Tipologia: CCRL
Data firma: 15 giugno 2016
Validità: 15.06.2016 - 30.09.2018
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato e PMI Veneto
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Premesse
Art. 1 Formazione
1.1 Costituzione comitato regionale per la formazione
1.2 Formazione in materia di sicurezza (fondo 1%)
1.3 Formazione professionale edile (fondo 0,20%)
Art. 2 Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Art. 3 Mercato del lavoro
3.1 Contratto a termine
3.2 Apprendistato
Art. 4 Fondo apprendistato
Art. 5 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 6 Revisione modalità acquisto DPI
Art. 7 CPR
Art. 8 Nuova prestazione Edilcassa rivolta alle imprese sul nuovo sistema degli appalti
Art. 9 Nuova prestazione Edilcassa rivolta ai lavoratori
Art. 10 Sportelli
Art. 11 Decorrenza e durata del CCRL

Contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti del settore edile artigiano e PMI del Veneto

Il giorno 15 giugno 2016 presso la sede di Confartigianato Imprese Veneto sita in Venezia Mestre si sono incontrati: la Confartigianato Imprese Veneto […], la Cna del Veneto […], la Casartigiani del Veneto […] e la Feneal-Uil regionale del Veneto […], la Filca-Cisl regionale del Veneto […], la Fillea-Cgil regionale del Veneto […], ed hanno sottoscritto il presente contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI del Veneto

Premesse
Raccogliere la sfida del nuovo attraverso un nuovo modello di contrattazione
Le parti individuano le materie della Formazione e della Sicurezza sul lavoro quali fattori strategici di sviluppo e riqualificazione delle imprese del settore e di tutela delle condizioni di lavoro dei dipendenti nel difficile momento congiunturale.
Il settore edile è stato attraversato da una lunga crisi che ha ridotto le possibilità occupazionali per i nuovi assunti: diviene un impegno tra le parti rivitalizzare il Mercato del lavoro attraverso strumenti innovativi per dare maggiori opportunità di rientrare a chi è stato espulso a causa di crisi aziendale.
Diviene ulteriore elemento centrale nel supporto ad imprese ed ai lavoratori la Rivisitazione delle prestazioni della Edilcassa sotto il profilo del welfare destinato ai dipendenti come delle prestazioni offerte alle imprese. Ciò allo scopo di migliorare e razionalizzare l'offerta di welfare da un lato ed indirizzare gli sforzi di adeguamento delle imprese dall’altro, con particolare riferimento ai nuovi impegni che il settore nel suo complesso dovrà affrontare (a titolo esemplificativo nuova legislazione degli appalti). Non è secondaria la rivisitazione delle prestazioni extracontrattuali da intrecciare con le prestazioni di Sani in Veneto affinché non vi siano duplicazioni nell’offerta del welfare dedicato ai lavoratori.
Infine si conviene che, tenuto conto dell’età media dei dipendenti del settore e dell’arretramento della copertura del Servizio Sanitario che si coniuga con la sempre minore propensione degli utenti ad accedere alle prestazioni sanitarie, vada confermata l’adesione della categoria edile al progetto generale di Sani in Veneto.
Sulla base dei presupposti individuati le parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Formazione
1.2 Formazione in materia di sicurezza (fondo 1%)

