Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 31 agosto 2012, n. 14760 - Malattie professionali: amianto


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 21059/2010 proposto da:

(Omissis) (Omissis), (Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (Omissis), (Omissis), giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 78/2010 della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 29.1.2010, depositata il 19/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell'8/05/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per il controricorrente l'Avvocato (Omissis) che si riporta agli scritti.

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che si riporta alla relazione scritta.

 

FattoDiritto

 

(Omissis) e (Omissis) chiedono l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Genova, pubblicata il 19 marzo 2010, che ha respinto il loro appello contro la sentenza del Tribunale di Savona.

Con l'appello avevano chiesto che, oltre al periodo di esposizione all'amianto accertato dal Tribunale, venisse loro riconosciuto anche un ulteriore periodo (dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 o al 31 dicembre 1992), con conseguente diritto alla rivalutazione dei contributi anche per questo periodo.

Il ricorso consta di un unico motivo con il quale si denunzia esclusivamente un vizio di motivazione.

L'INPS si difende con controricorso ed ha depositato una memoria per l'adunanza.

Con l'unico motivo i ricorrenti denunziano omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo costituito dalla durata della esposizione all'amianto.

La motivazione non può dirsi omessa. C'è ed è chiara nella sentenza.

Quanto alla insufficienza ed alla contraddittorietà, il ricorso omette di motivare specificamente sul punto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, limitandosi a formulare due censure che in realtà dietro lo schermo del vizio motivazionale prospettano un dissenso sul merito della decisione.

Una prima censura consiste nel criticare la scelta della Corte di non rinnovare la consulenza tecnica di primo grado, ma di richiamare il ctu per chiedergli spiegazioni e chiarimenti, ritenuti poi esaurienti. è una scelta che rientra nei poteri istruttori del giudice e che attiene al merito della decisione.

La seconda censura si risolve nel criticare la consulenza tecnica posta a base della decisione, peraltro non con critiche del percorso logico della decisione, ma riproducendo nel ricorso per cassazione una "nuova" consulenza di parte (inammissibilmente prodotta per la prima volta nel giudizio in cassazione), che formula valutazioni diverse da quella del consulente tecnico d'ufficio. Il dissenso che ne deriva attiene anch'esso esclusivamente ai merito della decisione.

Il ricorso, pertanto è formulato in modo inammissibile; non rientra nel perimetro del giudizio di legittimità.

Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente.

 

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 euro, nonchè 2.000,00 euro per onorari oltre accessori di legge.