REGIONE MARCHE
AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Numero: 21/SPU

Data: 06/08/2012

DECRETO DEL DIRIGENTE
PF PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO
N. 21/SPU DEL 06/08/2012

Oggetto: Standard di sicurezza da adottarsi durante la realizzazione delle Grandi Opere infrastrutturali: misure di prevenzione del rischio di investimento da parte dei mezzi, sia a cielo aperto che in sotterraneo.

IL DIRIGENTE
PF PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO
(omissis)

- DECRETA -


di approvare lo standard di sicurezza da adottarsi durante la realizzazione delle Grandi Opere infrastrutturali: Misure di prevenzione del rischio di investimento da parte dei mezzi, da adottarsi nelle lavorazioni che si svolgono sia a cielo aperto che in sotterraneo, riportato nell’allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA PF
Dr. Giuliano Tagliavento

- ALLEGATI -


ALLEGATO 1

Misure di prevenzione del rischio di investimento da parte dei mezzi, da adottarsi nelle lavorazioni che si svolgono sia a cielo aperto che in sotterraneo durante la costruzione delle Grandi Opere infrastrutturali.

1 INTRODUZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica alle lavorazioni che si svolgono, sia a cielo aperto che in sotterraneo (es. gallerie), nei cantieri per la realizzazione delle Grandi Opere infrastrutturali e fornisce indicazioni sugli interventi da effettuare per ridurre il rischio di investimento da parte dei mezzi presenti sia in cantiere, sia nelle immediate vicinanze dei luoghi di lavoro (ad esempio quelli percorrenti linee ferroviarie o strade in esercizio).
Il contenimento del rischio avviene principalmente tramite le seguenti misure di prevenzione:
1. una preventiva valutazione dei rischi per individuare le possibili interferenze tra uomini e mezzi e per organizzare al meglio il cantiere (aree, viabilità, tempistica, vigilanza, ecc.) anche al fine di ridurre il rischio investimento. Dalla valutazione, basata sull’analisi delle singole lavorazioni e del contesto di cantiere , devono scaturire indicazioni operative per le imprese da riportare nei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nei Piani Operativi di Sicurezza (POS), anche attraverso l’elaborazione di tavole e disegni tecnici esplicativi di cantiere con la viabilità per i mezzi e per i pedoni;
2. un’adeguata visibilità dei mezzi, con idonea segnalazione, acustica e luminosa, durante la fase operativa e di manovra;
3. un’adeguata visibilità dal posto guida dei mezzi, prevedendo, ove necessario, il supporto di personale a terra per l'esecuzione in sicurezza di operazioni in spazi ristretti o con visibilità insufficiente;
4. un’adeguata visibilità dei lavoratori. Il personale e ogni altra persona a qualsiasi titolo presente in cantiere devono indossare indumenti che li rendano facilmente visibili;
5. la predisposizione di aree e piste atte a garantire condizioni di sicurezza (larghezza, spazi di salvaguardia, distanze da zone con personale, segnaletica, separazione di vie pedonali da vie carrabili, ecc.);
6. un’adeguata illuminazione dei luoghi di lavoro, diurna e notturna. L'illuminazione, naturale o artificiale, deve garantire una buona visibilità evitando l'abbagliamento;
7. una segregazione fisica delle lavorazioni in cui non è necessaria la presenza di pedoni;
8. una separazione temporale delle lavorazioni in cui mezzi e pedoni intervengono in fasi diverse del processo. Tale separazione, nel caso in cui sia possibile, deve essere definita nelle procedure di lavoro;
9. una pianificazione di misure e cautele per ridurre al minimo il rischio nelle attività promiscue, in cui è necessaria la contemporanea presenza di mezzi e pedoni;
10. il mantenimento in perfetta efficienza dei mezzi, degli indumenti di segnalazione ad alta visibilità, delle aree e delle piste, dell’illuminazione;
11. la formazione del personale.


2 CARATTERISTICHE DEI MEZZI CHE OPERANO IN CANTIERE

I mezzi che operano in cantiere appartengono a un’ampia gamma di categorie.
Facendo riferimento alle classificazioni internazionali, si ricordano: gli autoveicoli per il trasporto di persone, gli automezzi per il trasporto di cose, le macchine per movimento terra, le attrezzature da costruzione, le macchine per fondazioni, ecc. Per ridurre il rischio di investimento/collisione occorre che i mezzi siano opportunamente allestiti e siano dotati dei necessari dispositivi. In particolare, alcune dotazioni riguardano le condizioni per una guida sicura e altre l’evidenza dell’agire del mezzo per le persone che si trovano nell’area operativa o di manovra dei mezzi stessi.
Tutti i mezzi devono possedere i requisiti previsti da legislazioni o da standard tecnici vigenti per quella categoria di mezzi. Per quelli abilitati alla circolazione stradale, le dotazioni devono soddisfare anche tale normativa.

2.1 SEGNALATORE LUMINOSO LAMPEGGIANTE

Scopo
Evidenziare ai lavoratori presenti che il mezzo è operativo.

Descrizione e caratteristiche
Il segnalatore luminoso lampeggiante deve avere caratteristiche conformi alle specifiche previste dal regolamento ECE 65 per la circolazione stradale.
Nei lavori in sotterraneo, il segnalatore luminoso lampeggiante deve essere installato anche sui mezzi trasformati a sicurezza contro il pericolo di esplosione. Per questi ultimi la conformità alle specifiche previste dal regolamento ECE 65 non è applicabile.

Indicazioni aggiuntive
Il segnalatore luminoso lampeggiante deve essere installato sui seguenti mezzi:
- autocarri;
- dumper;
- autobetoniere;
- sollevatori telescopici;
- macchine movimento terra;
- pompe calcestruzzo;
- pompe spritz;
- macchine perforatrici;
- macchine per palificazione;
- piattaforme mobili su autocarro;
- autogrù;
- macchine per costruzioni stradali.
Nei lavori in sotterraneo, il segnalatore luminoso lampeggiante deve essere installato anche sui seguenti mezzi:
- posa centine;
- jumbo e macchina perforatrice;
- frese puntuali;
- veicoli di evacuazione di emergenza;
- veicoli di rifornimento carburante.
Il segnalatore deve essere installato sul mezzo in posizione di maggior visibilità.
Qualora la conformazione del mezzo non permetta una buona visibilità del segnalatore da tutti i lati occorre installare un numero adeguato di segnalatori.
Il tipo di segnalatore e le modalità di installazione devono tenere conto anche delle vibrazioni prodotte dalla operatività del mezzo.

Riferimenti
D. Lgs 81/08, art. 71, c.1; art. 18, c.1, lett. z)
D. Lgs 17/10, allegato I, punto 3.6.1
• Regolamento ECE n. 65 del 15/06/1986 e s.m.i..

