Categoria: 1940
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Tipologia: CCNL
Data firma: 29 gennaio 1940
Validità: 01.06.1939 - 31.05.1942
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici e Federazione Nazionale Fascista della Gente dell’Aria
Settori: Metalmeccanici, Costruzioni aeronautiche, Piloti collaudatori
Fonte: G.U. 12 luglio 1940-XVIII, n. 162, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Mansioni e dipendenze.
Art. 5. - Retribuzione.
Art. 6. - Stipendio.
Art. 7. - Indennità di volo.
Art. 8. - Aumenti periodici.
Art. 9. - Tredicesima mensilità.
Art. 10. - Indennità di trasferta e di missione.
Art. 11. - Trasferimenti.
Art. 12. - Alloggio.
Art. 13. - Premi di nuzialità e premi di natalità.
Art. 14. - Indumenti di volo e bagaglio.
Art. 15. - Orario di servizio - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Benemerenze nazionali.
Art. 18. - Servizio militare.
Art. 19. - Trattamento di malattia.
Art. 20. - Assicurazioni infortuni.
Art. 21. - Previdenza.
Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 23. - Preavviso e indennità di licenziamento.
Art. 24. - Dimissioni.
Art. 25. - Cessione o trasformazione d’azienda.
Art. 26. - Certificato di lavoro.
Art. 27. - Disposizioni generali.
Art. 28. - Disposizioni speciali.
Art. 29. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti collaudatori delle aziende di costruzioni aeronautiche, 29 gennaio 1940

Addì 29 gennaio 1940-XVIII in Roma, presso il Ministero delle Corporazioni [...], tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici [...], assistito da: [...] Confederazione Fascista degli Industriali [...] e da una rappresentanza degli industriali interessati [...] e la Federazione Nazionale Fascista della Gente dell’Aria [...], assistito dalla [...] Confederazione Fascista Lavoratori dell’industria [...] e da una rappresentanza delle categorie interessate [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro il quale regola i rapporti fra tutte le aziende di costruzioni aeronautiche del Regno e i piloti collaudatori da esse dipendenti.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennità di cui all’art. 23, si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l’opera o il lavoro per cui il pilota fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell’attività aziendale.
Tale disposizione non si applica ai contratti a termine attualmente in corso, per il periodo fino alla loro scadenza.
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 4. - Mansioni e dipendenze.
Il capo pilota collaudatore e il pilota collaudatore saranno alle dirette dipendenze della persona tecnica designata dalla Direzione della Ditta ed avranno i seguenti doveri:
а) l’esecuzione di voli di esigenza tecnica, di preparazione e di esibizione di apparecchi di serie;
b) l’esecuzione di messa a punto, collaudo e presentazione ufficiale al committente di apparecchi prototipi o di tipi modificati;
c) l’esecuzione di voli di preparazione al collaudo e di messa a punto e collaudo di apparecchi di serie;
d) l’esecuzione di voli di preparazione al collaudo e di messa a punto e di collaudo di apparecchi riparati;
e) l’esecuzione di passaggio di apparecchi ai clienti;
f) trasporti e consegne in volo;
g) esecuzione di gare, raids, primati ecc.;
h) coadiuvare con la dirigenza in ciò che ha relazione con 1 compiti sopra elencati.

