Tipologia: Contratto collettivo provinciale di lavoro
Data firma: 10 novembre 1949
Validità: 01.11.1949 - 31.10.1951
Parti: Sezione Industriali Produttori Articoli Occhialeria, Sezione Provinciale Piccola Industria ed Artigianato dell’Occhialeria, Associazione Provinciale Piccola Industria, e Artigianato e Sindacato Provinciale Lavoratori Occhialerie, Sindacato Provinciale dell’Abbigliamento (Occhialerie), Camera Sindacale Provinciale della Federazione Italiana del Lavoro
Settori: Tessili, Occhialeria, Belluno

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e documenti di lavoro.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione degli operai.
Art. 6. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Scuole professionali.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 11. - Orario settimanale (pomeriggio del sabato).
Art. 12. - Sospensioni ed interruzioni del lavoro.
Art. 13. - Recupero delle ore perdute.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi e trattamento economico.
Art. 16. - Lavoro straordinario notturno e festivo - Maggiorazioni.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Corresponsione della retribuzione - Contestazioni e reclami relativi alla retribuzione.
Art. 19. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Trattamento nei casi di malattia od infortunio.
Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 25. - Servizio militare.
Art. 26. - Disciplina ed obblighi disciplinari.
Art. 27. - Commissioni Interne.
Art. 28. - Regolamento interno.
Art. 29. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 30. - Assenze.
Art. 31. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 32. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 33. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Art. 34. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 35. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 36. - Abiti da lavoro.
Art. 37. - Trasferte.
Art. 38. - Trasferimenti.
Art. 39. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 42. - Indennità in caso di morte.
Art. 43. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 44. - Trasformazione, trapasso e cessazione dell’azienda.
Art. 45. - Lavori discontinui.
Art. 46. - Certificato di lavoro.
Art. 47. - Reclami e controversie.
Art. 48. - Norme generali.
Art. 49. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per i lavoratori addetti alle industrie della occhialeria nella provincia di Belluno, 10 novembre 1949

In Belluno, presso la Sede dell’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, tra la Sezione Industriali Produttori Articoli Occhialeria […], con la partecipazione della Commissione Industriale […], la Sezione Provinciale Piccola Industria ed Artigianato dell’Occhialeria, aderente all’Associazione Industriale […], l’Associazione Provinciale Piccola Industria, e Artigianato […] con l’assistenza del Segretario dell’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Occhialerie […], con l’assistenza della Camera Confederale del Lavoro […], il Sindacato Provinciale dell’Abbigliamento (Occhialerie) […], con l’assistenza dell’Unione Provinciale Liberi Sindacati […], la Camera Sindacale Provinciale della Federazione Italiana del Lavoro [...], è stato stipulato il seguente contratto provinciale di lavoro da valere per gli operai addetti alla industria delle occhialerie (montature, astucci, lavorazione lenti).

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934 n. 653 e successive, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936 n, 1720 relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora, ricorrano gli estremi dell’applicazione della legge stessa.

Art. 3. - Visita medica.
Una visita medica preventiva, allo scopo di accertare l’integrità e l’idoneità fisica dell’operaio, potrà essere disposta dalla Direzione dell’Azienda che si varrà all’uopo di un medico di sua fiducia.

Art. 5. - Classificazione degli operai.
[…]
Apprendisti
Dai 14 ai 16 anni - anni 2 e mezzo apprendistato
Dai 16 ai 18 anni - anni 2 apprendistato
Dai 18 ai 20 anni - anni 1 e mezzo apprendistato
[…]
Apprendiste
Dai 14 ai 16 anni - anni 2 apprendistato.
Dai 16 ai 18 anni - anni 1 e mezzo apprendistato.
Dai 18 ai 20 anni - anni 1 e mezzo apprendistato.
[…]

