PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE PREFETTURE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER L’ATTUAZIONE DELLA L.R. 11/2010 “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA”

PREMESSO
che la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 recante "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”, prevede, fra l’altro, forme di cooperazione con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell’ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell’usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata;
che la succitata legge prevede altresì importanti misure per contrastare la criminalità organizzata ed i comportamenti illegali che alterano il mercato e la libera concorrenza in edilizia tra le quali si citano:
- il potenziamento dell’attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile attraverso l’introduzione, in particolari situazioni, di sistemi informatici di controllo e di registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza;
- la promozione, tramite accordi, dell’adozione di sistemi telematici di rilevazione dei movimenti e dei flussi dei mezzi e dei materiali nei cantieri;
- il potenziamento dei controlli nel settore dell’edilizia privata su inizio e fine lavori, con la previsione (subordinata alla sottoscrizione di un accordo con le amministrazioni competenti) della sospensione dell’ efficacia del permesso di costruire fino alla verifica della insussistenza delle condizioni di cui all’ articolo 10 della legge 575/1965, e successive modifiche, nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire;
che la succitata legge prevede inoltre che la Regione, per agevolare lo svolgimento delle attività delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, in collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti, operi per la semplificazione e per la dematerializzazione degli atti, delle comunicazioni e dei relativi procedimenti, in particolare lavorando allo sviluppo di un supporto informativo per la semplificazione e la dematerializzazione degli obblighi di comunicazione in merito ai modelli Gap inviati dalle stazioni appaltanti alle Prefetture;
che la stessa legge prevede altresì che la Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, svolga funzioni di osservatorio sui contratti e gli investimenti pubblici al fine di contribuire alla trasparenza e razionalizzazione delle procedure, in particolare operando su:
- il potenziamento delle funzioni dell’Osservatorio dei contratti e degli investimenti pubblici, delle modalità di rapporto con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle funzioni di Sezione regionale dell’Autorità stessa. Le principali attività previste sono: acquisizione delle informazioni e dei dati utili per consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché il monitoraggio dell’attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici; la promozione della qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori; l’acquisizione delle informazioni e dei dati relativi agli investimenti pubblici;
- il rafforzamento dell’azione di controllo e segnalazione grazie all’ausilio di strumenti informatici e la condivisione di banche dati. In particolare, la legge prevede l’esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri. E allo stesso modo anche la segnalazione, agli enti competenti, dei cantieri nei quali si eseguono lavori aggiudicati ad imprese che hanno presentato un’offerta la cui congruità sia stata sottoposta a valutazione di anomalia;
che il D.P.R. 150 del 2 agosto 2010 “Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici” prevede che le informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 252 del 3 giugno 1998 possano essere rilasciate da parte delle Prefetture a seguito di accessi e accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, intendendo per imprese quelle definite all’art.1 comma 2 del medesimo decreto, e inviate tempestivamente alle stazioni appaltanti.
RITENUTO
pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguita mediante la sottoscrizione tra la Regione e le nove Prefetture dell’Emilia-Romagna (di seguito indicate come Parti) del presente “Protocollo di intesa” finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati nella L.R. 11/2010, al miglioramento dell’interscambio informativo tra stazioni appaltanti e Prefetture per le attività di controllo in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D.Lgs. 490/1994 ed al D.P.R. 252/1998, nonché attraverso il costante monitoraggio dei cantieri e delle imprese coinvolti nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003 per l’attuazione efficace dei contenuti del DPR 150/2010.

SI CONVIENE
Art. 1
(Finalità)

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di intesa che ha l’obiettivo di incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa anche nel settore dell’edilizia privata, migliorando altresì l’interscambio informativo tra le Pubbliche Amministrazioni per garantire una maggiore efficacia delle azioni di controllo da parte di tutti i soggetti preposti ai sensi della normativa vigente.

Art. 2
(Soggetti incaricati dell’attuazione e relativi compiti)

La Regione Emilia-Romagna e le Prefetture presenti sul territorio regionale individuano rispettivamente nel dott. Leonardo Draghetti, Responsabile del Servizio Opere e lavori pubblici, legalità e sicurezza, edilizia pubblica e privata e nel………della Prefettura di …………………………., i soggetti incaricati di seguire l’attuazione del presente accordo; questi dovranno, fra l’altro, definire un comune programma di lavoro, con obiettivi e tempi, individuare puntuali forme di coordinamento e collaborazione fra i sistemi informatici, anche in via sperimentale, e fornire alle Parti – ogni sei mesi, in modo congiunto – informazioni sull’evoluzione della progettazione e su ogni eventuale iniziativa connessa all’oggetto del presente Protocollo.

