Categoria: 1947
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Tipologia: CCNL
Data firma: 26 luglio 1947
Validità: 01.06.1947 - 31.05.1948
Parti: Associazione Italiana Editori e Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende editoriali

Sommario:

Parte generale
Art. 1. - Decorrenza e durata.
Art. 2. - Nomenclatura.
Art. 3. - Commissioni interne.
Art. 4. - Regolamento interno di azienda.
Art. 5. - Documenti.
Art. 6. - Passaggio da operaio a impiegato.
Art. 7. - Servizio militare;
Art. 8. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 9. - Indennità in caso di morte.
Art. 10. - Controversie.
Art. 11. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 12. .- Norme complementari.
Art. 13. - Stipendi e salari.
Norme impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Mutamenti di mansioni.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
Art. 8. - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Assenze e permessi.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Tredicesima mensilità.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Indennità di cassa.
Art. 17. - Indennità di contingenza.
Art. 18. - Trasferte.
Art. 19. - Trasferimenti.
Art. 20. - Alloggio.
Art. 21. - Indennità in zona malarica.
Art. 22. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 25. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 26. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 27. - Certificato di lavoro.
Art. 28. - Previdenza.
Art. 29. - Cessione o trasformazione dì azienda.
Art. 30. - Disciplina del lavoro.
Norme operai
Art. 1. - Visita medica.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 6. - Interruzione di lavoro.
Art. 7. - Recuperi.
Art. 8. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Assenze.
Art. 12. - Permessi.
Art. 13. - Congedo matrimoniale.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Malattia e infortunio.
Art. 16. - Tutela per la maternità.
Art. 17. - Passaggio di mansioni.
Art. 18. - Corresponsione delle paghe e delle indennità.
Art. 19. - Preavviso.
Art. 20. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 21. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 22. - Cessazione e trapasso o trasformazione di azienda.
Art. 23. - Disciplina del lavoro.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende editoriali, 26 luglio 1947

Tra l’Associazione Italiana Editori [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai [...], si è stipulato il seguente contratto nazionale collettivo di lavoro da valere per le aziende editoriali aderenti alla predetta Associazione e per i lavoratori da esse dipendenti.

Parte generale
Art. 3. - Commissioni interne.

Le funzioni delle Commissioni Interne saranno determinate dagli Accordi interconfederali.
Valgono frattanto le norme dell’Accordo Buozzi-Mazzini del 2 settembre 1943.

Art. 4. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 8. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l’incolumità, la salubrità del lavoro e l’igiene dell’ambiente, curandone l’areazione, la pulizia, l’illuminazione e, ove è possibile, il riscaldamento, e ciò ai sensi di legge.

Art. 10. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda, tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali, e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 12. .- Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Norme impiegati
Art. 3. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, fatta eccezione di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Mutamenti di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è quella fissata dalle norme di legge o da eventuali accordi interconfederali.
Restano ferme le condizioni di miglior favore.
[...]

Art. 7. - Lavoro straordinario notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 6.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7.
È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell’art. 9.
[...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà in domenica, salvo le eccezioni di legge.
[...]

Art. 10. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni;
20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 5 fino a 10 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da 10 ' a 15 anni;
30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre 15 anni.
[...]

Art. 21. - Indennità in zona malarica.
Le associazioni territoriali locali potranno stabilire un’indennità per gli impiegati che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un’altra zona pure malarica, e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, sono quelle riconosciute tali nei modi di legge dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 23. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale evenienza:
а) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi, di cui 2 prima del parto e 6 dopo;
b) corrispondere la retribuzione intera per i primi 4 mesi della sua assenza ed il 50 per cento di essa nei 2 mesi successivi, fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l’azienda è tenuta per disposizioni di legge. [...]

Art. 30. - Disciplina del lavoro.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
а) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’azienda;
[...]
e) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano sì gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Norme operai
Art. 1. - Visita medica.

L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell’azienda prima dell’assunzione in servizio, a, durante il rapporto di lavoro, quando se ne presenti l’opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica allorquando l’operaio contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletare altre che ritenga incompatibili per la maggiore gravosità con la propria idoneità fisica.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è regolato secondo le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, l’orario normale non potrà, in ogni caso, superare le dieci ore giornaliere, ferme restando le consuetudini in atto per i portieri con alloggio.

Art. 5. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero e settimanale.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e debbono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie, e non possono superare il limite previsto dalla legge.
[...]
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica e nei giorni di festività nazionale di cui all’articolo 8, salvo per quelle particolari mansioni (guardiani, custodi, portieri, ecc.) per i quali, ai sensi di legge, è consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana. Per questi ultimi, è considerato lavoro festivo quello compiuto in giorno di riposo compensativo.
[...]

Art. 7. - Recuperi.
È in facoltà dell’azienda di fare recuperare lo ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all’operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dall’articolo precedente.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge.

Art. 10. - Ferie.
L’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto ad ogni anno ad un periodo di ferie di dodici giorni lavorativi di retribuzione normale.
[...]

Art. 15. - Malattia e infortunio.
[...]
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiori, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore.
[...]
Se però la non idoneità deriva da infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 16. - Tutela per la maternità.
Per quanto riguardo il trattamento di gravidanza e puerperio, si applica l’accordo interconfederale provvisorio che prevede il diritto delle gestanti ad assentarsi dal lavoro per un periodo di tre mesi prima del parto e di sei settimane dopo il parto.
[...]
La lavoratrice avrà inoltre diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi dopo il parto.

Art. 17. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione ad esigenze tecniche aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, compatibilmente con la sua capacità tecnica e idoneità fisica.
[...]

Art. 23. - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari la direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
rimprovero verbale o rimprovero scritto;
multa sino a 3 ore di lavoro normale;
sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità;
licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
[...]
Per le sottoelencate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione:
а) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni ai materiali in consegna;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali dove è fatto espresso divieto o introduca nell’azienda senza autorizzazione bevande alcooliche;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in istato di ubriachezza (in tal caso inoltre l’operaio verrà allontanato);
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commette qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
а) introduzione nell’azienda di persone estranee senza regolare permesso della Direzione, salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
b) recidiva della medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo i due sospensioni;
c) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione grave verso i superiori;
[...]
c) danneggiamento volontario o con danno grave del materiale;
d) risse nell’azienda;
e) reati di cui alla lettera c) commessi nell’ambito aziendale;
[...]