Tipologia: CCNL
Data firma: 4 giugno 1941
Validità: 01.07.1941 - 30.06.1943
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici, Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Metallurgici, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche
Settori: Metalmeccanici, Operai in trasferta
Fonte: G.U. 23 giugno 1941-XIX, n. 145, p. II

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.

Contratto collettivo nazionale per il trattamento di trasferta degli operai delle industrie meccaniche e metallurgiche, 4 giugno 1941

In Roma, addì 4 giugno 1941-XIX tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Metallurgici [...], assistite da: [...] Unione di Genova, [...] Unione di Torino, [...] Unione di Bologna, [...] Unione di Milano, [...] Unione di Napoli, [...] Unione di Venezia e con l’intervento di una rappresentanza industriale [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...] sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche [...], con l’intervento della Confederazione Fascista degli Industriali [...] e della Confederazione Fascista dei Lavoratori della Industria [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti l’industria meccanica, metallurgica ed affine in tutto il territorio del Regno, per determinare il trattamento di trasferta da usarsi agli operai entro il territorio del Regno.

Art. 9.
L’operaio comandato in trasferta dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla ditta per quanto riguarda l’uso dei mezzi di trasporto dalla località ove ha sede lo stabilimento o laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o presso il quale è stato effettivamente trasferito, a quella nella quale è stato comandato a lavorare.
[...]

Art. 11.
[...]
Gli operai dovranno rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente se non siano stati esplicitamente autorizzati dalla ditta dalla quale dipendono o dai suoi incaricati.

Art. 12.
L’operaio in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul lavoro ed alle istruzioni impartite dalla ditta per quanto attiene all’esecuzione del lavoro cui è adibito.
L’operaio, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla ditta da cui dipende, dovrà provvedere alla registrazione del materiale che gli è dato in consegna, delle ore di lavoro compiute e ad inviare i rapporti periodici che fossero richiesti dalla ditta sull’andamento del lavoro, sempreché non vi sia altro dipendente della ditta incaricato di eseguire questi compiti.

Art. 15.
Agli operai comandati in trasferta in località malariche ufficialmente riconosciute verrà corrisposta una maggiorazione del 15 % sui minimi di trasferta di cui all’art. 4.

Art. 16.
Le parti sono d’accordo che con il presente contratto hanno inteso fissare un trattamento minimo e non già di ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute dai singoli.