Tipologia: CCNL
Data firma: 26 maggio 1947
Validità: 01.05.1947 - 30.04.1948
Parti: Associazione Editori Giornali Alta Italia, Unione Nazionale Editori Giornali e Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai
Settori: Poligrafici e spettacolo, Quotidiani ecc.

Sommario:

Accordo preliminare al contratto nazionale, 25 aprile 1947
Norme tecniche.
Giorni festivi.
Ferie.
Preavviso.
Indennità di anzianità.
Lavoro straordinario.
Norma transitoria.
Chiarimento a verbale.
1°)

2°) Festività infrasettimanali.
Contratto nazionale di lavoro
Parte prima Norme generali
Art. 1. - Validità.
Art. 2. - Limiti di applicabilità.
Art. 3. - Decorrenza e durata.
Art. 4. - Nomenclatura.
Art. 5. - Commissioni interne.
Art. 6. - Regolamento interno.
Art. 7. - Assunzioni.
Art. 8. - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato.
Art. 9. - Igiene del lavoro.
Art. 10. - Istruzione professionale.
Art. 11. - Licenziamenti.
Art. 12. - Controversie.
Art. 13. - Norma complementare.
Parte seconda Norme operai
Art. 1. - Visita medica.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 6. - Interruzione di lavoro.
Art. 7. - Orario e retribuzione garantiti.
Art. 8. - Festività nazionali, giorni festivi e riposo domenicale.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Assenze.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Malattia e infortunio.
Art. 15. - Tutela per la maternità.
Art. 16. - Passaggio di mansioni.
Art. 17. - Corresponsione delle paghe.
Art. 18. - Conteggi perequativi.
Art. 19. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 20. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 21. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 22. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 23. - Indennità in caso di morte.
Art. 24. - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda.
Art. 25. - Disciplina del lavoro.
Parte terza Norme Tecniche operai
Parte quarta Norme impiegati

Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Categorie.
Art. 4. - Mutamento di mansioni.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Sospensione e riduzione temporanea di lavoro.
Art. 8. - Festività nazionali, giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 9. - Ferie.
Art. 10. - Assenze, permessi, congedo matrimoniale.
Art. 11. - Tredicesima mensilità.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Indennità di cassa.
Art. 15. - Indennità di contingenza.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 18. - Tutela della maternità.
Art. 19. - Servizio militare.
Art. 20. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 21. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 22. - Indennità di anzianità per dimissioni.
Art. 23. - Previdenza.
Art. 24. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 25. - Decadenza del limite della retribuzione.
Art. 26. - Disciplina del lavoro.
Parte quinta Condizioni di miglior favore Norme transitorie
Condizioni di miglior favore.
Norme transitorie.
Art. 1. - Passaggio da equiparato ad impiegato.
Art. 2. - Discriminazione dello stipendio agli effetti del lavoro promiscuo e notturno.
Art. 3. - Incorporazione nei salari e stipendi della quota suppletiva di cui all’accordo di Firenze 26 novembre 1946.
Art. 4. - Abolizione della 3ª categoria stereotipisti.
Art. 5. - Norme di attuazione.
Parte Sesta Salari e stipendi
Art. 1. - Zone territoriali.
Art. 2. - Terzo elemento di retribuzione.
Art. 3. - Mense e spacci aziendali.
Art. 4.
Art. 5. Tabelle di paga settimanale per gli operai del turno diurno
Art. 6. Tabelle di stipendio mensile per gli impiegati tecnici e amministrativi per il turno diurno
Chiarimenti e dichiarazioni a verbale.
A) Mensa.
B) 3° elemento di Roma.
C)

Accordo preliminare al contratto nazionale, 25 aprile 1947
Tra l’Associazione Giornali Alta Italia e l’Unione Editori Giornali da una parte e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, dall’altra, si conviene quanto segue:

Norme tecniche.
L’orario di lavoro per i lavoratori operai ed impiegati tecnici addetti ai quotidiani è diurno, promiscuo e notturno.
È considerato orario diurno quello che si effettua tra le ore 7 e le ore 19,30; notturno quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6; promiscuo quello che inizia dopo le oro 6 e prima delle 7 oppure termina dopo le ore 19,30 e prima delle 23.
Nelle città di Roma e Napoli l’orario diurno si protrae sino alle ore 20 e l’orario promiscuo termina alle ore 22,30 (inizio del notturno).
L’orario di lavoro, a tutti gli effetti, è stabilito per tutti i turni in 36 ore settimanali, fatta eccezione soltanto per i linotipisti della città di Roma per i quali l’orario notturno resta limitato a 5 ore giornaliere.
Detto orario è continuativo per il turno notturno e promiscuo. Per il turno diurno potrà essere effettuata l’interruzione, per la refezione meridiana, compresa fra le ore 12 e le ore 14 purché abbia carattere continuativo e limitatamente agli addetti alla scomposizione, alla spedizione, alla pubblicità, e agli addetti preminentemente ai periodici.
Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari che non siano addetti specificatamente a un reparto, l’orario per il turno diurno e promiscuo potrà oscillare da 6 a 7 ore (36-42 settimanali). [...]
Per i lavoratori addetti a mansioni con prestazioni discontinue: portatori, addetti alla pulizia e lavori semplici, autisti per persone, portieri, guardiani, infermieri, custodi, uscieri e fattorini (non qualificati impiegati) l’orario di lavoro sarà quello in atto nelle varie località).
[...]
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera nel turno assegnatogli dalla Direzione dell’azienda, con carattere continuativo.

Ferie.
All’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi nella azienda presso la quale è occupato spettano ogni anno le ferie nelle seguenti misure:
- 18 giorni quando l’anzianità non superi i 5 anni;
- 24 giorni oltre i 5 anni di anzianità.

Chiarimento a verbale.
1°)
Nelle aziende ove esistesse, in dipendenza di un precedente orario maggiore una breve interruzione del lavoro per la refezione meridiana alla mensa, con la riduzione dell’orario a sei ore il tempo della eventuale interruzione sarà recuperato con uno eguale prolungamento dell’orario.

Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, 26 maggio 1947
L’anno 1947 addì 26 del mese di maggio, in Roma tra l’Associazione Editori Giornali Alta Italia con sede in Milano [...] e l’Unione Nazionale Editori Giornali con sede in Roma [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai [...], con l’intervento dei segretari regionali e membri del Comitato Centrale [...], è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa.

Parte prima Norme generali
Art. 1. - Validità.

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende editrici e stampatrici di giornali ed i lavoratori dipendenti addetti ai quotidiani, nonché il rapporto intercorrente fra le Agenzie di stampa ed i loro dipendenti.

Art. 2. - Limiti di applicabilità.
Il presente contratto sarà applicato dalle aziende editrici o stampatrici di giornali quotidiani che estendono la loro attività alla stampa dei periodici, anche al personale addetto prevalentemente alla stampa dei periodici stessi, purché questa avvenga nel medesimo stabilimento e col processo tecnico dei quotidiani.

Art. 4. - Nomenclatura.
Agli effetti della interpretazione e dell’applicazione del presente contratto, la dizione «lavoratore» si intende indicativa delle categorie impiegati e operai.
Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori, vengono usate le dizioni separate di impiegato e operaio. [...]

Art. 5. - Commissioni interne.
Le funzioni delle commissioni interne sono quelle determinate da-gli accordi interconfederali.

Art. 6. - Regolamento interno.
È in facoltà della direzione dell’azienda di disporre un regolamento interno purché le sue norme non siano in contrasto col presente contratto.
Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della Commissione interna.

Art. 9. - Igiene del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavorazione in condizioni che assicurino quanto più possibile la salubrità dell’ambiente, curandone l’aerazione, la pulizia, l’illuminazione e, ove del caso, il riscaldamento.
Per la pulizia personale dovranno essere procurati idonei detersivi.

Art. 10. - Istruzione professionale.
Le aziende si impegnano di incoraggiare e facilitare la costituzione di scuole professionali di categoria.

Art. 12. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se interessanti una pluralità di persone, che insorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la direzione dell’azienda e la commissione interna, saranno deferite all’esame delle competenti associazioni territoriali di categoria ferma restando, in ogni caso, la facoltà di ricorso all’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive in tema di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, alle organizzazioni nazionali di categoria.

Art. 13. - Norma complementare.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili.

Parte seconda Norme operai
Art. 1. - Visita medica.

L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell’azienda prima dell’assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti l'opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio.
L’operaio potrà inoltre essere sottoposto a visita medica allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare l’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili, per la maggiore gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie.

Art. 3. - Apprendistato.
L’apprendistato è ammesso soltanto nella categoria degli speditori secondo quanto stabilito nelle relative norme tecniche.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno, promiscuo e notturno. È considerato orario notturno quello che termina dopo le ore 23 e che inizia prima delle ore 6. Diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle ore 19,30. Promiscuo quello che inizia dopo le ore 6 e prima delle 7 oppure termina dopo le ore 19,30 e prima delle 23. Nelle città di Roma e Napoli l’orario diurno si protrae sino alle ore 20, l’orario promiscuo termina alle ore 22,30 (inizio del notturno). A Milano l’orario promiscuo è praticato solo nel periodo serale.
L’orario di lavoro a tutti gli effetti è stabilito per tutti i turni in 36 ore settimanali, fatta eccezione soltanto per i linotipisti della città di Roma per i quali l’orario notturno resta limitato in 5 ore giornaliere, e per quelli di Palermo per i quali l’orario notturno resta limitato a 5 ore e mezzo.
Detto orario è continuativo per il turno promiscuo e notturno.
Per il turno diurno potrà essere effettuata una interruzione per la refezione meridiana, compresa fra le 12 e le ore 14, purché abbia carattere continuativo e limitatamente agli addetti alla scomposizione, alla spedizione, alla pubblicità ed agli addetti preminentemente ai periodici.
Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari che non siano addetti specificatamente ad un reparto, l’orario per il turno diurno e promiscuo potrà oscillare da 6 a 7 ore giornaliere (36-42 settimanali).
[...]
Per i lavoratori addetti a mansioni con prestazioni discontinue: portatori, autisti per persone, portieri, guardiani, infermieri, custodi, uscieri e fattorini, nonché per gli addetti esclusivamente alla pulizia degli uffici, l’orario di lavoro sarà quello in atto nelle varie località.
[...]
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in ciascuno dei turni assegnatigli dalla direzione dell’azienda cori carattere di continuità.

Art. 5. - Lavoro straordinario e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello compiuto al di là della durata normale di lavoro a termini dell’articolo precedente.
[...]

Art. 8. - Festività nazionali, giorni festivi e riposo domenicale.
[...]
Il riposo domenicale è regolato dalla legge.
[...]

Art. 9. - Ferie.
L’operaio che abbia raggiunta una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie di 18 giorni lavorativi compensati con la retribuzione di fatto.
Qualora abbia raggiunto un’anzianità di 5 anni compiuti, il periodo di ferie sarà di 24 giorni.
[...]

Art. 14. - Malattia e infortunio.
[...]
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione a questa corrispondente.
[...]
Se però la non idoneità derivi da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 15. - Tutela per la maternità.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si riconosce il diritto delle gestanti di assentarsi dal lavoro per un periodo di tre mesi prima del parto e di 6 settimane dopo il parto.
[...]
La lavoratrice avrà inoltre diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi dopo il parto.

Art. 16. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione ad esigenze tecniche aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, compatibilmente con la capacità tecnica e l’idoneità fisica dell’operaio alle nuove mansioni.
[...]

