Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 10 luglio 2012, n. 27045 - Appalto, obblighi e necessaria collaborazione


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Mar - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 436/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 23/02/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dal (Omissis) e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto della (Omissis);

Udito il difensore avv. (Omissis) del Foro di (Omissis) chiede l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del (Omissis).

Fatto

 



Con sentenza in data 23 febbraio 2011, la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza 15 ottobre 2009 del Tribunale di Tolmezzo che aveva dichiarato (Omissis) e (Omissis) responsabili del delitto di cui all'articolo 590 cod. pen., commi 1, 2 e 3 per aver cagionato: lo (Omissis) in qualità di amministratore della ditta (Omissis) s.r.L; il (Omissis) nella veste di responsabile dei lavori di cui al capitolato generale di appalto "edizione febbraio 1999" stipulato con la s.p.a. (Omissis), per colpa generica e per violazione della specifica normativa antinfortunistica dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 375 e 389, lettera b) e del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2, al dipendente (Omissis) lesioni personali consistite in ustioni di secondo grado agli arti nonchè la frattura scomposta del piatto tibiale della gamba sinistra, con conseguente malattia ed incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni. Per l'effetto erano stati condannati alla pena di mesi TRE di reclusione,ciascuno, con i doppi benefici di legge.

Questi i fatti accertati in esito all'istruttoria.

Mentre l'operaio, dipendente della ditta (Omissis) (che aveva assunto in subappalto i lavori di manutenzione del forno fusorio (Omissis) della (Omissis) s.p.a., dalla (Omissis) s.r.l. a questa a sua volta appaltati dalla s.p.a. (Omissis)) era intento, in (Omissis), a procedere all'ispezione ed alla verifica della volta del forno posizionata, a tale scopo nell'area di parcheggio, si era prodotto lo scoppio del flessibile di collegamento tra la volta ed il voltino (o forse non era stato aperto correttamente dallo stesso (Omissis)) con la conseguente fuoriuscita di vapore acqueo ad alta temperatura che, investendo l'infortunato, ne aveva provocato la caduta a terra dall'altezza di mt. 2,50 a cui si trovava e quindi le ustioni agli arti e la frattura della tibia della gamba sinistra. Si era altresì accertato che, attorno alla volta, non erano state poste opere provvisionali atte a prevenire la caduta dalla sommità.

La Corte distrettuale, facendo proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado, ha ribadito la sussistenza della responsabilità sia del (Omissis) in quanto coordinatore tecnico della società committente dei lavori appaltati dalla s.p.a. (Omissis) che dello (Omissis) in veste di titolare della società subappaltante, dovendosi peraltro escludere che l'eventuale condotta colposa della parte offesa avesse avuto efficacia causale esclusiva sì da interrompere il nesso eziologico tra le omissioni ascritte agli imputati e l'evento. L'istruttoria dibattimentale aveva invero sufficientemente dimostrato che, nella zona dello stabilimento ove si era verificato l'incidente ed in riferimento a quelle specifiche mansioni, si era verificata una rilevante commistione tra le attività svolte dal personale della società committente e quello delle ditte appaltatrici; donde l'obbligo, anche per la committente, di farsi carico della predisposizione delle opere provvisionali. Ed era altresì rimasto accertato che l'effettuazione delle operazioni di controllo e di verifica preventiva svolte dall'infortunato alla volta del forno venivano normalmente eseguite senza che la volta fosse circondata da parapetti che invece venivano posti in opera solamente qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione vera e propria, da effettuarsi in altra zona dello stabilimento.

Ricorre per cassazione, per tramite del difensore, (Omissis) dolendosi dei vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in punto alla ritenuta responsabilità. In entrambi i gradi di merito, si sarebbe pervenuti a ritenere la colpevolezza del prevenuto esclusivamente suda base della responsabilità oggettiva, sol perchè legale rappresentante della società che aveva affidato in subappalto ad altra ditta (alle cui dipendenze lavorava l'operaio infortunato) l'esecuzione dei lavori di manutenzione all'interno dello stabilimento, senzachè, da un lato, fosse stato oggetto di contestazione formale o di fatto, l'obbligo di formazione dei lavoratori o di coordinamento tra le imprese interessate all'appalto e senzachè, dall'altro, si fosse fornita adeguata spiegazione delle ragioni alla cui stregua si era ritenuto l'imputato stesso personalmente titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore (Omissis), dipendente di altra società.

(Omissis) propone, per tramite del difensore, distinto ricorso, deducendo, con un unico motivo, il vizio di inosservanza o di erronea applicazione della normativa antinfortunistica e dell'articolo 40 cod. pen. nonchè di manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, entrambi i Giudici di merito non avrebbero correttamente applicato il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2, posto che le previsioni contrattuali ed i documenti integrativi valevano a dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia rapporto tra la (Omissis) s.p.a. e la (Omissis) (di cui il (Omissis) era dipendente) avendo la committente rispettato le prescrizioni antinfortunistiche di cui era destinataria. L'infortunio si era in effetti verificato in area dello stabilimento appositamente dedicata alle operazioni di manutenzione ed in assenza del personale della committente. Sicchè, ad avviso del ricorrente, l'obbligo di verificare se durante l'esecuzione dell'attività lavorativa, il personale della (Omissis) usasse le precauzioni volte ad evitare la caduta dall'alto non poteva gravare sul (Omissis), ma sulla stessa ditta appaltatrice. In ogni caso la condotta addebitata all'imputato non si poneva in rapporto di causalità con l'infortunio per aver egli adempiuto con la dovuta diligenza alle previsioni del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2. Concludono entrambi i ricorrenti per l'annullamento della impugnata sentenza.

