezione di inattendibilità dei testi escussi e nel fornire sufficiente motivazione (secondo, terzo motivo);

- che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto delle doglianze espresse contro la decisione di primo grado riguardanti la dedotta perdita del potere ignifugo delle tute (quarto e quinto motivo);

- che il giudice di appello non avrebbe sufficientemente motivato in modo coerente e puntuale sulla liquidazione del danno, effettuato in modo astratto e non tenendo conto del criterio della ed. personalizzazione (sesto motivo). Gli esposti motivi sono privi di pregio e vanno disattesi.

Invero giudici di merito hanno accertato e ricostruito le modalità dell'infortuno e la responsabilità dell'Amministrazione sulla base delle risultanze istruttorie, liberamente valutabili dal giudice (in questo senso si richiama il costante orientamento di questa Corte è devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta - tra le risultanze probatorie - di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, dando conto delle dichiarazioni dei testi, ritenendo sulla base di tali risultanze, come già detto, che nel caso di specie fosse da ravvisare la responsabilità dell'Amministrazione sotto molteplici profili.

Con riguardo alla censura relativa alla liquidazione del danno va osservato che giudici di merito hanno tenuto conto della gravità delle lesioni, dell'invalidità temporanea assoluta, dell'intensità della malattia e del dolore subito dal (Omissis) dopo giorni di sofferenze, che lo condussero alla morte.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei controricorrenti, con distrazione a favore dell'Avv. (Omissis) dichiaratosi antistatario.

Nessuna statuizione va emessa per le spese nei confronti dell'INAIL, non costituitasi, nei cui confronti le altre parti non hanno avanzato richieste.



P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida a favore dei controricorrenti in euro 30,00 per esborsi, oltre euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell'antistatario Avv. (Omissis).

Nulla per le spese nei confronti dell'INAIL.