Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 23 luglio 2012
Parti: Confapi e Cgil, Cisl, Uil
Settori: PMI-Confapi
Fonte: UIL


Accordo interconfederale fra Confapi e Cgil, Cisl e Uil per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali

In data 23 luglio 2012, in Roma presso la sede di Confapi in via del Plebiscito n. 112, si sono riunite le seguenti parti: Confapi - confederazione italiana della piccola e media industria privata e Cgil - Confederazione generale italiana del lavoro, Cisl - Confederazione italiana sindacato lavoratori, Uil - Unione italiana del lavoro
Premesso che il sistema della bilateralità rappresenta, all’interno di un sistema di relazioni industriali orientato al dialogo ed alla partecipazione, una importante e qualificante risposta alle esigenze di una gestione condivisa dei servizi per i lavoratori e per le imprese;
Ritenuto opportuno avviare il coordinamento degli strumenti della bilateralità nella prospettiva di ottimizzarne la portata al servizio dei lavoratori e delle imprese;
Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
Atteso che, con il presente Accordo Interconfederale, le Parti intendono implementare e coordinare l'attività degli strumenti bilaterali operanti nell'ambito del sistema Confapi a favore dei lavoratori e delle PMI con riferimento alle problematiche connesse a:
- Interventi e servizi per lo sviluppo dell'apprendistato professionalizzante, dei welfare integrativo, del sostegno alla contrattazione settoriale e di secondo livello con il supporto di Enfea;.
- Formazione permanente, e continua riconducibile al Fapi;
- Previdenza Complementare riconducibile al Fondo Intercategoriale Fondapi;
- Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro riconducibile all'OPNC;
- Valorizzazione, nell'ambito della peculiare gestione settoriale, del sistema delie Casse edili- Edilcasse
- Sanità integrativa nell'ambito dello specifico Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa - Sanapi - da costituirsi nell'ambito di specifico Accordo Interconfederale.
Le Parti individuano in Enfea l'ente bilaterale deputato alla raccolta dei versamenti dovuti dalle imprese per l'attivazione ed il sostegno finanziario al Fondo Sostegno al Reddito, agli strumenti bilaterali in materia di apprendistato, di Osservatorio della contrattazione svolta dalle Parti, di Osservatorio del lavoro e sue articolazioni settoriali e territoriali, di welfare integrativo contrattuale e ogni altra ulteriore attività concordata dalie Parti firmatarie. A tal proposito Enfea si doterà di una gestione amministrativa costituita
da singoli Fondi a gestione separata per singola attività, adottando appositi regolamenti di funzionamento degli stessi al fine di realizzare ottimali condizioni di funzionamento dei vari filoni di attività individuati.
In relazione alle richiamate funzioni, con il presente Accordo Interconfederale, le Parti istituiscono presso Enfea il "Fondo Sviluppo Bilateralità PMI Confapi", d'ora innanzi definito "Fondo Bilateralità" la cui amministrazione è affidata agii organi di amministrazione di Enfea nell'ambito di apposite Gestioni Separate la cui regolamentazione viene indicata dalle Parti con apposita Intesa Applicativa del presente Accordo Interconfederale. il Fondo Bilateralità sarà alimentato da:
a) versamenti delle imprese in ottemperanza ai dispositivi del presente Accordo Interconfederale nella misura e con le modalità da definirsi nelle intese applicative;
b) versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dal presente Accordo Interconfederale;
c) ogni altro versamento individuato dalle Parti Sociali per lo sviluppo degli interventi definiti di comune accordo fra le stesse;
La contrattazione nazionale di categoria potrà prevedere inoltre eventuali ulteriori versamenti a carico delle imprese ad integrazione dei servizi resi ai lavoratori e alle imprese.
Le Parti con il presente Accordo intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo dei servizi erogati dagli strumenti bilaterali e a tale scopo istituiscono presso Enfea l'"Osservatorio della contrattazione e del lavoro" composto in forma paritetica e bilaterale da due rappresentanti per ciascuna parte sindacale e da un corrispondente numero di rappresentanti per la parte datoriale e che si articolerà su tre linee di intervento rispettivamente riconducibili:
a) all'Osservatorio del lavoro nelle PMI,
b) all'Osservatorio contrattuale,
c) all'Osservatorio della bilateralità.