Art. 25. - Disciplina del lavoro.
A) Per infrazioni disciplinari la direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa sino a tre ore di lavoro;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento.
[...]
Per le sottoelencate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze rivestono carattere di maggior gravità anche in relazione alle mansioni esplicate potrà essere inflitta la multa o la sospensione all’operaio che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente il proprio poeto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
e) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione: ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto per eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante l’orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove n’è fatto espresso divieto o introduce senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza ed in tal caso inoltre l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto senza trascendere a rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazioni o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale e all’igiene.
B) Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
а) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, nei casi non previsti dalla lettera precedente, salvo però il diritto dell’azienda di operare sull’indennità e fino alla concorrenza dell’indennità stessa, le trattenute dovute a titolo risarcimento danni;
b) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della direzione salvo il caso in cui le mancanze in concreto abbiano carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui alla precedente lettera A;
c) recidiva nelle medesime mancanze di cui alla lettera A che abbiano dato luogo già a sospensioni nei 6 mesi precedenti oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni.
[...]
e) sfruttamento di automezzi dell’azienda a profitto di terzi per trasporto di cose.
C) Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
a) insubordinazione grave verso i superiori;
[...]
c) danneggiamento volontario con colpa grave del materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione;
d) rissa nello stabilimento;
[...]
[...]
h) sfruttamento di automezzi dell’azienda a profitto di terzi per trasporti di persone.

Parte terza Norme Tecniche operai
[...]
Composizione delle squadre per macchine rotative

Capo macchina rot. 1 rot. 2 rot. 3 Totale
Da 4 a 8 lastre: 1 piega 1 1 1 - 3
Da 4 a 12 lastre: 1 piega 1 1 1 - 3
Da 16 lastre: 1 piega 1 1 1 1 4
Da 16 lastre: 2 pieghe 1 1 1 2 5
Da 16 a 32 lastre 1 3 1 2 7

Fermo restando il principio che gli addetti alle rotative devono essere solo operai impressori con le qualifiche e con l’organico stabilito, si conviene che data la situazione di fatto esistente nel Centro- Sud ed in alcuni centri del Nord, l’applicazione integrale dell’organico stesso si attuerà previo incontro tra le parti stipulanti quando le condizioni generali dei giornali quotidiani siano normalizzate fino al minimo di 4 pagine.
Nelle piccole aziende dove esiste una sola macchina rotativa per la stampa di un solo quotidiano che non superi le 15.000 copie, si terrà conto che l’organico sarà quello fissato per le rotative da 4 a 12 lastre anche se la capacità di detta macchina sarà di un numero superiore di lastre.
[...]
Ausiliari
[...]
Non potranno essere assunti ausiliari che non abbiano compiuto i 18 anni.
[...]

Parte quarta Norme impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili, in tal caso, tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando il termine non risulti specificato dalla specialità del rapporto ed apparisca, invece, prefissate per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità licenziamento.
[...]

Art. 4. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per gli impiegati amministrativi è di 42 ore settimanali.
Per gli impiegati amministrativi la cui prestazione sia da considerarsi discontinua, l’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali.
Per gli impiegati amministrativi è considerato diurno l’orario che inizia alle ore 7 e termina alle ore 21; notturno quello compreso fra le 21 e le ore 7.
[...]
Per gli impiegati tecnici valgono gli art. 4) e 18) delle norme degli operai.
Per quelle sole località od aziende nelle quali la prestazione attuale sia superiore ai sopradetti termini di orario settimanale, l’eventuale prolungamento di prestazione lino ai limiti attuali non darà luogo alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, in ogni caso fino alla seguente prestazione massima:
48 ore settimanali per gli impiegati amministrativi;
54 ore settimanali per gli impiegati amministrativi con prestazione discontinua;
42 ore settimanali per gli impiegati tecnici non addetti ai reparti.
[...]