Art. 7. - Indennità di volo.
Per le mansioni dì cui alla lettera A) ed H) dell’art. 4 non spetterà al pilota collaudatore alcuna indennità salvo per le prove di affondata e per quelle di esibizione di carattere commerciale, le cui indennità vengono fissate unitamente alle seguenti relative alle altre mansioni:
1) Per ogni apparecchio di serie, di cui sia già stato collaudato il prototipo, sarà corrisposta una indennità minima in base alle seguenti tabelle.
A) Apparecchi monomotori.
Potenza fino a 100 CV e con carico alare fino a 50 Kg. m2: indennità di L. 220.
1) Per potenze superiori ai 100 CV, fino ai 1500 CV: L. 0,20 per ogni CV in più;
2) Per carichi alari superiori ai 75 Kg. m2: lire 3 per ogni Kg. m2 in più.
B) Apparecchi plurimotori.
Potenze fino a 400 CV, con carico alare fino a 75 Kg. m2: indennità di L. 300.
Detta indennità verrà aumentata di:
1)Per potenze superiori ai 400 CV, fino a 6000 CV: L. 0,25 per ogni CV in più;
2) Per carichi alari superiori ai 75 Kg. m2: lire 3 per ogni Kg. m2 in più.
C) Inoltre per tutti i collaudi saranno previste le seguenti maggiorazioni sui premi di cui alle lettere A) e B):
1) Per velocità superiori ai 300 Km/h fino ai 600 Km/h aumenti crescenti con legge rettilinea, di L. 10 per ogni 100 lire di premio e per ogni 100 Km/h, fino ai 600 Km/h; L. 40 per ogni 100 lire di premio e per ogni 100 Km. da 600 a 800 Km/h.
La velocità si intende alla quota di stabilizzazione del motore tenuto conto della presa dinamica.
2) Per collaudi da effettuarsi a quote superiori ai 5000 metri fino a 13.000 metri, aumenti crescenti con legge rettilinea, di L. 10 per ogni 100 lire di premio per ogni 1000 metri fino a 8000 metri e di L. 50 su ogni 100 lire di premio per ogni 1000 metri da 8000 a 13.000 metri.
Quando saranno adottate cabine stagne omologate le parti si riuniranno per rivedere le indennità relative alle quote.
Per velocità superiori agli 800/h e per quote oltre i 13.000 metri le indennità saranno stabilite di volta in volta.
D) Al di sopra dei limiti massimi fissati di potenze, carichi alari, velocità e quote, l’indennità sarà di volta in volta stabilita di comune accordo fra le due parti.
2) I voli di dimostrazione fuori collaudo, se ordinati su un percorso di oltre 100 Km. di raggio, ed i voli di trasporto saranno pagati per Km. volato come segue:
a) apparecchi prototipi: L. 2 per Km. volato;
b) apparecchi prototipi derivati: L. 1,50 per Km. volato;
c) apparecchi di serie: L. 1 per Km. volato;
d) per i suddetti voli, se compiuti all'estero, le indennità saranno aumentate del 50 % per il percorso sul territorio estero.
3) Per apparecchio prototipo (e si intende per tale il primo esemplare di un qualunque velivolo di nuova progettazione) l’indennità non potrà mai essere inferiore a 50 volte il premio di collaudo, relativo al velivolo di serie della categoria cui il prototipo appartiene.
4) Per apparecchio tipo derivato si intende quello che sarà di volta in volta considerato come tale dal Ministero dell’Aeronautica; l’indennità relativa non potrà mai essere inferiore a 30 volte l’indennità di collaudo relativa al velivolo di serie cui il tipo derivato appartiene.
5) Per il primo apparecchio di una serie riprodotta sotto licenza verrà corrisposto al pilota un premio pari a tre volte il premio fissato per l’apparecchio di serie. 
6) Per la messa a punto di motori prototipi già omologati al banco, su aeroplani di tipo noto sarà corrisposta al pilota collaudatore l’indennità di prototipo derivato di cui al n. 4 del presente articolo.
7) In caso di iniziato e interrotto collaudo non per colpa del pilota, il premio sarà commisurato alla valutazione del lavoro compiuto.
Le indennità relative ai collaudi dei prototipi dovranno essere liquidate secondo le seguenti misure:
a) il 40 % dopo i tre primi voli e con il percorso minimo di tre mezzi giri di campo;
b) il 40% dopo la messa a punto;
c) il 20 % dopo la presentazione dell’apparecchio.
In caso di infortunio mortale dovrà essere corrisposto l’intero premio.
8) Per ì collaudi di apparecchi di serie riparati spetta il 90 % delle indennità corrisposte per il collaudo di apparecchi di serie nuovi, se i collaudi siano eseguiti per ditte adibite alla costruzione ed insieme alla riparazione dei velivoli; le indennità stesse saranno corrisposte al 100 % se i collaudi si effettuino per ditte adibite alla sola riparazione di velivoli.
9) Per l’istruzione e passaggio di apparecchi ai clienti piloti l’indennità non dovrà essere inferiore alle L. 250 per i monomotori da turismo, a L. 400 per i monomotori con potenza superiore ai 250 CV, e a L. 700 per i plurimotori, ivi comprese le eventuali acrobazie.
Le dette cifre verranno maggiorate del 50 % qualora l’istruttore non abbia a portata tutti i comandi dell’apparecchio (es. passo dell’elica, alette di curvatura, carrello retrattile ecc.).
10) Per le prove di affondata effettuate o isolatamente o affiancate ad altre prove contemplate nel presente articolo, l’indennità risulta determinata dal prodotto X xY x Z dove
X rappresenta l’indennità di collaudo relativa al velivolo di serie;
Y rappresenta il coefficiente di incremento della V max, richiesta dal cliente;
Z rappresenta un coefficiente pari a
8 volte per velivoli prototipi
4 volte per velivoli di serie.
8 volte per velivoli tipi derivati
Sono esclusi gli apparecchi a tuffo con freno aerodinamico, per i quali con apposito accordo saranno fissate le relative indennità.
11) Per l’effettuazione di prove su apparecchi di serie per la determinazione delle caratteristiche contrattuali richieste dal committente, l’indennità sarà non inferiore a sette volte l’indennità di collaudo del velivolo di serie sempre che dette prove siano complete.
Nel caso di eliminazione di una o più prove tale indennità si ridurrà ad una misura non inferiore a quattro volte l’indennità di collaudo relativa al velivolo di serie quando in tali prove sia compresa quella di velocità minima, e a due volte in tutti gli altri casi.
12) Per i voli di esibizione di carattere commerciale i premi saranno di volta in volta stabiliti di comune accordo tra le due parti direttamente interessate.
13) La ditta garantisce al pilota collaudatore un minimo mensile di indennità di volo di L. 1320 con possibilità di conguaglio semestrale, salvo che tale minimo non sia stato raggiunto per colpa del pilota interessato.
14) Agli effetti delle indennità di cui sopra la potenza dei motori si intende quella di omologazione. Agli effetti delle suddette indennità i carichi e la velocità vengono determinati in base ai dati contrattuali di compra vendita dell’apparecchio da collaudare ed in mancanza ai dati di progetto.
Ove abbiano a verificarsi dissensi nelle pattuizioni singole per i collaudi dei prototipi e per altre particolari prestazioni fra datori di lavoro e piloti collaudatori, essi dissensi verranno esaminati, per una eventuale soluzione conciliativa, dalla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici e dalla Federazione Nazionale Fascista della Gente dell’Aria.

