Tribunale ordinario di Taranto, Sez. Lav., 30 maggio 2012 - Rendita da malattia professionale






Proc. n. 7360/03 R.G.






TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO SEZIONE LAVORO

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano


Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dr. Annamaria LASTELLA, ha emesso la seguente

SENTENZA


nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, tra

P.G. (avv. D.V. MASSIMILIANO) -Ricorrente-



contro
I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in persona del legale rappresentante pro-tempore, (avv. T. MAURIZIO)

-Convenuto-

OGGETTO: "rendita da malattia professionale "


Fatto


Con ricorso depositato il 01.07.2003 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto:


1. di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione indennizzo in rendita o in capitale per inabilità permanente da malattie (carcinoma prostatico con conseguenze al rachide, femore sx, pancreatite acuta, ipertensione arteriosa) asseritamente contratte in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta;
2. conseguentemente, condannare l'I.N.A.I.L. al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l'I.N.A.I.L. che contestava la fondatezza della proposta domanda chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.

Diritto



La domanda attrice è fondata e va accolta.
L'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che:
- il ricorrente è attualmente affetto da una neoplasia alla prostata in fase metastatica sin dall'esordio della malattia, e cioè dalla prima diagnosi avvenuta nel 2001;

- tale patologia presenta, quali riconosciuti fattori di rischio, anche la esposizione a lungo ad elevate concentrazioni di ossido di cadmio;

-  il ricorrente è stato sicuramente esposto, per le mansioni proprie cui è stato destinato, a fumi di saldatura;

- i diversi tipi di saldatura portano a disperdere nell'ambiente prodotti contenuti negli elettrodi e nel materiale oggetto della saldatura: sia gli elettrodi comunemente usati che i metalli ed in particolare l'alluminio contengono Cadmio che è stato misurato negli ambienti in cui avvengono le saldature, ed il cadmio può trovarsi in vernici o come indurente nei metalli oggetto di saldatura;
- il materiale che costituisce l'elettrodo ed il suo rivestimento, l'eventuale presenza di gas protettivo, l'utilizzo di materiale d'apporto, la diversa temperatura raggiunta nei differenti procedimenti, sono tutti parametri che influiscono qualitativamente e quantitativamente sulla entità della esposizione degli addetti alle operazioni di saldatura;
- quanto alla esposizione all'amianto, studi ed analisi recenti ne hanno allargato lo spettro in termini di eziologia delle neoplasie (oltre a quelle già riconosciute di tumori della pleura, del polmone e della laringe) anche a carico del tratto gastrointestinale, del rene, della vescica e della prostata;
- il ricorrente ha lavorato come saldatore dal 1966 al 1992 esponendosi con certezza a fumi di saldatura ed al loro contenuto in metalli pesanti ed amianto, ed esistono in letteratura evidenze scientifiche a favore di una maggiore frequenza del tumore prostatico tra i saldatori e gli esposti all'amianto, e, pur trattandosi di neoplasia molto diffusa nella popolazione generale, è altamente probabile che nel caso specifico del ricorrente, per le accertate esposizioni, la loro durata e le evidenze scientifiche correlate, la stessa sia con elevata probabilità attribuibile in maniera concausale all'attività lavorativa;
- il danno biologico è quantificabile in ragione del 30% , dalla data della domanda.

Siffatte conclusioni vanno senza dubbio condivise, in quanto fondate su accurate indagini cliniche nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici. Trattandosi di un grado di inabilità superiore al minimo indennizzabile (art. 74 d.p.r. 30.6.1965, n. 1124), la domanda attrice deve essere accolta con riferimento al grado di invalidità accertato.

Il D.L.vo 38/00, applicabile al caso in esame trattandosi di malattia professionale denunciata successivamente al 25/7/00, prevede che il pregiudizio permanente determinato dalla lesione all'integrità psico-fisica della persona sia indennizzabile fino al 100%, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia.
L'art. 13 co. 2 del predetto decreto dispone che l'indennizzo viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%.
Pertanto, I'INAIL va condannato ad erogare a favore della parte ricorrente il relativo indennizzo sotto forma di rendita per l'inabilità permanente, con gli interessi di legge; la decorrenza va ritenuta dalla data della domanda amministrativa.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico dell'Istituto convenuto e distratte in favore dell'avv. D.V. MASSIMILIANO, procuratore dichiaratosi anticipante (art. 93 c.p.c). Le spese di CTU vanno poste a carico dell'INAIL.



P.Q.M.

 


Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 30% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (6.3.2003), condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento dei relativi ratei, maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91; condanna, altresì, l'Istituto convenuto alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in € 1.800,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. D.V. MASSIMILIANO, procuratore dichiaratosi anticipante.
Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dell'I.N.A.I.L..

Taranto, 15 maggio 2012
Il Tribunale - Giudice del Lavoro (dott. Annamaria LASTELLA)

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2012