Tribunale di Bergamo, Sez. Lav., Ud. 28 giugno 2012 - Macchine tessili da filatura e tessitura e amianto nei sistemi frenanti



TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 42 9 C.P.C. UDIENZA DEL 28 giugno 2012 avanti al Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini,

nella causa iscritta al N. 1757/10 R.G. e promossa da S.I. e S.G.
(Avv. P. Boiocchi)
CONTRO
C. I.T.C, s.p.a.
(Avv.ti G. Fustinoni e M. T. Noro)



Sono comparsi: l'avv. Boiocchi per i ricorrenti, presenti personalmente, nonché l'avv. Noro per la convenuta.
I procuratori delle parti discutono la causa sulle questioni di fatto e di diritto, si riportano ai propri scritti difensivi e chiedono che la causa sia decisa.
L'avv. Noro contesta la produzione documentale di parte ricorrente effettuata unitamente alle note difensive, in quanto tardiva.




Repubblica Italiana
II Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo,
visto l'art. 429 c.p.c, udite le conclusioni
della parte, nonché i motivi a sostegno,
pronuncia la seguente di cui dà pubblica lettura
SENTENZA

 

nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso; PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;

 

Fatto


Con ricorso regolarmente notificato S.I. e G., nella loro qualità di eredi di A.E.G., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la C. I.T.C. s.p.a. per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione della malattia professionale e del decesso di A.E.G., per violazione degli artt. 2043 e 2087 cc, e per sentirla conseguentemente condannare al risarcimento del danno biologico e del danno morale sofferti in vita dalla loro dante causa ed acquisito jure ereditario, quantificati in complessivi € 836.448,75, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa i ricorrenti, premesso di essere eredi di A.E.G. deceduta nel marzo del 2007, esponevano che costei aveva lavorato alle dipendenze della C. I.T.C, s.p.a. dal 13.12.1941 al 29.6.1979, svolgendo mansioni di operaia.
I ricorrenti precisavano che costei aveva lavorato su macchine tessili da filatura e tessitura su cui, come in tutte le apparecchiature del settore, era utilizzato l'amianto nei sistemi frenanti.
I ricorrenti, nell'aggiungere che nei locali i sistemi di abbattimento delle polveri e di protezione individuale erano praticamente inesistenti, deducevano che la madre era deceduta nel marzo 2007 per mesiotelioma pleurico. L'INAIL aveva accertato la dipendenza da causa di lavoro della patologia, costituendo la rendita a favore dei superstiti.
I ricorrenti, nell'affermare la responsabilità della convenuta nella causazione della malattia che aveva determinato il decesso della congiunta, agivano in questa sede per conseguire il risarcimento del danno biologico e del danno morale sofferti in vita dalla loro dante causa ed acquisito jure hereditario e per sentirla condannare al pagamento, in loro favore ed in proporzione delle rispettive quote, della somma complessiva di € 836.448,75 o di quella diversa accertata in corso di causa.

Si costituiva regolarmente in giudizio la C. I.T.C, s.p.a., resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta eccepiva preliminarmente l'infondatezza della domanda, essendo il danno già indennizzato dall'Inail.
La convenuta, dopo aver illustrato tutti gli interventi effettuati nell'ambito dei reparti ove aveva operato l'A., escludeva la prova del danno e del nesso causale con l'attività lavorativa svolta, negando comunque la propria responsabilità.
La convenuta, nel contestare l'entità del danno, eventualmente da limitarsi al periodo di permanenza in vita, concludeva per il rigetto delle domande.

La causa, istruita testimonialmente e tramite CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna mediante separato dispositivo di cui veniva data pubblica lettura.

 

Diritto

 

