Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 agosto 2012, n. 13956 - Mesotelioma pleurico contratto per esposizione ad amianto


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis), (Omissis), elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

A.M.T. - (Omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 760/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/11/2009, r.g.n. 101/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2012 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



1. La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza n. 760 del 27 novembre 2009, rigettava l'impugnazione proposta da (Omissis) e (Omissis), nei confronti dell'A.M.T. (Omissis), avverso la sentenza n. 1584/08 del Tribunale di Genova.

2. (Omissis) e (Omissis) avevano convenuto, dinanzi al suddetto Tribunale, l'A.M.T. chiedendo all'A.G. che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al decesso del loro congiunto (Omissis). Quest'ultimo era venuto a mancare nell'(Omissis), a causa di un mesotelioma pleurico contratto per esposizione ad amianto, cui era stato sottoposto nel corso della lunga attività lavorativa svolta, come meccanico motorista, alle dipendenze della suddetta Azienda, e diagnosticato nel febbraio 2003.

2.1. Il Tribunale respingeva la domanda.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorrono (Omissis) e (Omissis), prospettando due motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso l'A.M.T. (Omissis) spa, chiedendo dichiararsi inammissibile o non fondato il ricorso, anche alla luce della ricognizione normativa nazionale sovranazionale.

 

Diritto



1. è opportuno, in via preliminare, chiarire che in sede di appello non era in discussione il fatto, accertato dal CTU e affermato dal Tribunale, che la morte del (Omissis) era avvenuta a causa di un mesotelioma pleurico a sua volta provocato dall'esposizione ad amianto cui lo stesso era stato sottoposto nel corso della propria attività lavorativa di meccanico presso la (Omissis) di (Omissis).

L'appello, infatti verteva sui seguenti due punti della statuizione del Tribunale.

1.1. Il primo punto, consistente nell'affermazione che non poteva escludersi che la malattia fosse stata contratta dal (Omissis) negli anni 50;

1.2. Il secondo, consistente nell'affermazione che a quell'epoca, considerato lo stato delle conoscenze scientifiche a riguardo, non esisteva nessun obbligo datoriale di dotare l'ambiente di lavoro e i dipendenti di misure di sicurezza volte a contrastare i rischi connessi all'esposizione ad amianto, si' che nella fattispecie non sarebbe possibile affermare la responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c..

2. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione proposta in ordine alle suddette statuizioni.

2.1.Con riguardo al primo punto la motivazione della sentenza si articola nei seguenti passaggi:

l'onere di provare l'obbligazione di sicurezza ex articolo 2087 c.c. grava sul lavoratore (eredi), l'individuazione degli obblighi specifici di sicurezza, che si assumono violati, non può prescindere dalla individuazione del momento storico di insorgenza della malattia, in quanto occorre tenere conto delle conoscenze scientifiche in materia, il lavoratore dunque deve provare che la malattia sia stata contratta in un momento storico in cui si potevano adottare misure specifiche di prevenzione, l'avere il Tribunale considerato la data più risalente nell'arco temporale in cui poteva collocarsi la malattia (latenza di 35-40 anni e una deviazione di 12 anni da tale media), risponde all'esigenza di porre tale incertezza a carico di chi era tenuto alla prova.

2.2. Con riguardo al secondo motivo d'appello, l'iter argomentativo è il seguente:

se anche è vero che il rischio di malattie polmonari connesso all'inalazioni di polveri era noto sin dalla prima metà del secolo scorso (Legge n. 455 del 1943 che inseriva l'asbestosi tra le malattie professionali), gli obblighi di sicurezza imposti, anche se osservati, non sarebbero stati idonei a prevenire il mesotelioma (la cessazione dell'uso dell'amianto nella produzione veniva sancito dalla Legge n. 257 del 1992), gli appellanti non avevano provato il nesso di causalità tra l'omissione delle misure di sicurezza all'epoca vigenti per la prevenzione delle malattie connesse alle polveri aerodisperse, e la morte del loro congiunto (e cioè che la predisposizione di strumenti di aspirazione e raccolta delle polveri sarebbe stata sufficiente ad evitare la malattia).

2.3. Va premesso che le eccezioni ritualmente proposte implicitamente assorbite dalla pronuncia di rigetto in entrambi i gradi di giudizio (cfr. controricorso in ordine a domanda iure proprio risarcimento danno morale) non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, non essendo intervenuta in ordine alle stesse statuizione del giudice di merito.

3. Con il primo motivo del ricorso per cassazione è prospettato vizio di motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, con riguardo a più punti relativi al tempo dell'esposizione all'amianto, agli obblighi di protezione e alle misure di prevenzione, all'insorgenza della malattia.

3.1. Con il secondo motivo d'impugnazione, è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova (articolo 2697 c.c.), in relazione agli articoli 1218 e 2087 c.c..

