Tipologia: Concordato nazionale di lavoro
Data firma: 12 agosto 1948
Validità: 01.04.1948 - 31.03.1951
Parti: Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell’Alcool e del Lievito e Fiaiza
Settori: Agroindustriale, Industria saccarifera

Sommario:

Parte Prima Operai
Titolo I - Inizio del rapporto di lavoro

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Assunzione degli operai a tempo determinato (Avventizi).
Titolo II - Del rapporto di lavoro
Art. 5. - Categorie.
Art. 6. - Indumenti di lavoro.
Art. 7. - Assegnazione del lavoro e passaggio di mansioni.
Art. 8. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 9. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 12. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 13. - Assenze.
Art. 14. - Divieti.
Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 16. - Multe e sospensioni.
Art. 17. - Licenziamento senza preavviso.
Art. 18. - Licenziamento senza preavviso e senza indennità.
Art. 19. - Trattamento economico.
Art. 20. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 21. - Paghe di intercampagna.
Art. 22. - Trattamento maestri d’opera.
Art. 23. - Maggiorazione per gli operai anziani.
Art. 24. - Passaggio di categoria.
Art. 25. - Lavoro a cottimo.
Art. 26. - Cottimi di facchinaggio.
Art. 27. - Malattie ed infortuni.
Art. 28. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 29. - Sospensione del lavoro.
Art. 30. - Ricuperi.
Art. 31. - Ferie.
Art. 32. - Servizio militare.
Art. 33. - Congedo matrimoniale.
Art. 34. - Igiene del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 35. - Istruzione professionale.
Titolo III - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 36. - Preavviso.
Art. 37. - Indennità di licenziamento.
Art. 38. - Dimissioni.
Art. 39. - Liquidazione dei cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Parte II Impiegati
Titolo I - Inizio del rapporto di lavoro

Art. 40. - Assunzione.
Art. 41. - Documenti residenza e domicilio.
Art. 42. - Periodo di prova.
Art. 43. - Contratti a termine.
Art. 44. - Assunzione degli impiegati avventizi e di campagna.
Art. 45. - Visita medica.
Titolo II - Del rapporto di lavoro
Art. 46. - Doveri dell’impiegato.
Art. 47. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno.
Art. 48. - Classificazione del personale.
Art. 49. - Mutamento di mansioni.
Art. 50. - Passaggio di categoria.
Art. 51. - Laureati.
Art. 52. - Stipendio - Retribuzioni varie e modalità di corresponsione.
Art. 53. - Stipendi minimi base di categoria e di gruppo.
Art. 54. - Indennità di maneggio denaro.
Art. 55. - Tredicesima mensilità.
Art. 56. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 57. - Riposo annuale.
Art. 58. - Congedo matrimoniale.
Art. 59. - Servizio militare.
Art. 60. - Assicurazione contro i rischi del lavoro.
Art. 61. - Malattie ed infortuni.
Art. 62. - Tutela della maternità.
Art. 63. - Provvedimenti disciplinari.
Titolo III - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 64. - Preavviso.
Art. 65. - Indennità di licenziamento.
Art. 66. - Dimissioni.
Parte Comune (Operai ed Impiegati)

Art. 67. - Del contratto.
Art. 68. - Disciplina aziendale.
Art. 69. - Procedura disciplinare.
Art. 70. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 71. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 72. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 73. - Lavoratori compensati a provvigione.
Art. 74. - Parametri.
Art. 75. - Anzianità convenzionali.
Art. 76. - Previdenza.
Art. 77. - Maggiorazioni di zona.
Art. 78. - Indennità zona malarica.
Art. 79. - Indennità istruzione figli.
Art. 80. - Indennità accessorie.
Art. 81. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 82. - Concessioni in natura.
Art. 83. - Passaggio di scaglioni di età.
Art. 84. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 85. - Premio straordinario di preparazione fabbriche.
Art. 86. - Premio di buonuscita per gli avventizi di campagna.
Art. 87. - Modalità di corresponsione del premio di preparazione fabbriche e del premio di buonuscita.
Art. 88. - Premio di operosità.
Art. 89. - Premio di produzione.
Art. 90. - Gratifica natalizia.
Art. 91. - Trasferte e traslochi.
Art. 92. - Aspettativa.
Art. 93. - Morte.
Art. 94. - Trapasso e trasferimento dell’Azienda.
Art. 95. - Condizioni di maggior favore.
Art. 96. - Commissioni interne.
Art. 97. - Contratti interconfederali.
Art. 98. - Reclami e controversie.
Art. 99. - Decorrenza e durata.
Appendice
Tabelle - Minimi salariali
Dichiarazione mense aziendali
Regolamento della cassa di previdenza aziendale degli addetti all’industria saccarifera nazionale di lavoro per gli addetti all’industria saccarifera.

