Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 luglio 2012, n. 11807 - Amianto e rendita ai superstiti


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - rel. Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 18638-2010 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), nella qualità di eredi di (Omissis);

- intimati -

avverso la sentenza n. 5448/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/12/2009, R.G.N. 2661/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2012 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



Con ricorso al Tribunale di Napoli (Omissis) e gli altri indicati in epigrafe, tutti successori di (Omissis), esponevano che il loro dante causa aveva lavorato dal 1960 al 1985 nei locali di un'impresa produttrice di manufatti contenenti amianto. Il (Omissis) era stato diagnosticato al (Omissis) mesotelioma pleurico, che aveva causato il decesso il (Omissis) successivo. I ricorrenti chiedevano perciò che l'Inail fosse condannato alla corresponsione della rendita ai superstiti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 85 e 131 nonchè, a titolo ereditario, a indennizzare il danno biologico sopportato dal loro congiunto, ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Costituitosi il convenuto, con sentenza del 31 marzo 2006 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla rendita ai superstiti ed accoglieva la domanda quanto all'indennizzo del danno biologico.

Questa decisione veniva confermata con sentenza del 4 dicembre 2009 dalla Corte d'appello, la quale riteneva che a norma dell'articolo 13, comma 2, Decreto Legislativo cit. il danno biologico sopportato dal lavoratore assicurato a causa di malattia professionale potesse essere indennizzato purchè denunziato all'Inail dopo il 9 agosto 2000, data di efficacia delle norme che avevano reso possibile l'indennizzo, ed anche se la malattia si fosse verificata prima. Nel caso di specie gli eredi avevano denunciato la malattia del dante causa in data 19 febbraio 2001, ossia dopo il decesso, onde spettava a loro l'indennizzo, ancorchè nulla il lavoratore avesse comunicato all'Inail quand'era in vita.

Nè il beneficio, spettante a titolo ereditario, era incompatibile con la rendita ai superstiti.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inail mentre gli intimati non si sono costituiti. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Diritto



Con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 66 e 74 e Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 per avere la Corte d'appello riconosciuto che ai successori del lavoratore spettasse a titolo ereditario l'indennizzo per danno biologico, pur non essendo il relativo diritto mai entrato nel patrimonio del lavoratore stesso, che non l'aveva mai chiesto all'Inail in via amministrativa. Non era perciò sufficiente, per la nascita del diritto a titolo ereditario, che i successori avessero denunciato la malattia professionale dopo la morte del suddetto. Il motivo è fondato.

Come più volte ha affermato questa Corte , condizione essenziale per la copertura assicurativa del danno biologico ad opera dell'Inail è il verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale successivamente al (Omissis), data di entrata i vigore del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, recante le tabelle valutative (Cass. 8 ottobre 2007 n. 21022, 21 luglio 2010 n. 17089). Nel caso di specie la malattia professionale fu diagnosticata il 5 maggio 2000 e durò fino al (Omissis) successivo, giorno in cui il lavoratore morì. L'indennizzo perciò non spetta, quale che sia stata la data di denuncia amministrativa da parte dei superstiti.

Cassata la sentenza impugnata, la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto permette il rigetto della domanda.

La non del tutto chiara formulazione dell'articolo 13, comma 2, Decreto Legislativo cit., dimostrata dalle due conformi sentenze dei gradi di merito, induce a compensare le spese dell'intero processo.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dell'intero processo.