Assumono i ricorrenti che la Corte d'Appello ha posto a carico degli stessi l'onere di provare che la predisposizione di strumenti aspirazioni e raccolta delle polveri sarebbe stata sufficiente ad evitare la malattia, precisando che si trattava di cosa tutt'altro che scontata ed è anzi inverosimile, attese le caratteristiche della malattia stessa.

3.2. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione di norme di diritto: errata interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 21, del Regio Decreto n. 530 del 1927, articolo 17, dell'articolo 2087 c.c..

I ricorrenti censurano la decisione in questione per avere ritenuto che le misure di cui alle suddette disposizioni non avrebbero eliminato il rischio specifico per il lavoratore di venire a contatto con fibre di amianto.

3.3. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione dei principi in materia di accertamento del nesso causale tra condotta ed evento (prova del nesso causale fra omissione ed evento nella responsabilità civile - articoli 40 e 41 c.p.c.).

4.1 suddetti motivi da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di problematiche strettamente connesse, risultano infondati e pertanto il ricorso va rigettato.

4.1.Come questa Corte ha avuto, più volte, modo di affermare, con orientamento al quale intende dare continuità, con una serie di pronunce intervenute successivamente alla giurisprudenza non recente richiamata nella sentenza d'appello (Cass., n. 3162 del 2002), ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex articolo 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio per evitare il danno (Cass., n. 3786 del 2009, n. 21590 del 2008, n. 9817 del 2008, n. 2491 de 2008).

Tale principio, con riguardo alla lavorazione dell'amianto, trova la seguente significativa specificazione: la responsabilità dell'imprenditore ex articolo 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass., n. 644 del 2005).

Devono essere disattese, dunque, le argomentazioni che parte controricorrente fa discendere dalla ricostruzione del quadro normativo nazionale e sovranazionale in materia.

Nella fattispecie in esame, non è controverso tra le parti il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale, dal momento che la stessa Corte d'Appello nella premessa della motivazione da atto che come accertato dal CTU la morte del (Omissis) era dovuta all'esposizione ad amianto nel corso dell'attività lavorativa.

Dunque, quanto spettava al lavoratore ed agli eredi di provare era provato e, dunque, veniva in rilievo l'onere, a carico del datore di lavoro, che il danno era dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

Certo, a tal fine, assume rilievo la determinazione del tempo di insorgenza della malattia, dal momento che l'articolo 2087 c.c., come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone comunque al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonchè tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato (cfr., Cass., n. 20142 del 2010 e Cass., n. 644 del 2005 già sopra richiamata), ma la Corte d'Appello erra nel ritenere che la prova in merito fosse a carico del lavoratore e degli eredi, e che, di conseguenza, il Tribunale correttamente aveva risolto a svantaggio di questi ultimi l'incertezza in merito, sul presupposto non corretto, per le ragioni sopra esposte, che è il lavoratore a dover provare, tout court, l'omissione delle misure di sicurezza.

5. L'esame della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso sollecitano ulteriori considerazioni sotto un distinto versante.

Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 581 del 2008, ha affermato, con profili qui d'interesse, anche se pronunciata in diversa fattispecie per la teoria della regolarità causale, ampiamente utilizzata anche negli ordinamenti di common law, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. Sulle modalità con le quali si deve compiere il giudizio di adeguatezza, se cioè con valutazione ex ante, al momento della condotta, o ex post, al momento del verificarsi delle conseguenze dannose, si è interrogata la dottrina tedesca ben più di quella italiana, giungendo alle prevalenti conclusioni secondo le quali la valutazione della prevedibilità obiettiva deve compiersi ex ante, nel momento in cui la condotta è stata posta in essere, operandosi una "prognosi postuma", nel senso che si deve accertare se, al momento in cui è avvenuta l'azione, era del tutto imprevedibile che ne sarebbe potuta discendere una data conseguenza. La teoria della regolarità causale, pur essendo la più seguita dalla giurisprudenza, sia civile che penale, non è andata esente da critiche da parte della dottrina italiana, che non ha mancato di sottolineare che il giudizio di causalità adeguata, ove venisse compiuto con valutazione ex ante verrebbe a coincidere con il giudizio di accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo. Ma la censura non pare condivisibile, in quanto tale prevedibilità obbiettiva va esaminata in astratto e non in concreto ed il metro di valutazione da adottare non è quello della conoscenza dell'uomo medio ma delle migliori conoscenze scientifiche del momento (poichè non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale). In altri termini ciò che rileva è che l'evento sia prevedibile non da parte dell'agente, ma (per cosi' dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Il principio della regolarità causale diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento ed evento dannoso (nesso causale) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale andrà più propriamente ad iscriversi entro l'elemento soggettivo (la colpevolezza) dell'illecito. Inoltre se l'accertamento della prevedibilità dell'evento, ai fini della regolarità causale fosse effettuato ex post, il nesso causale sarebbe rimesso alla variabile del tempo intercorrente tra il fatto dannoso ed il suo accertamento, nel senso che quanto maggiore è quel tempo tanto maggiore è la possibilità di sviluppo delle conoscenze scientifiche e quindi dell'accertamento positivo del nesso causale (con la conseguenza illogica che della lunghezza del processo, segnatamente nelle fattispecie a responsabilità oggettiva, potrebbe giovarsi l'attore, sul quale grava l'onere della prova del nesso causale).