2.2 DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE, DI SEGNALAZIONE E DI POSIZIONE LUMINOSI

Scopo
- Evidenziare la presenza e la larghezza del mezzo (luci di posizione anteriori e posteriori);
- segnalare la presenza del mezzo visto lateralmente (luci di posizione laterali);
- indicare chiaramente la larghezza fuori tutto del mezzo (luci di ingombro);
- illuminare il piano stradale antistante il mezzo (proiettori anabbaglianti ed abbaglianti);
- segnalare un cambio di direzione del mezzo a destra o a sinistra (indicatori di direzione);
- illuminare l’area di lavoro (fari aggiuntivi);
- illuminare il piano stradale retrostante al mezzo ed avvertire che il mezzo effettua o sta per effettuare la retromarcia (proiettore di retromarcia);
- evidenziare che il conducente sta azionando il freno di servizio del mezzo (luce di arresto);
- segnalare un pericolo agli altri operatori in transito con funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione (segnalazione di emergenza).

Descrizione e caratteristiche
I dispositivi di illuminazione, di segnalazione e di posizione luminosi devono essere installati secondo le prescrizioni tecniche della direttiva 2007/35/CE e devono essere conformi alle specifiche previste in sede di omologazione CE di componente e, per le macchine movimento terra ai relativi punti della UNI ISO 12509. Tali dispositivi devono essere presenti sui mezzi e sui rimorchi.
Nei lavori in sotterraneo, nei mezzi trasformati a sicurezza contro il pericolo di esplosione, la conformità alle specifiche previste in sede di omologazione CE di componente non è applicabile alla componentistica elettrica AD.
Nei mezzi trasformati a sicurezza contro il pericolo di esplosione, i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sono presenti in forma semplificata. In ogni caso devono essere presenti quantomeno i seguenti dispositivi:
- proiettori anabbaglianti;
- luci di posizione posteriori;
- luci di arresto;
- proiettore di retromarcia.

Indicazioni aggiuntive
Nessuna luce rossa deve essere visibile dal davanti e nessuna luce bianca dal di dietro, ad eccezione del proiettore per la retromarcia e dei fari aggiuntivi che illuminano l’area di lavoro.
Il proiettore di retromarcia deve proiettare una luce fissa.
I dispositivi di illuminazione, di segnalazione e di posizione luminosi devono essere installati nelle categorie di veicoli previste dalle norme per la circolazione su strada anche per i mezzi utilizzati solo in aree private di cantiere e, per quanto concerne i mezzi esclusi dalle norme sulla circolazione stradale, nelle categorie previste dalle norme di sicurezza armonizzate UNI EN.
In particolare, nelle macchine movimento terra dispositivi di illuminazione, segnalazione e posizione luminosi devono essere presenti su tutti i mezzi, mentre luci di arresto e indicatori di direzione devono essere presenti per mezzi con velocità superiore a 30 km/h, anche se non omologate per la circolazione stradale.

Riferimenti
D. Lgs 81/08, art. 71, c.1; art. 18, c.1, lett. z)
D. Lgs 17/10 allegato I, punto 3.6.1
• D.M. 14/11/1997
• D.M. 19/12/2007
• UNI EN serie 474: 474-1:2009; 474-2:2009; 474-3:2009; 474-4:2012; 474-5:2012; 474-6:2009; 474-7:2009; 474-8:2009; 474-9:2009; 474-10:2009
• UNI ISO 12509:2008.

2.3 CATADIOTTRI E PANNELLI DI SEGNALAZIONE RETRORIFLETTENTI E FLUORESCENTI

Scopo
- Segnalare la presenza di un mezzo, attraverso la riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo stesso, ad un osservatore situato in prossimità di detta sorgente luminosa (catadiottri);
- segnalare la presenza dei veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, attraverso la riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo stesso e la fluorescenza delle diverse componenti del pannello (pannelli di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti).

Descrizione e caratteristiche
I catadiottri si distinguono in:
- catadiottro posteriore non triangolare di colore rosso per veicoli;
- catadiottro posteriore triangolare di colore rosso per rimorchi;
- catadiottro anteriore non triangolare di colore bianco per rimorchi;
- catadiottro laterale non triangolare di colore giallo ambra per veicoli e rimorchi.
I catadiottri devono avere caratteristiche conformi alle specifiche previste in sede di omologazione CE di componente e, per le macchine movimento terra, alle specifiche previste dalla UNI EN ISO 12509.
I pannelli di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti devono avere caratteristiche conformi al D.M. 24/01/03 n. 40.

Indicazioni aggiuntive
I catadiottri ed i pannelli di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti devono essere installati nelle categorie di veicoli previste dalla normativa per la circolazione su strada, anche se vengono utilizzati solo in aree private di cantiere e, per quanto concerne i mezzi esclusi dalle norme sulla circolazione stradale, nelle categorie previste dalle norme di sicurezza armonizzate UNI EN. In particolare, tutte le macchine movimento terra devono essere dotate di catadiottri.
Nei lavori in sotterraneo, i catadiottri e i pannelli di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti devono essere presenti anche nei mezzi trasformati a sicurezza contro il pericolo di esplosione.

Riferimenti
D. Lgs 81/08, art. 71, c.1; art. 18, c.1, lett. z)
D. Lgs 17/10, allegato I, punto 3.6.1
• D.M. 14/11/1997
• D.M. 24/01/03 n. 40
• UNI EN serie 474: 474-1:2009; 474-2:2009; 474-3:2009; 474-4:2012; 474-5:2012; 474-6:2009; 474-7:2009; 474-8:2009; 474-9:2009; 474-10:2009
• UNI EN ISO 12509:2008.

2.4 SEGNALATORE ACUSTICO (CLACSON)

Scopo
Segnalare un pericolo o effettuare un richiamo, mediante un suono, agli altri lavoratori presenti.

Descrizione e caratteristiche
Il segnalatore acustico comandato dal posto dell'operatore deve avere caratteristiche conformi alle specifiche previste in sede di omologazione CE di componente.
Il segnalatore acustico deve essere installato su tutti i mezzi semoventi.
Nelle macchine movimento terra il livello sonoro del segnalatore acustico deve essere di almeno 93 dB(A) a 7m di distanza dall'estremità frontale della macchina (misurata sulla macchina base come definita nella ISO 6746-1). Per le terne, la distanza va considerata dal centro di rotazione del retroescavatore nella parte posteriore della macchina; l’operatore deve poter comandare l’avvisatore dalla posizione di guida del retroescavatore.
Nei lavori in sotterraneo, nei mezzi trasformati a sicurezza contro il pericolo di esplosione, la conformità alle specifiche previste in sede di omologazione CE di componente non è applicabile alla componentistica elettrica AD. In ogni caso il livello sonoro emesso deve essere equivalente a quello dei segnalatori acustici omologati.

Riferimenti
D. Lgs 81/08, art. 71, c.1; art. 18, c.1, lett. z)
D. Lgs 17/10, allegato I, punto 3.6.1
• UNI EN serie 474: 474-1:2009; 474-4:2012;
• ISO 6746-1:2003

2.5 AVVISATORE ACUSTICO DI RETROMARCIA

Scopo
Avvisare che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia.

