Tipologia: CCNL
Data firma: 6 maggio 1949
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1950
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi-Confindustria e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti Affini-Cgil, Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi Ceramica-Lcgil
Settori: Chimici, Ceramica, ecc., Equiparati, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Criteri di appartenenza.
Art. 3. - Criteri per l’assegnazione alle categorie.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica speciale (già equiparati).
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Festività.
Art. 9. - Elementi della retribuzione.
Art. 10. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione di lavoro.
Art. 11. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 16. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 18. - Indennità dì anzianità in caso di dimissioni.
Art. 19. - Commissioni interne.
Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Art. 21. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale normativo di lavoro da valere per gli appartenenti alle categorie speciali (già equiparati) nelle industrie della ceramica, dei refrattari, del grès e delle terrecotte, 6 maggio 1949

In Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi […], con l’intervento, in rappresentanza delle Aziende Industriali […], e […] dell’Associazione Industriale Lombarda, con l’assistenza della Confederazione Generale dell'industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti Affini - Sindacato Nazionale Ceramisti […], con l’intervento della Delegazione dei Lavoratori […], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro […] e la Federazione Italiana Liberi Lavoratori Vetro Abrasivi Ceramica […], con l’assistenza della Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro […], è stato stipulato il presente Contratto collettivo normativo nazionale di lavoro a valere per gli appartenenti alle categorie speciali (ex-equiparati) nelle industrie della ceramica, dei refrattari, del grès e delle terrecotte.

Art. 2. - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con abituale continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti stabiliti dalla legge ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato nelle festività di cui all’articolo 8.
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.

Art. 13. - Ferie.
Il lavoratore che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo per ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
- giorni 15 di calendario per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- giorni 20 di calendario per gli aventi anzianità di servizio oltre i 5 e fino a 10 anni compiuti;
- giorni 25 di calendario per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 e fino ai 22 anni compiuti;
- giorni 30 di calendario per gli aventi anzianità di servizio oltre i 22 anni compiuti.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[…]

Art. 19. - Commissioni interne.
I compiti delle commissioni interne o del delegato di impresa sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.

Art. 20. - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nel contratto operai del 14 febbraio 1949, ad eccezione di quelle relative agli articoli 8, 14, 15, 29, 41, 50.