Regione Sicilia
Assessorato della salute
Decreto 26 aprile 2012.
Linee guida procedurali per l'attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all'art. 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/08.
G.U.R.S. 1 giugno 2012, n. 22

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed, in particolare, l'art. 6 bis che disciplina i rapporti tra la regioni, le università e le strutture del servizio sanitario regionale;
Visto il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 - “Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il: Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il D.P.Reg.S. 5 dicembre 2009, n. 12 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
Vista la circolare 10 maggio 2010 n. 1269 “Linee guida per l'organizzazione dell'area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali”;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, aggiornato ed integrato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;
Visto, in particolare, l'art. 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/08 che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso decreto legislativo n. 81/2008;
Visto anche l'art. 71, comma 13, che rimandava a successive disposizioni la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono svolgere tali verifiche, quando l'ISPESL (ora INAIL) non effettui la prima verifica periodica entro 60 giorni dalla richiesta o l'A.S.P. non effettui le verifiche periodiche successive entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”;
Ritenuto necessario dare uniformità procedurale ai servizi preposti ed ai datori di lavoro operanti nel territorio;

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano, sono approvate le “Linee guida procedurali per l'attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all'art. 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/08”, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2

Come previsto dal D.M. 11 aprile 2011, le aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana (AA.SS.PP.) dovranno dotarsi di apposito sistema informatizzato per la raccolta dei dati, il loro invio per via telematica e per l'attuazione di tutte le procedure previste dal citato decreto e dalle allegate linee guida, secondo indicazioni che saranno fornite dal dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (DASOE) dell'Assessorato della salute, sentiti i direttori dei servizi di impiantistica e antinfortunistica delle AA.SS.PP.

Art. 3

Come previsto dal citato D.M., le AA.SS.PP. destinano una quota pari al 15% dei proventi derivanti dall'attività di verifica di attrezzature di lavoro di cui all'art. 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/08 per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 11 aprile 2011, nonché per il potenziamento strutturale e organizzativo dei servizi di impiantistica ed antinfortunistica (SIA), lo sviluppo del sistema informativo di cui all'articolo precedente, e la formazione del personale. Le AA.SS.PP. inoltre utilizzeranno i fondi previsti dal progetto obiettivo di piano sanitario nazionale 2011 “Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento e apparecchiature a pressione” secondo i criteri e le modalità che saranno indicate dal dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Art. 4

Al fine di consentire la piena attuazione del D.M. 11 aprile 2011, le AA.SS.PP. indicate nella tabella di cui al par. 2.2. delle linee guida allegate al presente decreto, dovranno adeguare, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, la dotazione organica dei servizi di impiantistica ed antinfortunistica secondo la circolare assessoriale 4 agosto 2010, n. 1274 “Linee di indirizzo per la dotazione organica dell'area dipartimentale “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” del dipartimento di prevenzione delle AA.SS.PP., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 4 febbraio 2011, tenendo anche conto, come previsto dalla citata circolare, dei bacini d'utenza extraprovinciale.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 26 aprile 2012.

RUSSO

Allegato

LINEE GUIDA PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEL D.M. 11 APRILE 2011 CIRCA LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 71, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08.

