Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32322 - Infortunio con un carrello elevatore e responsabilità. Morte di un imputato





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1911/2009 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, del 2/12/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 2/5/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

Udito il P.G. Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) perchè estinto il reato per morte dell'imputato ed il rigetto del ricorso di (Omissis);

Udito, per le parti civili, l'Avv. (Omissis) e l'avv. (Omissis), che hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso degli imputati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di difesa delle parti civili;

Udito il difensore degli imputati, avv. (Omissis) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dei propri assistiti.

Fatto



1. Con sentenza del 3 ottobre 2008 il Tribunale di Piacenza affermava la penale responsabilità di (Omissis), legale rappresentante della (Omissis) a.r.l. e di (Omissis), legale rappresentante della (Omissis), società cooperativa a.r.l., per aver cagionato nelle rispettive qualità lesioni personali gravissime a (Omissis).

1.1. Lo (Omissis) era all'interno di una gabbia metallica sollevata da un carrello elevatore, intento a scaricare merci ad un'altezza di circa 8 metri da terra, quando a causa di un urto della gabbia contro la trave del soffitto del capannone ove si stava operando precipitava al suolo, riportando gravissime lesioni. Agli imputati veniva ascritto:

- di non aver messo a disposizione dei propri dipendenti attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute;

- di non aver approntato alcuna procedura formalizzata di chiara definizione delle operazioni da compiere per il prelevamento di materiali in quota mediante carrello elevatore;

- di aver fatto effettuare il sollevamento di persone con attrezzature di lavoro ed accessori non previsti a tal fine e di non aver predisposto l'utilizzo di cinture di sicurezza.

A (Omissis) veniva altresì ascritto di non aver provveduto affinchè il dipendente (Omissis) ricevesse adeguata informazione sui rischi specifici in relazione all'attività svolta e di non aver assicurato al medesimo un'adeguata formazione in materia di sicurezza di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Il Tribunale infliggeva agli imputati la pena di anni uno di reclusione per il reato di lesioni colpose e determinava la pena di mesi sei di arresto per le contravvenzioni pure contestate, ritenuta la continuazione tra le diverse ipotesi, dichiarando infine condonata la pena ai sensi della Legge n. 241 del 2006. Seguiva la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, con assegnazione di una provvisionale sia a favore dello (Omissis) che delle ulteriori parti civili.

2. Avverso tale decisione proponevano appello gli imputati chiedendo l'assoluzione quanto meno ai sensi dell'articolo 530 cod. proc. pen., comma 2 stante l'incertezza in ordine alla dinamica dell'infortunio. Ad avviso degli appellanti l'incidente risultava descritto in modo diverso dalla persona offesa e dai testi (Omissis) e (Omissis).

Con sentenza della 2 dicembre 2010 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati contravvenzionali per essere gli stessi estinti per prescrizione e rideterminava la pena, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

3. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

3.1. Con un primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 cod. proc. pen., lettera b), in relazione all'articolo 40 cpv., articolo 41 cpv. e articolo 43 cod. pen., nonchè la violazione dell'articolo 606 cod. proc. pen., lettera e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche nella prospettiva dei travisamento della prova.

I ricorrenti formulano nuovamente la censura già rivolta alla sentenza di primo grado, imperniata sulla inattendibilità delle versioni fornite dalla persona offesa e dal collega (Omissis), le quali sarebbero contraddette dalle conclusioni cui era pervenuto il consulente di parte, che però sarebbero state indebitamente trascurate dai giudici del merito. Ad avviso dei ricorrenti, dal materiale probatorio si ricaverebbero elementi tali da far ritenere che la gabbia nella quale si trovava lo (Omissis) si fosse mossa dal carrello elevatore e fosse precipitata al suolo non già nell'ambito di un normale ancorchè errato svolgimento delle operazioni di movimentazione delle merci, bensì a seguito di una deliberata e consapevole azione del (Omissis), che si era posto alla guida del carrello elevatore, cui era addetto altro dipendente, in quel momento temporaneamente allontanatosi. Peraltro il decidente avrebbe adottato un'argomentazione gravemente ed illegittimamente lacunosa laddove ha concluso considerando la condotta del (Omissis) un prevedibile errore di manovra, senza considerare che altri testi avevano riferito di un comportamento abnorme e anomalo, al di fuori di ogni logica operativa e quindi oltre la ragionevole prevedibilità ed evitabilità per il datore di lavoro. Pertanto la decisione non avrebbe adeguatamente affrontato la tematica della prevedibilità dell'evento.

4. All'odierna udienza il difensore degli imputati documentava il sopraggiunto decesso di (Omissis).

Diritto



5. Dagli atti introduttivi del presente giudizio risulta che l'imputato (Omissis) è deceduto. A norma dell'articolo 150 cod. pen., la morte dell'imputato, avvenuta prima della condanna definitiva, estingue il reato.

L'estinzione del reato impone, ai sensi dell'articolo 620 cod. proc. pen., comma 1, lettera a) l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di (Omissis).

6. Il reato di lesioni personali colpose ascritto a (Omissis) è estinto per prescrizione. Commesso il (Omissis), il termine massimo di prescrizione risulta decorso al trascorrere del 30.12.2010, in applicazione della più favorevole disciplina di cui all'articolo 157 cod. pen., come modificato dalla Legge n. 251 del 2005.

A tal riguardo, si deve ricordare, sulla scia di un orientamento consolidato, che in presenza di una causa estintiva del reato (come, nella specie, la prescrizione), il giudice deve pronunciare l'assoluzione nel merito solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la non commissione da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento".

