Cassazione Penale, Sez. fer., 28 settembre 2012, n. 37695 - Impianto di immagazzinaggio automatico "PROMAG" e mancanza di protezione: responsabilità di un delegato alla sicurezza


 

 

Responsabilità per infortunio di un lavoratore rimasto incastrato con gli arti inferiori in un impianto di immagazzinaggio automatico denominato "PROMAG". L'imputato, responsabile dello stabilimento ... di una s.p.a. con delega alla sicurezza, aveva infatti messo a disposizione del lavoratori dello stabilimento, tale impianto "PROMAG", costituito da rulliere di caricamento, senza curarsi che le stesse fossero completamente segregate e protette da barriere, munite anche di cellule fotoelettriche, tali da impedirne l'accesso agli operai a meccanismo in funzione e tollerando quindi coscientemente sia che in corrispondenza della scatola comandi venisse praticata un'apertura di circa 55 cm. sia che, seguendo una prassi pericolosa e scorretta, i lavoratori, operassero all'interno, a meccanismo in moto ogniqualvolta era necessario riallineare sui rulli i bancali di merce che non fossero in giusta posizione, come era accaduto nel caso di specie all'operaio che, al suddetto scopo, era entrato nella zona pericolosa attraverso detta apertura, rimanendo incastrato con gli arti inferiori tra la navetta ed i predetti rulli.

Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto

Osserva il Collegio che la Corte distrettuale ha escluso, sia pure con succinte argomentazioni peraltro integrate dalla motivazione della sentenza di primo grado, che la condotta della parte lesa potesse qualificarsi abnorme ed eccezionale di guisa da porsi al di fuori di ogni possibilità di controllo dell'imprenditore tenuto ex lege a garantire l'incolumità dei lavoratori dipendenti.
Si era invero acclarata in punto di fatto, la ricorrenza di una prassi pericolosa conosciuta e tollerata dall'imputato tra i lavoratori di introdursi attraverso il pertugio lasciato aperto (in quanto non segregato nè dotato di fotocellule atte a bloccare il funzionamento della macchina) all'interno di un impianto automatico di immagazzinamento, onde ovviare, senza previamente azionare il pulsante di arresto, agli inconvenienti, piuttosto frequenti, dovuti al mal posizionamento dei bancali sulle rulliere, con la conseguente insussistenza dell'interruzione del nesso di causa.

Come costantemente ribadito, nessuna efficacia causale può attribuirsi alla condotta del lavoratore nel caso in cui l'evento lesivo discenda dalla mancanza od insufficienza di quelle cautele antinfortunistiche che, ove adottate, avrebbero neutralizzato il rischio insito nella condotta stessa. La giurisprudenza di legittimità ha poi più volte riaffermato, in linea di principio, che le prescrizioni antinfortunistiche sono volte a tutelare il lavoratore stesso anche dagli incidenti dovuti a sua negligenza, imprudenza od imprudenza.






REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRò Antonio - Presidente

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Lu - rel. Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G - Consigliere

Dott. ANDRONIO A. M. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 5447/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 04/11/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sorrentino Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. (Omissis) che si riporta ai motivi di ricorso ed eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.

Fatto



Con sentenza 4 novembre 2011, la Corte d'appello di Bologna parzialmente riformava - limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 cod. pen., n. 6 - la sentenza emessa il 27 novembre 2008 dal Tribunale di Modena - Sezione staccata di Carpi, confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato (Omissis) in ordine al delitto di cui all'articolo 590 cod. pen., commi 1, 2 e 3, per aver cagionato, in qualità di responsabile dello stabilimento di (Omissis) della (Omissis) s.p.a. con delega alla sicurezza, al lavoratore (Omissis), lesioni personali consistite in trauma da schiacciamento con ampie ferite lacero -contuse agli arti inferiori, cui conseguiva una malattia con durata superiore a 40 giorni, versando in generica imperizia ed imprudenza e nella specifica violazione dell'articolo 2087 cod. civ., Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 68, nonchè del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35; fatto commesso in (Omissis). In particolare il (Omissis) aveva messo a disposizione del lavoratori dello stabilimento, un impianto di immagazzinaggio automatico denominato "PROMAG", costituito da rulliere di caricamento, senza curarsi che le stesse fossero completamente segregate e protette da barriere, munite anche di cellule fotoelettriche, tali da impedirne l'accesso agli operai a meccanismo in funzione e tollerando quindi coscientemente sia che, in difformità dalle prescrizioni impartire dal produttore e trascritte nel libretto di istruzioni e d'uso del macchinario, in corrispondenza della scatola comandi venisse praticata un'apertura di circa 55 cm. sia che, seguendo una prassi pericolosa e scorretta, i lavoratori, operassero all'interno, a meccanismo in moto ogniqualvolta era necessario riallineare sui rulli i bancali di merce che non fossero in giusta posizione, come era accaduto nel caso di specie all'operaio (Omissis) che, al suddetto scopo, era entrato nella zona pericolosa attraverso detta apertura, rimanendo incastrato con gli arti inferiori tra la navetta ed i predetti rulli.

