Categoria: 1947
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Tipologia: Contratto nazionale di lavoro giornalistico
Data firma: 23 luglio 1947
Validità: 01.08.1947 - 31.07.1948
Parti: Associazione Editori Giornali Alta Italia, Unione Nazionale Editori Giornali e Federazione Nazionale della Stampa Italiana
Settori: Poligrafici e spettacolo, Giornalisti

Sommario:

Materia del contratto.
Art. 1.
Art. 2.
Contratti a termine.
Art. 3.
Assunzioni - Periodo di prova.
Art. 4.
Art. 5.
Poteri del direttore.
Art. 6.
Art. 7.
Rapporti plurimi.
Art. 8.
Art. 9.
Retribuzione.
Art 10.
Art. 11.
Art. 12.
Aumenti periodici dì anzianità.
Art. 13.
Cessione servizi.
Art. 14.
Tredicesima mensilità.
Art. 15.
Indennità redazionale.
Art. 16.
Art. 17.
Lavoro notturno.
Orario stenografi.
Art. 18.
Festività nazionali, giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 19.
Assegni familiari.
Art. 20.
Previdenza.
Art. 21.
Mutamento di mansioni e trasferimenti.
Art. 22.
Ferie.
Art. 23.
Matrimonio e maternità
Art. 24.
Malattia e infortunio.
Art. 25.
Servizio militare.
Art. 26.
Risoluzione del rapporto.
Art. 27.
Computo delle indennità.
Art. 28.
Cessazione compensi speciali.
Art. 29.
Trapasso di proprietà dell’azienda e cessazione.
Art. 30.
Indennità in caso di morte.
Art. 31.
Legittimi motivi di risoluzione del rapporto.
Art. 32.
Limiti di età.
Art. 33.
Comitato di redazione.
Art. 34.
Praticanti.
Art. 35.
Pubblicisti.
Art. 36.
Art. 37.
Agenzie di informazioni per la stampa.
Art. 38.
Giornalisti addetti ai periodici.
Art. 39.
Collegio per la conciliazione delle controversie.
Art. 40.
Validità e durata.
Art. 41.
Norme transitorie e di attuazione
Art. 1. - Assunzioni.
Art. 2. - Retribuzioni.
Art. 3. - Assorbimenti.
Art. 4. - Minimi convenzionali.
Art. 5. - Premio stenografi.
Art. 6. - Rivalutazione dell’anzianità.

Contratto nazionale di lavoro giornalistico, 23 luglio 1947

L’anno 1947, addì 23 del mese di luglio in Roma, fra l’Associazione Editori Giornali Alta Italia, con sede in Milano [...] e l’Unione Nazionale Editori Giornali, con sede in Roma [...] e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana [...], è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro giornalistico:

Materia del contratto.
Art. 1.

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro tra gli editori di giornali, le agenzie di informazioni per la stampa ed i giornalisti professionisti che prestano la loro normale attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza. Si applica anche ai giornalisti professionisti che svolgono all’estero la loro attività.
Sono giornalisti professionisti coloro che tali risultano qualificati ai sensi degli attuali ordinamenti sulla professione giornalistica.

Art. 2.
Le norme del presente contratto si applicano anche ai giornalisti professionisti che non diano opera giornalistica quotidiana, purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Si applicano altresì ai giornalisti professionisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l’editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.
Per i giornalisti addetti a giornali non quotidiani valgono le norme di cui all’art. 39. Per i praticanti ed i pubblicisti valgono rispettivamente le norme di cui agli articoli 35 e 36.

Contratti a termine.
Art. 3.

Sono nulli gli accordi che menomino i diritti stabiliti dal presente contratto.
I contratti a termine, che non tutelino tali diritti, sono ammessi soltanto per i giornalisti assunti per un incarico speciale, ben determinato, limitato ad un periodo di tempo che non potrà comunque superare i 12 mesi. Sono pure ammessi per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato, non superiore a 12 mesi.
[...]
I contratti a termine, che non si riferiscano ad una determinata specialità di rapporto, cadono sotto la disciplina del presente contratto. [...]

Assunzioni - Periodo di prova.
Art. 5.

In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa è obbligatoria l’assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli attuali ordinamenti:
а) nelle direzioni e nelle redazioni;
b) come corrispondenti e negli uffici di corrispondenza della capitale, delle capitali estere e di New York;
c) per i servizi di inviato speciale;
d) come corrispondenti dai capoluoghi di provincia dove esistono giornali quotidiani locali, in questo ultimo caso, quando non si determini incompatibilità derivante da eventuali cumuli di incarichi.
Spetterà la qualifica di redattore, oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), anche ad ogni giornalista professionista corrispondente, il quale faccia parte di una redazione succursale o distaccata, e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre notizie di cronaca locale, notizie italiane od estere di carattere generale da lui elaborate.
Per redazioni succursali o distaccate si intendono quelle istituite nelle varie località, che forniscano in modo sistematico e quotidiano notizie ampie, dettagliate ed elaborate per la pagina locale con i criteri in uso per la cronaca cittadina.
Nelle imprese di cui al primo comma del presente articolo potranno essere assunti come praticanti coloro che ne abbiano i requisiti, ma solo nelle redazioni ed in ragione di uno su dieci redattori o frazioni di dieci.
In nessun caso potranno essere affidati posti direttivi ai praticanti.
L’assunzione del praticante verrà comunicata dall’editore alla associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, con lettera raccomandata, entro 10 giorni.

Poteri del direttore.
Art. 7.