Art. 6. - Disciplina dell’apprendistato.
È considerato «apprendista» il lavoratore che, assunto da una Azienda in età, compresa fra i 14 ed i 20 anni per gli uomini e fra i 14 ed i 20 anni per le donne, compia un lavoro od un complesso di lavori che costituiscano una graduale preparazione per passare, alla fine del periodo di apprendistato, alla categoria degli operai qualificati.
a) La durata massima del periodo d’apprendistato è quella fissata, per singolo gruppo dall’art. 5 del presente contratto.
b) La durata massima di cui è detto più sopra sarà ridotta di 2/3 per i licenziati da scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all’attività che l’apprendista è chiamato a svolgere; della metà per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all’attività dell’apprendista.
c) Il servizio prestato, antecedentemente all’assunzione, presso altre Aziende dello stesso ramo, sarà interamente computato ai fini indicati nel capoverso a) purché nella stessa fase di lavorazione, e non siano trascorsi più di 18 mesi tra la fine di un periodo e l’inizio del successivo.
d) All’uopo, nel libretto di lavoro dell’interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti.
e) Quando, trascorsi almeno 60 giorni dall'assunzione, l’apprendista sia dall’Azienda adibito ad altri lavori, per i quali sia pure necessario un periodo di tirocinio, tutto il primo periodo sarà interamente computato ai fini indicati dal capoverso a).
f) L’apprendista, fermo restando quanto prescrivono le leggi in proposito, non potrà essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possano comunque minarne la resistenza fisica, né impiegato in attività diverse da quelle relative alla sua preparazione professionale.
g) Durante il periodo di tirocinio, l’apprendista deve lavorare ed essere retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo egli dovrà essere considerato operaio qualificato anche se il periodo di tirocinio non risultasse completato ai termini indicati al capoverso a).
h) […]
L’apprendista che chieda e dimostri di frequentare un corso d’istruzione professionale specifico rispetto all’attività che esso svolge dovrà essere lasciato libero per il tempo necessario.
[…]

Art. 8. - Scuole professionali.
L'istituzione di corsi di scuole professionali o di potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale, anche da un punto di vista generale, sono additati alla Associazione Provinciale di Categoria ed anche ai singoli Industriali con lo scopo da perseguire, con ogni possibile mezzo, per i benefici effetti sociali ed economici che ne potranno derivare.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro settimanale è determinata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salve le deroghe previste dalla legge stessa, o da norme contrattuali (R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692).
La tabella indicante l’orario di lavoro predeterminato, dovrà essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l’orario normale di lavoro è determinato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
[…]
Nessun operaio potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalità indicate dalla Direzione dell’Azienda sarà fatta normalmente prima dell’anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l’orario normale di cui all’art. 9 sarà considerata prestazione straordinaria.

Art. 11. - Orario settimanale (pomeriggio del sabato).
Normalmente ed ove non ostino ragioni particolari, l’orario di lavoro del sabato di ogni settimana non dovrà protrarsi oltre le ore 14.
Per completare l’orario settimanale potrà farsi luogo al recupero in normale regime di retribuzione, prolungando l’orario negli altri giorni della settimana.

Art. 13. - Recupero delle ore perdute.
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore, o per temporanee soste dell’attività lavorativa, convenute preventivamente, purché il recupero avvenga nei 18 giorni lavorativi susseguenti all’interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade di domenica, come stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge citata, comporta l’obbligo per il datore di lavoro, di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga globale la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti le maggiorazioni per il lavoro compiuto in domenica non si applicano ai lavoratori addetti a mansioni discontinue di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando i lavoratori anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.

Art. 16. - Lavoro straordinario notturno e festivo - Maggiorazioni.
1) È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'articolo 9, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori indicati nel 2° comma dell’articolo stesso.
2) È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo e nelle festività nazionali contemplate nell’art. 14.
3) È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6.
Il lavoro straordinario notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali o festive sarà, a sua richiesta, esonerato dal lavoro straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse.
[…]

Art. 17. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che potranno intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[…]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto, o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. […]
g) Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
[…]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l’operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
l) Qualunque contestazione non risolvibile nell’ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante per ciascuna delle sue Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell’ispettorato del Lavoro. Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle superiori Organizzazioni.
[…]

Art. 19. - Donne adibite a lavori maschili.
Ove siano affidati alle donne lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la parità di cui sopra si intenderà raggiunta con l’applicazione di una uguale tariffa.

Art. 21. - Ferie.
Il lavoratore che da almeno 12 mesi consecutivi si trovi alle dipendenze di un’impresa, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, la cui durata è fissata in appresso, durante il quale egli percepirà la retribuzione globale di fatto.
а) 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per tutti coloro che hanno un’anzianità non inferiore ad un anno e non superiore ad 8 anni compiuti;
b) 14 giorni lavorativi (pari a 112 ore) per tutti coloro che hanno un’anzianità superiore agli 8 anni compiuti.
[…]
Il lavoratore non può rinunciare, né tacitamente né esplicitamente al godimento delle ferie, tenuto conto degli scopi sociali ed igienici per i quali esse furono istituite.
Parimenti l’impresa non può non concedere le ferie, facendo luogo al pagamento di una indennità sostitutiva, all’infuori dei casi previsti dal comma 4).
[…]

Art. 24. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In vigore dal 1° luglio 1949.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o puerperio, il posto sarà conservato alle operaie per un periodo complessivo non superiore ai sei mesi, tre dei quali potranno essere utilizzati avanti la data presumibile del parto ed il restante nel periodo di puerperio.
Alle gestanti che si assenteranno dai lavoro saranno corrisposti per un periodo di tre mesi avanti il parto e per sei settimane dopo il parto i due terzi della retribuzione normale, per tale intendendosi la media della retribuzione complessiva raggiunta negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all’assenza, compresa l’indennità di contingenza.
Ove intervenissero, relativamente al trattamento per gravidanza e puerperio, norme generali di legge o contrattuali, quanto disposto dal presente articolo si intenderà integralmente assorbito e sostituito dalle norme stesse.