Con motivazioni conformi, entrambi i Giudici di merito sono pervenuti alla ricostruzione della dinamica dell'incidente in conformità alla descrizione contenuta nel capo di imputazione, senza contestazioni della difesa dell'imputato. Ed hanno ritenuto l'infortunio causato dall'indebito accesso del lavoratore alle parti in movimento della macchina; accesso non impedito dall'omessa adozione, per fatto colposo dell'imputato, di quegli accorgimenti antinfortunistici a tanto prescritti ed anzi illegittimamente tollerato in nome di una prassi pericolosa.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, per tramite del difensore, articolando plurime censure per la violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e) e lettera b), così sintetizzate.

Secondo il ricorrente,in relazione al dedotto vizio motivazionale, la Corte d'appello di Bologna avrebbe del tutto omesso di valutare le deposizioni dei numerosi, altri testi, risultate difformi da quelle rese dalla parte offesa e dai testi d'accusa e tali da suffragare le tesi difensive relative all'inesistenza della pericolosa prassi di accesso al macchinario in movimento ed al vantaggio alla celerità del ciclo produttivo, conseguente all'omesso rispetto delle prescrizioni di sicurezza nonchè, infine, alla temporaneità dell'adeguamento dell'intervento sul box dei comandi della macchina che, dovendosi concludere in 2/3 mesi, non avrebbe permesso l'instaurarsi della pericolosa prassi. La Corte d'appello sarebbe peraltro incorsa nel vizio di travisamento della prova per aver pretermesso prove legittimamente assunte la cui valutazione obiettiva avrebbe escluso una pronunzia di condanna ovvero per non aver considerato che un pertugio risultato di circa 20/50 cm. avrebbe comunque reso difficoltoso il passaggio a chiunque. Lamenta inoltre il ricorrente il difetto di motivazione in ordine all'eccepita interruzione del nesso di causa conseguente alla condotta abnorme dell'infortunato, invero dimostrata da plurime prove testimoniali e documentali giacchè questi non era addetto al PROMAG e non doveva compiere l'operazione de qua, fermo il fatto dell'imprevedibilità di un siffatto comportamento per l'imputato, al quale risultava attribuita, senza alcuna plausibile spiegazione, la piena conoscenza di una prassi volta ad obliterare le prescrizioni di sicurezza.

Quanto al vizio di erronea applicazione della legge penale in tema di causalità omissiva, assume il ricorrente che i Giudici di seconda istanza avrebbero trascurato di accertare, attraverso il cd. giudizio controfattuale, se poteva dirsi processualmente certo che la condotta omissiva, ascritta all'imputato, fosse stata condizione necessaria dell'evento, una volta motivatamente esclusa l'interferenza di fattori causali alternativi.

Con motivi nuovi pervenuti in cancelleria il 21 agosto 2012, il ricorrente, illustrate approfonditamente le censure già dedotte in ricorso, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.



Diritto



Preliminarmente deve esser esaminata la questione della prescrizione, sollevata dal difensore nell'odierna discussione. Ritiene il Collegio che - avuto riguardo al tempus commissi delicti ((Omissis)), al titolo del reato (lesioni colpose gravi commesse con violazione della normativa antinfortunistica) ed alla pena edittale per lo stesso prevista - a tutt'oggi non si sia definitivamente compiuto il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 (di identica durata secondo la vigente e la previgente disciplina dell'istituto) avuto riguardo al periodo di sospensione dello stesso di mesi 8 e giorni 20, sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado dal 10 marzo al 30 novembre 2006. Ne discende quindi che, sommato detto periodo di sospensione al termine ordinario suddetto, la prescrizione del reato si compirà in via definitiva il 5 settembre 2012.

