Tribunale di Palermo, Sez. 1, 20 giugno 2012 - Reati relativi alla sicurezza sul lavoro ed esclusione delle parti civili


 

 

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE I PENALE




Il Giudice, dr.ssa Luciana Caselli,
sentite le parti all'udienza del 06/06/2012 e l'Avv. Alberto Sbacchi all'odierna udienza;
a scioglimento della riserva:
decidendo sulla richiesta formulata dalla Difesa degli imputati

Osserva


I) Richiesta di esclusione della parte civile INAIL (costituitasi alla udienza preliminare)
La richiesta è volta a fare valere la carenza di legittimazione dell'ente suddetto a costituirsi parte civile, in quanto, nella prospettazione difensiva, la disciplina prevista dagli artt. 185 cp. e 74 cpp. non consente all'INAIL di esercitare l'azione di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124, per le prestazioni previdenziali erogate in via diretta e/o a favore dei lavoratori ovvero dei loro superstiti (parti offese dei reati in contestazione), in quanto il suddetto danno non sarebbe direttamente causato dai fatti reato per cui si procede.

Al riguardo, va detto, in primo luogo, che non vi è dubbio alcuno in ordine al rapporto causale esistente tra i reati oggetto del presente processo ed i danni patiti dal'INAIL, ente che, per espressa disposizione di legge, è obbligato a corrispondere al lavoratore le prestazioni previdenziali del caso, nell'ipotesi di infortunio sul luogo di lavoro o di malattia professionale, pur se imputabili al datore di lavoro.
Ciò posto, è sufficiente, inoltre, osservare che. secondo un recente orientamento della Suprema Corte, a cui si aderisce, in caso di esercizio dell'azione penale per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, l'INAIL è legittimato a costituirsi parte civile e ad esercitare nel procedimento penale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato.

In particolare, la Suprema Corte ha fondato il proprio convincimento sulla disposizione di cui all'art. 2 della Legge n. 123 del 2007, che ha imposto al P.M. di informare l'INAIL dell'avvenuto esercizio della azione penale '"in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative ali 'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale" e ciò "ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso ". Secondo il Supremo Collegio, dunque, l'avviso che il P.M. è tenuto a dare è da interpretare come finalizzato, non solo a rendere più agevole il compito dell'istituto de quo di venire a conoscenza degli incidenti verificatisi su tutto il territorio nazionale, ma anche a consentire allo stesso di esercitare a propria scelta l'azione civile, di risarcimento o di regresso, nel processo penale ovvero in sede civile secondo le regole del codice di rito. Tale interpretazione risponde ad evidenti ragioni di "semplificazione ed economia processuale" e consente di ricondurre il sistema di protezione del lavoratore, che l'ente persegue anche con l'azione di regresso, nell'ambito dei normali rapporti tra processo penale ed azione civile. Peraltro, secondo la Suprema Corte, l'interpretazione suddetta trova conferma nell'art. 61 della Legge n. 81/2008 - che al comma 1 riproduce l'art. 2 della Legge Delega n. 123/07 - e che al comma 2 stabilisce che le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro possono esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa: ebbene, tale norma conferma la diversa posizione che si è voluta riconoscere all'INAIL rispetto quindi agli altri soggetti menzionati dal citato co. 2 (cfr. Cass. pen., 09/01/08, n. 47374).


La richiesta di esclusione della parte civile INAIL è infondata e va respinta.