Le iniziative formative in materia di sicurezza finanziate da Edilcassa (in precedenza singolarmente da CEAV e da CEVA) hanno permesso alle imprese, mutualizzandone i costi, di far fronte alla continua evoluzione normativa che a partire dal 2006 ha interessato il settore edile. I risultati raggiunti nel Veneto hanno permesso la crescita nei lavoratori di una diffusa consapevolezza sui rischi infortunistici, contribuendo così alla diminuzione degli infortuni nei cantieri con una curva di gran lunga superiore alla contrazione del numero degli addetti nel settore.
Al fine di rafforzare Fattività in materia di formazione in sicurezza, le parti stipulanti convengono sull’obiettivo di razionalizzare l’offerta formativa finanziata da Edilcassa attraverso le risorse del Fondo Regionale Sicurezza (di seguito Fondo 1%)
Viene individuato nel Comitato Regionale della Formazione (di seguito Comitato), di cui al punto 1 che precede, il soggetto che valuti e condivida indicazioni utili a raggiungere le finalità sopraindicate. Tale attività è preliminare rispetto agli altri compiti del comitato.
Al termine dei lavori, da concludersi entro il 16 settembre 2016, il Comitato predisporrà un testo unico sulle attività formative in materia di sicurezza finanziate da Edilcassa che permetta di fornire, all5interno di una visione organica della formazione, metodologie e regole unificate tra i diversi corsi. Di seguito sono individuati i punti che costituiscono i principi generali cui il comitato dovrà attenersi:
1.2.A) Il testo unico dovrà riportare ed omogeneizzare le attuali discipline contrattuali che riguardano:
• corsi formazione ponteggi
• corsi in materia di sicurezza di cui all5 accordo stato regioni
• corsi attrezzature
Dovrà altresì prevedere dal 1 ottobre 2016 una specifica disciplina per i corsi Primo Soccorso, Prevenzione incendi e RSPP, linee vita ed altri corsi obbligatori per normativa attualmente finanziati con le risorse dello 0,20%.
Nella definizione dei corsi di cui sopra rientrano anche i corsi di aggiornamento obbligatori per legge.
Le parti si danno atto che qualsiasi attività formativa derivante da modifiche normative sarà finanziata, d’ora in poi, dal Fondo 1%, nel limite delle risorse disponibili.
1.2.B) Saranno individuate regole uniche per quanto concerne la partecipazione ai corsi (i soggetti destinatari) e il rimborso all’impresa tramite voucher dei corsi medesimi, tenendo conto che la partecipazione ed il relativo rimborso, sempre nel limite delle risorse a disposizione, dovrà essere garantita a tutti i soggetti iscritti ad Edilcassa (titolari, soci, collaboratori, dipendenti e lavoratori autonomi).
1.2.C) Analogamente si dovrà provvedere ad una modifica delle regole in atto sul monitoraggio, al fine di consentire, attraverso una ricerca quali-quantitativa da svolgersi a livello regionale, la verifica di tutti i corsi realizzati sulla base del finanziamento del Fondo dell’1%. Come già previsto nei precedenti accordi, il monitoraggio sarà a cura di esperti indicati dalle OOSS di categoria firmatarie il presente CCRL.
I risultati del monitoraggio saranno trasmessi semestralmente al CPR ed alle parti sociali stipulanti il presente accordo.
1.2.D) Si dovrà anche prevedere una quota che i centri di formazione di cui al punto successivo possano richiedere ai partecipanti ai corsi quale concorso di spesa, la cui entità sarà definita dal Comitato e modulata sulla base della tipologia del corso e del soggetto che partecipa.
1.2.E) Si conferma l’attuale assetto che prevede la gestione e l’attuazione dei corsi in capo agli enti formatori di emanazione delle associazioni provinciali che aderiscono alle Federazioni regionali dell’artigianato che hanno sottoscritto il presente accordo.
1.2.F) L’elaborato finale predisposto dal Comitato Formazione sarà sottoposto alle parti stipulanti il presente accordo e, una volta sottoscritto, andrà a sostituire ogni e qualsivoglia accordo stipulato in precedenza per le stesse materie. Le regole ivi contenute saranno applicate per i corsi attivati dal 1 ottobre 2016.

1.3 Formazione professionale edile (fondo 0,20%)
Le iniziative di formazione professionale, finanziate sulla base dell’accantonamento dello 0,20% al Fondo regionale per la formazione professionale edile in CEAV ed in CEVA, si sono notevolmente ampliate nel corso degli anni raggiungendo ima vasta platea di addetti del settore. Le parti ritengono che con la costituzione di Edilcassa si possa rilanciare un’attività formativa sempre più legata alle conoscenze e competenze degli addetti legata alle tendenze attuali del settore che vedono nella “green economy” e nella fase di recupero degli edifici l’evoluzione prossima del settore, senza tralasciare il rafforzamento delle competenze delle figure professionali che negli ultimi anni sono risultate centrali nell’attività del cantiere,
Si conviene pertanto quanto segue:
1.3.a) Gli accordi provinciali, siglati sulla base di quanto disposto ai punti successivi, dovranno prevedere lo svolgimento di attività formativa sulla base delle tematiche che saranno individuate dal comitato regionale sulla Formazione.
1.3.b) L’accesso alle risorse dello 0,20% accantonate in Edilcassa a partire dal 1 ottobre 2014 sarà disciplinato da specifico accordo provinciale stipulato ai sensi del presente CCRL. Le risorse saranno ripartite tra le singole province in ragione della consistenza della contribuzione al fondo stesso da parte della singola provincia.
1.3.c) Per le province/area vasta prive di contrattazione sul Fondo 0,20%, nel confermare quanto previsto nel CCRL 9 aprile 2014 al punto 20, le parti stipuleranno dopo il 1 ottobre 2017 un protocollo a livello regionale che definisca le tematiche, gli indirizzi operativi e le azioni in materia di formazione professionale allo scopo di consentire la presentazione di progetti ad Edilcassa.
1.3.d) Negli accordi provinciali sarà possibile indirizzare le risorse, in una misura di norma non superiore al 50% delle risorse disponibili, ad attività di supporto all’implementazione del sistema di rappresentanza in materia di sicurezza (RLST), di cui al punto 18.1 del CCRL 9 aprile 2014, gestite da strutture erogataci di servizi emanazione delle associazioni provinciali che aderiscono alle Federazioni regionali dell’artigianato che hanno sottoscritto il presente accordo.

