Tipologia: CCNL
Data firma: 24 maggio 1949
Validità: 01.05.1949 - 31.12.1951
Parti: Raggruppamento Nazionale Bottonieri-Confindustria e Fila-Cgil, Fuilla-Lcgil
Settori: Tessili, Bottoni ed affini, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Visita medica.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione e trattamento retributivo minimo degli operai.
Art. 5. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 11. - Orario settimanale - Pomeriggio del sabato.
Art. 12. - Sospensioni e interruzioni del lavoro.
Art. 13. - Recuperi delle ore perdute.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi e trattamento economico.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Corresponsione della retribuzione - Contestazioni e reclami relativi alla retribuzione.
Art. 19. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Trattamento nei casi di malattia od infortunio.
Art. 25. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 26. - Servizio militare.
Art. 27. - Disciplina o obblighi disciplinari.
Art. 28. - Commissioni Interne.
Art. 29. - Regolamento interno.
Art. 30. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 31. - Assenze.
Art. 32. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 33. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 34. - Consegna, conservazione delle macchine, degli utensili del materiale.
Art. 35. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 36. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 37. - Abiti da lavoro.
Art. 38. - Trasferte.
Art. 39. - Trasferimenti.
Art. 40. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 43. - Indennità in caso di morte.
Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 45. - Trasformazione, trapasso e cessazione dell’azienda.
Art. 46. - Lavori discontinui.
Art. 47. - Certificato di lavoro.
Art. 48. - Reclami e controversie.
Art. 49. - Norme generali.
Art. 50. - Decorrenza e durata.
Allegato n. 1

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende e per gli operai addetti alla lavorazione e produzione dei bottoni ed affini, esclusa la lavorazione e la produzione dei bottoni metallici, di vetro ecc., 24 maggio 1949

In Bergamo, tra il Raggruppamento Nazionale Bottonieri […], la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) […], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro […] e la Federazione Unitaria Italiana Liberi Lavoratori Abbigliamento (Fuilla) […], con l’assistenza della Libera Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori […], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende e per gli operai dipendenti dalle Aziende stesse di tutto il territorio nazionale addette alla lavorazione e produzione dei bottoni e articoli affini, escluse le lavorazione e produzioni comunque già regolate da altri contratti collettivi di lavoro (bottoni metallici, vetro, ecc.).

Art. 1. - Assunzione - Documenti di lavoro - Visita medica.
[…]
Una visita medica preventiva, allo scopo di accertare l’integrità e l’idoneità fisica dell’operaio, potrà essere disposta dalla Direzione dell’Azienda che si varrà all’uopo di un medico di sua fiducia.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 e: successive, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi dell’applicazione della legge stessa.

Art. 5. - Mutamento temporaneo di mansioni.
[…]
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, in relazione alle esigenze dell’impresa, il lavoratore potrà temporaneamente essere adibito ad una mansione diversa pur che essa non importi una diminuzione della retribuzione od una diminuzione sostanziale della di lui posizione.
[…]

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
È considerato «apprendista» il lavoratore che, assunto da una Azienda in età compresa fra i 14 ed i 18 anni per gli uomini e fra i 14 ed i 20 per le donne, compia un lavoro od un complesso di lavori che costituiscono una graduale preparazione per passare, alla fine del periodo di apprendistato, alla categoria degli operai qualificati.
a) La durata massima del periodo di apprendistato è quella fissata dai contratti integrativi provinciali.
b) La durata massima di cui è detto più sopra sarà ridotta di due terzi per i licenziati di Scuole Tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto l’attività che l’apprendista è chiamato a svolgere; della metà per chi sia in possesso della licenza di una Scuola secondaria di Avviamento Professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all’attività dell’apprendista.
c) Il servizio prestato antecedentemente all’assunzione presso altre Aziende dello stesso ramo, sarà interamente computato ai fini indicati nel capoverso a) purché esista analogia di mansioni e non siano trascorsi più di diciotto mesi tra la fine di un periodo e l’inizio del successivo.
d) All’uopo, nel libretto di lavoro dell’interessato e nel certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti.
e) Quando, trascorsi almeno sessanta giorni dell’assunzione, l’apprendista sia dall’Azienda adibito ad altri lavori, per i quali sia pure necessario un periodo di tirocinio, tutto il primo periodo sarà interamente computato ai fini indicati dal capoverso a).
f) L’apprendista, fermo restando quanto prescrivono le leggi in proposito, non potrà essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possano comunque minarne la resistenza fisica, né impiegato in attività diverse da quelle relative alla sua preparazione professionale.
g) Durante il periodo di tirocinio, l’apprendista deve lavorare ed essere retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo, egli dovrà essere considerato operaio qualificato anche se il periodo di tirocinio non risultasse completato in base ai termini indicati al capoverso a).
h) […]
L’apprendista che chieda e dimostri di frequentare un corso di istruzione professionale specifico rispetto all’attività che esso svolge dovrà essere lascialo libero per il periodo necessario, senza che ne risulti diminuita la sua retribuzione.
[…]