Art. 15. - Orario di servizio - Giorni festivi - Riposo settimanale.
L’orario di servizio per i piloti collaudatori sarà in relazione alle esigenze di volo e di lavoro.
L’orario di volo non dovrà superare le sei ore giornaliere, salvo per casi di voli speciali che esigono una ininterrotta superiore durata.
[...]
Il riposo settimanale sarà concesso secondo le esigenze di servizio, possibilmente la domenica.
[...]

Art. 16. - Ferie.
Per ogni anno di servizio sarà dovuto ai piloti un periodo di ferie della durata di 30 giorni che potrà dall’azienda, in relazione alle esigenze del servizio e tenendo conto degli eventuali desideri del pilota, essere suddiviso al massimo in due distinti periodi: uno almeno di giorni 7 e l’altro di giorni 23.
[...]

Art. 19. - Trattamento di malattia.
Il trattamento da usarsi al pilota collaudatore in caso di malattia sarà il seguente:
a) Malattia contratta per causa di servizio
[...]
Nel caso di malattia contratta per causa di servizio che provochi il ritiro del brevetto aeronautico da parte dell’istituto Medico- Legale per l’Aeronautica, il pilota ha diritto al normale trattamento di licenziamento e la ditta s’impegna di dare all’interessato una occupazione a terra, nella stessa azienda, in relazione alle capacità di questi.
[...]
b) Malattia contratta non per causa di servizio
[...]
Quando sorga contestazione sulla dipendenza o meno della malattia da causa di servizio, valgono le disposizioni contenute nell’articolo 27 della legge 10 gennaio 1929 n. 65.
Per le prestazioni dovute al pilota a norma del presente articolo, le aziende sono obbligate ad assicurarsi presso i Sindacati obbligatori marittimi competenti per territorio.

Art. 20. - Assicurazioni infortuni.
L’assicurazione dei piloti collaudatori, sarà effettuata ai sensi dell’art. 266 del vigente Regolamento di navigazione aerea (R.D. 11 gennaio 1925 n. 356).
L’assicurazione contempla:
a) caso di morte, capitale L. 250.000;
b) caso di invalidità permanente assoluta, capitale L. 250.000;
c) caso di invalidità generica aeronautica, capitale L. 100.000;
d) caso di invalidità temporanea, L. 75 giornaliere.
[...]
Nel caso in cui il pilota, reso inabile ad esercitare il servizio di volo a seguito di infortunio, venga privato del brevetto aeronautico ed abbia diritto a percepire una indennità inferiore al 75 % del capitale assicurato per invalidità permanente assoluta, la Ditta darà la preferenza al pilota per l’eventuale sua assunzione a terra presso la propria azienda, in relazione alla sua capacità.
[...]

Art. 22. - Provvedimenti disciplinari.
Il pilota ha l’obbligo di volare secondo le prescrizioni della Direzione e dovrà dedicare in modo esclusivo la propria attività alle mansioni cui è preposto.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) rimprovero scritto;
2) la multa sino al massimo di L. 250, per le mancanze che non abbiano carattere di gravità;
3) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino al massimo di 15 giorni, in caso di mancanze gravi;
4) il licenziamento senza indennità, nel caso di mancanza cosi grave che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
La sospensione di cui al n. 3 si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto dei numeri 1 e 2.
[...]

Art. 28. - Disposizioni speciali.
Le aziende si impegnano di dare al pilota collaudatore non riconosciuto idoneo al servizio di volo in seguito a visite psicofisiologiche, la preferenza, in caso di assunzione per un posto a terra, in relazione alle attitudini del pilota stesso.
[...]