Concordato nazionale di lavoro per gli addetti all’industria saccarifera, 12 agosto 1948

Tra l’Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, dell’Alcool e del Lievito […] e la Federazione Italiana Addetti Industria Zucchero ed Alcool (Fiaiza) […], premesso che il 31 marzo 1948 è scaduto il Concordato nazionale di lavoro per gli Addetti all’industria Saccarifera stipulato in Genova il 23 luglio 1946 e, con esso, pure scaduti sono i concordati integrativi:
Genova, 17 dicembre 1946;
Roma, 11 aprile 1947;
Roma, 7 agosto 1947;
Roma, 4 maggio 1948;
che pertanto, data la disdetta presentata il 23 dicembre 1947 dalla Fiaiza a termini dell’articolo 91 dell’anzidetto Concordato, ricorre la necessità di discutere le nuove richieste presentate dalla Fiaiza stessa per la rinnovazione dei patti di lavoro dei Saccariferi e di aggiornare le vecchie formule con le modifiche nel frattempo ad esse apportate;
allo scopo di creare le premesse per la migliore collaborazione di tutti i fattori produttivi ad evitare ogni pregiudizievole aggravio nel costo del prodotto in funzione di agitazioni operaie durante i periodi di lavorazione;
è stato convenuto quanto segue:

Parte Prima Operai
Titolo I - Inizio del rapporto di lavoro
Art. 1. - Assunzione.

[…]
Allo scopo di un controllo annuale della posizione contrattuale di ogni dipendente, le Direzioni di fabbrica concorderanno con le Commissioni interne gli elenchi del personale ingaggiato a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato presente alla data del 30 aprile di ogni anno.
Raggiunto l’accordo detti elenchi verranno affissi nell’Albo di fabbrica per orientamento degli interessati.

Art. 4. - Assunzione degli operai a tempo determinato (Avventizi).
L’assunzione dell’operaio potrà esser fatta con prefissione di termine, salvo le norme legislative che regolano tale genere di rapporto. 
[…]
Durante il periodo prefisso e fino alla scadenza del termine, saranno applicate all’avventizio le norme previste dal presente contratto e da eventuali accordi integrativi, eccezion fatta per quanto riguarda il preavviso, l’indennità di licenziamento, il congedo matrimoniale, il trattamento in caso di gravidanza e puerperio previsto dall’art. 28, quello previsto dall’art. 32 relativamente al servizio militare e lo speciale trattamento di malattia di cui all’art. 27, trattamento che sarà limitato alla scadenza del termine prefisso.
[…]

Titolo II - Del rapporto di lavoro
Art. 6. - Indumenti di lavoro.

