Tipologia: CCNL
Data firma: 24 novembre 1949
Validità: 25.11.1949 - 30.09.1951
Parti: Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche ed Affini e Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, Libera Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai
Settori: Poligrafici e spettacolo, Carta e cartone, Industria

Sommario:

Parte prima Norme generali
Art. 1. - Decorrenza e durata.
Art. 2.- Nomenclatura.
Art. 3. - Commissioni interne.
Art. 4. - Regolamento interno di azienda.
Art. 5. - Documenti.
Art. 6. - Passaggio di qualifica da operaio a intermedio o a impiegato e da intermedio a impiegato.
Art. 7. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Licenziamenti.
Art. 10. - Indennità in caso di morte.
Art. 11. - Controversie.
Art. 12. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 13. - Norme complementari.
Parte seconda Operai
Art. 1. - Assunzioni.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei minori.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Operai turnisti.
Art. 9. - Cambio delle squadre per il lavoro continuo.
Art. 10. - Interruzione di lavoro.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Trasferimento.
Art. 13. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Assenze.
Art. 17. - Permessi.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Malattia o infortunio.
Art. 21. - Tutela della maternità.
Art. 22. - Passaggio di mansioni.
Art. 23. - Donne adibite a mansioni tradizionalmente maschili.
Art. 24. - Corresponsione delle paghe e delle indennità.
Art. 25. - Servizio militare.
Art. 26. - Preavviso.
Art. 27. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 28. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 29. - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda.
Art. 30. - Disciplina del lavoro.
Parte terza Categorie intermedie (già equiparate)
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Richiamo a disposizioni varie contenute nelle «Norme Generali».
Art. 4. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Art. 5. - Categorie.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi, festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi e congedo matrimoniale.
Art. 12. - Corresponsione della paga mensile.
Art. 13. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Trasferte.
Art. 16. - Trasferimenti.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 20. - Malattia e infortunio.
Art. 21. - Servizio militare.
Art. 22. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 23. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 24. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 25. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Art. 26. - Decorrenza della regolamentazione intermedi 3 (ex-equiparati).
Parte quarta Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Mutamenti di mansioni.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Assenze e permessi.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Tredicesima mensilità.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Indennità di cassa.
Art. 17. - Indennità di contingenza.
Art. 18. - Trasferte.
Art. 19. - Trasferimenti.
Art. 20. - Alloggio.
Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Art. 22. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 26. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 27. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 28. - Certificato di lavoro.
Art. 29. - Previdenza.
Art. 30. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 31. - Decadimento del limite della retribuzione.
Art. 32. - Disciplina del lavoro.
Parte quinta Norme tecniche operai
Norme tecniche comuni a tutte le specializzazioni
Art. 1. - Definizione «Complementari».
Norme tecniche speciali per le carte da parati
Art. 1. - Categorie maschili.
Art. 2. - Categorie femminili.
Art. 3. - Categorie inferiori.
Art. 4. - Maggiorazioni.
Norme tecniche speciali per le carte patinate, gommate e paraffinate
Art. 1. - Categorie maschili.
Art. 2. - Categorie femminili.
Art. 3. - Manovali specializzati.
Art. 4. - Maggiorazioni.
Norme tecniche speciali per la lavorazione delle carte sensibili
Art. 1. - Categorie maschili.
Art. 2. - Categorie donne.
Art. 3. - Apprendistato.
Norme tecniche speciali per le carte e cartoni ondulati
Art. 1. - Categorie maschili.
Art. 2. - Apprendistato.
Art. 3. - Maggiorazioni.
Parte sesta Salari e stipendi
Art. 1. - Incasellamene per zone territoriali e scarti fra zone e fra centri della stessa provincia.
Art. 2. - Tabelle dei minimi di salario in vigore dal 21 novembre 1949. 
Art. 3. - Tabella dei minimi di retribuzione per gli intermedi in vigore dal 1° dicembre 1949.
Art. 4. - Tabella dei minimi di stipendio per gli impiegati in vigore dal 1° dicembre 1949.
Art. 5. - Scatti semestrali per gli apprendisti.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria della trasformazione della carta e del cartone, 24 novembre 1949

Tra l’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche ed Affini [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai [...] e la Libera Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per le Aziende esercenti l’industria della trasformazione della carta e del cartone nonché per i lavoratori dipendenti. 

Parte prima Norme generali
Art. 2.- Nomenclatura.

Agli effetti della interpretazione e dell’applicazione del presente contratto la dizione «lavoratore» si intende indicativa delle categorie impiegati, intermedi e operai.
Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegata, di intermedio e di operaio.
[...]

Art. 3. - Commissioni interne.
Le funzioni delle commissioni interne sono determinate dagli appositi accordi interconfederali.