Con il presente Accordo Interconfederale le Parti ribadiscono il valore strumentale e di servizio degli enti bilaterali operanti a favore dei lavoratori e delle PMI operanti nel sistema Confapi e, a tal proposito, convengono sulla opportunità di garantire la massima cooperazione tra gli stessi in una prospettiva di razionalizzazione delle funzioni e di economicità di gestione, fatta salva comunque la specifica attività dei singoli Comitati di monitoraggio e indirizzo costituiti dalle Parti istitutive dei singoli Enti- In questo contesto è istituito e opererà presso Enfea il "Comitato di coordinamento degli enti bilaterali" istituiti nell'ambito dei sistema di rappresentanza Confapi.
Al Comitato di Coordinamento parteciperanno:
- un rappresentante di ogni organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo ed un corrispondente numero di rappresentanti espressi da Confapi;
- i presidenti e i vice presidenti, o loro delegati, degli enti bilaterali Fapi, Fondapi, Enfea, Sanapi, nonché i coordinatori dell'OPNC e di ogni altro ente bilaterale operante a livello nazionale e riconducibile alla rappresentanza Confapi - Cgil, Cisl, Uil
In questo quadro con il presente Accordo Interconfederale le Parti convengono che per meglio rispondere alle esigenze organizzative e logistiche dell'attività svolta da Enfea e dagli organismi operanti presso lo stesso, l'ente si strutturi su scala nazionale garantendo una presenza regionale mediante articolazioni e/o Enti Bilaterali Regionali costituiti in forma paritetica e bilaterale e dotati di sportelli operativi utilizzando la rete organizzativa espressione delle Parti Sociali.
Per il funzionamento delle Articolazioni Regionali e/o degli Enti Bilaterali Regionali di Enfea e degli sportelli territoriali le Parti convengono che l'organo amministrativo di Enfea adotti uno schema dì convenzione, condiviso dalle Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale e da sottoscriversi fra Enfea e soggetti attuatori degli interventi.
Le Parti sociali firmatarie del presente Accordo dovranno altresì attivare e sottoscrivere apposita convenzione con l'Inps per la definizione delle modalità di incasso delle quote da versare a cura delle imprese che applicano i CCNL del sistema Confapi a seguito del recepimento delle presenti intese.
Nella prospettiva di un avvio e consolidamento del sistema bilaterale per la gestione degli interventi di cui al presente Accordo Interconfederale e delle intese che ne deriveranno, le Parti convengono di avviare una operatività degli strumenti bilaterali di cui ai presente Accordo interconfederale in due fasi di cui, la prima, di avvio e finalizzata alla sperimentazione del nuovo sistema di bilateralità sarà gestita dalle Parti Nazionali a livello Interconfederale e la fase successiva, da avviarsi non oltre il 31.12.2014 sarà finalizzata al consolidamento e sviluppo del sistema bilaterale mediante decentramento organizzativo, amministrativo e funzionale avendo cura di garantire ¡1 massimo coinvolgimento e partecipazione dei livelli territoriali e settoriali di rappresentanza delle Parti stesse.
In questa prospettiva e Parti convengono di procedere entro il 31.12.2013 ad una verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente Accordo Interconfederale al fine di adottare ogni utile azione per garantire la puntuale realizzazione delle attività programmate.
Le predette due fasi si realizzeranno sulla base del programma operativo nonché sulle risorse da destinare allo sviluppo delle attività bilaterali definite dalle Parti con apposita Intesa applicativa da sottoscriversi entro il 31.12.2012 garantendo la salvaguardia della peculiarità del sistema delle casse edili.
A tal proposito Enfea adotterà i necessari provvedimenti per procedere quanto prima ad apportare le modifiche statutarie necessarie a rendere operative le presenti intese.
Considerata inoltre la complessità delle problematiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato dei lavoro in una prospettiva di crescita" le Parti convengono di procedere ad un approfondimento rispetto ai possibili riflessi sul modello di bilateralità al fine di definire una soluzione operativa entro il 31.12.2012.
Le Parti si impegnano a far recepire il presente Accordo Interconfederale e le Intese applicative che ne conseguono nei contratti nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni espressione delle Parti stesse entro il 31.01.2013.
In modo particolare i CCNL faranno propri i seguenti ultimi quattro capoversi:
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro.
2. I trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte te imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti.
3. A far data dal recepimento nei singoli CCNL dei contenuti del presente Accordo interconfederale, le imprese dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo nella misura stabilita dall'intesa attuativa del presente Accordo che sarà recepita dai singoli CCNL.
4. Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l'elemento retributivo di cui ai punto 3 è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato.