Tipologia: CCNL
Data firma: 9 marzo 1962
Validità: 01.02.1962 - 30.06.1964
Parti: Federazione italiana delle industrie del legno e del sughero-Confindustria e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil e Federazione nazionale lavoratori del legno artistiche e varie-Cisnal
Settori: Edilizia, Legno, Industria, Impiegati e intermedi

Sommario:

Impiegati
Sfera di applicazione
Tabella degli stipendi
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Classificazione degli impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica speciale (equiparati) alla qualifica impiegatizia.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Sospensioni di lavoro.
Art. 14. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 15. - Trasferimenti.
Art. 16. - Trasferta.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Art. 19. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 22. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Assenze e permessi.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Tredicesima mensilità.
Art. 27. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 28. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 29. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 30. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 31. - Mensa.
Art. 32. - Doveri dell’impiegato.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Benemerenze nazionali.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 38. - Previdenza.
Art. 39. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 40. - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 41. - Commissioni interne.
Art. 42. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 43. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 44. - Reclami e controversie.
Art. 45. - Norme generali e speciali.
Art, 46. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 47. - Condizioni di miglior favore.
Art. 48. - Decorrenza e durata.
Tabella degli stipendi minimi mensili
Intermedi
Sfera di applicazione
Tabella delle paghe
Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Donne e minori.
Art. 4. - Periodo di prova
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica di operaio alla categoria speciale.
Art. 6. - Donne addette a mansioni maschili.
Art. 7. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
Art. 11. - Sospensioni di lavoro.
Art. 12. - Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 13. - Recuperi.
Art. 14. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Festività.
Art. 17. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Art. 19. - Trasferimenti.
Art. 20. - Trasferte.
Art. 21. - Cessione, trasformazione o trapasso di azienda.
Art. 22. - Servizio militare.
Art. 23. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 24. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Assenze e permessi.
Art. 27. - Ferie.
Art. 28. - Tredicesima mensilità.
Art. 29. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 30. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 31. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 32. - Reclami sulla paga.
Art. 33. - Mense aziendali.
Art. 34. - Doveri del lavoratore.
Art. 35. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 36. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 37. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 39. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 42. - Indennità in caso di morte.
Art. 43. - Certificato di lavoro.
Art. 44. - Commissioni interne.
Art. 45. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 46. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 47. - Reclami e controversie.
Art. 48. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 49. - Decorrenza e durata.
Tabella delle paghe minime mensili categorie speciali o intermedie
Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Tabella assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli impiegati e per gli appartenenti alla qualifica intermedi nelle industrie dei prodotti del legno e del sughero, 9 marzo 1962

Addì 9 marzo 1962, in Roma, tra la Federazione italiana delle industrie del legno e del sughero [...] e con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...], la Federazione italiana, lavoratori del legno dell'edilizia e delle industrie affini (Fillea) [...] e il Sindacato italiano lavoratori del legno, aderente alla Fillea [...], con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) [...], la Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca) [...], con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) [...], la Federazione nazionale edili affini e del legno (Feneal) [...], con l’assistenza dell’Unione italiana del lavoro (Uil) [...]
Addì 9 marzo 1962, in Roma, tra la Federazione italiana delle industrie del legno e del sughero [...] e con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione nazionale lavoratori del legno artistiche e varie (Cisnal) [...], con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori [...]
si è stipulato il seguente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana per le aziende industriali come appresso specificate e gli impiegati dalle stesse dipendenti.

Impiegati*
Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica alle aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
mobili e arredamenti vari (compresi i mobili tappezzati, le imbottiture, i materassi, ecc.); infissi, serramenti e avvolgibili; tappezzerie; bigliardi; carpenteria e carpenteria navale; carri e carrozze; botti e fusti dogati; articoli sportivi; tranciati e compensati; pipe e abbozzi per pipe; cornici; aste dorate e comuni; sediame comune e curvato; torneria; articoli da disegno e didattici; articoli igienico- sanitari; articoli casalinghi; ghiacciaie; mobili e articoli vari di arredamento in giunco e vimini; pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici; forme per calzature; tacchi; cambrioni; ceppi per zoccoli e fondi per calzature; imballaggi e cesti di legno; rivestimenti fiaschi e damigiane; manici da frusta; bastoni; segherie; agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro; pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito; manufatti di legno in genere; trattamento e conservazione del legno; farina e lana di legno; manufatti, granulati e agglomerati di sughero.
Sono escluse dall’applicazione del presente contratto quelle segherie (sia di bosco che a fondo valle) che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati, traverse, pali, puntelli, carbone, ecc.).

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
[...]
L’orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare normalmente libero l’impiegato nel pomeriggio del sabato.
Per l’impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell’articolo 9.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
[...]
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nel l'articolo 10 per il lavoro festivo sempreché non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.

Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di cui alle leggi 26 agosto 1950 n. 860 e 23 maggio 1951 n. 394 sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve corrispondere all’impiegata durante il periodo di conservazione del posto l’intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per il 5° e 6° mese.
[...]

Art. 25. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a:
giorni 15 lavorativi in caso di anzianità da 1 a 2 anni;
giorni 20 lavorativi in caso di anzianità da oltre 2 anni e sino a 8 anni;
giorni 25 lavorativi in caso di anzianità da oltre 8 anni e sino a 18 anni;
giorni 30 lavorativi in caso di anzianità oltre 18 anni.
[...]