Descrizione e caratteristiche
L'insufficiente visuale verso la parte posteriore dei mezzi è una importante causa di rischio durante le manovre, quindi tutti i mezzi di seguito riportati devono essere dotati di avvisatore acustico che entri in funzione quando il mezzo stesso si muove in direzione opposta rispetto alla visuale del guidatore.
Il livello sonoro dell’avvisatore deve essere tale da permettere di essere sentito nell'area retrostante il mezzo, tenuto conto della rumorosità ambientale.
Nei lavori in sotterraneo, anche nei mezzi trasformati a sicurezza contro il pericolo di esplosione, il livello sonoro emesso deve essere equivalente a quello degli avvisatori acustici di retromarcia dei mezzi ordinari.

Indicazioni aggiuntive
L’avvisatore acustico di retromarcia deve avere suono intermittente. Esso deve essere installato sui seguenti mezzi:
- autocarri;
- dumper;
- autobetoniere;
- sollevatori telescopici;
- macchine movimento terra;
- pompe calcestruzzo;
- pompe spritz;
- piattaforme mobili su autocarro;
- autogru;
- compattatori;
- macchine per la stabilizzazione del suolo.
Nei lavori in sotterraneo deve essere installato l’avvisatore acustico di retromarcia anche sui seguenti mezzi:
- posa centine;
- jumbo e macchina perforatrice;
- frese puntuali;
- veicoli di evacuazione di emergenza.
Inoltre, l’avvisatore acustico di retromarcia deve essere installato nelle categorie di veicoli previste per la circolazione su strada, anche se utilizzati solo in aree private di cantiere.

Riferimenti
D. Lgs 81/08, art. 71, c.1; art. 18 c.1 lett. z)
D. Lgs 17/10, allegato I, punto 3.6.1
• Regolamento ECE n.65 del 15/06/86 e s.m.i..

2.6 RETROVISORI E SPECCHI

Scopo
Consentire, entro il campo di visibilità, una buona visione posteriore.

Descrizione e caratteristiche
I retrovisori si distinguono nelle seguenti tipologie:
- retrovisori interni: dispositivi destinati ad essere installati all’interno dell’abitacolo;
- retrovisori esterni: dispositivi destinati ad essere installati su un elemento della superficie esterna del veicolo;
- retrovisori “grandangolari”: dispositivi supplementari destinati a migliorare il campo di visibilità esterna laterale e posteriore del veicolo;
- retrovisori d’accostamento: dispositivi supplementari destinati a migliorare il campo di visibilità nella zona adiacente al lato della struttura della cabina opposta al conducente.
I retrovisori devono avere caratteristiche conformi alle specifiche previste in sede di omologazione CE di componente.

Indicazioni aggiuntive
Le diverse tipologie di retrovisori devono essere installate nelle categorie di veicoli previste dalle norme per la circolazione su strada anche per i mezzi utilizzati solo in aree private di cantiere e, per quanto concerne i mezzi esclusi dalle norme sulla circolazione stradale, nelle categorie previste dalle norme di sicurezza armonizzate UNI EN.
I retrovisori devono essere previsti anche sulle macchine movimento terra.
In ogni caso i dumper e le autobetoniere, poiché durante il lavoro devono effettuare manovre di accostamento, devono essere dotati, sul lato opposto rispetto alla postazione di guida, di n° 3 specchi, tra cui il retrovisore d’accostamento.

Riferimenti
D. Lgs 81/08, art. 71, c.1; art. 18 c.1, lett. z)
D. Lgs 17/10, allegato I, punto 3.2.1
• UNI EN 474-1:2009.

2.7 TERGICRISTALLI, LAVACRISTALLI E SISTEMI DI SBRINAMENTO

Scopo
Consentire al conducente una buona visione attraverso i vetri anche in caso di pioggia; permettere di ripristinare la visibilità attraverso i vetri in caso di imbrattamento dei cristalli e/o in presenza di umidità o brina depositata sui cristalli.

Descrizione e caratteristiche
Tergicristallo e lavacristallo devono essere motorizzati.
Nei mezzi destinati ad impieghi pesanti, quali le macchine movimento terra, i sistemi tergicristallo e lavacristallo ed i sistemi di sbrinamento devono essere adatti a funzionare in condizioni gravose (vibrazioni, ambiente aggressivo, sporco consistente, ecc.).

Indicazioni aggiuntive
Tutti i mezzi dotati di posto di guida con vetri devono essere equipaggiati con tergicristallo e lavacristallo motorizzati e sistemi di sbrinamento sul vetro anteriore.
Analoghi dispositivi devono essere installati sui cristalli posteriori dei mezzi nei quali tali cristalli sono utilizzati come ausilio per la visibilità in retromarcia.
Relativamente alle macchine movimento terra, tutte devono essere dotate di tergicristallo, lavacristallo e sbrinatore ai vetri anteriori. Inoltre, devono essere adottati i seguenti dispositivi aggiuntivi:
- tergicristallo, lavacristallo e sbrinatore per i vetri posteriori di apripista, caricatori, terne, motoruspe, motolivellatrici;
- lavacristallo per i vetri dal lato di sollevamento nei posatubi;
- tergicristallo, lavacristallo e sbrinatore per i vetri posteriori nei dumper in cui tali cristalli sono utilizzati come ausilio per la visibilità in retromarcia.

Riferimenti
D. Lgs 81/08, art. 71 c.1; art. 18 c.1 lett. z)
D. Lgs 17/10, allegato I, punto 3.2.1
• UNI EN serie 474: 474-1:2009; 474-2:2009; 474-3:2009; 474-4:2012; 474-6:2009; 474-7:2009; 474-
8:2009; 474-9:2009.

2.8 DISPOSITIVI A TELECAMERA E MONITOR PER LA VISIONE INDIRETTA

Scopo
Consentire la visibilità dell’area retrostante la zona posteriore del veicolo, che non è possibile osservare, quando questo procede in retromarcia o effettua manovre in lavorazioni effettuate sia a cielo libero che in sotterraneo.
Gli eventi infortunistici avvenuti sul territorio regionale e l’esperienza maturata in altre Regioni in seguito all’adozione di tali dispositivi, consentono di valutare positivamente l’incremento di sicurezza ottenuto contro il rischio investimento.

Descrizione e caratteristiche
Dispositivo che consente di estendere il campo di visibilità alla zona posteriore del veicolo durante le manovre e la retromarcia, per mezzo di un sistema costituito da:
- telecamera (dispositivo che mediante una lente trasmette un’immagine del mondo esterno ad un rilevatore elettronico fotosensibile il quale trasforma quest’immagine in un segnale video) da installare nella parte posteriore del mezzo;
- monitor (dispositivo che trasforma un segnale video in immagini presentate nello spettro visivo) da installare in cabina in modo che la direzione di visione del monitor coincida all’incirca con la direzione di visione del fronte marcia.
Le caratteristiche del sistema devono essere adeguate alla gravosità dei lavori.
A tale proposito sono da ritenere adeguate solo quelle telecamere che:
- sono certificate dal costruttore come idonee al funzionamento in ambienti gravosi;
- presentano un’ottica non soggetta ad appannamenti;
- sono correttamente installate in modo da:
a) garantire il massimo angolo di ripresa e continuità di visione con gli specchi retrovisori. Normalmente è idonea la posizione centrale;
b) ottenere a monitor lo stesso orientamento destra – sinistra che si avrebbe con la visione attraverso lo specchio retrovisore;
- tengono conto delle vibrazioni ai fini della qualità della ripresa, disaccoppiando, se necessario, il supporto della telecamera dal telaio del veicolo;
- hanno sensibilità adeguata in relazione alla luminosità dell’ambiente;
- hanno un idoneo grado di protezione, che può essere ottenuto anche tramite installazione in custodia;
- se installate in custodia, quest’ultima non deve essere causa di appannamenti e deve avere la parte trasparente di tipo antigraffio;
- se non installate in custodia devono avere la lente antigraffio;
- sono installate in posizione adeguatamente protetta dagli urti;
- hanno il cavo di trasmissione del segnale tra telecamera e monitor, nel percorso all’esterno del veicolo, installato entro guaina di protezione, al fine di ottenere una migliore affidabilità del sistema ed una agevole sostituzione in caso di guasto;
- consentono una facile pulizia.

Indicazioni aggiuntive
I dispositivi a telecamera e monitor devono essere installati sui seguenti mezzi:
- dumper;
- autobetoniere;
- pale caricatrici su gomma;
- escavatori idraulici (con esclusione degli escavatori compatti e di quelli ad appoggi articolati i cui alla norma UNI EN 474-5).
Inoltre tali dispositivi devono essere installati sui mezzi che presentano visibilità insufficiente in retromarcia ed effettuano di frequente tale manovra nell’utilizzo ordinario. Tali mezzi devono essere individuati nell’ambito della valutazione dei rischi.

Riferimenti
D. Lgs 81/08, art. 18, c.1, lett. z)
Direttiva 2005/27/CE
• UNI EN 474-1:2009.

2.9 ALLESTIMENTI PARTICOLARI PER AUTOBETONIERE

2.9.1 ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DI SCARICO

Scopo
Garantire un’idonea visibilità della zona di lavoro durante lo scarico del calcestruzzo, in particolare nelle lavorazioni svolte in sotterraneo.
Si rinvia pertanto, per ogni ulteriore approfondimento in merito alla “Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”, alla Lettera Circolare prot.15/segr/0003328 del 10/02/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Descrizione e caratteristiche
L’illuminazione dell’area di scarico deve essere garantita da un faro supplementare installato sulla parte posteriore del mezzo.
Il tipo di faro e le modalità di installazione devono tenere conto anche delle vibrazioni presenti durante l’operatività del mezzo.

2.9.2 POSTAZIONE SOPRAELEVATA DI COMANDO SCARICO CALCESTRUZZO

Scopo
Permettere all’autista dell’autobetoniera di comandare lo scarico del calcestruzzo dalla canala alla tramoggia della pompa da una postazione sicura che consenta un’adeguata visibilità dell’area di scarico.

Descrizione e caratteristiche
Qualora il veicolo non sia già dotato di tale postazione questa deve essere realizzata tenendo conto dei requisiti ergonomici e della sicurezza di accesso e di stazionamento dell’operatore.

Indicazioni aggiuntive
Se la realizzazione della postazione sopraelevata rende raggiungibili punti con pericolo di schiacciamento non protetti, si deve provvedere alla loro segregazione con ripari conformi a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 12100 e UNI EN ISO 13857.

Riferimenti
D. Lgs 81/08, artt. 70 e71
• UNI EN ISO 12100:2005
• UNI EN ISO 13857:2008
Lettera Circ. Ministero del Lavoro prot. 15/segr/0003328 del 10/02/2011.

2.10 MANUTENZIONE DEI MEZZI

Scopo
Consentire il mantenimento nel tempo della funzionalità e delle prestazioni dei mezzi in relazione alle esigenze di sicurezza.

Descrizione e caratteristiche
Per ogni mezzo deve essere previsto un registro di manutenzione contenente:
- check list degli interventi di controllo/manutenzione da effettuare con la relativa periodicità;
- annotazione con data e tipologia degli interventi effettuati e firma dell’esecutore.

Indicazioni aggiuntive
La periodicità degli interventi di manutenzione è desunta dalle indicazioni fornite dal fabbricante e correlata alle condizioni di esercizio, che possono richiedere una frequenza maggiore.
Il registro di manutenzione deve essere disponibile sul mezzo.
Devono essere oggetto di controllo periodico e manutenzione tutti gli organi dei mezzi che hanno funzioni di sicurezza (sterzo, freni, clacson, luci, ecc.), compresi i dispositivi accessori aggiuntivi indicati nella presente Nota.

Riferimenti
D. Lgs 81/08, art. 71, c. 4, lett. a) e b); c. 8, lett. b) e c); c. 9
• UNI EN 13306:2010 (la manutenzione è definita dalla norma tecnica come la “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”)



3 ORGANIZZAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE

Un elemento importante al fine di limitare le occasioni di investimento è costituito dall’organizzazione delle aree di cantiere. Le condizioni delle vie di transito possono influire sensibilmente sulla sicurezza dei trasporti. Le principali carenze delle vie di circolazione normalmente riguardano:
- mancata separazione fra le vie di passaggio pedonale e quelle dei mezzi;
- rampe con pendenza eccessiva o con fondo stradale instabile/sconnesso;
- scarsa illuminazione;
- larghezza insufficiente della sede stradale;
- segnaletica inadeguata;
- ristagno di acque;
- scarsa visibilità su dossi e in prossimità di curve;
- mancanza di idonee banchine o guard-rail di protezione;
- insufficiente manutenzione del fondo stradale e degli apprestamenti per la sicurezza.
Le carenze sopra evidenziate possono portare a perdita di controllo del mezzo, incidenti con altri mezzi, investimento dei lavoratori.
Inoltre, devono essere adottate misure idonee ad impedire l'accesso involontario alle aree e alle piste di cantiere da parte di pedoni e mezzi non autorizzati, anche nei periodi in cui non sono in atto lavorazioni. Per quanto possibile, tali accessi impropri dovranno essere impediti con sbarramenti materiali.
In questo capitolo si analizzano le principali misure tecnico-organizzative relative a: separazione delle aree pedonali e carrabili, caratteristiche delle piste, illuminazione, segnaletica, manutenzione.

3.1 SEPARAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DA QUELLI DEI MEZZI

Scopo
Ridurre il rischio di investimento separando, laddove possibile, le zone destinate ai pedoni da quelle destinate ai mezzi.