Art. 8. - Istruzione professionale.
L’istituzione di corsi di istruzione professionale od il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale, anche da un punto di vista generale, sono additati alle Associazioni territoriali e nazionali di categoria ed anche ai singoli industriali come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo, per i benefici effetti sociali ed economici che potranno derivarne.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro settimanale è determinata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salve le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali.
La tabella indicante l’orario di lavoro predeterminato dovrà essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi e non strettamente attinenti alla produzione, l’orario normale di lavoro è determinato in sessanta ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salve le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
[…]
Nessun operaio potrà cessare il lavoro e abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalità indicate dalla Direzione dell’Azienda, sarà fatta normalmente prima dell’anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l’orario normale di cui all’art. 9 sarà considerata prestazione straordinaria.

Art. 11. - Orario settimanale - Pomeriggio del sabato.
Normalmente l’orario di lavoro del sabato di ogni settimana non dovrà protrarsi oltre le ore 13.
Per completare l’orario settimanale potrà farsi luogo al recupero in normale regime di retribuzione, prolungando l’orario negli altri giorni della settimana.

Art. 13. - Recuperi delle ore perdute.
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, o per temporanee soste dell’attività lavorativa convenute preventivamente, purché il recupero avvenga nei 30 giorni susseguenti all’interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno, salvo quanto stabilito all’articolo regolante il pomeriggio del sabato.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade di domenica, come stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita della legge citata, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un’altra giornata di riposo nella settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto non si applicano ai lavoratori addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa e custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando i lavoratori anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.
La prestazione di lavoro nei giorni di riposo, anche se in seguito a regolari turni periodici, darà diritto all’operaio, oltre al riposo compensativo settimanale di 24 ore consecutive, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
1) È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’articolo 9, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori indicati nel 2° comma dell’articolo stesso.
2) È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo e nelle festività nazionali contemperate nell’art. 15.
3) È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali o festive sarà, a sua richiesta, esonerato dal lavoro straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse.
[…]

Art. 17. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo. Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche e a seconda degli accordi che potranno intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[…]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati, per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovrà poi essere comunicata agli operai per i diversi cottimi la quantità del lavoro eseguito ed il tempo impiegato.
[…]
g) Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
[…]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra lo operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
I) Qualunque contestazione non risolvibile nell'ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo è rimessa all’esame di un Organo Tecnico composto di un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell’ispettorato del Lavoro. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto Organo Tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle superiori organizzazioni.
[…]

Art. 19. - Donne adibite a lavori maschili.
Ove siano affidati alle donne lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattualmente prevista per l’uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la parità di cui sopra si intenderà raggiunta con l’applicazione di una uguale tariffa.

Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che, per ragioni di lavoro vengono destinati in zone riconosciute malariche, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive Organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
È in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può, di per sé solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 22. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso l’Azienda in cui è occupato, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita, in ragione di:
12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per gli aventi anzianità da 1 a 8 anni compiuti;
13 giorni lavorativi (pari a ore 104) per gli aventi anzianità da oltre 8 anni e fino a 15 compiuti;
14 giorni lavorativi (pari a ore 120) per gli aventi una anzianità superiore ai 15 anni.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse.
[…]

Art. 25. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o di puerperio, il posto sarà conservato alle opere per un periodo complessivo non superiore ai sei mesi, tre dei quali potranno essere utilizzati avanti la data presumibile del parto ed il restante nel periodo di puerperio.
Alle gestanti che si assentano dal lavoro saranno corrisposti, per un periodo di tre mesi avanti il parto e per sei settimane dopo il parto, i due terzi della retribuzione normale, per tale intendendosi la media della retribuzione complessiva raggiunta negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all’assenza, compresa l’indennità di contingenza.
Ove intervenissero, relativamente al trattamento per gravidanza e puerperio, norme generali, di legge o contrattuali, quanto disposto dal presente articolo si intenderà integralmente assorbito e sostituito dalle norme stesse.

