Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2012, n. 20636 - Addobbi e luminarie: caduta dall'alto per cedimento del braccio del ponte di sollevamento


 

Responsabilità del titolare di un'impresa svolgente attività di installazione di addobbi e luminarie per il reato di lesioni colpose gravi perpetrate a danno di un lavoratore: quest'ultimo, intento a montare le luminarie per una festa patronale, trovandosi su un cestello collegato ad un ponte di sollevamento montato su di un autocarro, cadeva dall'altezza di 4 metri allorchè il braccio del ponte aveva ceduto ed il cestello si era ribaltato. A seguito dell'incidente, il lavoratore aveva riportato politrauma con prognosi riservata e coma.

L'imputato era accusato di avere violato il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, comma 4, per non avere messo a disposizione del dipendente l'attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere idonea ai fini della sicurezza; nonchè di avere violato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 386, per non avere dotato il lavoratore di adatta cintura di sicurezza per evitare cadute dall'alto.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. GALBIATI Rugge - rel. Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1. (Omissis) n. il (Omissis);

avverso la sentenza n. 1293/2007 della Corte di Appello di Salerno in data 08/02/2011;

udita la relazione svolta dal consigliere Ruggero Galbiati;

udito il Pubblico Ministero in persona del dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Fatto



1. (Omissis), in qualità di titolare dell'impresa omonima svolgente attività di installazione di addobbi e luminarie, veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per rispondere del reato di lesioni colpose gravi perpetrate a danno del lavoratore (Omissis), per colpa consistita nell'omissione di cautele antinfortunistiche.

In fatto ((Omissis)), era avvenuto che il lavoratore era intento a montare le luminarie per una festa patronale trovandosi su un cestello collegato ad un ponte di sollevamento montato su di un autocarro, allorchè il braccio del ponte aveva ceduto ed il cestello si era ribaltato facendo cadere il (Omissis) dall'altezza di 4 metri per cui questi aveva riportato politrauma con prognosi riservata e coma. I sanitari avevano sciolto la prognosi il (Omissis) e indicato il prosieguo in 180 giorni salvo complicazioni. L'imputato era accusato di avere violato il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, comma 4, per non avere messo a disposizione del dipendente l'attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere idonea ai fini della sicurezza; nonchè di avere violato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 386, per non avere dotato il lavoratore di adatta cintura di sicurezza per evitare cadute dall'alto.

2. Il Tribunale di Vallo della Lucania-giudice monocratico-, con sentenza in data 15/06/2007 dichiarava l'imputato colpevole per il reato ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione.

3. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 08/02/2011, confermava in punto di responsabilità la decisione del primo giudice, riduceva la pena a mesi due di reclusione.

La Corte rappresentava, in ordine all'eccezione processuale fatta valere dall'imputato, che correttamente il giudice di primo grado aveva rinviato l'udienza per legittimo impedimento dell'imputato, in precedenza dichiarato contumace, ma non aveva disposto la notifica dell'avviso della nuova udienza al predetto, limitandosi a dare lettura del rinvio in udienza in presenza del difensore. Difatti, l'imputato contumace doveva ritenersi rappresentato dal proprio difensore ai sensi del l'articolo 420 quater cod. proc. pen..

Il Collegio di Appello aggiungeva che l'istruttoria dibattimentale non aveva consentito di stabilire l'esatta dinamica dell'occorso. Peraltro, ciò che era indubbio è che vi era stata la rottura del braccio del ponte svilupparle ed il capovolgimento del cestello: situazioni che avrebbero potuto essere meno lesive nei confronti del lavoratore se costui avesse indossato la cintura di sicurezza ed avesse avuto in capo un casco protettivo.

Aggiungeva che non vi era violazione del principio di correlazione tra sentenza e contestazione poichè il fatto nella sua complessità era rimasto immutato, pur dovendosi ritenere sussistente anche l'addebito a carico del prevenuto di non avere fatto usare il casco al dipendente, circostanza questa non contestata espressamente nel capo d'imputazione. Tuttavia, tale omissione a carico dell'imputato poteva ritenersi compresa nell'ascritta violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, che imponeva al datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore le attrezzature idonee a tutelare la sicurezza.