Art. 3
(Certificazioni antimafia ed efficacia del permesso di costruire)

Le Prefetture si impegnano a considerare fra i soggetti legittimati a richiedere la documentazione attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e successive modificazioni anche le imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto di permesso di costruire nel settore dell’edilizia privata rilasciato dai Comuni del territorio emiliano-romagnolo.
La documentazione viene rilasciata secondo le condizioni e le modalità indicate nell’articolo 3, secondo comma, del D.P.R 252/1998. Qualora la richiesta venga indirizzata ad una Prefettura avente sede al di fuori della Regione Emilia-Romagna, dovrà essere segnalato che la richiesta viene avanzata in attuazione del presente Protocollo.
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 252/1998, le certificazioni o attestazioni della Camera di commercio, industria e artigianato che riportino in calce apposita dicitura “antimafia” e vengano rilasciate direttamente dalle Camere di Commercio, anche per via telematica, secondo le modalità già previste da tali enti, si intendono equiparate alle comunicazioni della Prefettura che attestano l’ insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’ art. 10 della legge 575/1965, e successive modifiche.
I titolari delle imprese di cui al comma 1 trasmetteranno la documentazione rilasciata dalla Prefettura al Comune che ha rilasciato il permesso di costruire, direttamente o tramite il committente, ferme restando eventuali ulteriori comunicazioni che la Prefettura ritenga di inviare direttamente al Comune stesso. In relazione agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione perseguiti con la legge regionale 26 novembre 2010 n. 11, la Regione Emilia-Romagna dà atto che sono tenuti a richiedere la documentazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo le imprese affidatarie ed esecutrici di lavori di importo pari o superiore ad Euro 70.000,00. La Regione dà atto altresì che per lavori di importi inferiori ad Euro 70.000,00 è sufficiente che l’imprenditore produca apposita dichiarazione, resa ai sensi di legge, con la quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, secondo le modalità di cui all’art. 5 del DPR 252/1998.

Art. 4
(Informative antimafia)

La Regione si impegna a richiedere al Prefetto competente le informazioni di cui all’art. 10 DPR 252/1998 nei confronti delle imprese e/o dei soggetti che fanno istanza di ammissione a finanziamenti e/o contributi finalizzati a realizzazioni di carattere imprenditoriale, oltre che nei casi ivi contemplati, anche quando il loro valore complessivo non superi i 154.937,07 Euro.
La documentazione verrà rilasciata dalla Prefettura della provincia ove ha sede l’impresa. Le condizioni e modalità per il rilascio della documentazione sono quelle del già citato D.P.R 252/1998.
Nel caso in cui la società o l’impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra regione, la Regione Emilia-Romagna inoltrerà la richiesta alla Prefettura-UTG competente per territorio, e segnalando che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.
La Regione, qualora emergano a carico delle ditte richiedenti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, procederà all’esclusione dei soggetti richiedenti dai finanziamenti medesimi.
In caso i controlli diano un esito corrispondente alle informazioni di cui al combinato disposto dell’art. 1 septies D.L. 6/9/1982 n. 629 (conv. con legge 12/10/1982 n. 726) e dell’art. 10, comma 9, DPR 3/6/1998 n. 252 (cd. “informazioni atipiche”), la Regione valuterà discrezionalmente l’opportunità di escludere i soggetti richiedenti dai finanziamenti.
La Regione è tenuta a dare comunicazione dell’attuazione di detta procedura di controllo preventivo nei bandi per l’ammissione ai finanziamenti, contributi ed agevolazioni succitati.

Art. 5
(Verifiche antimafia a coloro che richiedono il permesso di costruire)

Le parti concordano sulla opportunità di estendere i controlli antimafia ai soggetti che avanzano istanza ai comuni per ottenere il permesso di costruire, nelle ipotesi che oggetto di tali permessi siano costruzioni di rilevante entità economica.
Le parti si impegnano pertanto a coinvolgere la locale sezione regionale dell’ ANCI per le finalità di cui al comma precedente, nonché per definire, d’ intesa, l’ambito e le modalità di svolgimento delle verifiche antimafia.

Art. 6
(Interscambio dati)

Le Parti si impegnano, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro congiunto, a:
1. definire i dati d’interesse per le Prefetture relativi alle Stazioni Appaltanti e alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi del D.lgs 163/2006 in possesso dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
2. definire le modalità di consultazione telematica dei dati suddetti.
La Regione si impegna a rendere disponibili alle Prefetture i dati di interesse attraverso il SITAR, Sistema informativo telematico appalti regionali Emilia-Romagna.

Art. 7
(Dematerializzazione)

Le Parti si impegnano, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro congiunto, a:
1. definire contenuto e formato dati dei modelli telematici GAP;
2. definirne le modalità di trasmissione da parte delle Stazioni Appaltanti attraverso l’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;
3. individuare ulteriori forme di comunicazione tra Stazioni Appaltanti e Prefettura che potrebbero essere dematerializzate con le stesse modalità.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8
(Durata e pubblicazione)

Il presente Protocollo ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e al termine del triennio le parti ne valuteranno i risultati e, ove ritenuti positivi, si intenderà rinnovato per un ulteriore triennio.
Il presente Protocollo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e dalla pubblicazione si dà efficacia all’articolo 12 della Legge regionale n. 11/2010.

Data 5 marzo 2012

Il Prefetto di Bologna
Il Prefetto di Ferrara
Il Prefetto di Forlì-Cesena
Il Prefetto di Modena
Il Prefetto di Parma
Il Prefetto di Piacenza
Il Prefetto di Ravenna
Il Prefetto di Reggio nell’Emilia
Il Prefetto di Rimini
l’Assessore regionale alle Attività produttive. Piano energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata


Fonte: Bur Emilia-Romagna 6 aprile 2012, n. 59