Art. 4. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 7. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l’incolumità e la salubrità del lavoratore, l’igiene dell’ambiente, curandone la areazione, la pulizia, l’illuminazione e ove è possibile il riscaldamento e ciò ai sensi di legge.

Art. 8. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso all’istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacità tecniche dei lavoratori e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Art. 11. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda, tramite la Commissione Interna, ver-ranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente con-tratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 13. - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Parte seconda Operai
Art. 1. - Assunzioni.

[...]
Le norme previste dal presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, salvo quelle norme che presuppongono il contratto a tempo indeterminato (preavviso, ecc.).
[...]

Art. 2. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell’azienda prima dell’assunzione in servizio, e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti l’opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica allorquando l’operaio contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni, o ad espletarne altre che ritenga incompatibili, per la-maggiore gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei minori.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli, sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 4. - Apprendistato.
La durata dell’apprendistato è fissata nelle norme tecniche delle singole specializzazioni.
Durante il periodo di apprendistato, gli apprendisti godranno di scatti semestrali uguali che consentano di raggiungere, al termine dello stesso, la paga degli operai di 3ª categoria.

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro, dei lavoratori operai, valgono le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali.
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l’orario normale non potrà superare le 10 ore giornaliere.

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere, possibilmente, preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica e nei giorni di festività nazionale salvo il caso degli operai per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno, nel quale caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo (guardiani, custodi, portieri).
[...]

Art. 8. - Operai turnisti.
Agli operai con orario di lavoro di 8 ore consecutive in considerazione del disagio inerente alla continuità della prestazione in relazione alle mansioni esplicate, sarà concessa, compatibilmente con le esigenze tecniche, mezz’ora di riposo retribuita per consumare la refezione.
La mezz’ora di riposo può essere concessa a turno individuale. Qualora, per esigenze tecniche, non sia possibile consentire la mezz’ora di riposo, sarà corrisposta in più mezz’ora di retribuzione globale.
La disposizione di cui ai due comma precedenti si applica soltanto ai turnisti del primo e secondo turno.
Agli operai del torno notturno sarà invece corrisposta una maggiorazione del 15 %
Il suddetto trattamento è dovuto anche in caso di lavoro domenicale o festivo.
Chiarimento a verbale.
A favore delle aziende le quali somministrano la mensa anche agli operai del turno notturno, le organizzazioni locali concederanno una congrua riduzione della percentuale del 15 % prevista dal penultimo comma dell’articolo di cui sopra, in ogni caso non inferiore al 7 %.

Art. 9. - Cambio delle squadre per il lavoro continuo.
Nessun operaio addetto alle macchine a lavoro continuo può allontanarsi dal proprio posto se non è sostituito dall’operaio che deve dargli il cambio, e ciò fino ad un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
In ogni caso all’operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato.

Art. 11. - Recuperi.
E in facoltà dell’azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all’operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la giornata di interruzione il trattamento economico previsto dall’articolo precedente.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri).

Art. 15. - Ferie.
L’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie di 12 giorni lavorativi di retribuzione normale.
Il suddetto periodo di ferie sarà aumentato a 14 giorni per gli operai con anzianità presso la stessa azienda da oltre 6 ai 18 anni compiuti e a 16 giorni per anzianità di 19 anni ed oltre.
È in facoltà della Direzione dell’azienda di commutare in pura retribuzione i giorni di ferie eccedenti i 12: ciò per ragioni tecniche ed organizzative.
[...]

Art. 20. - Malattia o infortunio.
[...]
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore.
[...]
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 21. - Tutela della maternità.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si applica l’accordo interconfederale provvisorio che prevede il diritto delle gestanti ad assentarsi dal lavoro per un periodo di 3 mesi prima del parto e di 6 settimane dopo il parto.
[...]
La lavoratrice avrà inoltre diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi dopo il parto.

Art. 22. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione ad esigenze tecniche aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, compatibilmente con la sua capacità tecnica e idoneità fisica.
[...]

Art. 23. - Donne adibite a mansioni tradizionalmente maschili.
Alle donne che esplicano mansioni tradizionalmente svolte da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.

Art. 30. - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari la direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità;
- licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità;
[...]
Nelle sottoelencate mancanze all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione qualora l’operaio:
а) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali di lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in istato di ubriachezza; in tal caso inoltre l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con indennità di anzianità operai colpevoli di:
m) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo però il diritto dell’azienda di operare sull’indennità e fino alla concorrenza dell’indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
n) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
o) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[...]
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di anzianità gli operai colpevoli:
q) insubordinazione grave verso i superiori;
[...]
s) danneggiamento volontario e con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
t) risse nello stabilimento;
[...]