L’azienda fornirà in uso gratuito al personale dipendente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro a fianco di ciascuno indicati:
Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate.
Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte.
Addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte.
Addetti alle turbine di pile: guanti di tela forte.
8fornatori dei forni da calce: guanti di tela forte.
Addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoc-coli, schermo facciale, oculare protettivo.
Bertellisti: maglia e calzoni.
Saldatori elettrici ed ossiacetilenici: un grembiule incombustibile.
Fonditori e forgiatori: grembiule adeguato al lavoro.
Meccanici d’ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti, elettricisti, addetti alla pulizia e manutenzione interna degli apparecchi (caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di massecotte, casse fermentazione, apparecchi distilleria, mulini e simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga o altro indumento adeguato.
Lieviterie:
Fermentazione; stivali di gomma; tutti gli altri locali bagnati: zoccoli.
Donne alla confezione: grembiali con cuffie.
Baritazione: si fa riferimento a quanto detto sotto per i lavori esposti all’azione di sostanze caustiche e corrosive.
Personale addetto ai piazzali che deve restare al lavoro anche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno essere di dotazione delle squadre ed intercambiabili tra esse: nella stagione rigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma.
I lavoratori i quali dovessero lavorare a contatto od esposti all’azione di sostanze irritanti caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati dall’Azienda, indipendentemente dagli indumenti sopraindicati, dei mezzi protettivi necessari.
L'Azienda fornirà annualmente, a titolo gratuito a tutti gli operai in servizio continuativo, non avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.
Chiarimento a verbale.
La fornitura degli indumenti di lavoro - ivi compresa la tela per la tuta di cui al presente articolo - sarà praticata anche agli operai reduci ed ex partigiani assunti in base al decreto 14 febbraio 1945, n. 27.

Art. 7. - Assegnazione del lavoro e passaggio di mansioni.
Ogni lavoratore è alle dirette dipendenze del Direttore o chi per esso. Egli riceve il lavoro dal suo capo diretto, il quale ne assiste, sorveglia e dirige l’esecuzione.
Il lavoratore nell’esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute. È proibito ai lavoratori di adoperare senza ordine una macchina non assegnata dal loro capo.
La qualifica attribuita ai lavoratore non lo esonera dal prestare l’opera propria per altri lavori che venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità e attitudine.
[…]
In quelle stazioni o lavorazioni ove venga a mancare qualche lavoratore, i componenti della squadra della stazione o lavorazione che lo sostituiscono percepiranno anche il salario di fatto dell'operaio mancante sino alla sostituzione dell'assente.

Art. 8. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
E preciso obbligo del lavoratore (li conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti ed in generale tutto quanto è a lui affidato. Il lavoratore sarà messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegua.
Le Aziende forniranno gratuitamente alle maestranze gli attrezzi di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano a lui imputabili ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore senza autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 9. - Inizio e fine del lavoro.
[…]
Il segnale di uscita verrà dato alla fine del turno di lavoro. Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima di tale segnale, se non previa autorizzazione.
Nel caso di più turni, il lavoratore del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario massimo di lavoro normale è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Fuori dei periodi di lavorazione, ove sia consuetudinariamente praticato dall’Azienda un orario inferiore alle 48 ore settimanali, ed ove tale minore orario sia mantenuto, le ore eventualmente richieste in più di esso, fino alle 48 settimanali, verranno compensate con la paga di fatto maggiorata del 5 per cento.
L’orario giornaliero di lavoro sarà fissato dall’Azienda d'accordo con la Commissione interna ed esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge. Le ore di lavoro verranno contate sugli orologi dello stabilimento sincronizzati su di un unico orario.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.
[…]

Art. 11. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Lavoro straordinario. - Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle che eccedono i limiti di orario di cui all’articolo precedente.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario prestato nei modi e nei termini previsti dalla legge, oltre le 48 ore settimanali o le 8 giornaliere, ovvero il maggiore orario consentito dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge e dal presente contratto sarà compensato con la paga individuale di fatto maggiorata del 35 per cento.
Lavoro festivo. - […]
Durante il periodo di campagna non sussiste l’obbligo di corrispondere la maggiorazione per lavoro festivo e l’operaio avrà diritto al riposo compensativo. Qualora non fosse possibile fruire del riposo compensativo, l’operaio dovrà avere, per la giornata di riposo lavorata, il relativo compenso di maggiorazione.
Lavoro notturno. - Le ore di lavoro notturno, intendendosi per tali le ore di lavoro comprese tra le 22 e le 6 antimeridiane, saranno compensate con la paga oraria individuale di fatto maggiorata del 60 per cento ad eccezione delle ore di lavoro notturno incluse in turni avvicendati svolgentisi nelle 24 ore, per le quali sarà invece applicata la maggiorazione del 10 per cento.
Ai guardiani in servizio notturno sarà riconosciuta una maggiorazione sulla paga oraria del 10 per cento.
[…]
La maggiorazione oraria di salario per lavoro festivo è dovuta anche nel periodo di campagna a quegli operai che non godranno del riposo settimanale compensativo e sarà riferita al giorno del mancato riposo compensativo.
I lavoratori che, dopo compiuto l’orario, fossero chiamati dal loro domicilio, fuori campagna in ore notturne e in campagna fuori 'del loro orario normale, saranno compensati con una maggiorazione del 75 per cento, comprendendo nelle ore anche quelle del percorso da casa alla fabbrica e viceversa.
Chiarimento a verbale.
Il riposo compensativo settimanale deve essere sempre riconosciuto anche in periodo di campagna. Peraltro, previo benestare dell’ispettorato del Lavoro competente per territorio, detto riposo, a norma dell'articolo 6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, può essere ridotto da 24 a 12 ore salvo naturalmente il disposto di cui all’ultimo capoverso del paragrafo «Lavoro festivo».
Ogni sei giorni di lavoro continuativo il prestatore d’opera ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.
[…]

Art. 12. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; non può altresì lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o dal suo capo diretto.
I lavoratori sospesi non possono entrare nello stabilimento.
Salvo speciale permesso non è consentito al lavoratore di entrare e di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio turno.
Durante le ore di lavoro i membri in carica delle Commissioni interne avranno libero accesso nello stabilimento per l’esercizio dei loro mandato.
[…]

Art. 14. - Divieti.
Al lavoratore è vietato:
[…]
d) fumare dove ciò sia inibito da appositi cartelli;
e) introdurre bevande alcooliche nei reparti di lavoro;
[…]
g) adoperare senza ordine una macchina non assegnatagli;
[…]

Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente Contratto collettivo potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all’importo di 3 ore di paga;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento ai sensi degli articoli 17 e 18.
[…]

Art. 16. - Multe e sospensioni.
La Ditta ha facoltà di applicare la multa o la sospensione nel seguenti casi che si indicano in via esemplificativa:
а) abbandono momentaneo del posto senza giustificato motivo e senza conseguenze;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavoro e anticipo della cessazione qualora siano ingiustificati;
d) introduzione nei reparti di lavoro di bevande alcooliche senza preventiva autorizzazione;
[…]
f) costruzione, entro lo stabilimento, fuori delle ore di lavoro, di piccoli oggetti per proprio uso senza impiego di materiale dell’Azienda.
[…]

Art. 17. - Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso e senza corrispondente indennità sostitutiva, potrà essere applicato nei casi seguenti che si indicano in via esemplificativa:
а) insubordinazione non grave verso i superiori;
b) rissa nello stabilimento;
c) costruzione, entro lo stabilimento, durante le ore di lavoro, di oggetti per proprio conto o per conto di terzi, con materiale dell’Azienda; per questo motivo, se del caso, il lavoratore dovrà risarcire la Ditta del danno arrecato;
d) recidiva in una delle mancanze contemplate dall’articolo 16 quando per tale mancanza sia intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti purché da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina ed all’igiene.
[…]

Art. 18. - Licenziamento senza preavviso e senza indennità.
Il licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento potrà essere applicato nei casi seguenti che si indicano in via esemplificativa:
a) insubordinazione grave verso i superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[…]
d) abbandono ingiustificato e individuale di posto quando ne derivi un danno o pregiudizio agli impianti o alle lavorazioni;
e) recidiva di una delle mancanze contemplate dall’articolo 16 quando per tale mancanza sia intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti purché da tale recidiva derivi grave nocumento alla morale ed alla sicurezza dello stabilimento.
[…]

