Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 giugno 2012, n. 10326 -  Miglioramento dei postumi e ricostituzione della rendita



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliata IN (Omissis), presso lo studio dell'Avv. (Omissis), che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona de Dirigente con incarico di livello generale, Dott.ssa (Omissis), Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in (Omissis) presso lo studio degli Avv.ti (Omissis) e (Omissis), che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 3997/09 della Corte di Appello di Bari del 12.11.2009/7.01.2010 nella causa iscritta al n. 1813 del R.G. anno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.04.2012 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l'Avv. (Omissis) per la ricorrente e l'Avv. (Omissis), per delega dell'Avv. (Omissis), per l'INAIL;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FattoDiritto



1. La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 703 del 2003, nel confermare la decisione di primo grado del Tribunale di Brindisi n. 1554 del 2002, dichiarava illegittima - a seguito di revisione- dal 23 settembre 1997 la soppressione della rendita, riconosciuta a favore di (Omissis) con decorrenza 5 febbraio 1987, perchè effettuata oltre il termine di stabilizzazione dei postumi stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 80 con condanna dell'Istituto a ricostituire tale rendita nella misura del 16%.

2. La Corte di Cassazione con sentenza n. 27425 del 2005 annullava con rinvio alla Corte di Appello di Bari la sentenza di appello, a seguito di ricorso dell'INAIL, osservando che il giudice di merito aveva disatteso la richiesta dell'ente previdenziale di accertamento, tramite consulenza tecnica di ufficio, del miglioramento dei postumi riguardanti la (Omissis) entro il decennio dalla costituzione della rendita, sulla base di documentazione sanitaria relativa alla visita di revisione, tempestivamente prodotta.

3. La Corte di Appello di Bari in sede di rinvio, ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 3997 del 2009 ha rigettato la domanda della (Omissis), ritenendo che non avesse fondamento la richiesta dell'assicurata volta al riconoscimento dell'esclusivo consolidamento della rendita nella misura del 16%.

La (Omissis) ricorre per cassazione affidandosi a due motivi.

L'INAIL resiste con controroicorso.

4. Con il primo motivo del ricorso- la (Omissis) denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 437 c.p.c., nonchè del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 66, n. 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 437 c.p.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1165 del 1965, articolo 66, n. 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4.

Più specificamente la (Omissis) lamenta che il giudice di appello, pur avendo rigettato la domanda rivolta al consolidamento della rendita nella misura del 16% per un avvenuto miglioramento dei postumi conseguenti all'infortunio del 15 maggio 1986, non ha preso in esame la domanda spiegata, seppure in via subordinata, già nel giudizio di primo grado; domanda diretta all'accertamento di postumi permanenti scaturenti da suddetto infortunio al fine del riconoscimento di una rendita di minore importo.

I due motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, vanno accolti per essere fondati sulla base delle considerazioni che seguono. Va premesso che in sede di appello proposto dall'INAIL nei confronti della sentenza di primo grado, che aveva visto vittoriosa la (Omissis), quest'ultima si era costituita contestando integralmente il gravame; il che porta a ritenere implicitamente riformulata la domanda subordinata spiegata in primo grado, perchè essa era rivolta al riconoscimento di una rendita di minore importo, che- espressamente proposta, come è stato evidenziato, nel giudizio di primo grado-doveva essere accertato, in corso di causa. Nè può ritenersi- contrariamente a quanto sostenuto dall'INAIL- che il ricorso dell'assicurata non potesse trovare ingresso in questa sede per essersi la (Omissis), in fase di gravame, limitata unicamente a richiedere il rigetto dell'appello, non riproponendo in maniera espressa la domanda subordinata. Ed infatti, assume rilevanza ai fini decisori la considerazione che non poteva considerarsi rinunziata la suddetta domanda, perchè nel caso di specie con essa si instava per una riduzione del petitum originario, divenuta oggetto del thema decidendum a seguito della condotta processuale della (Omissis), che, anche in sede di giudizio di rinvio, aveva rinnovato la richiesta di riconoscimento di una rendita di minore importo sulla base delle risultanze processuali acquisite in giudizio e dei poteri di ufficio esercitabili dal giudice del lavoro.

E proprio la circostanza che si agiva per una rendita di minore importo porta anche a concludere che la pronunzia di rinvio della Corte di Cassazione non osta all'esame del diritto ad una rendita indennizzabile nei limiti consentititi dal miglioramento dello stato di salute della (Omissis) non riscontrandosi nel dictum dei giudici di legittimità una pregiudiziale logico- giuridica impeditiva di quanto richiesto dalla stessa (Omissis).

Conclusione questa che trova ulteriore conforto non tanto e non solo nella regola della domanda implicita- enunciata ripetutamente anche se con riferimento a fattispecie differenti rispetto a quella in esame- secondo cui deve ritenersi proposta e virtualmente contenuta nella domanda anche la minore pretesa con la quale si trovi in rapporto di connessione (cfr in tali sensi ex plurimis: Cass. 27 gennaio 2009 n. 1954 e Cass. 30 aprile 2005 n. 9021), ma ance nei principi di cui all'articolo 111 Cost., commi 1 e 2 del processo "giusto" e della "ragionevole durata ", di cui a ben vedere è espressione l'articolo 149 disp. att. c.p.c., che, seppure sotto l'opposto versante dell'aggravamento delle infermità, testimonia anche esso l'esigenza di ridurre in termini di durata la risposta giudiziaria alla domanda di tutela dei propri diritti.

5. Per concludere il ricorso va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rimessa alla Corte di Appello di Lecce, che si atterrà ai principi sopra enunciati per l'ulteriore corso del giudizio al fine di accertare la fondatezza della domanda avanzata in primo grado ed in via subordinata dalla (Omissis).

il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

 



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce.