Tipologia: Accordo
Data firma: 14 giugno 2016
Parti: Fism e Cisl-Scuola, Flc-Cgil, Uil-Scuola, Snals-Confsal
Settori: Servizi, Scuola privata, Fism
Fonte: 2.flcgil.stgy.it

Sommario:

Premessa
Prima parte
1. Il rappresentante per la sicurezza
A) Scuole fino a quindici dipendenti
2. Modalità di elezione
3. Tempo di lavoro dedicato alla sicurezza
B) Scuole con più di quindi dipendenti
Procedure per l'elezione o la designazione del rappresentante per la sicurezza in scuole con più di 15 dipendenti
C) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
1. Accesso ai luoghi di lavoro
2. Modalità di consultazione
3. Informazioni e documentazione
4. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
5. Riunioni periodiche
Parte seconda: Organismi paritetici
1. Commissione Paritetica Nazionale
2. Commissione Paritetica Regionale
Parte terza: Composizione delle controversie

Accordo nazionale sulla sicurezza e salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche aderenti alla Fism

Il 14/06/2016 tra: la Fism - Federazione Italiana Scuole Materne […] e la Cisl Scuola […], la Flc Cgil […], la Uil Scuola […], lo Snals - Confsal […]

Premesso
Le misure di prevenzione e protezione previste sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute delle persone presenti all’interno dell’edificio scolastico: docenti, non docenti e studenti. Tutte queste figure devono partecipare attivamente alla realizzazione di un sistema di sicurezza che garantisca l’incolumità delle persone e un confort più sicuro e utile. Le leggi e le normative di sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro, e negli edifici scolastici in particolare, sono numerose e spaziano dall’organizzazione dell’organigramma alle misure tecniche costruttive, dalla gestione delle emergenze alle condizioni di sicurezza antincendio, dalle norme di primo soccorso alla formazione del personale.
Visto il Testo Unico (T.U.) sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le normative annesse e connesse;
Ravvisata l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza e le relative modalità d'esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali;
Convengono quanto segue:

Prima parte
1. Il rappresentante per la sicurezza

Il testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. Le norme del testo unico fissano i criteri per la sua individuazione e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva la definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi.
I luoghi di lavoro, a norma di legge, devono essere strutturati e organizzati tenendo conto di eventuali disabili.

A) Scuole fino a quindici dipendenti
1. Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti alla Fism, aventi fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.

2. Modalità di elezione
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio. Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
L'incarico ha la durata di tre anni. 

3. Tempo di lavoro dedicato alla sicurezza
Al rappresentante per la sicurezza, per lo svolgimento dell'incarico, nelle scuole che occupano fino a 15 dipendenti, spettano permessi retribuiti pari a 12 ore annue.
Dal suddetto monte ore sono escluse le ore necessarie per la formazione specifica prevista dalle norme in vigore.
Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, quale rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Paritetica regionale e questa alla Commissione Paritetica Nazionale.

B) Scuole con più di quindi dipendenti
Nelle scuole che occupano più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSA/RSU se presenti.
I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per le scuole con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per le scuole con più di 60 dipendenti.

Procedure per l'elezione o la designazione del rappresentante per la sicurezza in scuole con più di 15 dipendenti
Nelle scuole con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali o delle RSU. In assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui sopra.
Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentra come rappresentante per la sicurezza il lavoratore che ha ottenuto più voti nella elezione.
In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione.
Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione della scuola, che informerà la Commissione Paritetica Regionale e quella Nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.

C) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le parti concordano quanto segue.

1. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze nella scuola, in accordo con il gestore, con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambiti di lavoro.

2. Modalità di consultazione
La consultazione del rappresentante per la sicurezza da parte del datore di lavoro deve essere svolta in modo da garantire la tempestività e l’efficacia; il datore di lavoro è tenuto a fornire tutti gli strumenti necessari.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.

3. Informazioni e documentazione
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni previste dalla normativa.
Ha diritto, inoltre, di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi conservata presso la scuola.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle concernenti la scuola relativamente agli aspetti dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.

4. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista dalle norme in vigore. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle funzioni e deve contenere:
- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.
Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.

5. Riunioni periodiche
Nelle scuole con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, al meno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 35 del T.U., viene convocata mediante atto scritto, con al meno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzione presenti nella scuola. Della riunione viene redatto relativo verbale.

Parte seconda: Organismi paritetici
Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall'art. 51 del T.U., concordando quanto segue:

1. Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:
- promuove la costituzione di organismi paritetici regionali (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli organismi paritetici regionali; - definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli organismi paritetici regionali, anche in relazione all'attuazione di progetti formativi in ambito locale; - promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'Unione Europea e di latri Enti pubblici Nazionali e comunitari;
- favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni pubbliche;
- approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento, alle Amministrazioni competenti.

2. Commissione Paritetica Regionale
Entro 180 giorni, dalla data del presente Accordo, i livelli regionali delle parti contraenti Fism e OO.SS. provvedono alla nomina delle Commissioni Paritetiche Regionali, che sono coordinate dalla Commissione Paritetica Nazionale.
Alla Commissione Paritetica Regionale spetta:
- informare i soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
- elaborare progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro il cui contenuto deve essere in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale stabilite dalla Commissione Paritetica Nazionale;
- tenere un elenco comprendente tutti i normativi dei rappresentanti per la sicurezza eletti o designati nelle Istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell'organismo e comunicarli alla Commissione Paritetica Nazionale.
La Commissione Paritetica Regionale tiene rapporti con l'Ente Regionale ed altri soggetti istituzionali e non operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, e può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o altre occasioni di incontro per formazione specifica.

Parte terza: Composizione delle controversie
Per una gestione condivisa e non conflittuale della materia le parti concordano di affidare alla Commissione Paritetica Regionale compiti di risoluzione di controversie che possono insorgere nella applicazione del presente accordo nonché, in generale, delle norme sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Alla Commissione possono adire il datore di lavoro, i lavoratori, i titolari delle funzioni previste dal T.U., le rappresentanze sindacali:
La Commissione Paritetica Regionale fissa autonomamente le modalità delle procedure per accedere alla composizione delle controversie.
La parte che ricorre alla Commissione Paritetica Regionale ne informa le altri parti interessate.
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.