Cassazione Penale, Sez. 4, 12 giugno 2012, n. 23147 - Infortunio di un committente in proprio e norme antinfortunistiche dettate anche a tutela dei terzi


 

 

 

 

Responsabilità del rappresentante legale di una srl che, nell'esecuzione di alcune opere murarie oggetto di contratto di appalto intercorso con il committente in proprio (Omissis), aveva omesso di rispettare le necessarie misure precauzionali, onde, durante le operazioni, la minipala condotta dallo stesso committente, in ragione delle irregolarità del terreno e della benna montata sulla minipala con particolare riferimento alla idoneità a svolgere le operazioni di miscelatura e di manipolazione del calcestruzzo, si rovesciava, travolgendo il committente, che riportava gravissime lesioni.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

L'imputato afferma che l'infortunato, quale committente dei lavori, non poteva considerarsi "dipendente" della società e, anzi, si era impegnato a collaborare all'esecuzione dei lavori in modo autonomo, senza che l'imputato potesse contrattualmente impedirglielo.

La Suprema Corte, con riferimento alla procedibilità delle lesioni e alla contestazione della violazione della normativa antinfortunistica, ricorda che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa. Da ciò conseguendo che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perchè possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale.

Tale principio applicato nel caso di specie conforta dell'esattezza della decisione, dovendosi solo precisare che le conclusioni non possono mutare valorizzando la circostanza che l'infortunato era il committente dell'opera, giacchè non può certamente sostenersi una sorta di esonero da responsabilità basato sulla pretesa impossibilità di impedire la presenza in loco del committente. Il principio cautelare, infatti, ha una valenza generale ed inderogabile, tale da imporre non solo il rispetto delle norme di sicurezza nei confronti di chiunque si venga a trovare e ad operare nel cantiere, ma anche da escludere "zone franche" rimesse alla volontà individuale.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 6303/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/01/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (Omissis) del foro di (Omissis) in sost. dell'avv. (Omissis) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto



(Omissis) ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, l'ha riconosciuto colpevole del reato di lesioni personali colpose gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3 in danno di (Omissis).

L'addebito era stato formalizzato valorizzando la posizione di garanzia del (Omissis) che, quale rappresentante legale della (Omissis) srl, nell'esecuzione di alcune opere murarie oggetto di contratto di appalto intercorso con il committente in proprio (Omissis), aveva omesso di rispettare le necessarie misure precauzionali, onde, durante le operazioni, la minipala condotta dalla stesso (Omissis), in ragione delle irregolarità del terreno e della benna montata sulla minipala con particolare riferimento alla idoneità a svolgere le operazioni di miscelatura e di manipolazione del calcestruzzo, si rovesciava, travolgendo il (Omissis), che riportava gravissime lesioni.

Con il ricorso si articolano diversi profili di censura.

I primi tre, intimamente connessi e tali da meritare trattazione unitaria, riguardano l'addebito di responsabilità.

Si censura l'addebito, sub specie della procedibilità del reato di lesioni personali, sostenendosi che l'infortunato, quale committente dei lavori, non poteva considerarsi "dipendente" della società e, anzi, si era impegnato a collaborare all'esecuzione dei lavori in modo autonomo, senza che l'imputato potesse contrattualmente impedirglielo.

Inoltre, sotto il profilo della colpa, si censura la ricostruzione degli addebiti, pure concordemente effettuata in primo e secondo grado, affermando che la corte di merito si sarebbe sul punto limitata a riportare le conclusioni della consulenza di parte. In proposito, si prospetta una diversa ricostruzione dell'accaduto, in termini tali da escludere le affermate in sentenza irregolarità dell'uso del mezzo.

Con il quarto motivo si censura come immotivata la decisione in punto di concessione e quantificazione della provvisionale nella misura di euro 25000, anche a fronte di un asserito risarcimento ricevuto dalla persona offesa ad opera dell'assicurazione.

Con il quinto motivo si lamenta il diniego della sospensione condizionale della pena, non motivato, pura fronte dell'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche.

 

Diritto



Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento alla procedibilità delle lesioni e alla contestazione della violazione della normativa antinfortunistica, è sufficiente ricordare che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa. Da ciò conseguendo che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perchè possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 c.p.: in tale evenienza, quindi, dovrà ravvisarsi l'aggravante di cui all'articolo 589 c.p., comma 2, e articolo 590 c.p., comma 3, nonchè il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590 c.p., u.c., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purchè la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionaiità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purchè, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Sezione 4, 6 novembre 2009, Morelli).

Tale principio applicato nel caso di specie conforta dell'esattezza della decisione, dovendosi solo precisare che le conclusioni non possono mutare valorizzando la circostanza che l'infortunato era il committente dell'opera, giacchè non può certamente sostenersi una sorta di esonero da responsabilità basato sulla pretesa impossibilità di impedire la presenza in loco del committente. Il principio cautelare, infatti, ha una valenza generale ed inderogabile, tale da imporre non solo il rispetto delle norme di sicurezza nei confronti di chiunque si venga a trovare e ad operare nel cantiere, ma anche da escludere "zone franche" rimesse alla volontà individuale.

La ricostruzione dell'addebito, operata conformemente in primo e secondo grado, regge al vaglio di legittimità, giacchè, a fronte di una ricostruzione fattuale non illogica, il ricorso mira solo ad introdurre una censura tipicamente di merito, che si risolve in una diversa, opinabile rilettura del compendio probatorio valorizzato, appunto in modo convergente in primo e secondo grado, soprattutto attraverso la considerazione delle consulenze anche, per vero, quella della difesa.

Inammissibile è la doglianza sulla misura della provvisionale, evocandosi questione che non può essere posta alla Corte di legittimità.

Vale in proposito la considerazione che la condanna al pagamento di una provvisionale costituisce un provvedimento di natura parziale e provvisoria, che anticipa in sede penale la valutazione definitiva della sussistenza del danno e non fa stato per sua natura nel processo civile di liquidazione, onde non è impugnabile per cassazione, in quanto la sua efficacia è destinata a cessare con la pronuncia della sentenza definitiva che, decidendo il ricorso per cassazione anche con riferimento alle statuizioni sul risarcimento del danno, chiude definitivamente il processo (cfr. ex pluribus, da ultimo, Sezione 5, 25 maggio 2011, Mapelli ed altri).

La questione relativa alla sospensione condizionale della pena non risulta - dalla motivazione della sentenza gravata - essere stata posta con i motivi di appello, ma, in ogni caso, deve escludersi la pretesa illogicità e contraddittorietà della mancata concessione del detto beneficio rispetto alla intervenuta concessione delle generiche, giacchè diversi sono i contesti valutativi e gli obiettivi finali di tali determinazioni, che rientrando, del resto nella discrezionalità del giudice di merito: basti considerare che, mentre, le attenuanti rispondono all'esigenza di adeguare la pena al caso concreto ed al relativo disvalore, il beneficio della sospensione condizionale è fondato soprattutto su un giudizio prognostico che, per certi profili, si sottrae al fatto storico del commesso reato, operando una ragionevole proiezione comportamentale positiva e favorevole al reo. Nè, in proposito, rispetto al lamentato diniego il ricorrente ha documentato palesi illogicità o travisamenti, a fronte del resto dei riconosciuti dallo stesso ricorrente precedenti penali.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, (Omissis), liquidate in complessivi 2.500,00 euro, oltre IVA, CPA e spese generali.