Tipologia: CCNL
Data firma: 14 febbraio 1948
Validità: 01.01.1948
Parti: Associazione Nazionale fra gli Industriali dell’Alimentazione Dolciaria e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Industria dolciaria

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Art. 2. - Affissione del contratto.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Documenti.
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
Art. 6. - Precedenze.
Art. 7. - Donne e fanciulli.
Art. 8. - Visita medica.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Riposo per i pasti.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
• Tabella delle maggiorazioni
Art. 14. - Giorni festivi e festività infrasettimanali.
Art. 15. - Festività nazionali.
Art. 16. - Sospensione del lavoro.
Art. 17. - Interruzione del lavoro.
Art. 18. - Ricuperi.
Art. 19. - Determinazione categorie.
Art. 20. - Passaggio di categorie e cumulo di mansioni.
Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 22. - Premi di anzianità operai.
Art. 23. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Gratifica natalizia.
Art. 26. - Trasferte.
Art. 27. - Trasferimenti.
Art. 28. - Indennità istruzione figli.
Art. 29. - Indennità di bicicletta.
Art. 30. - Prestiti.
Art. 31. - Permessi.
Art. 32. - Permessi sindacali.
Art. 33. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 34. - Congedo matrimoniale.
Art. 35. - Maternità.
Art. 36. - Malattia ed infortuni non sul lavoro.
Art. 37. - Infortuni sul lavoro.
Art. 38. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 39. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 40. - Indennità di licenziamento.
Art. 41. - Dimissioni.
Art. 42. - Caso di morte.
Art. 43. - Cessazione, trasformazione o trapasso di azienda.
Art. 44. - Certificato di lavoro.
Art. 45. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 46. - Regolamento di fabbrica.
Art. 47. - Disciplina aziendale.
Art. 48. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 49. - Ammonizione - multa - sospensione.
Art. 50. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 51. - Mense aziendali.
Art. 52. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 53. - Istruzione professionale.
Art. 54. - Utensili di lavoro.
Art. 55. - Spogliatoi.
Art. 56. - Reclami e controversie.
Art. 57. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 58. - Commissioni interne.
Art. 59.
Art. 60. - Decorrenza.

Contratto nazionale normativo per gli operai addetti all’industria dolciaria, 14 febbraio 1948

Tra l’Associazione Nazionale fra gli Industriali dell’Alimentazione Dolciaria e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari; è stato firmato il seguente contratto:

Art. 1. - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro fra le Aziende esercenti l’industria dolciaria e gli operai in esse occupati.

Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
[…]
Chiarimento a verbale.
È pacifico che l’operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e della stessa categoria, salvo quanto disposto dall’articolo 20 (passaggio e cumulo di mansioni).

Art. 7. - Donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di Legge.

Art. 8. - Visita medica.
L’Azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l’operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell’Azienda stessa.

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stesso stabilimento e nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà fissato nello Stabilimento in luogo visibile.

Art. 11. - Riposo per i pasti.
Nelle Aziende nelle quali l’orario normale di cui all’articolo 10 viene effettuato in due riprese dovrà essere concessa non meno di un’ora di sosta per la consumazione dei pasti.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla Legge.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’articolo 10.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento (tabelle delle maggiorazioni).
Nel periodo di maggiore produzione di latte e per le industrie a carattere stagionale, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 (tabella delle maggiorazioni, paragrafo 6).
[…]
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (tabella delle maggiorazioni, paragrafo 2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di Legge.

Art. 18. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perduto a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 21. - Donne adibite a lavori maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.

Art. 24. - Ferie.
L’operaio che ha una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzione complessiva (paga base più eventuali aumenti di merito più contingenza) nella misura di:
dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: 12 giorni (96 ore);
dall’8° al 15° anno compiuto di anzianità: 14 giorni (112 ore);
dal 16° anno compiuto di anzianità in poi: 16 giorni (128 ore).
[…]

Art. 35. - Maternità.
(Sospeso in attesa dell’emanazione dell’apposita legge).

Art. 37. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]
Nel caso in cui l’operaio infortunato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. […]

Art. 46. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica) che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga ed in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 47. - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’Azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 48. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all’art. 46 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 50.

Art. 49. - Ammonizione - multa - sospensione.
Normalmente l’ammonizione verbale e quella scritta saranno inflitte nel caso di prima mancanza; la multa, nei casi di recidività;
la sospensione nel. casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti della ammonizione, della multa o della sospensione del lavoro:
1) chi non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) chi ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) chi non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) chi arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o chi ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti ai macchinari in genere e della evidente irregolarità, dell’andamento del macchinario stesso;
5) chi sia trovato addormentato;
6) chi fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) chi introduca, senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
8) chi si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
9) chi si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché, il litigio non assuma carattere di rissa;
10) chi proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[…]
13) chi, in qualunque modo, trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’Azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione.
[…]

Art. 50. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) con la perdita dell’indennità di preavviso ma non dell’indennità di licenziamento:
1) rissa e vie di fatto nello stabilimento;
[…]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
5) recidive in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti.
b) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[…]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’Azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
4) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di grave rilevanza;
[…]
6) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici '
7) negligenza o atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
[…]
10) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
11) insubordinazione grave verso i superiori.
[…]

Art. 51. - Mense aziendali.
Per le mense aziendali si fa riferimento alla situazione contrattuale o di fatto esistente, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennità e la partecipazione degli operai al costo delle mense in atto.

Art. 52. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 53. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.

Art. 54. - Utensili di lavoro.
L’operaio riceverà dall’Azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[…]

Art. 55. - Spogliatoi.
Nell’Azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
[…]

Art. 56. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni locali sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.

Art. 58. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e del fiduciario dell’Azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali, i quali fanno parte integrale del presente contratto.

Art. 59.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.