Ciò in quanto il concetto di "evidenza", richiesto dall'articolo 129 cod. proc. pen., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale (ex pluribus, Cass., Sez. 5, 11 novembre 2003, Marcenaro; Sez. 3, 30 aprile 2003, proc. gen. App. Bari in proc. Mascolo).

Coerente con questa impostazione è l'uniforme giurisprudenza di legittimità che, fondandosi anche sull'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, esclude che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato (v., di recente, Cass., Sez. 4, 22 gennaio 2007, Pedone ed altri, ed i riferimenti in essa contenuti).

6.1. La declaratoria di estinzione del reato, a fronte della pronuncia di condanna in primo e secondo grado, non esime però il giudice dell'impugnazione, in ossequio al disposto dell'articolo 578 cod. proc. pen., dal decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili e, per tale decisione, è necessario ovviamente esaminare e valutare i motivi della impugnazione proposta dall'imputato (in tal senso, ex plurimis, Cass., Sez5, 4 febbraio 1997, Coltro).

In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve interamente verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunciata dal primo giudice (o dal giudice di appello nel caso in cui l'estinzione del reato venga pronunziata dalla Corte di cassazione).

è infatti principio inderogabile del processo penale quello secondo cui la condanna al risarcimento o alle restituzioni può essere pronunziata solo se il giudice penale ritenga accertata la responsabilità penale dell'imputato; anche se l'estinzione del reato non gli consente di pronunziare condanna penale (v., in tal senso, la citata sentenza, Sez. 4, Pedone ed altri).

6.2. Il ricorso di (Omissis) è infondato, risolvendosi in una censura di merito afferente la valutazione dei mezzi di prova che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito appare logica e congruamente articolata.

La responsabilità dell'imputato, nella qualità sopra ricordata, è stata correttamente ricondotta dai giudici di merito, valorizzando gli elementi probatori in atti, al fatto di non aver messo a disposizione dei propri dipendenti attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute; al fatto di non aver approntato alcuna procedura formalizzata di chiara definizione delle operazioni da compiere per il prelevamento di materiali in quota mediante carrello elevatore; all'aver fatto effettuare il sollevamento di persone con attrezzature di lavoro ed accessori non previsti a tal fine e al non aver predisposto l'utilizzo di cinture di sicurezza; infine, al non aver provveduto affinchè il dipendente (Omissis) ricevesse adeguata informazione sui rischi specifici in relazione all'attività svolta e al non aver assicurato al medesimo un'adeguata formazione in materia di sicurezza di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

A fronte di tali addebiti - è opportuno ripeterlo - ritenuti fondati tanto dal giudice di primo grado che da quello dell'appello, il ricorrente lamenta essenzialmente che attraverso la deposizione del (Omissis) sia stata esclusa l'abnormità della condotta di questi e quindi affermata là responsabilità dell'imputato.

Orbene, la prospettazione di una condotta offensiva di natura dolosa del (Omissis), tale da far emergere appunto un comportamento abnorme di questi, si fonda sulla censura proposta al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese, in qualità di teste, dal (Omissis) medesimo; dichiarazioni che i giudici di merito hanno ritenuto coincidenti con la versione dei fatti fornita dalla parte lesa. Tale censura è manifestamente infondata, in quanto si sostanzia nel sindacato di merito sulla valutazione dei mezzi di prova, incensurabile in questa sede a fronte di una motivazione analitica, puntuale, che regge ampiamente il vaglio di legittimità.

Peraltro, si tratta di questione non decisiva, poichè la Corte territoriale ha chiaramente affermato che, anche a voler ammettere che il (Omissis) abbia agito per fare uno scherzo al collega e non per operare secondo necessità lavorative, rimarrebbe inalterata la responsabilità dell'imputato, derivante dall'aver fatto eseguire le operazioni di sollevamento con l'utilizzo di una gabbia montata su un carrello elevatore, senza il rispetto delle prescrizioni cautelari che impongono di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, essendo evidente che una gabbia collocata sulla forza del carrello non assicura la necessaria stabilità e sicurezza della postazione del lavoratore che si trovi ad operare in essa. La condotta del (Omissis), quindi, si porrebbe al più quale causa concorrente.

Sotto altro e connesso profilo, è da escludere che possa reputarsi abnorme il comportamento del (Omissis), quand'anche questo fosse a sua volta inosservante di regole di prudenza, di diligenza o di perizia.

Il comportamento abnorme, che per il carattere di eccezionalità si pone al di fuori dei poteri di controllo da parte del debitore di sicurezza, non può concretizzarsi allorquando si tratti di condotta che si inserisce in un'operazione comunque rientrante nelle lavorazioni affidate al soggetto di cui trattasi (tra le molte, Cass. Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo e altri, rv. 250710).

7. Segue al rigetto del ricorso la condanna di (Omissis) alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio; spese che si liquidano, quanto a quelle in favore di (Omissis) in euro 2.500, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nelle misure di legge; quanto a quelle in favore di (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), unitariamente e complessivamente, in euro 4.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) perchè estinto il reato per morte dell'imputato, e nei confronti di (Omissis) perchè estinto il reato per prescrizione.

Rigetta il ricorso di (Omissis) agli effetti civili e lo condanna alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio che liquida, quelle in favore di (Omissis) in euro 2.500, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nelle misure di legge; quelle in favore di (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), unitariamente e complessivamente, in euro 4.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.