Diritto



I ricorsi sono entrambi infondati e vanno quindi respinti con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico degli imputati, ex articolo 616 c.p.p..

Quanto al ricorso proposto dal difensore dello (Omissis), deve preliminarmente rilevarsi che, ad onta delle infondate obiezioni del ricorrente, la Corte d'appello di Trieste, in stretta osservanza al principio devolutivo, ha esaustivamente "risposto" ai motivi d'appello (redatti da altro difensore), volti a contestare la ritenuta colpevolezza dell'imputato per l'omessa predisposizione delle opere provvisionali deputate ad evitare le cadute dall'alto e la  totale esclusione di ogni rilevanza del comportamento tenuto dal lavoratore offeso (Omissis) in occasione del sinistro occorso " (come riportato nell'incipit dell'atto d'appello). Pertanto, con argomentazioni perfettamente coerenti con le risultanze istruttorie in narrativa richiamate ed in particolare con le prove testimoniali espletate (di cui si da ampiamente atto nella sentenza impugnata a fgl. 4 e 5) i Giudici di secondo grado hanno escluso, applicando criteri interpretavi in tema di colpa e di nesso di causa reiteratamente riaffermati dalla giurisprudenza di legittimità, che potesse qualificarsi come abnorme od eccezionale od imprevedibile od ontologicamente avulsa dalle mansioni demandate al lavoratore, la condotta da costui posta in atto, per esser salito sulla volta del forno, per ordine dei capi cantiere dipendenti della (Omissis) s.r.l. di (Omissis) (come ammesso in atto d'appello) per svolgere la preliminare operazione di verifica della stessa, senza predisposizione delle opere provvisionali anticaduta che, per prassi, sarebbero state installate solo in seguito, ove si fossero resi necessari veri e propri interventi di manutenzione. Osserva altresì il Collegio che, in punto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, la Corte distrettuale ha richiamato gli assunti motivazionali della sentenza di primo grado (che, trattandosi di doppia pronunzia conforme, valgono ad integrare l'apparato argomentativo della sentenza impugnata) che aveva ritenuto anche lo (Omissis) (in veste di titolare della ditta subappaltante) destinatario, al pari di quella appaltante, degli obblighi di cooperazione e di coordinamento agli effetti dell'attuazione delle misure antinfortunistiche e di protezione dai rischi incidenti sui lavoratori in relazione all'esecuzione dell'appalto stesso; obblighi (previsti dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 richiamato quale profilo di colpa specifica nell'imputazione ascrittagli per il delitto di lesioni colpose gravi) ai quali era venuto meno. Tanto più rileva, nella concreta fattispecie, l'osservanza di siffatti obblighi, posto che l'istruttoria aveva pacificamente dimostrato (fgl. 3 della sentenza impugnata) la sussistenza di una "profonda commistione tra le attività poste in essere dal personale dell'impresa committente e quello delle imprese appaltatrici" , non essendo in realtà possibile "individuare una netta separazione degli ambienti di lavoro e le misure di prevenzione siano poste a tutela di tutti i lavoratori", come puntualmente evidenziato dalla sentenza impugnata.

Per quanto attiene al ricorso proposto nell'interesse del (Omissis), come osservato dal Procuratore Generale, va in primo luogo rilevato che vengono in questa sede sostanzialmente riproposte in gran parte le medesime censure già oggetto dell'atto d'appello, sulle quali - ovviamente - si è pronunziata - in termini esaustivi e logicamente congrui - la Corte d'appello di Trieste (fgl. 2 e segg. della sentenza impugnata). Appaiono comunque del tutto infondate le dedotte censure, sostanzialmente incentrate nell'esclusione dell'obbligo per il committente (ovverosia per il (Omissis),in veste di coordinatore tecnico della (Omissis) s.p.a.) di predisporre opere provvisionali anticaduta, a tutela della incolumità anche dei lavoratori dipendenti della ditta subappaltrice dei lavori di manutenzione della volta di forno di fusione ovverosia della (Omissis), del cui organico faceva parte l'infortunato (Omissis). Ora, alla stregua della consolidata interpretazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2, lettera a) costantemente ribadita da questa Corte (cfr. Sez. 1 n. 28197 del 2009) non poteva che ritenersi doverosa ed imposta di fatto, la cooperazione, a fini antinfortunistici a tutela di tutti i lavoratori impiegati nelle connesse operazioni, tra committente, appaltatore e subappaltatore, attesa l'interferenza che conseguiva dalla natura delle operazioni stesse, peraltro non svolte in settori logisticamente separati gli uni dagli altri. Come già osservato, si era pacificamente acclarato in punto di fatto (cfr. fgl. 3 della sentenza impugnata ove sono analiticamente descritti i singoli interventi) che, solamente ai fini dell'esecuzione delle operazioni di spostamento della volta del forno di fusione impiegato nel ciclo di produzione della committente (Omissis) s.p.a., prodromiche alla successiva verifica della eventuale necessità di far luogo ad interventi di manutenzione, interveniva in contemporanea personale della stessa committente nonchè della ditta appaltatrice (Omissis) s.r.l. di (Omissis) ed lavoratori in servizio presso la subappaltatrice (Omissis) (di cui era invero dipendente l'infortunato).

Ne discende quindi che anche il (Omissis) rivestiva una specifica posizione di garanzia, in relazione alle prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 la cui osservanza avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, con diretta incidenza quindi sulla sussistenza della ritenuta responsabilità dello stesso.

P.Q.M.



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.