1. Premessa
Il decreto legislativo n. 81/08, art. 71, comma 11, prevede l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso decreto legislativo n. 81/2008. L'art. 71 comma 13 rimandava a successive disposizioni la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono svolgere tali verifiche, quando l'ISPESL (oggi INAIL) non effettui la prima verifica periodica entro 60 giorni dalla richiesta o l'A.S.P. non effettui le verifiche periodiche successive entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro. Con D.M. 11 aprile 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2011, n. 98, S.O. n. 111, sono state disciplinate le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/08, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. L'entrata in vigore del citato D.M., a seguito di successive proroghe, è fissata al 24 maggio 2012.
A seguito della pubblicazione del D.M. 11 aprile 2011 è stato costituito, presso il servizio 3 del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (DASOE) dell'Assessorato della salute della Regione siciliana, un gruppo di lavoro “Macchine ed impianti” composto da rappresentanti dei servizi di impiantistica antinfortunistica (SIA), per redigere delle linee guida al fine di dare la necessaria uniformità procedurale alle AA.SS.PP. ed ai datori di lavoro operanti nel territorio regionale, all'entrata in vigore del suddetto D.M.
Il D.M. 11 aprile 2011 prevede:
- il riconoscimento della titolarità per la prima verifica periodica all'INAIL;
- il riconoscimento della titolarità per le verifiche periodiche successive all'A.S.P.;
- l'istituzione di elenchi dei soggetti abilitati (pubblici o privati) presso ogni Regione e/o A.S.P. e presso l'INAIL;
- l'obbligo di indicare, da parte del datore di lavoro all'atto della richiesta di verifica all'INAIL o all'A.S.P., un soggetto abilitato di cui il titolare della funzione (INAIL per la prima e A.S.P. per le successive) si avvale per garantire il rispetto dei tempi fissati dal decreto legislativo n. 81/08 (60 gg. per INAIL e 30 gg. per A.S.P.) scelto tra quelli dell'elenco di cui al punto precedente;
- la possibilità per il datore di lavoro di rivolgersi direttamente ad un soggetto abilitato, esclusivamente nel caso in cui decorrano infruttuosamente i termini di 60 o 30 gg.; in tal caso tale soggetto potrà essere scelto nell'ambito dell' elenco dei soggetti abilitati sopra citato, dandone comunicazione al titolare della funzione;
- il riconoscimento di una quota delle tariffe spettanti per l'esecuzione delle verifiche a favore dell'A.S.P. o dell'INAIL, differenziata in relazione alle modalità di attivazione del soggetto abilitato;
- l'istituzione di una banca dati informatizzata presso le AA.SS.PP. e l'INAIL per la raccolta dei dati di attività svolta dai soggetti abilitati e dai titolari delle verifiche nonché per il controllo e monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti abilitati.
Le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011 si applicano alle sole attrezzature di lavoro elencate all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.
Restano pertanto ferme le disposizioni già vigenti in materia di verifiche periodiche di:
- ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (piattaforme elevatrici per disabili in servizio privato) di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, come modificato dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214, qualunque sia il luogo di installazione (luoghi di vita o di lavoro): verifiche biennali, affidate alla AA.SS.PP. o agli organismi di certificazione notificati di cui ai suddetti D.P.R.;
- impianti di terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (D.P.R. n. 462/2001), installati in luoghi di lavoro: verifiche biennali/quinquennali affidate alle AA.SS.PP. o agli organismi di certificazione notificati di cui al D.P.R. n. 462/01; in particolare, per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione è prevista anche l'omologazione (a norma dell'art. 5, comma 4, D.P.R. n. 462/2001), affidata in via esclusiva alle AA.SS.PP.;
- attrezzature in pressione esercite in luoghi non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 81/08: verifiche periodiche affidate in via esclusiva alle AA.SS.PP.;
- impianti di riscaldamento centralizzati (verifiche quinquennali affidate in via esclusiva alle AA.SS.PP., art. 22, D.M. 1 dicembre 1975):
• con potenzialità globale dei focolai superiore a 34,8 kW e fino a 116 kW, se installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore;
• con potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW se non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 81/08.

2. Indicazioni procedurali
Il datore di lavoro deve richiedere le verifiche periodiche esclusivamente al soggetto titolare della funzione ovvero:
- INAIL (ex ISPESL), per la prima verifica periodica che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta;
- A.S.P. competente territorialmente, per le verifiche periodiche successive alla prima che vi provvede nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
La verifica deve essere richiesta con congruo anticipo rispetto alle scadenza e in ogni caso almeno entro il termine di 60 giorni per la prima delle verifiche periodiche e di 30 giorni per le successive verifiche periodiche.

2.1. Prima verifica periodica
Il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL la prima delle verifiche periodiche.
All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l'INAIL si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. 11 aprile 2011 nel termine di 60 giorni.
L'INAIL può effettuare la verifica con risorse proprie, o avvalendosi di soggetti abilitati o, in seguito ad accordi ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 11 aprile 2011, dell'A.S.P./D.P.L. competenti territorialmente.
Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data della richiesta, il datore di lavoro può avvalersi direttamente di soggetti pubblici o privati abilitati. In tal caso il datore di lavoro comunica all'INAIL il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica.

2.2. Procedure per l’effettuazione delle verifiche periodiche successive alla prima (allegato 1)
Il datore di lavoro, con la periodicità prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/08, deve inoltrare richiesta all'A.S.P. competente per territorio, secondo la specificità delle attrezzature di lavoro, utilizzando i modelli di richiesta allegati alla presente (allegati 2 e 3).
Nel territorio regionale, fino alla completa attivazione in ogni A.S.P. dei Servizi di impiantistica e antinfortunistica (SIA), le verifiche delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/08 sono effettuate dalle AA.SS.PP. secondo le attuali competenze territoriali, riassunte nella tabella seguente.