Descrizione e caratteristiche
In tutti i cantieri, ed in particolare in quelli per la realizzazione dell'opera, deve essere valutata preventivamente e in corso d’opera la possibilità di realizzare percorsi pedonali separati dalla viabilità dei mezzi. Al fine di evitare reciproche interferenze, devono essere definiti e dotati di chiara segnaletica i percorsi pedonali che portano alle postazioni di lavoro, le aree destinate ai pedoni e le aree riservate ai mezzi.
Percorsi, postazioni di lavoro e aree fisicamente separate per pedoni e mezzi devono essere realizzati almeno nei seguenti luoghi e condizioni lavorative:
- campi base;
- luoghi di stoccaggio materiali, manufatti, mezzi ed apparecchiature;
- stabilimenti di costruzione travi e/o altri manufatti in c.a.;
- postazioni di lavorazione del ferro;
- centrali di betonaggio;
- frantoi;
- cave.
Nei luoghi sopra indicati si devono realizzare:
a) zone destinate ai soli pedoni, curando di evitare interferenze con i prevedibili percorsi dei mezzi.
Dette zone pedonali devono essere ottenute mediante:
- separazione fisica, quali new jersey, guard rail, transenne, parapetti fissi, passerelle, ecc., ove possibile; la resistenza della barriera deve essere stabilita in rapporto al rischio di investimento esistente;
- segnaletica orizzontale, costituita da bande colorate sulla pavimentazione, laddove non è realizzabile la separazione fisica.
Separazioni provvisorie prive di requisiti di resistenza, quali, ad esempio, quelle realizzate mediante bandelle segnaletiche di plastica o cavalletti segnaletici mobili, sono accettate solo per lavori di brevissima durata;
b) piste destinate ai soli mezzi, evitando, per quanto possibile, incroci con le zone pedonali. Gli eventuali incroci devono essere adeguatamente segnalati e non devono essere realizzati, per quanto possibile, a ridosso di zone a scarsa visibilità (curve, dossi, ostacoli). Le piste devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni e zone per pedoni; qualora ciò non sia possibile, devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti alle uscite dei locali e alle vie pedonali che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi.

Riferimenti
D .Lgs 81/08, allegato IV, punti 1.4, 1.8, 1.4.14.
• UNI EN serie 1317: 1317-1/2/3:2010; 1317-4:2003; 1317-5:2008.

3.2 LUOGHI DI LAVORO SITUATI IN PROSSIMITÀ DI STRADE E AUTOSTRADE IN ESERCIZIO

Scopo
Ridurre il rischio di investimento dei lavoratori da parte di veicoli percorrenti la viabilità pubblica, anche in caso di perdita di controllo dei veicoli stessi.

Descrizione e caratteristiche
La segnaletica verticale e orizzontale da posizionare sulla sede stradale per la regolazione del traffico (velocità, distanze, spazi, ecc.) deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
La separazione della sede stradale dal cantiere deve possedere resistenza adeguata ad evitare che i veicoli, anche in caso di perdita di controllo, invadano l'area di cantiere. Inoltre, nei casi in cui si presenta il rischio di invasione, anche parziale, della sede stradale da parte di mezzi di cantiere o di lavoratori, le barriere devono avere altezza ed estensione adeguati ad impedire tale eventualità.

Riferimenti
D. Lgs 81/08, Allegato IV, punti 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3
• D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3.3 LUOGHI DI LAVORO SITUATI IN PROSSIMITÀ DI LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO

Scopo
Evitare che i lavoratori si portino sui binari delle linee ferroviarie in esercizio (rischio investimento); evitare il contatto con le linee aeree elettriche in tensione (rischio di folgorazione).

Descrizione e caratteristiche
Per quanto possibile, il cantiere deve essere delimitato da una recinzione che impedisca l'accesso ai binari delle linee in esercizio. La recinzione deve essere di tipo fisso, costituita da pali (infissi nel terreno o in solidi basamenti mobili), collegati da una rete metallica elettrosaldata o similare, alta non meno di 1,5 m, tale che nell'insieme abbia una adeguata resistenza agli urti e allo sfondamento in funzione delle prevedibili sollecitazioni meccaniche cui può essere sottoposta.
Non si ritiene adeguata una recinzione costituita da transenne, o rete in PVC, o nastri in plastica delimitatori.
La distanza della recinzione dalla più vicina rotaia deve essere concordata con l’Ente gestore della linea ferroviaria, essendo il limite di sicurezza variabile in relazione alla velocità di esercizio della linea.
Durante la movimentazione meccanica o manuale di oggetti metallici quali, ad esempio, ferri e gabbie d'armatura, deve essere mantenuta una distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree in tensione pari almeno a quanto previsto nella Tab.1- allegato IX, del D.Lgs 81/08.
Nelle lavorazioni in cui sono impiegati mezzi d'opera dotati di attrezzature a sbraccio, tali mezzi devono essere posizionati in modo che tutte le parti metalliche rispettino la distanza di sicurezza sopramenzionata, tenuto conto dell'estensione dello sbraccio.
Per impedire il contatto accidentale con tali linee, si devono installare barriere di protezione aventi dimensioni sufficienti e resistenza meccanica definita in funzione delle sollecitazioni prevedibili nel caso specifico.

Indicazioni aggiuntive
Il preposto e gli operatori dei mezzi devono ricevere adeguate istruzioni e idonei strumenti di comunicazione per segnalare all'Ente gestore del traffico ferroviario eventuali situazioni di rischio per i treni in transito. Le procedure da seguire (numeri telefonici, indicazioni da fornire, ecc.) devono essere concordate con l'Ente gestore del traffico ferroviario prima dell'inizio dei lavori.

Riferimenti
D. Lgs 81/08: artt. 15, 17, 18
D. Lgs 81/08, art. 83, tab.1-allegato IX
Legge 191/74
D.P.R. 469/79

3.4 CARATTERISTICHE DELLE PISTE CARRABILI

Scopo
Realizzare piste di circolazione carrabile sicure.

Descrizione e caratteristiche

Le vie di circolazione, comprese banchine e rampe, devono essere situate e calcolate in modo tale che possano essere utilizzate facilmente, in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione, senza che i lavoratori operanti nelle vicinanze corrano rischi. In particolare, nei cantieri di costruzione dell'opera, le aree destinate alle manovre e all'inversione di marcia dei mezzi devono essere identificate e segnalate.
Il calcolo delle dimensioni e la definizione strutturale delle vie di circolazione devono basarsi sul numero potenziale degli utenti, sul tipo di mezzi accedenti, sui carichi previsti, sulle condizioni e durata di utilizzo.
Le piste di cantiere devono comunque avere una larghezza minima di 5,6 m se percorribili a doppio senso e di 3 m se percorribili a senso unico alternato, in armonia con quanto previsto dal Codice della Strada.

Indicazioni aggiuntive
La viabilità di cantiere deve essere organizzata in modo da ridurre il più possibile il traffico sulle piste (ad. es. trasporti collettivi).

Riferimenti
D. Lgs 81/08, Allegato IV, punti 1.4, 1.8
• D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

3.5 LUOGHI DI LAVORO IN SOTTERRANEO

3.5.1 VIABILITÀ

Scopo
Garantire condizioni di sicurezza durante l’utilizzo dei mezzi semoventi in sotterraneo.