Il ricorso è fondato.
Va innanzi tutto respinta l'eccezione inerente all'avvenuto indennizzo del danno da parte dell'Inail.
In proposito, occorre innanzi tutto considerare come tale indennizzo - che peraltro non comprende il danno morale - non esaurisce il risarcimento del danno spettante a tale titolo all'assicurato, residuando pertanto una responsabilità del datore di lavoro.
Peraltro, dalla documentazione in atti non risulta che l'A. abbia percepito alcunché dall'INAIL, il quale ha materialmente erogato solo la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 D.P.R. 1124/65 che non può essere detratta dal risarcimento richiesto in questa sede (v. doc. 2 fase ricorrenti).
In base a quest'ultima previsione se l'infortunio o la malattia professionale ha come conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 106 D.P.R. 1124/65, una rendita ragguagliata al cento per cento della retribuzione determinata secondo le disposizioni degli artt. 116-120 D.P.R. 1124/65.
La funzione della rendita, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, "è palesemente quella di sopperire, sostituendo la retribuzione dell'infortunato, alle necessità economiche dei superstiti", mentre "non vi è traccia, nelle citate disposizioni, di una copertura di danni diversi da quelli patrimoniali" (v., in motivazione, cass. civ., 18 maggio 2000 n. 6480; conf. cass. civ., 4 marzo 2002 n. 3069; cass. civ., 12 giugno 1998 n. 5910; Cass. civ., 28 gennaio 1997 n. 859; cass. civ., 16 novembre 1981 n. 6074) .
Pertanto, poiché la domanda dei ricorrenti concerne unicamente il danno biologico e morale maturati in vita dalla madre, è evidente innanzi tutto come la rendita ai superstiti non abbia indennizzato alcunché dei danni sofferti dalla A. e come dalla somma determinata a titolo risarcitorio non possano essere detratti importi corrisposti agli eredi a diverso titolo, come appunto la rendita di cui all'art. 85 D.P.R. 1124/65.
Passando quindi ad analizzare il merito, la domanda è fondata.
A.E.G., dopo aver lavorato per la convenuta dal 13.12.1941 al 29.6.1979, è deceduta nel marzo 2007 per mesotelioma pleurico.
L'A., come emerso univocamente dall'istruttoria, ha lavorato ai telai come tessitrice (v. deposizione C. e A.).
Presso la convenuta sono stati utilizzati telai Linco, Cromton e Ruti, benché questi ultimi nell'ultimo periodo lavorativo della A. (v. dep. C, S. e A.).
La lavorazione spigionava polvere, che veniva rimossa con la pistola ad aria compressa, ed alle dipendenti non venivano fornite le mascherine protettive (v. dep. C. e A.).
Infine, secondo il racconto delle colleghe di lavoro, nelle riunioni sindacali veniva detto della presenza di amianto (v. dep. C. e A.). A conferma di ciò, il c.t.u. ha evidenziato come, fino agli anni '90, i sistemi frenanti installati sulle macchine tessili fossero di "tipo meccanico a sfregamento dotati di guarnizioni costituite da materiali contenenti amianto" (v. relazione c.t.u.).
In particolare: "i filatoi erano dotati di freni a nastro in amianto azionabile manualmente; sui ritorcitoi era possibile arrestare ogni singolo fuso spingendo con il ginocchio un pattino frenante dotato di guarnizioni in amianto; la roccatrice era dotata di freno a ganascia di tipo automobilistico contenete amianto; tutti i telai utilizzati nella seconda metà del secolo scorso possedevano sia frizioni che freni con guarnizioni a base di amianto" (v. relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha poi aggiunto che negli ambienti di lavoro, solitamente, il numero delle macchine era elevato, ogni addetto operava su più filatoi, roccatrici o telati ed inoltre la frequente usura delle guarnizioni richiedeva interventi sostitutivi altrettanto frequenti (v. relazione c.t.u.).
Pertanto, tutti gli elementi sopra evidenziati consentono di affermare con certezza che la A., nello svolgimento delle sue mansioni, è stata esposta alla inalazione di fibre di amianto. Infine, come già evidenziato, l'azienda non obbligava le proprie dipendenti ad indossare le mascherine.
Per quanto attiene agli impianti di areazione, il teste S., in ordine alle fotografie prodotte dalla convenuta, ha precisato che queste raffigurano l'attuale stato dei luoghi (v. dep. S.). Egli ha pure aggiunto che negli anni lo stato dei luoghi non aveva subito sostanziali modifiche, salvo una implementazione degli impianti di areazione e di quelli elettrici (v. dep. S.).
In base a tali elementi, essendo decorso un lungo lasso di tempo tra la cessazione del rapporto della A. e la rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi, risulta impossibile stabilire quali e quanti impianti di areazione fossero installati nel periodo lavorativo di cui si discute.