Art. 26. - Disciplina ed obblighi disciplinari.
L’operaio lavora, nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati. Egli ha il dovere di eseguire con prontezza, con diligenza e con assiduità il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite. La urbanità e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subordinati.

Art. 27. - Commissioni Interne.
Per i compiti d'elle Commissioni Interne o dei Delegati di Fabbrica è fatto richiamo alla disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 28. - Regolamento interno.
Laddove già esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di esso potrà derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con le vigenti norme interconfederali sui compiti delle Commissioni Interne.
Il regolamento interno, esposto in modo chiaramente visibile nell’interno della fabbrica, dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 29. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante l’orario di lavoro l’operaio non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la necessità.
Non è consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle, ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.

Art. 33. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Quanto affidato all’operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l’operaio dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto del quali egli potrà declinare la propria responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione alla Direzione dell’Azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza l’operalo potrà essere richiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. Parimenti egli, risponderà dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna, in caso di dimissioni o di licenziamento.
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all’interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro.
Nel caso che, avendone ottenuta l’autorizzazione, l’operaio, impieghi nell’interno della fabbrica strumenti di sua proprietà, egli dovrà richiedere un documento che, elencando il numero e la specie degli strumenti, gli consenta di asportarli quando non esistesse più la necessità di impiegarli od egli lasciasse il suo posto.
Delle macchine, utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, l’operaio non potrà fare uso diverso da quella che gli è indicato per l’esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento, né assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzato.
[…]

Art. 35. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l’Azienda come l’operaio sono tenuti alla osservanza delle norme dì legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti alla tutela dell’igiene, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo, le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione: quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di areazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.

Art. 43. - Provvedimenti disciplinari.
Quando la condotta del lavoratore nell’interno della fabbrica, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno in diversa misura, a seconda della gravità della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri, e, successivamente, ove l’ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare con la sanzione punitiva e con l’esempio che da essa deriva, l’ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obbiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell’adozione della sanzione punitiva, un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1. L’ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2. Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto e la mancanza abbia tale carattere da fare ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennità di contingenza, oppure nei casi di maggior gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli;
d) che, nell’interno della fabbrica, eseguisca lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all’Azienda per la poca entità del lavoro stesso, e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l’esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
3. La particolare gravità o la recidiva delle mancanze potrà infine determinare il licenziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non della indennità di anzianità, e nei casi più gravi di ambedue le citate indennità.
Si conviene che costituiscono legittimo motivo di licenziamento, con la perdita delle indennità di preavviso, ma non della indennità di anzianità, le mancanze di cui in appresso:
[…]
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
c) litigi di particolare gravità o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
[…]
e) in generale la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe o sospensioni) o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante all’Azienda.
Al licenziamento con perdita dell’indennità di preavviso e del 50 % dell’anzianità si farà luogo:
Quando il lavoratore contravvenga al divieto di fumare nell’interno dello stabilimento allorché detto divieto sia chiaramente espresso mediante affissione di apposito cartello (ciò in considerazione alle particolari caratteristiche dall’industria cui si riferisce il presente contratto rilevato che il materiale usato per la produzione è di particolare infiammabilità).
Al licenziamento con perdita dell’indennità di preavviso e di anzianità si farà luogo:
[…]
c) quando lavorando solo o in comunione con altri operai, nell’interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per la estensione della stessa, recato rilevante nocumento all’azienda;
d) in caso di grave insubordinazione nei confronti dell’impresa o degli elementi da essa delegati;
e) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l’esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto e risulti moralmente giustificato, per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennità di preavviso e di anzianità.

Art. 47. - Reclami e controversie.
A prescindere dalle funzioni e dagli interventi delle Commissioni Interne o dei Delegati d’impresa, previsti dagli accordi interconfederali, le controversie individuali ed i reclami che ne conseguissero da parte di uno o più lavoratori, saranno risolti nell’ambito aziendale secondo le norme stabilite dalla Direzione dell’Azienda e le vigenti consuetudini.
Non intervenendo un accordo, la controversia sarà sottoposta all’esame delle rispettive Associazioni territoriali per l’esperimento del tentativo di amichevole composizione.
Le controversie di carattere collettivo che insorgessero circa la interpretazione e la pratica applicazione dei contratti di lavoro, saranno deferite alle Organizzazioni sindacali, in sede provinciale.

Art. 48. - Norme generali.
[…]
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.