È competenza specifica ed esclusiva del direttore di impartire ai redattori le direttive politiche e tecnico-professionali per lo svolgimento del lavoro.
Il direttore stabilisce altresì le mansioni di ogni redattore, dà le disposizioni necessarie al buon andamento del servizio e fissa anche gli orari quando ne ravvisi la necessità.

Orario stenografi.
Art. 18.

Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore, sia di notte che di giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che ha termine dopo la mezzanotte.
In considerazione della particolarità delle funzioni dello stenografo, la sesta ora del lavoro notturno, quando sia richiesta, sarà compensata con un ventiseiesimo della retribuzione mensile diviso per sei.
Restano fermi i massimi di orario eventualmente goduti sino alla data di entrata in vigore del presente contratto dagli stenografi, in quanto costituiscano condizioni individuali di maggior favore.
Il lavoro compiuto dagli stenografi nei giorni non festivi oltre l’orario di categoria, deve essere compensato con una maggiorazione del 50 % se diurno e dell’80 % se notturno, sulla cifra della retribuzione e in aggiunta alla stessa, ragguagliata ad ore. [...]

Festività nazionali, giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 19.

[...]
Fermo restando il riposo compensativo a norma di legge e salvo quanto diversamente disposto dalla legge sul riposo domenicale e settimanale per i giornalisti sportivi e teatrali e per il personale delle agenzie di informazioni per la stampa, il lavoro compiuto dai giornalisti in domenica verrà retribuito con la corresponsione della sola maggiorazione dell’80 % calcolato sul ventiseiesimo della retribuzione mensile.
Anche ai giornalisti sportivi, in quanto impegnati ad un lavoro quotidiano redazionale non esclusivo per la rubrica sportiva, sono dovute le maggiorazioni di cui sopra per il lavoro domenicale in aggiunta al riposo compensativo.
[...]

Ferie.
Art. 23.

Il giornalista di cui all’art. 11 ha diritto per ogni anno di servizio prestato ad un mese di vacanza retribuito. [...]
Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. [...]
Il godimento delle ferie retribuite è garantito al giornalista di cui alle lettere a) e b) dell’art. 12, in ragione di quindici giorni per ogni anno di servizio prestato.

Legittimi motivi di risoluzione del rapporto.
Art. 32.

Nel caso di sostanziale cambiamento dell’indirizzo politico del giornale, il giornalista potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto all’indennità stabilita dall’art. 27.
Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti che comportino la responsabilità dell’editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità professionale.

Comitato di redazione.
Art. 34.

Nelle aziende editrici di quotidiani che abbiano alle proprie dipendenze almeno quindici redattori potrà essere istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto.
Ad esso è particolarmente attribuito il compito di:
а) mantenere il collegamento con gli organi direttivi delle associazioni regionali di categoria e i giornalisti dipendenti dall’azienda;
b) controllare, attraverso le indicazioni degli interessati, l’applicazione esatta del contratto di lavoro;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive insorgenti tra le parti.
Potrà inoltre esprimere pareri e formulare proposte sulla organizzazione dei servizi ai fini del miglioramento del giornale.
Tale comitato sarà costituito da non più di tre membri da eleggersi tra i giornalisti professionisti dell’azienda.
Se il numero dei redattori è inferiore a quindici, in luogo del comitato di redazione potrà essere eletto un fiduciario con compiti analoghi a quelli del comitato di redazione.
I membri del comitato di redazione o il fiduciario verranno eletti dall’assemblea dei redattori e la loro nomina dovrà essere notificata all’editore dalla associazione regionale di stampa. Essi dureranno in carica per il periodo massimo di un anno e potranno essere rieletti.
[...]

Praticanti.
Art. 35.

A coloro che vengano assunti con rapporto di impiego per prestare servizio in qualità di praticanti giornalisti nelle redazioni dei giornali o delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, superato il periodo di prova di tre mesi, è dovuto il seguente trattamento:
[...]
b) ad un periodo annuale di ferie di 10 giorni;
[...]
Il praticante, che abbia compiuto il periodo di praticantato, avrà diritto all’applicazione del presente contratto dalla data della sua iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti.

Pubblicisti.
Art. 36.

Ai pubblicisti che prestano la loro opera ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente contratto, compatibilmente con quanto disposto dall’art. 5, si applicano le norme contenute negli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 23 (limitatamente a venti giorni all’anno), 24, 25, 26, 27 ultimo comma, 28, 30, 31, 32.
[...]
Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle vigenti norme di legge.

Agenzie di informazioni per la stampa.
Art. 38.

Le agenzie di informazioni per la stampa sono esonerate dalla applicazione dell’art. 5 lettera d) e dell’art. 14.

Giornalisti addetti ai periodici.
Art. 39.

Il presente contratto si applica pure ai giornalisti professionisti che prestano la loro normale attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza in aziende editrici di periodici, fatta eccezione per quanto disposto dagli articoli 5, 11, 12, 18 e 27. Fermo il disposto dell’art. 4, la durata del periodo di prova potrà essere stabilita fino a mesi cinque.
[...]

Collegio per la conciliazione delle controversie.
Art. 40.

Le controversie collettive e individuali relative all’applicazione del presente contratto saranno deferite, per un tentativo di conciliazione, ad un collegio costituito in ogni località sede di associazione regionale di stampa, formato da due rappresentanti della locale associazione di stampa, da due rappresentanti dell’associazione degli editori competente per territorio, nonché da un quinto membro nominato di comune accordo.