Art. 25. - Lavoro a cottimo.
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti ad economia od a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro uniformati ai principi delle presenti disposizioni.
[…]
Al capo squadra interessato saranno comunicate per iscritto all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario di cottimo corrispondente; […]
Qualunque contestazione in materia di cottimo, riguardante lai precisazione di elementi tecnici od accertamenti di fatti determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresimi ante di ognuna delle organizzazioni sindacali! interessate e presieduto da una terza persona designata dalle due organizzazioni.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertai menti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le tariffe di cottimo saranno comunicate ai lavoratori attraversa l'affissione di apposite tabelle in portineria o nei locali ove si eseguiscono i cottimi.

Art. 27. - Malattie ed infortuni.
[…]
Ove dalla malattia o dall’infortunio derivi una minorazione parziale della capacità lavorativa dell’operaio, le condizioni del rapporto di lavoro potranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacità lavorativa dell’operaio stesso.
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché all’infortunato siano prestate le cure di soccorso immediato.
[…]
Ove lavoratori siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, essi saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.

Art. 28. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’Azienda deve in tale evenienza al personale con rapporto a tempo indeterminato:
1) conservare il posto per un periodo di mesi 6 di cui 3 mesi durante l’ultimo periodo di gravidanza e il rimanente durante il puerperio;
2) corrispondere il 75 per cento della intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi 3 mesi della sua assenza prima del parto e le 6 settimane successive.
[…]

Art. 30. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa dì forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate tra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si inizi entro i quindici giorni immediatamente susseguenti all’avvenuta interruzione.

Art. 31. - Ferie.
Il lavoratore avrà diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite come segue:
giorni 12 di paga di fatto, indennità di contingenza ed eventuali indennità accessorie per anzianità da 1 a 15 anni compiuti;
giorni 15 di paga di fatto, indennità di contingenza ed eventuali indennità accessorie per anzianità fino a 20 anni compiuti;
giorni 00 di paga di fatto, indennità di contingenza ed eventuali indennità accessorie per anzianità oltre i 20 anni.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
[…]

Art. 34. - Igiene del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il lavoratore sarà sottoposto a visita medica al momento della assunzione al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata ed anche successivamente, qualora lo si ritenga opportuno.
L’Azienda deve munire il lavoratore dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni; tali mezzi protettivi, se di uso personale come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., saranno assegnati in dotazione a ciascun lavoratore per tutta la durata del lavoro e saranno, come gli altri mezzi protettivi, riparati o sostituiti .dall’Azienda quando resi guasti o inservibili dall’uso.
Ogni stabilimento deve essere munito di impianti di docce.
I lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni con sostanze nocive devono consumare i pasti fuori dei reparti stessi.
Il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall’Azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute, e in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra, fornitigli dall’Azienda, soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Chiarimento a verbale.
1) L’allestimento delle docce - là dove tuttora manchino - si farà nell’intercampagna 1948-49;
2) Gli impianti dovranno essere adeguati alle necessità.

Art. 35. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni industriali e quelle dei dipendenti collaboreranno con gli organi competenti per la istituzione di corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.
Le Aziende, tenuto presente l’interesse generale al perfezionamento professionale dei lavoratori daranno la possibilità ai dipendenti di frequentare i corsi d’istruzione professionale. Detti corsi saranno distinti in corsi di primo addestramento, corsi per la formazione di operai qualificati e corsi di perfezionamento.
I lavoratori che abbiano conseguito il certificato di idoneità, in relazione alla graduatoria di esame, saranno tenuti in considerazione al fine di eventuali promozioni individuali a categoria superiore.
Nelle località dove sono istituiti corsi di primo addestramento,
o corsi speciali di qualificazione per la specifica branca di lavorazione, gli operai che non siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente alla Azienda presso la quale lavorano e che prestino la loro opera a più di 3 Km. di distanza dal centro abitato in cui si attua il corso, sono tenuti a chiedere la iscrizione ai corsi stessi e a frequentarli, se ammessi, ed i datori di lavoro presso i quali gli operai suddetti sono occupati, hanno l’obbligo di concedere loro la possibilità di frequentare il corso, compatibilmente con le esigenze del servizio.
A tali elementi verrà riconosciuta la retribuzione globale che in tal modo perderebbero, limitatamente ad un’ora giornaliera.
Del pari le Direzioni dovranno corrispondere le ore perdute e rimborsare le spese agli operai che frequentino corsi di preparazione agli esami di patente per conduttori di caldaie a vapore o per il conseguimento di qualifiche indispensabili per le lavorazioni saccarifere (cuocitori, elettricisti, ecc.) sempreché le Aziende li iscrivano d’autorità ai corsi stessi.