Parimenti è impossibile affermare la congruità di tali impianti rispetto alla volumetria dei locali ed al numero delle macchine.
Di conseguenza, può ritenersi che l'ambiente lavorativo fosse polveroso e non sufficientemente protetto.
Il c.t.u., infine, ha ritenuto che il mesotelioma pleurico che ha condotto al decesso della A. sia stato causalmente determinato dall'attività lavorativa svolta presso la convenuta (v. relazione c.t.u.).
Ciò non solo avuto riguardo alla pericolosità dell'ambiente lavorativo, per come sopra evidenziata, ma anche per l'assenza di altre possibili cause occupazionali o extraoccupazionali di mesotelioma (v. relazione c.t.u.).
Emerge dunque la responsabilità colposa della convenuta ai sensi dell'art. 2087 c.c., per aver consentito alla lavoratrice di operare in condizioni di pericolosità ambientale, essendo indubbia la pericolosità dell'amianto per la salute, che risulta sin dal R.D. 14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per le donne ed i fanciulli.
L'asbestosi poi viene inserita tra le malattie professionali della L. 455/43 e come tale ritenuta, oltre che potenzialmente mortale, causa sicura di una abbreviazione della vita, quanto meno per le patologie respiratorie e cardiache ad essa correlate (sul punto v. per tutte Cass. Pen. Sez. quarta, n. 998 del 14.1.2003).
In base a tali previsioni, dettate genericamente per la difesa contro le polveri, non è difficile ritenere che la C. I.T.C. s.p.a., anche a prescindere dalla conoscenza circa la specifica nocività dell'amianto, avrebbe dovuto adottare tutte quelle misure idonee a preservare i propri dipendenti dal generale pericolo di inalazione delle polveri di qualunque tipo.
La norma infatti contiene una presunzione di generale pericolosità delle polveri, indipendentemente dalla situazione particolare dell'amianto.
Ciò nonostante la società ha omesso di adottare, nella situazione della A. , le cautele imposte dalla legge o comunque necessarie in base all'esperienza, la tecnica e la particolarità del lavoro, ed atte ad eliminare o quanto meno ridurre significativamente la fonte di rischio, ovvero l'inalazione delle polveri, e in particolare di quelle di amianto.
E sicuramente l'installazione di sistemi di areazione, adeguati al numero delle macchine ed alla volumetria dell'ambiente, e la distribuzione delle mascherine avrebbe, se non impedito, comunque attenuato o limitato l'inalazione delle polveri.
In proposito, a nulla rilevano le considerazioni, peraltro non richieste, svolte dal c.t.u. in ordine alla inidoneità di eventuali misure di prevenzione ad impedire l'insorgenza della patologia.
Tale assunto non appare condivisibile, tant'è che, in situazione analoga, la corte di cassazione è ugualmente pervenuta ad un'affermazione di responsabilità (v. in tal senso cass. Pen. Sez. IV, 6.2.2001) . E' noto, infatti, che il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso deve essere affermato non solo quando, secondo un giudizio di probabilità, questo non si sarebbe verificato ove l'azione doverosa fosse stata compiuta, ma anche quando l'evento stesso si sarebbe realizzato in epoca diversa o con minore intensità lesiva (v. in tal senso cass. S.U. n. 30328/02, cass. Pen. Sez. IV, N. 988/2003, cass. Pen. Sez. IV n. 37432/03) .
Inoltre, è sicuramente vero che, in materia di colpa e di esigibilità dell'osservanza delle regole di condotta, l'agente modello cui fare riferimento è quello del momento in cui è stata posta in essere la condotta che ha infranto la regola cautelare, dovendosi quindi tener conto dello stato della scienza e della tecnica dell'epoca. Tuttavia, il problema della non esigibilità della condotta diviene mal impostato quando risulti che niente o quasi era stato fatto in ordine al problema delle polveri (v. in tal senso cass. Pen. Sez. IV, 6.2.2001) . Pertanto, nella situazione in esame, non può escludersi, ed anzi appare ragionevole ritenere, che l'eventuale utilizzo delle maschere, sia pure di quelle esistenti all'epoca, così come l'installazione di impianti di areazione, avrebbe, se non impedito, quanto meno ritardato l'insorgenza della patologia o limitato gli effetti dannosi.
In verità nulla di tutto questo è stato fatto, nessuna misura precauzionale è stata adottata e quindi appare estremamente censurabile il comportamento del datore di lavoro che ha assolutamente omesso l'adozione di qualsiasi misura di prevenzione, non dotando la A., al pari delle sue colleghe, di alcuna maschera, né predisponendo impianti di areazione nei locali. In definitiva, in base a tutti gli elementi emersi, unitamente considerati, deve affermarsi la responsabilità della C. I.T.C, s.p.a. nella causazione della patologia che ha determinato il decesso di A.E.G..