Passando all'esame delle dedotte censure, rileva il Collegio che vanno giudicate inammissibili quelle attinenti ai pretesi vizi di difetto di motivazione e di travisamento della prova. I Giudici sia di primo che di secondo grado hanno dato atto,seguendo un congruo ed esaustivo iter argomentativo, peraltro del tutto coerente con le risultanze istruttorie (costituite da prove sia documentali che testimoniali) dell'acclarata dinamica dell'infortunio come pure dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al delitto ascrittogli. è fuori discussione che le motivazioni di entrambe le sentenze, in presenza di doppia statuizione conforme di condanna, vengano reciprocamente ad integrarsi dando quindi luogo ad un unico apparato argomentativo. Il ricorrente intenderebbe invece indurre questa Corte, attraverso la deduzione di vizi motivazionali meramente apparenti,ad una non consentita lettura "alternativa" del materiale probatorio acquisito. Va detto al riguardo che i Giudici di merito, sottoposte a vaglio critico le prove testimoniali assunte, hanno poi "utilizzato" previo ineccepibile apprezzamento, in termini motivazionali, delle complessive acquisizioni probatorie loro esclusivamente demandato, quelle poste a base delle rispettive decisioni, non ritenendo implicitamente a tanto funzionali al convincimento così formatosi,le altre, escluso peraltro qualsivoglia travisamento c. della prova che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 n. 15556/2008, citata dalla difesa) non può ravvisarsi nella mancata considerazione di prove testimoniali a discarico dalle quali " sarebbe emerso un contesto ampiamente diverso e senza dubbio alternativo rispetto a quello posto a base della decisione di condanna n, come si legge in ricorso (fgl. 8).

Infatti, per consolidato, pacifico e risalente assunto giurisprudenziale di questa Corte, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (S.U. 13.12.1995, n. 930; S. U., 31.5.2000, n. 12).

Il vizio di motivazione, poi, deducibile in sede di legittimità deve risultare, per espressa previsione normativa, dal testo del provvedimento impugnato, ovvero - a seguito della modifica apportata all'articolo 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera e), dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8 - da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame", il che implica -quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si presterebbero ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè, in tesi, munite di eguale crisma di logicità (cfr. S. U., 27.9.1995, n. 30).

Infondate vanno giudicate le ulteriori doglianze dedotte in relazione a presunti vizi motivazionali e di violazione di legge in punto al nesso di causalità.

Osserva il Collegio che la Corte distrettuale ha escluso, sia pure con succinte argomentazioni peraltro integrate dalla motivazione della sentenza di primo grado, che la condotta della parte lesa (quale mero antecedente occasionale dell'evento) potesse qualificarsi abnorme ed eccezionale di guisa da porsi al di fuori di ogni possibilità di controllo dell'imprenditore tenuto ex lege a garantire l'incolumità dei lavoratori dipendenti. Si era invero acclarata in punto di fatto, la ricorrenza di una prassi pericolosa (conosciuta e tollerata dall'imputato in veste di responsabile dello stabilimento con delega alla sicurezza) tra i lavoratori,invero non alieni dall'introdursi attraverso il pertugio lasciato aperto (in quanto non segregato nè dotato di fotocellule atte a bloccare il funzionamento della macchina) all'interno di un impianto automatico di immagazzinamento, onde ovviare, senza previamente azionare il pulsante di arresto, agli inconvenienti, piuttosto frequenti, dovuti al mal posizionamento dei bancali sulle rulliere, con la conseguente insussistenza dell'interruzione del nesso di causa. Deve altresì affermarsi che la impugnata sentenza, ad onta delle dedotte censure, si pone in sintonia con l'interpretazione della norma, costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4 n. 16422 del 2007) secondo cui nessuna efficacia causale può infatti attribuirsi alla condotta del lavoratore nel caso in cui l'evento lesivo discenda dalla mancanza od insufficienza di quelle cautele antinfortunistiche che, ove adottate, avrebbero neutralizzato il rischio insito nella condotta stessa. La citata giurisprudenza di legittimità ha poi più volte riaffermato, in linea di principio, che le prescrizioni antinfortunistiche sono volte a tutelare il lavoratore stesso anche dagli incidenti dovuti a sua negligenza, imprudenza od imprudenza.

Va da ultimo rimarcato che nella motivazione della sentenza di primo grado (cfr. fgl. 5 e segg.), si da adeguatamente atto del cd. giudizio controfattuale posto a base della verifica della ricorrenza del nesso eziologico nei reati omissivi impropri, laddove si evidenzia che, qualora l'imputato avesse ottemperato alle precise prescrizioni antinfortunistiche contestategli (ovverosia avesse provveduto a dotare il macchinario dei sistemi di fotocellule atte bloccarne il funzionamento intercettando il passaggio del lavoratore attraverso l'apertura nonchè dei sistemi di completa segregazione di quest'ultima) l'evento lesivo non si sarebbe verificato.

Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex articolo 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.