Tipologia: CCNL
Data firma: 27 gennaio 1949
Validità: 01.10.1948 - 31.05.1951
Parti: Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell’abbigliamento su misura, Pellicciai, Modisterie e Modellisti, Sindacato Provinciale Industriali dell’Abbigliamento dell’Unione Industriali della Provincia di Torino e Fila, Fuilla
Settori: Tessili, Confezioni su misura, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie degli impiegati.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 14. - Pagamento della retribuzione.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Alloggio.
Art. 19. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Assenze e permessi.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 25. - Aspettativa.
Art. 26. - Regolamenti e norme aziendali.
Art. 27. - Commissioni interne e delegati d’impresa.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Trasferte.
Art. 30. - Trasferimenti.
Art. 31. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 32. - Tutela della maternità.
Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 38. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 39. - Previdenza.
Art. 40. - Cessione, trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 41. - Certificato di lavoro.
Art. 42. - Reclami e controversie.
Art. 43. - Collegi tecnici.
Art. 44. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 46. - Disposizioni Generali.
Art. 47. - Decorrenza e durata.
Note illustrative del contratto collettivo nazionale di lavoro degli impiegati addetti alla industria delle confezioni su misura

Contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura, 27 gennaio 1949

In Milano, tra il Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell’abbigliamento su misura, Pellicciai, Modisterie e Modellisti […], il Sindacato Provinciale Industriali dell’Abbigliamento dell’Unione Industriali della Provincia di Torino […] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Fila) […], con l’intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali […] e la Federazione Unitaria Italiana Liberi Lavoratori dell’Abbigliamento (Fuilla) […], rappresentanza dei Liberi Sindacati Provinciali di Milano […] e di Torino […], è stato concluso il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali di confezioni su misura situate nel territorio di competenza dei Sindacati stipulanti.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[…]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e all’indennità di anzianità.
[…]

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione. […]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la relativa durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l’orario massimo normale di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
[…]
L’orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l’impiegato nel pomeriggio del sabato.
Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche produttive delle industrie delle confezioni in serie, e limitatamente agli impiegati il cui lavoro è strettamente connesso con quello degli operai, si ammette che, qualora sia richiesta agli operai una prestazione lavorativa nel pomeriggio del sabato, anche gli impiegati di cui trattasi possano recuperare le ore di lavoro eventualmente non effettuate nei periodi di stasi prestando la loro opera nel pomeriggio del sabato per non più di 4 ore e comunque senza sorpassare nel complesso i limiti normali dell’orario di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all’impiegato un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell’art. 9 del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21,30 e le ore 6,30.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nei giorni festivi previsti dall’articolo 11 del presente contratto.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non è dovuta agli impiegati adibiti al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo deve essere richiesto od autorizzato.
[…]

Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorità sanitarie locali.

Art. 21. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a:
giorni 15 di calendario in caso di anzianità fino a 2 anni;
giorni 20 di calendario in caso di anzianità da oltre 2 anni sino a 10 anni;
giorni 25 di calendario in caso di anzianità da oltre 10 anni sino a 20 anni;
giorni 30 di calendario in caso di anzianità di oltre 20 anni.
[…]

Art. 26. - Regolamenti e norme aziendali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dall’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiego dal presente contratto o dalle norme dei vigenti concordati interconfederali in quanto applicabili agli impiegati disciplinati dal presente contratto, nonché dalle norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme aziendali, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnato, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Art. 27. - Commissioni interne e delegati d’impresa.
Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati d’impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 32. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della maternità, nel caso di gravidanza, di puerperio e di necessità di provvedere alle cure dell’infante, l’impiegata potrà assentarsi dal lavoro due mesi prima della data presunta per il parto e sino a sei mesi dopo il parto, fermi sempre i termini di astensione obbligatoria dal lavoro fissati dalla legge stessa.
Durante il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, l’azienda conserverà il posto all’impiegata e le corrisponderà l’intera retribuzione mensile per i primi quattro mesi e la metà della retribuzione mensile per altri due mesi, fatta deduzione di quanto essa eventualmente percepirà per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
[…]
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale (di legge o di contratto) più favorevoli all’impiegata, il trattamento di cui al presente articolo sarà assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sarà disposto con dette norme.

Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 42. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne o dei Delegati d’impresa, previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per i interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 46. - Disposizioni Generali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto d’impiego nelle aziende industriali.
[…]