Competenze territoriali delle AA.SS.PP. per le verifiche di attrezzature di lavoro di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 81/08

Tipologia attrezzatura Azienda sanitaria provinciale Provincie di competenza

(Attività ex ENPI)
Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
Scale aree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
Ponti sospesi e relativi argani
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
Ascensori e montacarichi da cantiere

A.S.P. Agrigento

Agrigento (ad eccezione degli ascensori e montacarichi svolte nel territorio di Agrigento dall'A.S.P. di Palermo).

A.S.P. Caltanisetta

Caltanissetta

A.S.P. Catania

Catania ed Enna

A.S.P. Messina

Messina

A.S.P. Palermo

Palermo e Trapani; per ascensori e montacarichi, anche la provincia di Agrigento

A.S.P. Siracusa

Siracusa e Ragusa

(Attività ex ANCC)
Attrezzature a pressione. Insiemi.
Impianti di riscaldamento.

A.S.P. Catania

Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa

AS.P. Palermo

Palermo, Trapani, Caltanissetta ed Agrigento

All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l’A.S.P. territorialmente competente si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente, con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 del D.M. 11 aprile 2011, nel termine di 30 giorni.
Il datore di lavoro individuerà tale soggetto tra quelli iscritti nell’elenco regionale di cui al punto seguente.
In accordo a quanto previsto dall’art. 2 comma 8 del D.M. 11 aprile 2011, decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla data della richiesta il datore di lavoro può avvalersi direttamente dei soggetti pubblici o privati abilitati di cui all’elenco previsto nell’allegato III del D. M. 11 aprile 2011, comunicandolo al servizio di impiantistica e antinfortunistica dell’A.S.P. competente.
Le AA.SS.PP. nei propri siti web riporteranno la modulistica di richiesta con l’indicazione degli uffici preposti ed i relativi indirizzi dove inviare le richieste. Le AA.SS.PP. dovranno inoltre dotarsi di posta elettronica certificata, in dotazione ai servizi impiantistica antinfortunistica (S.I.A.), per permettere ai datori di lavoro l’invio della scansione della richiesta.
Nel caso di un numero cospicuo di attrezzature di lavoro installate su impianti complessi, per i quali la verifica deve essere programmata in occasione di appositi fermi per manutenzione, è opportuno che la richiesta di verifica sia preceduta da una comunicazione del periodo del fermo, con allegata una tabella riepilogativa delle attrezzature da verificare in modo da concordare un piano di lavoro adeguato.
L’A.S.P. competente per territorio, su richiesta del datore di lavoro ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, effettua, tramite il servizio di impiantistica ed antinfortunistica, le verifiche periodiche di competenza.
Può, nell’ordine:
a) effettuarle direttamente con risorse proprie, anche ricorrendo a quanto previsto dall’art. 62, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 1998-2001 dell’8 giugno 2000;
b) avvalersi, a seguito di accordi di cui all’articolo 2 comma 3 del citato D.M.:
b.1) del personale SIA di altre AA.SS.PP. della Regione siciliana;
b.2) del personale INAIL;
b. 3) del personale DPL;
c) avvalersi del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui all’art. 2 comma 4 del D.M. 11 aprile 2011, e indicato dal datore di lavoro nella domanda di verifica.
Le AA.SS.PP., nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione, dovranno privilegiare l’effettuazione con proprio personale delle verifiche periodiche di apparecchi ed attrezzature considerati a maggior rischio e/o impiegati in condizioni e/o ambienti critici.