2) Richiesta di esclusione della parte civile FiOM (costituitasi alla udienza preliminare)
La richiesta è volta a fare valere, da un alto, l'inesistenza, nel caso di specie, di un danno proprio di tale associazione sindacale e. dall'altro, la mancanza di prova circa l'iscrizione alla associazione stessa dei lavoratori che rivestono la qualità di persone offese dai reati per cui si procede nell'ambito del presente processo.
Al riguardo, è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza più recente a cui si aderisce, è ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o di lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro delle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali (cfr. Cass. pen., 18/01/2010, n. 22558).
Inoltre, è pacifico (come ritenuto anche nella sentenza citata) ed è documentato (v. Statuto in atti, art. 2 n. 3), che l'associazione sindacale in questione persegue statutariamente il bene della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro attraverso un'azione costante di intervento e controllo nel processo produttivo nonché dell'ambiente di lavoro.
Peraltro, nella citata sentenza si osserva che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 81/2008, il sistema della rappresentanza sindacale è stato rafforzato con la previsione di tre tipologie di rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (a livello aziendale, territoriale o di comparto, e di sito produttivo), assicurando a costoro una specifica formazione.
Ciò posto, ritiene il Supremo Collegio veramente difficile che tale attribuzione di compiti e responsabilità non significhi, "per il sindacato che degli stessi abbia fatto uso, il riconoscimento ed al tempo stesso la conferma di una posizione tutelabile attraverso la costituzione di parte civile".
Ebbene, tanto premesso, non vi è dubbio che i reati per cui si procede relativi alla morte e/o alle lesioni patite dai lavoratori in dipendenza della violazione delle norme antinfortunistiche arrechino, in astratto, un danno diretto e quindi risarcibile anche alla associazione sindacale in questione.


La richiesta di estromissione della predetta parte civile è, pertanto, infondata e non merita accoglimento.

3) Richieste di esclusione delle seguenti parti civili: Lega Ambiente, WWF, Camera del Lavoro Medicina Democratica, Associazione Esposti Amianto e Associazione Esposti Amianto Italiana (A.LE.A.) Le richieste fanno valere la carenza di legittimazione delle parti civili citate per difetto di un collegamento diretto, concreto ed effettivo tra le associazioni in questione ed i fatti - reato per cui si procede, in mancanza, peraltro, della prova di un radicamento degli enti nel territorio in cui si è verificato l'evento, anche tramite sedi locali.
Al riguardo, va premesso, in punto di diritto, che, secondo l'ormai consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, le associazioni ambientalistiche sono legittimate a costituirsi parte civili nei procedimenti che offendono il bene ambientale, quando perseguano un interesse statutariamente previsto riconducibile ad un diritto costituzionalmente tutelato (come nel caso di specie il diritto alla salute) e concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto proprio lo scopo (cfr. Cass. pen., tra le altre. Cass. pen. 21/06/11 n. 34761, avuto riguardo all'associazione "Legambiente" in relazione al risarcimento del danno patrimoniale e morale per fattività concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo). Ciò vale anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06, che ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell'Ambiente: al riguardo, si osserva che la Suprema Corte ha affermato la legittimazione del WWF Italia a costituirsi parte civile, pur se al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale (mentre le associazioni ecologistiche non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica (cfr. Cass. pen., 11/02/2010. n. 14828).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, è documentato (v. statuti e documenti allegati agli atti di costituzione) che, tra gli scopi delle suddette associazioni, vi sia quello della tutela della salute dei lavoratori, attuato anche tramite molteplici attività culturali di carattere informativo; tali associazioni appaiono, peraltro, portatrici di un concreto collegamento con il territorio (tramite sedi ed iniziative locali) in cui si sono verificati i reati per cui si procede.

Le richieste in esame vanno quindi respinte.

Infine, per le ragioni esposte, in presenza dei presupposti di legge, va ammessa la costituzione di Camera del Lavoro Medicina Democratica e Associazione Italiana Esposti Amianto Italiana (A.I.E.A.) parti civili nel presente processo.

P.Q.M.


Respinge
le richieste in esame di esclusione delle parti civili avanzate dalla Difesa degli imputati;
Ammette
la costituzione come parte civile nel presente processo della "Onlus Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute" e della "'Associazione Italiana Esposti Amianto - A.I.E.A. Nazionale".

Palermo, 20 giugno 2012
Il Giudice


Letta e depositata il 20 giugno 2012