Cassazione Penale, Sez. 1, 23 luglio 2012, n. 29880 - Spettacoli pirotecnici e infortunio: competenza


 

Responsabilità di un esercente attività di realizzazione di spettacoli pirotecnici perchè, in occasione di uno di tali spettacoli, oltre a non delimitare, segnalare e vigilare la zona di sicurezza, non aveva assicurato adeguatamente i mortai all'interno delle rastrelliere, con la conseguenza che, nel corso dello spettacolo, uno dei mortai si abbatteva per le vibrazioni e proiettava il fuoco d'artificio contro l'autovettura sulla quale viaggiavano tre persone che riportavano lesioni giudicate guaribili, nel caso più grave, in 85 giorni.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -

Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere -

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere -

Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere -

Dott. BONI Monica - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza



sul conflitto di competenza sollevato da:

1) TRIBUNALE CASTROVILLARI - CONFLITTO N. IL;

1) GIUDICE DI PACE TREBISACCE - CONFLITTO N. IL;

avverso l'ordinanza n. 111/2012 TRIBUNALE di CASTROVILLARI, del 13/03/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Trebisacce.

 

Fatto

 

1. Il Procuratore della Repubblica di Castrovillari citava davanti al locale Tribunale S.E., per il reato di lesioni colpose ai danni di B.F., B.M. e T. A.. Il Tribunale, con sentenza del 7/7/2010, dichiarava la competenza del Giudice di Pace di Trebisacce e disponeva trasmettersi gli atti a P.M..

2. Promosso atto di citazione davanti a tale secondo Giudice questo, con ordinanza adottata all'udienza del 1/7/2011, dichiarava competente il Tribunale di Castrovillari, disponendo la trasmissione degli atti al P.M..

3. Il Tribunale di Castrovillari, all'udienza del 13/3/2012, ha sollevato conflitto di competenza e ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte.

Diritto



1. La competenza del Giudice di pace in relazione al reato di lesioni colpose, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a) è limitata alle fattispecie perseguibili a querela di parte, con l'esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale superiore ai venti giorni.

L'imputazione mossa nei confronti di S.E. descrive una condotta colposa nella quale l'imputato, esercente attività di realizzazione di spettacoli pirotecnici, in occasione di uno di tali spettacoli, oltre a non delimitare, segnalare e vigilare la zona di sicurezza, non aveva assicurato adeguatamente i mortai all'interno delle rastrelliere, con la conseguenza che, nel corso dello spettacolo, uno dei mortai si abbatteva per le vibrazioni e proiettava il fuoco d'artificio contro l'autovettura sulla quale viaggiavano le tre persone offese, che riportavano lesioni giudicate guaribili, nel caso più grave, in 85 giorni.

Benchè nell'atto di citazione a giudizio davanti al Giudice di pace di Trebisacce sia menzionato anche l'art. 590 cod. pen., comma 3 nel caso di specie non si ravvisano nè violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - non a caso nemmeno specificate - nè una fattispecie connessa alla colpa professionale.

Quanto a quest'ultima ipotesi, infatti, deve ricordarsi che, ai fini della determinazione della competenza per materia del giudice di pace, il concetto di colpa professionale, che nei reati di lesioni colpose determina la competenza del giudice ordinario, deve essere ricavato dai normali criteri di valutazione della colpa dettati dall'art. 43 cod. pen. e desunti dall'art. 2229 cod. civ. e cioè nel senso che si ha colpa professionale solo nei casi di responsabilità di chi esercita una professione intellettuale. Non rientra nella colpa professionale, quindi, lo svolgimento di una attività non intellettuale, anche se implica la gestione di situazioni rischiose e oggetto di forme di regolamentazione (Sez. 1, n. 22712 del 16/03/2004 - dep. 12/05/2004, Confl, comp. in proc. Cora, Rv. 228511). Tale soluzione interpretativa si giustifica con il richiamo alla disposizione dell'art. 2236 codice civile, che limita la responsabilità degli esercenti una professione intellettuale ai casi di colpa grave, da essa ricavandosi, appunto, il concetto di colpa professionale anche ai fini penalistici.

Deve, in definitiva, essere affermata la competenza del Giudice di Pace di Trebisacce.

P.Q.M.


Dichiara fa competenza del Giudice di Pace di Trebisacce cui dispone trasmettersi gli atti.