Il processo di gestione è il seguente:
• alla ricezione della richiesta di verifica periodica da parte del datore di lavoro l’A.S.P.:
- protocolla la richiesta;
- controlla la completezza formale della richiesta, da redigere secondo la modulistica allegata (allegati 2/3). Ove la richiesta sia irricevibile (es. assenza del numero di matricola dell’attrezzatura di lavoro, richiesta rivolta a soggetto diverso dal soggetto titolare della funzione, incompleta, mancata indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui all’art. 2 comma 4, ecc.), risponde al datore di lavoro richiedendo i dati mancanti. Tale comunicazione interrompe i termini di cui all’art. 2, comma 2, D.M. 11 aprile 2011;
• ove la richiesta sia formalmente completa:
- registra la richiesta nel software gestionale delle attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche;
- comunica al datore di lavoro (allegato 4) che effettuerà la verifica periodica direttamente con proprio personale (inteso anche come il personale di altre AA.SS.PP., INAIL, DPL) nonché l’importo e le modalità di pagamento delle relative competenze.
Comunica al datore di lavoro le necessarie ulteriori informazioni (p. es. luogo, data e l’ora di inizio della verifica, nominativo del tecnico incaricato, ecc.) ed istruzioni (p. es. documentazione da rendere disponibile all’atto della verifica, personale di assistenza per il verificatore, ecc.);
oppure:
• comunica al datore di lavoro e al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta di verifica che intende avvalersi di tale soggetto ai sensi dell’art. 1 del D.M. 11 aprile 2011.
L’A.S.P., ove effettui la verifica periodica direttamente con proprio personale:
- effettua la verifica periodica e consegna il verbale di verifica al datore di lavoro;
- registra la verifica periodica nel programma gestionale;
- archivia la copia del verbale;
- procede alla fatturazione della verifica.
L’A.S.P. inoltre, tramite il servizio di impiantistica ed antinfortunistica:
1) Organizza e gestisce la banca dati dei verbali delle verifiche effettuate (comprese quelle effettuate dai soggetti abilitati) (allegato III, punto 4.2, D.M. 11 aprile 2011).
2) Riceve con periodicità trimestrale, a partire dal 15 gennaio di ogni anno solare, i dati e i verbali delle verifiche dai soggetti abilitati (allegato III, punto 4.3, D.M. 11 aprile 2011).
3) Invia all’INAIL, per via telematica, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati circa le attività di verifica effettuate nell’anno precedente comprese quelle svolte dai soggetti abilitati, pubblici o privati (allegato III punto 5.1 D.M. 11 aprile 2011).
4) Effettua le attività di P.G. e le segnalazioni di presunta non conformità (art. 70, comma 4, decreto legislativo n. 81/2008), anche a seguito di segnalazioni provenienti da soggetti abilitati.
5) Si accerta che il soggetto indicato dal datore di lavoro nella richiesta di verifica periodica sia inserito nell' elenco regionale dei soggetti abilitati (art. 2, comma 4).
6) Segnala alla Commissione nazionale, di cui all'allegato III del D.M. 11 aprile 2011 per i provvedimenti di competenza, la sussistenza di motivi di possibile esclusione di soggetti abilitati dagli elenchi regionali (art. 2, comma 5, D.M. 11 aprile 2011). A tal fine i SIA provvederanno ad effettuare, anche a campione, controlli per il monitoraggio dell'operato dei suddetti soggetti, come previsto anche dall'art. 3, comma 1, del D.M. 11 aprile 2011.
7) Può essere chiamata ad effettuare sopralluoghi e accertamenti presso i soggetti abilitati su richiesta della Commissione per l'abilitazione dei soggetti, di cui all’allegato III del D.M. 11 aprile 2011.