Parte II Impiegati
Titolo I - Inizio del rapporto di lavoro
Art. 43. - Contratti a termine.

Per l’assunzione degli impiegati con rapporto di lavoro a tempo determinato e per la disciplina di tali rapporti non regolati dall'articolo 44 - qualora la pratica non sia intesa ad eludere il disposto dell’articolo citato - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 44. - Assunzione degli impiegati avventizi e di campagna.
L’assunzione dell'impiegato avventizio e di campagna sarà fatta con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[…]
Durante il periodo prefisso e tino alla scadenza del termine, saranno applicate le norme previste dal presente contratto o da eventuali accordi integrativi, eccezion fatta per quanto riguarda il preavviso, l’indennità di licenziamento, congedo matrimoniale, il trattamento per la tutela della maternità previsto dall’articolo 12, quello previsto dall’articolo 59 relativamente al servizio militare e lo speciale trattamento di malattia di cui all’articolo 61, trattamento che sarà limitato alla scadenza del termine prefisso.
[…]

Art. 45. - Visita medica.
Al momento dell’assunzione l’impiegato dovrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’Azienda allo scopo di accertarne preventivamente l’idoneità fisica.

Titolo II - Del rapporto di lavoro
Art. 46. - Doveri dell’impiegato.

L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[…]
b) dedicare tutta la propria attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l’ordine gerarchico e non svolgere, durante l’orario di lavoro, attività che comunque possano sviarlo dall’adempimento delle proprie mansioni;
[…]
d) avere cura dei locali, mobili, macchine, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.

Art. 47. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno.
Ferme restando le deroghe e le eccezioni previste dalla legge per gli impiegati cui si riferisce il presente contratto l’orario massimo di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per i lavoratori addetti a lavori di carattere discontinuo o di semplice attesa e custodia è di 52 ore settimanali con un massimo dì 10 ore giornaliere.
Ove sia consuetudinariamente praticato un orario inferiore, questo continuerà ad essere osservato come normale.
L’orario giornaliero di lavoro sarà fissato dall’Azienda ed esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle che eccedono i limiti di orario giornaliero o settimanale di cui al primo capoverso del presente articolo.
[…]
È considerato lavoro notturno quello che si svolge dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo.
Il lavoro compiuto nella domenica e nei giorni festivi sarà considerato straordinario nel solo periodo fuori campagna.
Qualora durante il periodo di campagna il dipendente non possa usufruire del riposo settimanale compensativo sarà a lui corrisposta la maggiorazione dovuta per il lavoro festivo.
[…]
Chiarimento a verbale.
Il riposo compensativo settimanale deve essere sempre riconosciuto anche in periodo di campagna. Peraltro, previo benestare dell’ispettorato del Lavoro competente per territorio, detto riposo, a norma dell’art. 6 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370, può essere ridotto da 24 a 12 ore salvo naturalmente il disposto di cui al penultimo capoverso del presente articolo.
Ogni sei giorni di lavoro continuativo il prestatore d’opera ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.
[…]

Art. 49. - Mutamento di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria (o gruppo) purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione. […]

