Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 giugno 2012, n. 8968 - Riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 28726-2010 proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 490/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/04/2010 r.g.n. 1040/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2012 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l'Avvocato SERGIO PREDEN per delega PATTERI ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

FattoDiritto



1.- Con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto l'intervenuta decadenza sostanziale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, in relazione alla domanda proposta dall'odierno ricorrente per il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto.

2.- La cassazione della decisione è domandata con due motivi; ha resistito con controricorso l'Inps. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

3.- Motivazione semplificata.

4.- Il ricorrente sostiene che non è applicabile la ridetta decadenza sostanziale alle fattispecie relative ai benefici contributivi per esposizione all'amianto, dato che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - la decadenza non si applica per le istanze di mera riliquidazione o di adeguamento della prestazione (primo motivo); peraltro, non poteva comunque operare, nella specie, alcuna decadenza, in difetto dell'adempimento dell'ente previdenziale all'onere di indicazione prescritto dall'articolo 47 cit., u.c. (secondo motivo).

5.- Il ricorso è infondato in ogni profilo.

5.1.- Come già osservato in recenti decisioni di questa Corte (v. Cass. n. 1629 del 2012), nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante a sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (prima e anche dopo la data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo accertamento. Analogamente tali caratteri sono enunciabili rispetto ad un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui riconoscimento richiede un'apposita domanda amministrativa. La stessa rideterminazione della pensione a seguito dell'eventuale giustificato sopravvenuto mutamento - anche se con effetti retroattivi - della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea, si che deve ritenersi - anche nel quadro della distinzione operata da Cass. S.U. n. 12720/2009 - l'applicabilità della decadenza ex articolo 47 anche nel caso di domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, pure se la domanda sia presentata da soggetto già pensionato. Peraltro l'articolo 47 contiene la previsione generica di "controversie in materia di trattamenti pensionistici", nel cui ambito sono riconducibili anche tutte le controversie relative alla posizione contributiva. Nello stesso senso, peraltro, si è già pronunciata questa Corte in fattispecie identiche (oltre la già citata Cass. n. 1629/2012, v. in precedenza Cass. n. 12685/2008; conf. Cass. n. 7138/2011 e 8926/2011).

5.2.- Nè appare decisivo il rilievo che la Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 132, contenente una disciplina transitoria circa l'applicabilità di innovazioni introdotte in materia di rilevanza dell'esposizione ultradecennale all'amianto, rechi la dizione "lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, (...)", e che tale espressione sia stata interpretata nel senso che è fatta salva la posizione dei soggetti che per effetto della maggiorazione contributiva abbiano maturato il diritto alla pensione. Tale interpretazione infatti deriva non dal solo tenore letterale della disposizione, ma anche dal rilievo che essa era l'unica idonea ad attribuire un senso concretamente operativo e ragionevole alla disposizione stessa (cfr. Cass. 15008/05), e non incide in termini generali sul quadro delle qualificazioni in materia di posizioni contributive.

5.3.- è opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005). E dal carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell'azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto discende, anche sotto il profilo sistematico, l'applicabilità della decadenza.

5.4.- Come precisato da questa Corte, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto articolo 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni prescritte dal medesimo articolo 47 (cfr. Cass., sez. un., n. 12718 del 2009).

6.- In conclusione il ricorso è respinto. Si compensano le spese del giudizio in ragione del consolidarsi recente della giurisprudenza sopra richiamata.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.