Art. 31. - Mensa.
Tenendo conto della varietà delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno man tenute le mense esistenti o le indennità sostitutive finora corrisposte agli impiegati; salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali. 

Art. 32. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, e strumenti a lui affidati.

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggior punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei disposto delle lettere a), b), c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 32 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 41. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne, e dei Delegati di impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 44. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni In terne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione

Art. 45. - Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate o conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale, sarà con segnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Addì 9 marzo 1962, in Roma, tra la Federazione italiana delle industrie del legno e del sughero [...], con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...], la Federazione italiana lavoratori del legno dell’edilizia e delle industrie affini (Fillea) [...] e il Sindacato italiano lavoratori del legno aderente alla Fillea [...], con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) [...], la Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca) [...], con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) [...], la Federazione nazionale edili affini e del legno (Feneal) [...], con l’assistenza dell'Unione italiana del lavoro (Uil) [...], si è stipulato il seguente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana per le aziende industriali come appresso specificate e gli appartenenti alla qualifica intermedi dalle stesse dipendenti.
Addì 9 marzo 1962, in Roma, tra la Federazione italiana delle industrie del legno e del sughero [...], con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione nazionale lavoratori del legno artistiche e varie (Cisnal) [...],con l’assistenza della Confederazioni italiana sindacati nazionali lavoratori [...], si è stipulato il seguente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana per le aziende industriali come appresso specificate e gli appartenenti alla qualifica intermedia dalle stesse dipendenti. 

Intermedi*
Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica alle aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
mobili e arredamenti vari (compresi i mobili tappezzati, le imbottiture, i materassi, ecc.) - infissi, serramenti e avvolgibili - tappezzerie - bigliardi - carpenteria e carpenteria navale - carri e carrozze - botti e fusti dogati - articoli sportivi -tranciati e compensati - pipe e abbozzi per pipe - comici - aste dorate e comuni - sediame comune e curvato - torneria - articoli da disegno didattici - articoli igienico-sanitari - articoli casalinghi - ghiacciaie - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e vimini - pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici
- forme per calzature - tacchi - cambrioni - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - imballaggi e cesti di legno - rivestimenti fiaschi e damigiane - manici da frusta - bastoni - segherie - agglomerati di legno con legnami vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - pannelli e prodotti in genere - trattamento e conservazione del legno - farina e lana di legno - manufatti, granulati e agglomerati di sughero.
Sono escluse dall’applicazione del presente contratto quelle seghe rie (sia di bosco che a fondo valle) che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciali - traverse pali - puntelli - carbone, ecc.).

Art. 1. - Criteri di appartenenza.
Appartengono alla categoria speciale i lavoratori i quali esplicano mansioni tali che, pur non presentando tutti i requisiti per con ferire la qualifica d’impiegato, comportano la esecuzione di compiti superiori a quelli degli operai classificati nella categoria massima o non consentono di prestare lavoro manuale o lo consentono, ma non con l’abituale continuità:
а) perché è loro conferita responsabilità e fiducia che non sono normalmente attribuite agli operai;
b) perché guidano e controllano un gruppo di lavoratori con apporto di competenza tecnico-pratica.
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplicano mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità del lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate. Negli altri casi i lavoratori saranno assegnati alla seconda categoria.

Art. 3. - Donne e minori.
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 6. - Donne addette a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 7. - Passaggio temporaneo di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per i lavoratori aventi mansioni discontinue.
[...]
L’orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare normalmente libero il lavoratore nel pomeriggio del sabato. 
Per il lavoratore la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell’officina, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni. Maggiorazioni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell’articolo 9.
[...]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 13. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro con cordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 40 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si è verificata l’interruzione.

Art. 14. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza autorizzazione della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvi casi eccezionali.
[...]

Art. 15. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita dall’art. 10 per il lavoro festivo sempre che non sia stato preavvisato entro il secondo giorno precedente.

Art. 17. - Lavori nocivi e pericolosi.
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all’8 per cento del minimo tabellare.
Resta demandato alle competenti organizzazioni territoriali di identificare i lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi.

Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da una zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vi genti disposizioni di legge.

Art. 24. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Il trattamento di gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 27. - Ferie.
Il lavoratore ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione mensile non inferiore a:
- giorni 15 lavorativi in caso di anzianità da 1 a 5 anni;
- giorni 20 lavorativi in caso di anzianità da oltre 5 anni e si no a 12 anni;
- giorni 25 lavorativi in caso di anzianità da oltre 12 anni e sino a 20 anni;
- giorni 28 lavorativi in caso di anzianità oltre i 20 anni.
[...]

Art. 33. - Mense aziendali.
Tenuto conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale si conviene che saranno mantenute le mense esistenti e le indennità sostitutive finora corrisposte al lavoratore: salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali sulla materia.

Art. 34. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla applicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 35. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni, ed in generale tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l’autorizzazione della direzione dell’Azienda o di chi per essa. 
[...]
L’Azienda ha sempre facoltà di sostituire con propri utensili quelli di proprietà del lavoratore [...]

Art. 37. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare la incolumità dei lavoratori, curando l'igiene, l’areazione, l’illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare n quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applica bile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione del disposto delle lettere a), b) e o) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall’articolo 34 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l’inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all’Azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 44. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati di impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 47. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente con tratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’Azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente con tratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali, e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.


* Testo aggiornato a seguito dell’accordo collettivo nazionale 9 marzo 1962