Art. 27. - Disciplina o obblighi disciplinari.
L’operaio lavora, nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati. Egli ha il dovere d’eseguire con prontezza, con diligenza e con assiduità il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite. La urbanità e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subordinati.

Art. 28. - Commissioni Interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne e dei Fiduciari di Fabbrica si richiama la disciplina interconfederale in materia.

Art. 29. - Regolamento interno.
Laddove già esiste o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di esso potrà derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con le vigenti norme interconfederali sui compiti delle Commissioni Interne.
Il regolamento interno, esposto in modo chiaramente visibile nell’interno della fabbrica, dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 30. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All’operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei brevi permessi per improrogabili giustificate necessità. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.

Art. 34. - Consegna, conservazione delle macchine, degli utensili del materiale.
Quanto affidato all’operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l’operaio dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria responsabilità mediante tempestiva comunicazione alla Direzione dell’Azienda.
Di rotture, guasti e deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza l’operaio potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. Parimenti egli risponderà dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna in caso di dimissioni o di licenziamento.
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all’interno della fabbrica devono essere forniti dal datore di lavoro. Nel caso che, avendone ottenuta l’autorizzazione, l’operaio impieghi nell’interno della fabbrica strumenti di sua proprietà, l’azienda dovrà rilasciargli un documento che, elencando il numero e la specie degli strumenti, gli acconsenta di asportarli quando non esistesse più la necessità di impiegarli ed egli lasciasse il suo posto. Per tali utensili l’operaio ha diritto ad una indennità di consumo.
Delle macchine utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, l’operaio non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l’esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento né assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzate.
[…]

Art. 36. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l’Azienda come l’operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell’igiene, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione.; quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di areazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione ni numero degli operai.

Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Quando la condotta del lavoratore, nell’interno della fabbrica risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno, in diversa misura, a seconda della gravità della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno in un primo tempo lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri e successivamente, ove l’ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare, con la sanzione punitiva e con l’esempio che da essa deriva, l’ordine disciplina nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto una obbiettiva indicazione, nel senso di garantire, nella adozione della sanzione punitiva, un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L’ammonizione verbale, che dovrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nella osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitore, si ricorrerà quando le mancanze anche se lievi tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa l’indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l’inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli;
d) che, nell’interno, della fabbrica, eseguisca lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale, o determini sprechi oppure ritardi l’esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) che contravvenga al divieto di fumare all’interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]
3) La particolare gravità o la recidività delle mancanze, potrà, infine, determinare il licenziamento del lavoratore, nei casi meno gravi, con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non dell’indennità di anzianità e, nei casi più gravi, di ambedue le citate indennità.
Si conviene che costituiscano legittimo motivo di licenziamento con la perdita della indennità di preavviso, ma non di anzianità, le mancanze di cui appresso:
[…]
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
c) litigi di particolare gravità o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
[…]
e) in generale la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato, luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe, sospensioni), o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante all’azienda.
Al licenziamento con perdita dell’indennità di preavviso e di anzianità si farà luogo:
[…]
c) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nello interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per l’estensione della stessa, recato rilevante nocumento all’Azienda;
d) in caso di insubordinazione nei confronti dell’impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l’insubordinazione, per la poca gravità degli atti o per la pronta e sincera resipiscenza dell’insubordinato, non abbia nociuto alla disciplina della fabbrica;
e) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l’esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto e risulti moralmente giustificata, per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennità di preavviso e di anzianità.

Art. 48. - Reclami e controversie.
A prescindere dalle funzioni e dagli interventi delle Commissioni Interne o dei Delegati di Impresa, previsti dagli accordi interconfederali, i reclami e le controversie interessanti uno o più lavoratori saranno risolti nell’ambito aziendale secondo le norme stabilite dalla Direzione dell’Azienda e le vigenti consuetudini. Non intervenendo un accordo, la controversia sarà sottoposta all’esame delle rispettive Associazioni Territoriali per l’esperimento del tentativo di amichevole composizione.
Le controversie di carattere collettivo circa l’interpretazione e la pratica applicazione dei contratti di lavoro saranno deferite alle Organizzazioni sindacali in sede provinciale o in sede nazionale, a seconda della natura delle controversie per la loro definizione.

Art. 49. - Norme generali.
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni Istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto non intendono sostituire le condizioni personali più favorevoli in atto, che dovranno di conseguenza essere mantenute.
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.