Descrizione e caratteristiche
Le vie di circolazione devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- per i pedoni e i veicoli devono essere assicurate, per quanto possibile, vie di transito distinte. Il posizionamento della via di transito pedonale deve essere stabilito in maniera da ridurre al minimo la necessità per i pedoni di attraversare le vie di circolazione dei mezzi (ad esempio ubicando la via pedonale dallo stesso lato sul quale sono installati gli impianti e i servizi ai quali più frequentemente è necessario accedere: postazioni SOS, container di salvataggio, trasformatore, quadri elettrici, ecc.);
- una segnaletica di disciplina del transito pedonale deve essere installata, a paramenti alternati, ogni 100 m di sviluppo di galleria. In dettaglio, sul paramento destinato ai pedoni devono essere installati ogni 200 m cartelli di obbligo di transito pedonale su quel lato, mentre sul paramento opposto devono essere installati ogni 200 m, sfalsati di 100 m rispetto agli altri, cartelli di obbligo di transito pedonale sul lato opposto;
- le postazioni di lavoro che interferiscono con la circolazione dei mezzi devono essere segnalate e delimitate (con cartellonistica e luci di delimitazione). Inoltre deve sempre essere valutata la necessità di proteggere l’area di lavoro con barriere fisiche (new jersey, guard-rail);
- la larghezza, la portata e le pendenze devono essere progettate e realizzate in modo da permettere il transito in sicurezza di tutti i tipi di veicoli previsti in sotterraneo, in particolare tenendo presente i mezzi più ingombranti, i più pesanti, e quelli con ridotta visibilità e manovrabilità. Il fondo stradale deve essere mantenuto in condizioni idonee ad assicurare una buona aderenza ai mezzi;
- quando, per la larghezza della galleria e le caratteristiche delle lavorazioni in corso, non è possibile utilizzare la normale via di transito per le manovre (inversione di marcia), devono essere previste e realizzate apposite aree di manovra lungo la galleria, in numero sufficiente e con idonea dislocazione. La progettazione delle stesse deve seguire i criteri indicati al punto precedente;
- devono essere dotate di segnaletica idonea a fornire agli autisti dei mezzi informazioni su pericoli, divieti ed obblighi rilevanti ai fini della sicurezza della circolazione. A titolo esemplificativo: divieto di accesso a mezzi non rispondenti a determinate caratteristiche (mezzi non AD, alimentati non diesel, ecc.), limiti di velocità, pendenze, geometria stradale (dossi, strettoie, incroci, ecc.), divieti di sosta. Quando applicabile, si deve utilizzare la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada;
- devono essere periodicamente ispezionate da parte di personale a ciò preposto, e conservate in condizioni di sicurezza. Ogni carenza o alterazione delle sue caratteristiche deve essere prontamente eliminata. La segnaletica deve essere mantenuta in buone condizioni di visibilità.

Riferimenti
D.Lgs. 81/08, allegato IV, punti 1.4, 1.8
D.Lgs. 81/08, art. 108, allegato XVIII, punto I
• D.P.R. 495/92 e s.m.i. (Codice della strada)
D.Lgs. 81/08, Titolo V.

3.5.2 MISURE PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO NELL’IMPIEGO DEI MEZZI

3.5.2.1 TRAINO DEI MEZZI IN AVARIA

Scopo
Consentire la rimozione di un mezzo in avaria ed il suo traino.

Descrizione e caratteristiche
Ogni mezzo deve essere dotato di idoneo punto di aggancio nella parte anteriore del veicolo.

3.5.2.2 CRITERI PER IL PARCHEGGIO DEI MEZZI

Scopo
Limitare e regolamentare il parcheggio dei mezzi in galleria in quanto costituisce una restrizione della sede stradale oltre ad un aumento del carico d’incendio.

Descrizione e caratteristiche
Il parcheggio deve essere contenuto sulla base delle esigenze operative dei cicli di lavorazione e le modalità devono essere disciplinate.
L’azienda che realizza la galleria deve individuare il paramento su cui effettuare il parcheggio. Tale lato deve essere costante per tratti omogenei di galleria e deve coincidere con il lato in cui si effettua lo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature mobili (ad esempio centine, carro di trasformazione, ecc.) e con il lato di transito pedonale.
Il parcheggio deve essere scelto in modo da tener conto degli aspetti legati alla viabilità di galleria (vedi punto 4.5.1) e all’illuminazione del sotterraneo (vedi punto 4.6.1).

Indicazioni aggiuntive
Il parcheggio dei mezzi non deve essere effettuato in corrispondenza:
- dei presidi antincendio (cassette idrante, stoccaggio manichette, ecc.);
- delle postazioni di comunicazione ed allarme;
- dei semafori di ripetizione allarme grisù;
- del container di salvataggio;
- degli armadietti di contenimento DPI;
- della cassetta contenente gli autosalvatori/autorespiratori;
- dei lavaocchi di emergenza.
Lo stazionamento permanente dei mezzi in sotterraneo deve essere vietato (ad esempio mezzi danneggiati, mezzi non impegnati nelle attività di produzione).

Riferimenti
D .Lgs 81/08, allegato IV, punti 1.4, 1.8; art.108, allegato XVIII, punto I.

3.6 ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA

Scopo
Garantire sicurezza di esercizio delle aree di lavoro, assicurando la necessaria illuminazione e informazione.

Descrizione e caratteristiche
Le aree di lavoro utilizzate in ore serali e notturne o dotate di scarsa illuminazione naturale devono essere illuminate artificialmente. L'illuminazione deve evitare abbagliamenti.
In caso di visibilità insufficiente per oscurità o per nebbia, le lavorazioni devono essere interrotte.
Sia le zone carrabili che quelle pedonali devono essere dotate di adeguata segnaletica, verticale ed orizzontale, di avvertimento, pericolo, divieto e obbligo, quando possibile rispondente al Codice della Strada, comprensiva delle principali norme di esercizio stabilite in cantiere (limite massimo di velocità, ecc.). Le postazioni di lavoro che interferiscono con la circolazione dei mezzi devono essere segnalate e protette.
Segnaletica di avvertimento e pericolo per i pedoni deve essere installata anche all’uscita dei locali mensa, spogliatoi, dormitori se prossimi a zone di transito mezzi.
Segnaletica specifica di avvertimento deve essere prontamente utilizzata per le vie che presentano pericoli non prevedibili dagli utilizzatori, ad esempio dovuti a situazioni di degrado o a lavori di manutenzione; nei casi più gravi, dette vie vanno sbarrate.
Segnaletica riportante le principali norme di esercizio stabilite in cantiere deve essere apposta anche ai vari ingressi del cantiere stesso.
Devono essere adeguatamente segnalati gli accessi alle piste di cantiere dalla viabilità ordinaria, sia per chi proviene dalla viabilità ordinaria stessa (con l'indicazione del cantiere o del campo base a cui porta la pista), sia per chi percorre le piste e deve immettersi sulla pubblica strada e ha, in tal caso l'obbligo di dare la precedenza.