4. (Omissis) proponeva ricorso per cassazione. Ribadiva la fondatezza dell'eccezione processuale sollevata. Nel caso di ritenuta mancanza di elementi per accoglierla, sollevava questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 420 ter cod. proc. pen., comma 3, se interpretato nel senso che l'imputato contumace, impedito a comparire ad una successiva udienza perchè impedito, non aveva diritto ad avere la comunicazione dell'udienza di rinvio.

Eccepiva la mancanza di ogni prova circa la violazione dell'articolo 35 Decreto Legislativo nel senso di omissione della verifica dell'adeguatezza delle attrezzature messe a disposizione del dipendente.

Osservava che non vi erano elementi sicuri attestanti che l'occorso lesivo non sarebbe avvenuto con l'utilizzazione delle cinture di sicurezza, proprio perchè non era stata possibile una certa ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Ribadiva che l'addebito del mancato uso del casco di protezione da parte dell'operaio, fatto non contestato nell'originaria imputazione, comportava un mutamento del fatto, non consentito senza un'apposita contestazione suppletiva.

Eccepiva che non vi era prova, in mancanza dell'esecuzione di una perizia, dell'effettiva durata dell'infermità riportata dalla parte offesa, per cui le lesioni dovevano essere qualificate come semplici, con la conseguente declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela.

Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, ovvero la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per delibare la questione di (legittimità costituzionale prospettata.

Diritto



1. Le eccezioni processuali prospettate dall'imputato si palesano infondate.

Si osserva, circa l'eccezione concernente il mancato avviso all'imputato contumace dell'udienza di rinvio, che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato, in modo condivisibile, che l'imputato contumace, il quale, legittimamente impedito, si avvalga del difensore per manifestare la volontà di comparire ha diritto al rinvio dell'udienza, ma in tal caso la lettura alla presenza del difensore della relativa ordinanza sostituisce la notificazione allo stesso imputato del verbale contenente l'indicazione della data dell'udienza di rinvio, prevista esclusivamente per l'imputato non contumace, (v. Cass. 19/05/2006 n 22048; Cass. 18/06/2009 n 33500). Difatti, è noto che l'imputato contumace è rappresentato in ogni atto dal suo difensore (v. articolo 420 quater cod. proc. pen., comma 2,); per cui, fin quando la dichiarazione di contumacia non venga revocata, ogni comunicazione effettuata al difensore produce effetto anche nei riguardi dell'assistito. D'altro canto, il sistema normativo anzidetto presenta un'indubbia coerenza e ragionevolezza, che esclude la possibilità di ravvisare la violazione di disposizioni della Carta Costituzionale.

Parimenti, non risulta emergere, come già sottolineato dalla Corte di merito, alcuna violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen. poichè il fatto appare sostanzialmente immutato, anche nelle deduzioni formulate dai giudici di merito, in quanto caratterizzato dalla mancata predisposizione di strumenti ed attrezzature idonee per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nell'ambito delle prescrizioni complessive in tal senso espresse dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35.

2. Del resto, il reato risulta prescritto, essendo il fatto avvenuto il (Omissis) ed essendo la prescrizione maturata, sia secondo la disciplina dettata dalla Legge n. 251 del 2005 che per quella previgente, in data 08/04/2011. Sul punto, si rileva che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del Giudice di assolvere per motivi di merito si riscontra solo quando gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale al prevenuto emergono in modo incontrovertibile, tanto che la valutazione di essi da parte del Giudice sia assimilabile più ad una constatazione che ad un accertamento. In altre parole, per pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, deve applicarsi il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza ovvero la prova positiva dell'innocenza dell'imputato.(v. da ultimo, così, Cass. 8-6-2004 n31463; Cass. 18-5-2007 n. 26008).

Il che non è ravvisabile nel caso di specie.

Difatti, alla luce delle argomentazioni svolte dai giudici di merito, sono evidenziabili elementi attestanti la condotta colposa attuata da (Omissis) e nè ricorrono profili logico-giuridici tali da escludere la sussistenza dei nesso di causalità tra l'azione del prevenuto e l'evento.

3. Pertanto, ai sensi degli articoli 129-620 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.