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale stabilito dall’art. 5).
È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi del successivo art. 8).
[...]
Per gli impiegati tecnici vale quanto è disposto dall’art. 5 delle norme per gli operai.

Art. 8. - Festività nazionali, giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni previste dalla legge.
[...]

Art. 9. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio compiuto, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni;
24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre i 5 anni.
[...]

Art. 18. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza:
a) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di otto mesi, due prima del parto e sei dopo;
b) corrispondere la retribuzione intera per i primi quattro mesi dalla sua assenza ed il 50 % di essa nei due mesi successivi; fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza ai quali l’azienda è tenuta per disposizioni di legge.
[...]

Art. 26. - Disciplina del lavoro.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali dipende;
[...]
c) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
d) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nel confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Parte quinta Condizioni di miglior favore Norme transitorie
Condizioni di miglior favore.

In deroga alle pattuizioni sui vari istituti previsti dal presente con-tratto, rimangono riconosciute ed in vigore le condizioni di miglior favore di cui in appresso:
Provincia di Bologna. - Ai lavoratori in servizio alla data del 30 aprile 1947 resta conservato ad personam il diritto a 24 giorni di ferie qualunque ne sia la anzianità di servizio. [...]
Cittì di Genova. - Stabilimento tipografico della Società Editrice «Il Lavoro». - A tutti i lavoratori è riconosciuto:
а) il diritto a 26 giorni di ferie dopo un anno di anzianità nell’azienda.
[...]
a) l’orario degli impiegati amministrativi nella misura ridotta di 40 ore e 30 minuti settimanali.
Stabilimento della Società Editrice «Il Nuovo Cittadino». - Ai lavoratori in servizio alla data in andata in vigore del presente contratto resta riconosciuto ad personam il diritto al godimento delle ferie nella misura di 24 giorni all’anno.
[...]
Stabilimento della Società Edizioni Periodiche. - A tutti quei lavoratori che alla data del 30 aprile 1947 fossero in servizio ed avessero maturato il diritto al godimento delle ferie nella misura di 24 giorni all’anno in forza di convenzione particolare, sarà mantenuto ad personam tale diritto.
Agli altri, che pur essendo in servizio non siano nella suddetta condizione, la concessione delle ferie sarà fatta in dodicesimi di 24 giorni fino al 30 aprile 1947 ed in dodicesimi di 18 giorni dopo il 1° maggio 1947.
[...]

Norme transitorie.
Art. 5. - Norme di attuazione.

Per le aziende nelle quali attualmente gli operai del turno diurno e promiscuo hanno un orario superiore alle 6 ore, rimane fermo che tali operai effettueranno un orario superiore alle 6 ore solo nella misura necessaria per conservare loro la retribuzione attuale conteggiata in tutti i suoi elementi (paghe, quote suppletive, terzo elemento, contingenza) nel corrispettivo della prestazione oraria.
Tale concessione è praticata ad persona/m nei confronti degli operai che attualmente hanno un orarlo di lavoro superiore alle 6 ore, e sarà assorbita, venendo a cessare, quando una revisione del trattamento economico-salariale consentirà ai predetti operai di raggiungere, con una prestazione di sole 6 ore giornaliere, la retribuzione attualmente percepita.
Nelle aziende ove esistesse, in dipendenza di un precedente orario maggiore, una breve interruzione del lavoro per la refezione meridiana, alla mensa, con la riduzione dell’orario a 6 ore di tempo della eventuale Interruzione sarà recuperato con un uguale prolungamento di orario.

Chiarimenti e dichiarazioni a verbale.
C)
- Le parti confermano il principio che qualsiasi richiesta che abbia un contenuto economico di carattere collettivo nonché qualsiasi controversia che possa investire questioni di principio o di applicazione o d interpretazione di contratto, debba essere deferita alla loro cognizione anche se formulata nelle singole località restando tassativamente inibita la possibilità di trattative locali.