Riferimenti
D. Lgs 81/08, Allegato IV, punti 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11, punto 1.4.15, punto 1.8, punto 1.10.5,
• D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
• UNI 11248:2007

3.6.1 ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA

Scopo
Garantire idonea visibilità lungo le vie di transito.

Descrizione e caratteristiche
- In ogni punto delle vie di transito o comunque in ogni zona accessibile con i mezzi deve essere garantita un’illuminazione non inferiore a 5 lux, fornita con impianti di illuminazione fissi;
- i rischi derivanti da possibili oscuramenti dovuti a mezzi in sosta o alla presenza di altri impianti/servizi fissi devono essere ridotti scegliendo opportunamente la posizione dei corpi illuminanti o integrando localmente l’impianto con lampade aggiuntive;
- l’impianto di illuminazione deve essere oggetto di periodica ispezione, manutenzione e pulizia.

Indicazioni aggiuntive
In carenza di una specifica norma sulla misura dell’illuminazione in galleria, la verifica del livello di illuminazione deve essere eseguita con riferimento alle modalità di misura indicate nella norma UNI EN 12464-1.

Riferimenti
D.P.R. 320/56 art. 68
• UNI EN 12464-1:2011.

3.7 MANUTENZIONE

Scopo
Mantenerne nel tempo le condizioni di sicurezza delle aree di cantiere e consentire la percorrenza in sicurezza delle piste.

Descrizione e caratteristiche
Le separazioni pedoni – mezzi, le barriere, le vie carrabili, l’illuminazione e la segnaletica devono essere periodicamente ispezionate da parte di personale a ciò preposto, e sottoposte alla manutenzione occorrente al fine di conservarle in condizioni di sicurezza. Ogni carenza o alterazione delle caratteristiche previste deve essere prontamente eliminata. La segnaletica deve essere mantenuta in buone condizioni di visibilità.

Riferimenti
D. Lgs 81/08: artt. 63 e 64.

4 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Gli interventi riportati nei capitoli precedenti devono essere supportati da una attenta attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, sia per ottenere una diffusa applicazione delle corrette norme di comportamento, sia per diffondere la consapevolezza del pericolo rappresentato dai mezzi presenti in cantiere.

4.1 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI CANTIERE

Scopo
Consentire a ciascuna persona di conoscere le regole vigenti in cantiere per ridurre i rischi di investimento.

Contenuti
Le attività di informazione e formazione devono essere rivolte a tutto il personale di cantiere e devono riguardare almeno i seguenti aspetti:
- identificazione dei referenti operativi;
- regole relative alle viabilità in cantiere;
- regole relative agli indumenti ad alta visibilità;
- rischi connessi alle fasi lavorative in corso;
- norme in caso di non conformità, emergenze e imprevisti.

Modalità
Le informazioni devono essere fornite nella maniera ritenuta più efficace, tenuto conto delle conoscenze dei destinatari e dell’organizzazione del cantiere.
Le attività di formazione devono essere debitamente documentate (nomi dei partecipanti, contenuti, durata, docenti, modalità di effettuazione, verifiche di apprendimento).
L’informazione di altre persone che entrano in cantiere va effettuata prima del loro accesso in aree a rischio.

Tempistica
L’informazione e la formazione dei lavoratori devono essere effettuate prima del loro primo accesso in cantiere ed essere aggiornate a seguito di cambiamenti che coinvolgano anche aspetti di sicurezza (avvicendamento referenti operativi, modifica delle regole, ecc).
Devono inoltre essere ripetute con la necessaria periodicità, scelta in modo da garantire che il personale mantenga nel tempo le competenze acquisite, anche in relazione ad eventuali comportamenti scorretti riscontrati durante l’attività lavorativa.

Riferimenti
D.Lgs 81/08, art. 15, c. 1, lettera n), o), p), q), r); art. 43, c. 1, lettera c); artt. 36 e 37
Accordo Conferenza Stato-Regioni 21 dicembre 2011

4.2 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI CONDUCENTI DI MEZZI

Scopo
Consentire a ciascun conducente di mezzi di conoscere:
- i rischi per sé e per gli altri lavoratori conseguenti all’uso del mezzo;
- le misure di prevenzione e protezione individuate per ciascun cantiere.
Per i mezzi/attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’art. 73, c. 5, D.Lgs 81/08, l’individuazione delle specifiche attrezzature, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, si rinvia all’Accordo Conferenza Stato – Regioni del 22 febbraio 2012.

Contenuti
Le attività di informazione, formazione e addestramento rivolte ai conducenti devono riguardare almeno i seguenti ambiti.
Aspetti relativi al mezzo e alla mansione:
- uso del mezzo;
- controlli da effettuare sul mezzo e sull’area di lavoro prima dell’utilizzo: buona visibilità attraverso i finestrini e gli specchietti, efficienza freni, luci e dispositivi acustici, ecc.;
- manutenzione del mezzo: tipi di interventi, periodicità, compiti demandati al conducente e compiti demandanti all’officina, registrazioni;
- modalità di trasmissione delle informazioni tra conducenti del mezzo ed officina;
- conoscenza del libretto di uso e manutenzione;
- utilizzo dei DPI;
- dispositivi di sicurezza disponibili sul mezzo e loro funzione: cintura di sicurezza, lampeggianti, ecc.
Aspetti relativi all’area di lavoro:
- identificazione dei referenti operativi;
- regole di utilizzo dei mezzi operanti in cantiere (limiti di velocità, regole di accesso, regole per il parcheggio, regole per la circolazione, ecc.);
- rischi connessi alle fasi lavorative in corso;
- caratteristiche delle vie di circolazione;
- norme in caso di non conformità, emergenze e imprevisti.

Modalità
Le informazioni devono essere fornite nella maniera ritenuta più efficace, tenuto conto delle conoscenze del personale e dell’organizzazione del cantiere.
La formazione deve prevedere anche specifici momenti di addestramento ed esercitazione per gli argomenti che lo richiedono (uso del mezzo, uso degli allestimenti di sicurezza, ecc.).
Per i conducenti sprovvisti di patente corrispondente al tipo di mezzo condotto, l’addestramento alla guida deve essere effettuato con modalità e con durata idonea.
Le attività di formazione e addestramento devono essere debitamente documentate (nomi dei partecipanti, contenuti, durata, docenti, modalità di effettuazione, verifiche di apprendimento).

Tempistica
L’informazione, la formazione e l’addestramento dei conducenti devono essere effettuate prima del loro primo accesso in cantiere o in occasione del cambio di mansione ed essere aggiornate a seguito di cambiamenti che coinvolgano anche aspetti di sicurezza (sostituzione del mezzo, avvicendamento referenti operativi, modifica delle vie di transito, ecc).
Devono inoltre essere ripetute con la necessaria periodicità, scelta in modo da garantire che il personale mantenga nel tempo le competenze acquisite, anche in relazione ad eventuali comportamenti scorretti riscontrati durante l’attività lavorativa.