Art. 57. - Riposo annuale.
L’impiegato, compiuto un anno di servizio presso l’Azienda, ha diritto ad un riposo annuale, maturantesi durante l’anno, con la corresponsione dello stipendio di fatto e indennità accessorie, nella seguente misura:
giorni 12 esclusi i festivi se con anzianità fino a due anni compiuti;
giorni 15 esclusi i festivi se con anzianità fino a 5 anni compiuti;
giorni 20 esclusi i festivi se con anzianità fino a 10 compiuti;
giorni 25 esclusi i festivi se con anzianità fino a 20 compiuti;
giorni 30 esclusi i festivi se con anzianità oltre 20 anni.
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie, non è consentita la rinuncia al riposo annuale.
[…]
L’Azienda può richiamare in via del tutto eccezionale l’assente prima del termine del periodo di riposo, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo restando il diritto del dipendente di completare il periodo stesso in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle eventuali spese di viaggio di andata e di eventuale ritorno.
Qualora le ferie non potessero essere riprese nello stesso anno, l’impiegato avrà diritto al relativo pagamento.
[…]

Art. 60. - Assicurazione contro i rischi del lavoro.
Fermo l'obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono soggetti, l’Azienda dovrà provvedere a sue spese alla assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto.
Detto impegno da parte dell’Azienda vale sino ai limiti di età che sono accettati dagli Istituti di Assicurazione.
Il capitale da assicurarsi non potrà essere inferiore:
а) a 5 annualità di stipendio di fatto per il caso di morte;
b) a 6 annualità dello stipendio di fatto per il caso di invalidità permanente.
Con l’accensione della polizza suddetta e la regolare tempestiva corresponsione dei premi l’Azienda sarà manierata da ogni e qualsiasi responsabilità sul buon fine del contratto di assicurazione.
Ad ogni variazione dello stipendio di fatto dell’impiegato dovrà corrispondere, a cura dell'Azienda, un proporzionale aggiornamento della relativa polizza.
Nel caso in cui l'Azienda non ottemperasse all'impegno di cui sopra sarebbe responsabile della garanzia degli importi di cui ai punti a) e b).

Art. 61. - Malattie ed infortuni.
[…]
La invalidità permanente parziale derivante da infortunio o malattia contratta in servizio non risolve il contratto di lavoro il quale potrà essere modificato nelle sue condizioni in relazione alla minorata capacità lavorativa dell’impiegato.
[…]

Art. 62. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge e confederali sulla tutela delle lavoratrici, durante lo stato di gravidanza e puerperio. l'Azienda deve conservare il posto alle impiegate con rapporto a tempo indeterminato per il periodo di sei mesi decorrenti dall’inizio del sesto mese di gravidanza; nei primi tre mesi sarà loro corrisposta l’intera retribuzione globale e nei tre mesi successivi il 50 per cento di essa.
[…]

Art. 63. - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari che la Direzione dell’Azienda può applicare a carico dei propri dipendenti sono:
а) rimprovero verbale in forma riservata;
b) rimprovero scritto;
c) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;
d) licenziamento senza preavviso;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
I provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) saranno comminati nei caso in cui il lavoratore commetta una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
[…]

Parte Comune (Operai ed Impiegati)
Art. 67. - Del contratto.

Il presente contratto riguarda le maestranze, impiegati ed operai, in forza alle seguenti Società e nuclei Aziendali, alla data della sua sottoscrizione, rimanendo pertanto esclusi tutti coloro il cui rapporto di lavoro sia stato precedentemente interrotto, ancorché alla data stessa non siano stati liquidati delle loro spettanze:
…omissis…

Art. 68. - Disciplina aziendale.
I lavoratori tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente dipendono dai rispettivi superiori secondo l'ordine gerarchico. Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e i dipendenti.
In armonia con la dignità personale del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanità.
Le Aziende cureranno di mettere i lavoratori a conoscenza/della gerarchia disciplinare dell’Azienda, in modo da evitare ogni possibilità di equivoco circa le persone alle quali, oltre che al proprio superiore diretto, ogni lavoratore è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi nei singoli casi.