Art. 2 Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Il CCRL 9 aprile 2014 ha previsto ravvio in Veneto di un sistema di rappresentanza in materia di sicurezza basato sugli RLST, sostenuto dalle risorse di Edilcassa e CPR, e sull’attività di sportelli regionali per la sicurezza, aventi articolazioni provinciali, che operino da interfaccia rispetto alle imprese del settore.
Tale sistema si basa su precisi obblighi di consultazione riferiti alle sole imprese con cantieri superiori a 300 giorni/ uomo e per le altre la possibilità di un5 adesione volontaria alla fase di consultazione/visita in cantiere da parte del RLST privilegiando, su questo, la messa a punto di percorsi definiti tra il rappresentante territoriale e le articolazioni provinciali degli sportelli regionali.
Le parti convengono che tale sistema costituisca, allo stato dell’arte, la forma di rappresentanza in materia di sicurezza più consona alla realtà di un settore di micro imprese basato sui cantieri mobili e che sia superata la fase sperimentale. Dalla data di sigla del presente accordo la figura dell’RLST e il quadro degli obblighi conseguenti a carico azienda diviene pertanto definitivo.
Le parti hanno altresì convenuto che il coinvolgimento degli RLST nelle imprese non soggette all’obbligo di consultazione di cui sopra debba avvenire privilegiando il confronto tra essi, le associazioni provinciali ed i servizi per la sicurezza nel lavoro da loro emanati.
Ritengono indispensabile avviare una fase operativa che preveda:
• un ruolo proattivo delle Associazioni nel contatto con le imprese iscritte ad Edilcassa;
• sostegno economico alle attività in materia di sicurezza, svolte nelle imprese;
• un coinvolgimento degli RLST nelle attività svolte.
Si conviene pertanto di prevedere specifici rimborsi non ripetibili erogati da Edilcassa all’impresa iscritta ad Edilcassa per le attività riguardanti uno tra i seguenti servizi:
• Servizio di consulenza continuativo di durata almeno annuale (3 visite aziendali)
• DVR
• Check up aziendale;
Le quote di rimborso saranno determinate dal CPR.
Le risorse complessivamente a disposizione pari a € 500.000 di cui quanto ad € 250.000 in capo al CPR e quanto ad € 250.000 da parte della riserva del progetto sicurezza. Le risorse mancanti potranno essere messe a disposizione dalla riserva della formazione professionale.
Sarà predisposto, sempre a cura del CPR, un apposito regolamento applicativo al fine di stabilire le modalità di coinvolgimento degli RLST e di richiesta delle prestazioni a Edilcassa, che tenga conto di:
1) Comunicazioni obbligatorie, per ogni impresa coinvolta da parte dei servizi associativi, all’RLST ed al CPR;
2) coinvolgimento dell5RLST contestuale al primo intervento del servizio associativo;
3) Relazione finale, redatta secondo il modello che sarà predisposto e siglata dal servizio associativo e dall’RLST attestante Fattività svolta;
4) Chiarezza e trasparenza nella documentazione da presentare per il rimborso, da cui si evinca il servizio effettuato dall’associazione artigiana;
Le attività potranno essere svolte e finanziate per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla definizione da parte del CPR della modulistica.
Il CPR provvederà a coordinare gli interventi e predisporrà la documentazione necessaria.
Il CPR, con il supporto organizzativo di Edilcassa, provvederà al monitoraggio di tutte le iniziative svolte. Entro un anno dall’inizio dell’attività sopraindicata, le parti si incontreranno per analizzare, sulla base dei dati del CPR, le attività svolte e risorse a disposizione.

Art. 6 Revisione modalità acquisto DPI
Le parti convengono di approfondire, attraverso uno specifico confronto, le possibili alternative all’attuale sistema di acquisto collettivo dei DPI al fine di razionalizzare i costi di gestione, fermo restando che il costo del materiale rimarrà a carico di Edilcassa.

Art. 7 CPR
Accanto alle funzioni previste e contenute nell’accordo regionale del 9 aprile 2014, il CPR assumerà tutte le funzioni previste dal presente accordo.

Art. 11 Decorrenza e durata del CCRL
[…] Per quanto non modificato dal presente CCRL, rimane in vigore la normativa contenuta nel CCRL 9 aprile 2014 e dagli altri accordi, in particolare in materia di sicurezza, siglati dalle parti.