Riferimenti
D.Lgs 81/08, art. 15, c.1, lettera n), o), p), q), r); art. 43 c. 1, lettera c); artt. 36 e 37
Accordo Conferenza Stato-Regioni 21 dicembre 2011
Accordo Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012.

5 CONTROLLI SANITARI DEI CONDUCENTI DI MEZZI

Scopo
Adibire i lavoratori addetti ad attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi, di cui all’Intesa Stato Regioni (del 16/03/2007 e del 30/10/2007), soltanto dopo aver verificato l’idoneità in relazione all’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, oltre alla verifica di non assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.

Descrizione e caratteristiche
L’art. 41 comma 4 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, è altresì finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
In particolare quindi, le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi, ai fini della presente Nota, possono essere inquadrate in:
• a) mansioni inerenti attività di trasporto
- addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E;
- addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
• b) addetto e responsabile della detenzione e trasporto (eventualmente anche produzione, confezionamento, vendita) di esplosivi;
• c) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.
Le aziende dovranno aggiornare il documento di valutazione dei rischi individuando le mansioni a rischio e, nel rispetto delle procedure indicate dalla vigente norma regionale, sottoporre a sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica a cura del medico competente, i lavoratori che rientrano nelle predette attività lavorative e mansioni.

Riferimenti
D.Lgs. 81/08, art. 41, c. 4
Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006 in materia di individuazione mansioni a rischio
Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007 (Provvedimento n. 99/cu 30/10/07) in materia di accertamento assenza di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio
Accordo Stato Regioni del 18 settembre 2008 in merito alle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza
DGR Marche n. 603 del 14/04/2009.


6 COORDINAMENTO E COOPERAZIONE FRA LE IMPRESE

Nella realizzazione dell’opera i lavori sono suddivisi tra più imprese. In tali casi, oltre ai rischi propri delle singole lavorazioni, vi sono i “rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese”, che, come tali, devono essere oggetto di particolare valutazione e di specifiche azioni di coordinamento fra le imprese.
La normativa di riferimento è rappresentata dal Titolo IV e dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni, che impongono precisi obblighi di coordinamento e cooperazione alle diverse imprese coinvolte.
Nelle indicazioni che seguono sono trattate solo quelle tematiche che riguardano direttamente i rischi connessi alla gestione dei mezzi, senza entrare negli aspetti generali del rapporto fra le diverse imprese.

Scopo

Ai fini della sicurezza connessa all’uso dei mezzi, garantire:
- l’idoneità delle imprese subappaltatrici operanti in cantiere (organizzazione, personale e mezzi);
- l’adeguatezza alle esigenze di tali imprese delle misure predisposte in cantiere.

Descrizione e caratteristiche
Il committente (o il responsabile dei lavori), come anche le imprese affidatarie ed esecutrici, secondo le specifiche responsabilità ed obblighi, devono tener conto della presenza delle altre imprese già in sede di stesura, aggiornamento, verifica del PSC/POS.
A seguito di specifica valutazione dei rischi e della definizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella presente Nota, devono essere stabiliti almeno:
- i requisiti minimi richiesti per i mezzi e le imprese ai fini della sicurezza sia dei conducenti sia dell’altro personale operante in cantiere (idoneità dei mezzi, allestimenti di sicurezza, organizzazione dell’impresa, numero minimo di autisti rapportato al lavoro richiesto, DPI, formazione, ecc.);
- le modalità di controllo dei requisiti stabiliti, sia in sede di affidamento lavori sia in sede di esecuzione degli stessi, e la gestione delle inadempienze (verifica dei requisiti essenziali dei mezzi prima dell’ingresso in cantiere e in corso d’opera, verifica delle modalità di manutenzione dei mezzi, verifica dell’idoneità degli operatori, verifica dei turni di lavoro, contestazione delle inadempienze, casi di sospensione dell’attività, ecc.);
- le informazioni utili ai fini della sicurezza da acquisire/fornire (nomi dei referenti delle singole imprese; numero, ingombro e massa dei mezzi; requisiti e procedure per le vie di transito e le aree di manovra; procedure di esercizio dei mezzi; necessità manutentive; ecc.);
- i compiti delle diverse imprese, sia esecutrici che affidatarie, in merito a: predisposizione degli apprestamenti, controlli e manutenzioni, formazione, vigilanza.

Riferimenti
D. Lgs 81/08, Titolo IV
D. Lgs 81/08, art. 26.


Le indicazioni fornite, pur trovando origine dai problemi riscontrati durante i lavori relativi alla realizzazione delle Grandi Opere infrastrutturali, trovano applicazione in cantieri che presentano le stesse problematiche.

INDICE

1 INTRODUZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE
2 CARATTERISTICHE DEI MEZZI CHE OPERANO IN CANTIERE
2.1 SEGNALATORE LUMINOSO LAMPEGGIANTE
2.2 DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE, DI SEGNALAZIONE E DI POSIZIONE LUMINOSI
2.3 CATADIOTTRI E PANNELLI DI SEGNALAZIONE RETRORIFLETTENTI E FLUORESCENTI
2.4 SEGNALATORE ACUSTICO (CLACSON)
2.5 AVVISATORE ACUSTICO DI RETROMARCIA
2.6 RETROVISORI E SPECCHI
2.7 TERGICRISTALLI, LAVACRISTALLI E SISTEMI DI SBRINAMENTO
2.8 DISPOSITIVI A TELECAMERA E MONITOR PER LA VISIONE INDIRETTA
2.9 ALLESTIMENTI PARTICOLARI PER AUTOBETONIERE
2.9.1 ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DI SCARICO
2.9.2 POSTAZIONE SOPRAELEVATA DI COMANDO SCARICO CALCESTRUZZO
2.10 MANUTENZIONE DEI MEZZI
3 ORGANIZZAZIONE DELL' AREA DI CANTIERE
3.1 SEPARAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DA QUELLI DEI MEZZI
3.2 LUOGHI DI LAVORO SITUATI IN PROSSIMITÀ DI STRADE E AUTOSTRADE IN ESERCIZIO
3.3 LUOGHI DI LAVORO SITUATI IN PROSSIMITÀ DI LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO
3.4 CARATTERISTICHE DELLE PISTE CARRABILI
3.5 LUOGHI DI LAVORO IN SOTTERRANEO 3.5.1 VIABILITA’ 3.5.2 MISURE PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO NELL’IMPIEGO DEI MEZZI
3.5.2.1 TRAINO DEI MEZZI IN AVARIA
3.5.2.2 CRITERI PER IL PARCHEGGIO DEI MEZZI
3.6 ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA
3.6.1 ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA
3.7 MANUTENZIONE
4 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
4.1 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI CANTIERE
4.2 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI CONDUCENTI DI MEZZI
5 CONTROLLI SANITARI DEI CONDUCENTI DI MEZZI
6 COORDINAMENTO E COOPERAZIONE FRA LE IMPRESE