Parte terza Categorie intermedie (già equiparate)
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. [...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e all’indennità di licenziamento.

Art. 3. - Richiamo a disposizioni varie contenute nelle «Norme Generali».
Per le seguenti clausole od istituti si richiamano le norme generali contenute nella Parte Prima del presente contratto (Norme Generali):
- commissioni interne;
- regolamento interno dell’azienda;
- igiene e sicurezza del lavoro;
- inscindibilità delle disposizioni del contratto;
- controversie.

Art. 4. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Per i seguenti istituti s’intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi della regolamentazione per gli operai:
1) Visita medica (vedi art. 2 - Parte seconda - operai).
2) Ammissione lavoro delle donne e minori (vedi art. 3 - Parte seconda - Operai).
3) Orario di lavoro (vedi art. 6 - Parte seconda - Operai).
4) Lavoro straordinario notturno e festivo (vedi art. 7 - Parte seconda - Operai). [...]
5) Lavoro a turni (vedi art. 8 - Parte seconda - Operai).
6) Riposo settimanale (vedi art. 14 - Parte seconda - Operai).
7) Assenze (vedi art. 16 - Parte seconda - Operai).
8) Disciplina del lavoro (vedi art. 30 - Parte seconda - Operai).

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione ad esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica.
[...]

Art. 10. - Ferie.
Il lavoratore che abbia un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
- 15 giorni di calendario in caso di anzianità (li servizio fino a 4 anni;
- 20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre 1 4 anni sino ai 15 anni;
- 25 giorni di calendario, in caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni sino ai 20 anni;
- 30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre i 20 anni.
[...]

Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Potrà essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, un’indennità per i lavoratori che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente provenendo da una zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 19. - Tutela della maternità.
Per il caso d’interruzione del servizio per gravidanza e puerperio, il datore di lavoro conserverà alla lavoratrice il posto per il periodo di 9 mesi (tre mesi prima della data presunta del parto e sei mesi dopo l’evento), corrispondendo l’intera retribuzione per i primi Ire mesi e la metà per altri due mesi.
[...]

Parte quarta Impiegati
Art. 3. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione del termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, fatta eccezione di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Mutamenti di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per gli impiegati amministrativi la durata dell’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza maggiorazione di straordinario.
Per gli impiegati tecnici e per quelli amministrativi le cui mansioni sono strettamente collegate all’orario osservato dal personale dello stabilimento, la durata dell’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali o quella minore prevista per il lavoro a turno.
[...]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario ed il lavoro notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 6.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali valgono le norme stabilite dall’art 6. della Parte Seconda - Operai.
È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell’art. 9.
[...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà in domenica, salvo le eccezioni di legge.
[...]

Art. 10. - Ferie.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
- 15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni;
- 20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 2 fino a 10 anni;
- 25 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 15 anni;
- 30 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio oltre i 15 anni.
[...]

Art. 21. - Indennità di zona malarica.
Le associazioni territoriali locali potranno stabilire un’indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un’altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 23. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale evenienza:
а) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi, di cui 2 prima del parto e 6 dopo;
b) corrispondere la retribuzione intera per i primi 4 mesi della sua assenza ed il 50 % di essa nei due mesi successivi, fatta eccezione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l’azienda è tenuta per disposizioni di legge.
[...]

Art. 32. - Disciplina del lavoro.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, e particolarmente:
а) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’azienda;
[...]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali

Parte quinta Norme tecniche operai
Norme tecniche speciali per le carte da parati
Art. 3. - Categorie inferiori.

Le parti sono concordi sul fatto che, data la caratteristica della specializzazione, non si può disciplinare un periodo di apprendistato.
[...]

Norme tecniche speciali per le carte patinate, gommate e paraffinate
Art. 3. - Manovali specializzati.

[...]
Chiarimento a verbale.
Le parti sono concordi sul fatto che data la caratteristica della specializzazione non si può disciplinare il periodo di apprendistato. [...]

Norme tecniche speciali per la lavorazione delle carte sensibili
Art. 3. - Apprendistato.

L’apprendistato è fissato in anni tre per gli uomini ed in due per le donne.
Comunque, raggiunti i limiti di età di anni 18 per gli uomini e di anni 17 per le donne, l’apprendista acquisisce il diritto al passaggio alla categoria alla quale è avviato.
[...]

Norme tecniche speciali per le carte e cartoni ondulati
Art. 2. - Apprendistato.

L’apprendistato, previsto solo per gli uomini, è fissato in anni 3. Comunque, raggiunto il limite di 18 anni, l’apprendista acquisisce il diritto al passaggio alla 3ª categoria.