Art. 72. - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa riferimento alle relative disposizioni di legge ed alle norme del presente Contratto in materia di igiene del lavoro od eventuali accordi interconfederali.

Art. 78. - Indennità zona malarica.
Al dipendente (operaio ed impiegato) che da località non malarica venga comandato a lavorare temporaneamente o trasferito in zona riconosciuta malarica, spetterà una speciale indennità di lire 15 per giorno trascorso nella zona stessa e di lire 5 per ogni componente la famiglia.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche al dipendente che abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Autorità sanitarie locali.

Art. 81. - Riposo settimanale e giorni festivi.
[…]
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo i eccezioni di legge.
Durante il periodo di campagna nessuna giornata sarà considerata festiva agli effetti economici.
Per il dipendente per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nei giorni di domenica, con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giornata lavorativa, mentre sarà considerata giornata festiva a tutti gli effetti il giorno per il riposo compensativo.
Qualora, per esigenze di servizio, il dipendente dovesse spostare la giornata di riposo compensativo in altro giorno della settimana non previsto dal turno regolare, avrà diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 96. - Commissioni interne.
I compiti, le funzioni e le prerogative delle Commissioni interne saranno fissati e determinati per tutte le imprese industriali tra le Confederazioni generali dell’industria e del lavoro.

Art. 97. - Contratti interconfederali.
Il presente concordato regola e compiutamente stabilisce, in via particolare, i rapporti tra le due Organizzazioni contraenti e le condizioni di lavoro dei dipendenti dell’industria saccarifera.
Per quanto in esso non previsto od eventualmente regolamentato da convenzioni di carattere generale stabilito d’accordo tra le due Confederazioni generali dell’industria e del lavoro, a tali norme si farà esplicito riferimento.
Ugualmente dicasi per quelle eventuali pattuizioni interconfederali che venissero a modificare, dopo la sottoscrizione del presente Contratto e durante l’applicazione di esso, le norme con esso stabilite; in tal caso le parti contraenti, ora per allora, s’impegnano di incontrarsi allo scopo di coordinare attraverso concordati integrativi, le presenti formule con le nuove norme di carattere generale.

Art. 98. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale o plurimo, dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle Aziende e saranno risolti con trattative dirette tra gli interessati assistiti dalla Commissione interna e le Direzioni. Qualora la controversia riguardi l’applicazione del presente Contratto, essa dovrà, prima di passare in sede giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle due Organizzazioni stipulanti allo scopo di tentarne l’amichevole composizione.
A tal fine l’Organizzazione che riceverà la segnalazione della controversia dovrà darne immediata comunicazione all’altra.
Nel caso che entro la giorni dalla data di spedizione della segna-lazione non sia raggiunto in tal sede l’accordo, gli interessati avranno facoltà di adire la Magistratura.
Della conoscenza delle controversie collettive in merito alla applicazione del presente Concordato saranno competenti in via esclusiva le due organizzazioni stipulanti.
In caso d’impossibilità della loro composizione, previa redazione di verbale di mancato accordo, dal quale dovranno risultare i termini della vertenza e le tesi contrapposte, esse saranno rimesse all’esame e giudizio insindacabile delle due Confederazioni generali dell’industria e del lavoro.

Appendice
Dichiarazione mense aziendali

Le mense aziendali - liberalità, del datore di lavoro - hanno universalmente incontrato l’approvazione e la soddisfazione dei lavoratori.
Pertanto se ne raccomanda il mantenimento laddove esistono e l'istituzione laddove ancora non esistono.
Le due Organizzazioni stipulanti interverranno congiuntamente presso quelle Aziende che ancora non le abbiano istituite onde esaminare d’accordo l’opportunità e la possibilità di dare prontamente attuazione a tale benefica iniziativa.
Le mense aziendali dovranno essere convenientemente attrezzate e rispondere alle normali regole d’igiene ed in genere allo scopo per cui vengono istituite.
[…]
Il funzionamento della mensa è limitato al periodo di intercampagna.