Questo giudice ritiene di poter far propria la determinazione effettuata dal C.T.U. sulla base di un rigoroso accertamento e di argomentazioni immuni da vizi logici. Trattandosi, inoltre, di valutazione equitativa ben possono essere utilizzate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, sia pure con il correttivo di seguito chiarito.
A quest'ultimo proposito non può concordarsi con le argomentazioni della convenuta secondo cui, essendo intervenuta la morte dell'A., non vi sarebbe spazio per una liquidazione del danno biologico permanente, potendosi unicamente procedere ad una liquidazione del danno biologico terminale commisurato, sia pure attraverso il criterio della cosiddetta personalizzazione, alla inabilità temporanea.
Infatti, tutte le sentenze di legittimità a sostegno di tale tesi riguardano ipotesi di infortuni stradali (non di malattia professionale) in cui il decesso della vittima, se non è stato pressoché istantaneo, ha seguito di pochi giorni l'evento dannoso (si vedano, tra le molte, cass. civ., 17.1.2008 n. 870 in cui il decesso ha seguito di appena 3 giorni il sinistro; cass. civ., 25.5.2007 n. 12253 in cui il decesso è stato istantaneo ed analogamente cass. civ., 22.3.2007 n. 6946, nonché cass. civ. 30.1.2006 n. 1877 in cui il decesso si è verificato dopo 14 giorni dal sinistro; cass. civ., 28.4.2006 n. 9959 in cui il decesso è avvenuto dopo circa un mese dal sinistro). Nella situazione in esame ci si trova di fronte ad una situazione decisamente diversa in quanto la morte dell'A. (marzo 2007) si è verificata qualche mese dopo la diagnosi di mesiotelioma (risalente al dicembre 2006, come risulta dalla CTU) .
Tuttavia, poiché le tabelle la liquidazione del danno biologico permanente, non essendo certo quando si verificherà la morte del soggetto che ha subito la lesione, si fondano su di un criterio probabilistico di vita futura (parametrato alla vita media) appare giusto ridurre equitativamente gli importi derivanti dall'applicazione delle medesime, essendo noto, in tale situazione, quando il decesso è avvenuto.
Nella situazione in esame, infatti, diversamente da quanto normalmente avviene, non dovendo essere risarcita un'aspettativa di vita, occorre riproporzionare il criterio risarcitorio. Pertanto, considerato che nella situazione in esame, l'A. è deceduta all'età di 81 anni può ritenersi equo un abbattimento del 80% (ovvero di una percentuale all'incirca pari all'età del danneggiato al momento del decesso) dell'importo derivante dall'applicazione del criterio tabellare effettuato secondo le tabelle del Tribunale di Milano.
Conseguentemente, il danno può essere così quantificato: € 136.082,4 (pari ad € 680.412,00 detratto l'abbattimento dell'80% corrispondente ad € 544.329,6) per invalidità permanente (già rivalutata ad oggi), oltre ad € 4.000,00 per invalidità temporanea (pari ad € 100 per 40 g.), € 4.500,00 per invalidità temporanea al 75% (pari ad € 75 per 60 g.); € 3.000,00 per invalidità temporanea al 50% (pari ad € 50 per 60 g.). La somma complessivamente spettante ai ricorrenti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, ammonta quindi a complessivi € 147.582,4, su cui andranno calcolati gli interessi legali dalla data del fatto (e dunque dal decesso) sul capitale, previa devalutazione della somma sopra liquidata, per il primo anno sul capitale e sul capitale annualmente rivalutato per gli anni successivi. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.


Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1757/10 R.G.
1. condanna la C. ITC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di S.I. e S.G. ed in proporzione delle rispettive quote ereditarie, della somma complessiva di € 147.582,4, oltre a gli interessi legali dalla data del fatto (e dunque dal decesso) sul capitale, previa devalutazione della somma sopra liquidata, per il primo anno sul capitale e sul capitale annualmente rivalutato per gli anni successivi sino al saldo;
2. condanna la C. ITC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di S.I. e S.G., delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.800,00 di cui € 1.500,00 per diritti ed € 2.300,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, oltre al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato provvedimento;
Bergamo, 2 8 giugno 2 012
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini