Cassazione Penale, Sez. 3, 13 giugno 2012, n. 23218 - Piano di montaggio, uso e smontaggio privo dell'indicazione dei nominativi degli addetti e dello schema esecutivo e travisamento della prova


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 511/2010 TRIBUNALE di L'AQUILA, del 19/10/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto



1. (Omissis) ha proposto appello, tramite il difensore, avverso la sentenza del tribunale di l'Aquila con la quale è stato condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 159, comma 1, lettera c) e b), per aver predisposto un piano di montaggio, uso e smontaggio privo dell'indicazione dei nominativi degli addetti e dello schema esecutivo, nonchè per avere indicato un ponteggio diverso ed, inoltre, per non essere quest'ultimo ancorato efficacemente al fabbricato in costruzione e completo delle basette di ripartizione di carico.

1.1 Il tribunale è pervenuto alla decisione di condanna sulla base della testimonianza resa dall'ispettore del lavoro. Quanto ai testi addotti dalla difesa, ha ritenuto inattendibile il fratello dell'imputato e, per quanto concerne il teste (Omissis), titolare del cantiere dove era stato installato il ponteggio dell'imputato, ha osservato il giudice come lo stesso si fosse in realtà rivelato un teste a carico per entrambi i capi contestati avendo precisato che la documentazione consegnata all'atto del controllo era quella ricevuta dal (Omissis) e che l'ancoraggio del ponteggio non era stato poi toccato dopo l'istallazione.

2. Nei motivi di appello il (Omissis) invoca l'assoluzione ex articolo 530, comma 2 assumendo il travisamento dell'istruttoria dibattimentale, la erronea valutazione della contumacia quale elemento di accusa, che l'ispettore del lavoro non aveva saputo indicare se la documentazione a lui consegnata dal (Omissis) fosse quella integrale; che il fratello dell'imputato aveva reso dichiarazioni scagionanti e che quindi non poteva essere ritenuto di scarsa attendibilità come sostenuto dal giudicante. Quanto alla testimonianza resa dal (Omissis), si evidenzia che nemmeno quest'ultimo avrebbe ricordato di aver consegnato l'intera documentazione in suo possesso e che in ogni caso avrebbe avuto l'onere di vigilare sull'integrità del ponteggio stesso. Si eccepisce infine l'eccessività della pena, evidenziandosi tra l'altro come il giudice non abbia tenuto conto del lasso di tempo trascorso dei fatti e della tenuità della condotta contestata.

Diritto



3. Trattandosi di condanna a pena pecuniaria l'appello va convertito in ricorso per cassazione il quale deve essere tuttavia dichiarato inammissibile.

3.1 Non rileva la circostanza che esso sia stato sottoscritto dal difensore non abilitato al patrocinio in cassazione posto che in calce al ricorso, sul medesimo foglio, vi è la procura speciale del (Omissis) che, con la sottoscrizione, ha evidentemente inteso fare proprio il contenuto dell'atto d'impugnazione.

3.2 Va tuttavia rilevato che sia sulla responsabilità, che sulla dosimetria della pena, le censure sono in realtà di merito attenendo alla valutazione degli elementi di prova.

Al riguardo le Sezioni Unite, come noto, hanno affermato, infatti, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e1 avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (SU 1997 n. 6402, Rv 207944, Dessimone ed altri).

3.3 Nè può essere sostenuto il travisamento della prova.

Al riguardo si è già precisato, infatti, che non dà luogo al vizio di travisamento della prova la scelta, ad opera del giudice, di un'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, giustificata peraltro da massime di esperienza, in luogo di altra e diversa interpretazione. (Sez. 3, del 7/10/2009 n. 46451, RV 245611).

3.4 Alla inammissibilità del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000.


P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.