Tipologia: CCNL
Data firma: 24 novembre 1948
Validità: 01.06.1948 - 31.05.1951
Parti: Anci-Confindustria e Fila-Cgil e Fuilla-Lcgil*
Settori: Tessili, Calzaturifici, Impiegati
*Note: Il CCNL in data 1° febbraio 1954 viene esteso anche anche alla Uila

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie degli impiegati.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 14. - Pagamento della retribuzione.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Alloggio.
Art. 19. - Indennità maneggio denaro. Cauzione.
Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Assenze e permessi.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 25. - Aspettativa.
Art. 26. - Regolamenti e norme aziendali.
Art. 27. - Commissioni interne e Delegati d’impresa.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Trasferte.
Art. 30. - Trasferimenti.
Art. 31. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 32. - Tutela della maternità.
Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 38. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 39. - Previdenza.
Art. 40. - Cessione, trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 41. - Certificato di lavoro.
Art. 42. - Reclami e controversie.
Art. 43. - Collegi tecnici.
Art. 44. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 45. - Sostituzione degli usi.
Art. 46. - Disposizioni generali.
Art. 47. - Decorrenza e durata.
Allegato - Note illustrative del contratto collettivo nazionale di lavoro degli impiegati addetti alle industrie delle calzature
Accordo di estensione dei contratti e accordi ai lavoratori rappresentati dalla unione italiana lavoratori, 1° febbraio 1954

Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo e stipendiale per gli impiegati, 24 novembre 1948

In Milano, presso la sede dell’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci), tra l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci) [...], con l’intervento in rappresentanza delle aziende industriali e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) […], con l’intervento in rappresentanza dei Sindacati provinciali […] e con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro […] è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali che producono qualsiasi tipo di calzature e pantofole in pelle, e di tomaie - prodotte a macchina, a mano o miste - nonché dalle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma.
In Milano, presso la sede dell’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci), tra l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci) [...], con l’intervento in rappresentanza delle aziende industriali e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana […] e la Federazione Unitaria Italiana Liberi Lavoratori Abbigliamento (Fuilla) […], con l’assistenza della Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori […], è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali che producono qualsiasi tipo di calzature e pantofole in pelle, e di tomaie - prodotte a macchina, a mano o miste - nonché dalle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[…]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di anzianità.
[…]

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo purché ciò non importi alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione.
[…]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con la relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l’orario massimo normale di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di altrettante quote orarie dello stipendio mensile, di cui alla lettera a) del 1° comma dell’articolo 13 del presente contratto.
L’orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l’impiegato nel pomeriggio del sabato.
Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche produttive dell'industria delle calzature e limitatamente agli impiegati il cui lavoro è strettamente connesso con quello degli operai, si ammette che, qualora sia richiesta agli operai una prestazione lavorativa nel pomeriggio del sabato, anche gli impiegati di cui trattasi possano ricuperare le ore di lavoro eventualmente non effettuate nei periodi di stasi prestando la loro opera nel pomeriggio del sabato per non più di 4 ore e comunque senza sorpassare nel complesso i limiti normali dell’orario dì lavoro di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’impiegato un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell’articolo 9 del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21,30 e le ore 6,30.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nei giorni festivi previsti dall’articolo 11 del presente contratto.
[…]
Il lavoro straordinario o notturno o festivo deve essere richiesto od autorizzato.
[…]

Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengono trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona, pur malarica e spetterà anche all’impiegato che originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.

Art. 21. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a:
giorni 15 di calendario in caso di anzianità fino a 2 anni;
giorni 20 di calendario in caso di anzianità da oltre 2 anni sino a 10 anni;
giorni 25 di calendario in caso di anzianità da oltre 10 anni sino a 20 anni;
giorni 30 di calendario in caso di anzianità di oltre 20 anni.
[…]

Art. 26. - Regolamenti e norme aziendali.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dall’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto o dalle norme dei vigenti concordati interconfederali in quanto applicabili agli impiegati disciplinati dal presente contratto, nonché dalle norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme aziendali, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Art. 27. - Commissioni interne e Delegati d’impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati d’impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 32. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della maternità, nel caso di gravidanza, di puerperio e di necessità di provvedere alle cure dell’infante, l’impiegata potrà assentarsi dal lavoro due mesi prima della data presunta per il parto e sino a sei mesi dopo il parto, fermi sempre i termini di astensione obbligatoria del lavoro fissati dalla legge stessa.
Durante il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, l’azienda conserverà il posto all'impiegata e le corrisponderà l’intera retribuzione mensile per i primi quattro mesi e la metà della retribuzione mensile per altri due mesi, fatta deduzione di quanto essa eventualmente percepirà per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
[…]
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale (di legge o di contratto) più favorevoli all’impiegata, il trattamento di cui al presente articolo sarà assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sarà disposto con dette norme.

Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
e) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 42. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d’impresa, previste dai vigenti accordi Interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell’azienda, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 46. - Disposizioni generali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto d’impiego nelle aziende industriali.
[…]

Accordo di estensione dei contratti e accordi ai lavoratori rappresentati dalla unione italiana lavoratori, 1° febbraio 1954
In Milano, tra l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci) […] e la Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) […], presa in esame la richiesta avanzata dalla Uila per la estensione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dalle industrie delle calzature ai lavoratori da essa rappresentati e dipendenti da aziende industriali calzaturiere, si è convenuto quanto segue: è esteso agli impiegati calzaturieri rappresentati dall’Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati delle industrie delle calzature stipulato in data 24 novembre 1948 tra l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (Anci), in rappresentanza delle azienda industriali, e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila e la Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fuila), in rappresentanza degli impiegati, alle condizioni tutte in esso contratto stabilite, salve le modificazioni apportate successivamente da disposizioni di legge e da accordi interconfederali, in quanto estensibili ai lavoratori di cui trattasi.