3. Elenco regionale dei soggetti abilitati
I soggetti abilitati che intendono iscriversi all'elenco regionale devono formulare istanza all'Assessorato regionale della salute - dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. - servizio 3 “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Con l'iscrizione all'elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 11 aprile 2011.
L'elenco regionale dei soggetti abilitati ed i relativi aggiornamenti verranno pubblicati presso il sito web all'Assessorato regionale della salute - dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, nonché nei siti web delle AA.SS.PP.
Presso le sedi AA.SS.PP. competenti per territorio è messo a disposizione dei datori di lavoro l'elenco regionale dei soggetti abilitati.

4. Ricadute sul piano organizzativo e territoriale
Per l'effettuazione delle verifiche ogni A.S.P. può stipulare degli accordi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. 11 aprile 2011.
In attesa che l'INAIL, in accordo con il coordinamento delle regioni, provveda alla distribuzione del software unificato per la gestione delle verifiche delle attrezzature, ogni A.S.P. dovrà provvedere alle relative attività per l'immissione dei dati delle verifiche su supporto informatico.
Le AA.SS.PP. dovranno provvedere ad assicurare idonea formazione tecnica ed aggiornamento periodico agli operatori addetti alle verifiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/08 ed al personale amministrativo di supporto.
Le AA.SS.PP., tramite i SIA, utilizzando anche i fondi previsti dall'art. 3 del presente decreto, provvederanno ad organizzare iniziative di comunicazione, informazione e formazione rivolte ai datori di lavoro ed ai tecnici addetti alle verifiche mediante stampa di materiale informativo, realizzazione di siti WEB aziendali e/o regionali, incontri con associazioni datoriali e sindacali, con particolare riferimento alla diffusione di modalità uniformi di presentazione delle richieste e delle relative procedure. Nell'ambito di tali iniziative potranno anche essere organizzati corsi di formazione per verificatori e per operatori di attrezzature di lavoro di cui agli artt. 71, comma 11 e 73, comma 5 del decreto legislativo n. 81/08.
Al fine di fronteggiare le esigenze immediate derivanti dall'applicazione del D.M. 11 aprile 2011, dovranno essere organizzati, con l'eventuale coordinamento dell'Assessorato della salute e collaborazione del CEFPAS, corsi di formazione per il personale amministrativo e tecnico delle AA.SS.PP. sulle procedure amministrative definite nel citato D.M. e nelle presenti linee guida.

5. Tariffe spettanti per l'esecuzione delle verifiche periodiche
Le verifiche periodiche sono onerose a carico del datore di lavoro dell'azienda richiedente la prestazione. Le tariffe per le prestazioni di verifica rese ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 saranno determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico. Fino all'emanazione di tale decreto, per le verifiche periodiche successive alla prima si applicano le tariffe già definite dal decreto dell'Assessorato della sanità 4 giugno 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18 giugno 2004, parte I, n. 26).
Come previsto dal D.M. 11 aprile 2011, le tariffe sono corrisposte dal datore di lavoro ai soggetti seguenti:
1) Al soggetto titolare della funzione (INAIL/A.S.P.) se lo stesso provvede direttamente all'esecuzione della verifica;
2) Al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta di verifica, se il soggetto titolare della funzione (INAIL/A.S.P.) non provvede direttamente all'esecuzione della verifica ma intende avvalersi di tale soggetto;
3) Al soggetto abilitato a cui si è rivolto direttamente il datore di lavoro, se il soggetto titolare della funzione (INAIL/A.S.P.) non risponde entro il tempo stabilito (60/30 gg. rispettivamente per INAIL/A.S.P.). A tale soggetto spetterà un importo concordato con il datore di lavoro, che comunque non potrà differire di oltre il 15%, in più o in meno della voce del tariffario.

5.1. Quote spettanti ai soggetti titolari della funzione (INAIL/A.S.P.)
Come previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 del citato D.M., una quota della tariffa praticata dal soggetto abilitato per l'effettuazione di una verifica periodica spetta ai soggetti titolari della funzione (INAIL/ASP) e serve a finanziare i costi delle attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, delle attività amministrative, del controllo, del monitoraggio e della costituzione, gestione e mantenimento della banca dati informatizzata.
Tale quota è pari:
• al 15% della tariffa definita, che il soggetto abilitato deve corrispondere al soggetto titolare della funzione (INAIL/A.S.P.) che di tale soggetto si è avvalso; nei casi in cui il soggetto abilitato effettui la verifica entro i termini temporali di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 11 aprile 2011 (60 gg. per la prima verifica, 30 gg. per le verifiche periodiche successive);
• al 5 % della tariffa definita, che il soggetto abilitato deve corrispondere solo all'INAIL, nei casi in cui il datore di lavoro, trascorsi i termini temporali di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 11 aprile 2011 (60 gg. per la prima verifica, 30 gg. per le verifiche periodiche successive) dalla richiesta presentata al soggetto titolare della funzione, si sia avvalso direttamente del soggetto abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 8 del D.M. 11 aprile 2011.

5.2. Modalità di pagamento delle tariffe alle AA.SS.PP.
Il datore di lavoro effettua il pagamento della tariffa stabilita all' A.S.P. di competenza che effettua la verifica mediante:
• versamento sul c/c postale dell'A.S.P.;
• bonifico bancario sul c/c bancario dell'A.S.P.
Il soggetto abilitato corrisponde il 15% della tariffa stabilita come sopra all'A.S.P. titolare della funzione, secondo le competenze territoriali in atto individuate nella tabella cui al par. 2.2 delle presenti linee guida, trimestralmente, in concomitanza con l'invio dei dati delle verifiche di cui al par. 2.2.

Allegati