5.1. I giudici di legittimità nella decisione sopra richiamata - che è opportuno precisare riguarda una fattispecie attinente alla individuazione della responsabilità del Ministero della Salute per omissione di controlli atti a prevenire l'infezione da virus HBC (epatite b), HIV e HCV (epatite C) - hanno anche precisato, in altro passo motivazionale, che non poteva farsi alcuna distinzione, al fine di accertare la suddetta responsabilità del Ministero, sulla base da parte della medicina e del mondo scientifico della conoscenza della natura del virus HBC rispetto a quello più insidioso del virus HCV e, conseguentemente, pure delle metodiche necessarie per evitare il pericolo di contagio di ciascun virus dal momento che esso non costituisce un evento autonomo e diverso ma solo una forma di manifestazioni patogeni dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati da sangue infetto (cfr. ancora in motivazione : Cass., Sez. Un., n. 581 del 2008).

6. Le riportate statuizioni della Corte di Cassazione portano ad individuare i criteri validi per accertare il nesso di causalità tra condotta (attiva o passiva) e l'evento dannoso, e valgono anche alla stregua dell'articolo 2087 c.c. a rafforzare la tutela del diritto del cittadino alla propria integrità psico-fisica - in ragione di un diritto, quale quello alla salute, a copertura costituzionale - perchè ricollegano il doveroso apprestamento delle cautele e delle misure da prendere in funzione non della specifica conoscenza medica della natura della malattia, della sua prevedibilità e della sua eziopatogenesi, ma invece più in generale della piena tutela del diritto alla salute del dipendente.

6.1. A tale riguardo va rimarcato come questa stessa Sezione della Corte abbia ribadito che l'articolo 2087 c.c. quale norma di chiusura imponga al datore di lavoro - anche quando faccia difetto una specifica misura preventiva - di adottare le misure generiche di prudenza e di diligenza nonchè tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, ed abbia poi anche ricordato, con riferimento ad un rapporto di lavoro sottoposto al suo esame - svoltosi dall'anno 1957 sino al gennaio 1980: che la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota in epoca risalente, come emergeva dal Regio Decreto 14 giugno 1909 n, 442 (che approvava il regolamento per il testo unico della legge per il lavoro delle norme e dei fanciulli, includendo l'articolo 29 tabella B n. 12 la filatura e la tessitura della amianto tra i lavori insalubri o pericolosi, nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli è vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non veniva assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo); e che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 21 (volto a stabilire che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie) il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione delle polveri nell'ambiente di lavoro sicchè "le misure da adottare a tal fine devono tener conto della natura delle polveri e della loro concentrazione".

Misure tutte queste ultime che, quindi, devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri stesse (cfr. in motivazione: Cass. 7 giugno 2005 n. 14010).

6.2. Per terminare sul punto appare opportuno sottolineare anche la rigorosità dimostrata, nella materia scrutinata dalla giurisprudenza penale che - in una fattispecie relativa all'esposizione di lavoratori alla inalazione di polveri di amianto - ha affermato testualmente che in tema responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale del reato sotto il profilo della prevedibilità, quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata (cfr. Cass. pen. 11 luglio 2002 n. 988, imp. Macula; e per analoga rigorosità più di recente Cass. pen. 11 aprile 2008 n. 22165, imp. Mascarin).

7. Quanto sino ad ora detto comporta l'accoglimento del ricorso per non avere il giudice d'appello fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e per non avere dato una adeguata motivazione sulle misure cautelari e sulla condotta da tenere dalla Azienda nel periodo di insorgenza di malattia nonchè in ordine alla applicazione della regola sull'onere della prova, anche con riferimento all'accertamento del nesso di causalità tra condotta(attiva o omissiva) della società e la malattia del (Omissis).

8. Con l'accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata. Per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto gli atti - alla stregua del disposto dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, - vanno trasmessi ad un diverso giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, che dovrà attenersi a quanto in precedenza statuito, valutando nell'ulteriore corso del giudizio, anche l'opportunità di disporre ulteriori indagini e accertamenti pure di carattere tecnico nel rispetto dei principi tutti in precedenza enunciati.

9. Al giudice di rinvio va rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

10. La Corte cassa la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 760 del 2009, con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso. Cassa con rinvio alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.