Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 luglio 2012, n. 11677 - Esposizione ad amianto


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. MELIADò Giuseppe - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA


sul ricorso 4290-2011 proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8330/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2010 R.G.N. 269/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2012 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



1. Con sentenza dell'8 febbraio 2012, la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame svolto da (Omissis) contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento del diritto ai benefici previdenziali di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13.

2. La Corte territoriale, condividendo le conclusioni cui è pervenuto il consulente officiato in giudizio, non contrastate efficacemente dalle osservazioni critiche dell'assistito, ha ritenuto che (Omissis), nel periodo lavorativo svolto all'interno dell'edificio (Omissis), non fosse stato esposto a concentrazioni medie di amianto pari o superiori a 100 fibre per litro d'aria.

3. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L'INPS ha resistito con controricorso, illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..

Diritto



4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con particolare riferimento al disposto di cui agli articoli 116 e 132 c.p.c.. Il ricorrente si duole che la corte territoriale, con motivazione eccessivamente sintetica, non abbia spiegato l'infondatezza dei rilievi critici sollevati avverso l'elaborato peritale, nè abbia disposto un supplemento di indagine peritale per verificare il rapporto causale e/o concausale con l'attività lavorativa dei numerosissimi casi di neoplasie riscontrate tra i dipendenti (Omissis) esposti per più dieci anni all'amianto. Censura, inoltre, l'accertamento tecnico recepito dalla statuizione, per non essere stata confacentemente delineata l'esposizione morbigena del (Omissis) al rischio asbesto correlato, nè i valori di fibre presenti nell'ambiente di lavoro.

5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8; Decreto Legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni) in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, ed al riguardo osserva che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto la concessione del beneficio condizionata non solo ad un'esposizione ultradecennale ma anche al superamento di una specifica soglia di rischio, laddove la Legge n. 257 del 1992, non contenendo alcun riferimento al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, aveva attribuito il diritto alla supervalutazione contributiva a tutti i lavoratori già esposti, come dimostrava pure la previsione del Decreto Legge n. 269 del 1993, conv. nella Legge n. 326 del 2003, benchè inapplicabile ratione temporis per aver il ricorrente conseguito la pensione di anzianità dal 1.4.1993, che tale concorrente requisito aveva ex novo espressamente introdotto, e a prescindere dall'insorgenza della malattia oncologica.

6. Con il terzo motivo viene denunciata, infine, violazione e falsa applicazione degli articoli 2699 e 2700 c.c., osservando che la corte di merito, con erronea valutazione, aveva omesso di porre a fondamento del proprio convincimento il verbale dell'USL del 18.7.1987, che aveva disposto la decontaminazione dell'edificio, sebbene si trattasse di atto pubblico, assistito da presunzione di legittimità ed avente l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2700 c.c..

7. Il primo motivo è infondato.

8. La Corte territoriale, pur con motivazione estremamente sintetica, ha esaminato e valutato le osservazioni critiche rivolte alla c.t.u., ritenendole peraltro inidonee, per la loro genericità, ad efficacemente contrastarne le conclusioni.

9. Nè il ricorrente, in riferimento ai denunciati "palesi" vizi dell'elaborato peritale, ha provveduto a trascrivere in ricorso le parti oggetto di censura, come imponeva il principio di autosufficienza del ricorso, in tal modo non consentendo a questa Corte di legittimità di verificare se, rispetto alle argomentazioni e valutazioni del consulente officiato nel corso del giudizio, gli stessi fossero di rilievo tale da imporre, come richiesto dall'appellante, un supplemento di indagine tecnica.

10. Anche il secondo motivo è infondato.

11. Il motivo, infatti, contrasta con consolidati precedenti di questa Suprema Corte e, in particolare, con l'arresto secondo cui il disposto della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, deve essere interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività) un'esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31 (v., ex multis, ad es. Cass. 17988/2010; Cass. 12866/2007; Cass. 27451/2006; Cass. 16119/2005).

12. Questa linea interpretativa (che si collega con l'orientamento del Giudice delle leggi che ha ripetutamente rilevato, con le sentenze nn. 5/2000 e 434/2002, che la norma in esame ha una portata precettiva delimitata dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio e dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell'amianto contenuti nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991, e successive modifiche) si riconnette all'esigenza di individuare una soglia di esposizione al rischio che valga a dare concretezza alla nozione di esposizione all'amianto presa in considerazione dalla disposizione di legge, che non contiene, nella mera formulazione letterale, quegli elementi di delimitazione del rischio, quali sono, invece, rappresentati, nella previsione del comma 6, dal particolare tipo di lavorazione (nelle cave o nelle miniere di amianto), o in quella del comma 7, dall'insorgenza di una malattia professionale correlata all'esposizione stessa.

13. In tal contesto si è, quindi, precisato, con orientamento che può ritenersi ormai acquisito, che del riferimento complessivo al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31, è rilevante in concreto il dato emergente dalla prima norma, la quale indica (o meglio, indicava, stante l'abrogazione di tutto il capo 3 del Decreto Legislativo n. 277 del 1991, comprendente sia l'articolo 24 che l'articolo 31, da parte del Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257, articolo 5, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/18/CE del 27 marzo 2003, inserendo la novellata disciplina nel Decreto Legislativo n. 626 del 1994) il valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo, in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore, quale soglia il cui superamento implica la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato e concreto, richiedente l'adozione di apposite misure di prevenzione e monitoraggio (quali l'obbligo di notifica all'organo di vigilanza, l'informazione periodica al lavoratore circa i rischi, la delimitazione dei luoghi esposti al rischio, con restrizione di accesso ai medesimi e messa a disposizione in favore dei lavoratori dei mezzi individuali di protezione, la misurazione periodica dei livelli di esposizione, l'apprestamento di particolari misure in ordine agli indumenti di lavoro) (v. ad es. Cass. 16256/2003; Cass. 16119/2005; Cass. 400/2007; Cass. 18495/2007; Cass. 29660/2008; Cass. 849/2009; Cass. 4650/2009; Cass. 17916/2010; Cass.21089/2010).

14. Merita soggiungere che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 59-decies, introdotto dal Decreto Legislativo n. 257 del 2006, articolo 2, ha ormai fissato (in attuazione della già rammentata direttiva comunitaria) nel valore di 0,1 fibre per centimetro cubo il limite massimo di esposizione ad amianto.

15. E che la stessa soglia è stata recepita, con utilizzazione di una diversa unità di misura, dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47 (conv., con modificazioni, nella Legge n. 326 del 2003 e la cui portata è stata ulteriormente precisata dalla Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 132), che, se ha modificato ratione temporis la portata e la misura del beneficio contributivo accordato, ha, comunque, confermato la necessità, anche con riferimento al periodo pregresso, di una soglia di esposizione quantitativamente precisata (cfr. Cass. 21257/2004; Cass. 400/2007).

16. Alla luce di tali precedenti, il ricorso non offre elementi per non dare continuità all'orientamento già espresso dalla Corte.

n. Nel rigetto dei precedenti motivi resta assorbito l'esame dell'ultimo mezzo di impugnazione, comunque non conforme alla regola dell'autosufficienza non avendo la parte ricorrente riprodotto il contenuto del documento su cui si fonda la doglianza.

18. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

19. Nulla sulle spese, in applicazione dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo (anteriore alla novella di cui al Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, comma 2, conv. nella Legge n. 326 del 2003, entrato in vigore il 2.10.2003) vigente ratione temporis.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.