Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37340 - Infortunio di un lavoratore per mancanza di armature di sostegno nella parete di uno scavo e successiva malptractice medica


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 3607/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 30/06/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi, per le parti civili, Avv. (Omissis), anche in sostituzione dell'avv. (Omissis), che ha chiesto il rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese;

udito il difensore avv. (Ndr.: testo originale non comprensibile) (Omissis), avv. (Omissis), i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto
parete sprovvista di armature di sostegno malptractice medica



1.1. Nel riformare la sentenza di primo grado emessa il 10.6.2009 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Lucera unicamente in relazione all'entità della pena, la Corte di Appello di Bari condannava (Omissis) per il reato di omicidio colposo in danno di (Omissis), commesso con violazioni di norme antinfortunistiche.

La Corte territoriale ha ritenuto provato che il lavoratore era stato investito da materiale mentre era all'interno di uno scavo del cantiere di costruzione di un fabbricato; tale materiale si era staccato da una parete sprovvista di armature di sostegno ed il lavoratore era caduto sui ferri collocati nello scavo.

1.2. Il giudice di seconde cure prendeva atto del fatto che, esercitata separatamente l'azione penale per le contravvenzioni prevenzionistiche, il relativo giudizio si era concluso con una sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste e riteneva di non essere vincolata da tale pronuncia, atteso che ai sensi dell'articolo 238 bis c.p.p., la sentenza irrevocabile assume valore probatorio in altro procedimento ma non fa stato in esso e deve essere valutata insieme agli altri elementi di prova.

Sotto altro profilo il Collegio registrava il fatto che alcuni dei medici che avevano avuto in cura l'infortunato presso l'ospedale di (Omissis) erano stati condannati dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di quella città in relazione al decesso del (Omissis), avvenuto quasi un mese dopo l'infortunio. Ai medici era stato ascritto di non aver effettuato la doverosa sorveglianza mediante ecodoppler della trombosi venosa profonda degli arti inferiori per la profilassi dell'embolia polmonare su un paziente politraumatizzato.

Ad avviso della Corte di Appello gli interventi chirurgici effettuati sul paziente avevano avuto esito positivo e quindi la prognosi di sopravvivenza era stata favorevole; tuttavia il lavoratore non sarebbe comunque guarito in meno di 40 giorni e non avrebbe evitato l'indebolimento permanente della deambulazione, "sicchè l'eventuale autosufficienza della malptractice medica avrebbe potuto portare non già ad escludere il reato ma soltanto ad una derubricazione del medesimo in lesioni colpose gravi, procedibili d'ufficio".

Il Collegio rilevava altresì che nel caso di specie al momento dell'omissione sanitaria l'infortunato era ancora bisognoso di cure e di assistenza continua, sicchè la condotta colposa dei sanitari non costituiva accadimento assolutamente anomalo ed eccezionale, la cui ricorrenza si sarebbe potuta affermare solo se il (Omissis) fosse guarito o fosse almeno convalescente.

2. Avverso la descritta sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato.

2.1. Con un primo motivo si lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 43 c.p., comma 3, articolo 589 c.p., comma 2 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 13 e articolo 77, lettera b). Ricordato che l'imputato venne assolto dalla contravvenzione contestata per l'insussistenza del fatto, il ricorrente ritiene che essendo la contravvenzione elemento costitutivo specifico della fattispecie di omicidio colposo, la sentenza definitiva e quella Impugnata hanno ad oggetto il medesimo fatto. Non si cadrebbe quindi nel campo di applicazione dell'articolo 238 bis c.p.p., che la Corte distrettuale avrebbe malamente interpretato ed applicato, ma in ipotesi di accertamento del medesimo fatto; circostanza che avrebbe dovuto condurre i giudici di secondo grado a pronunciare una sentenza di proscioglimento.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'articolo 41 c.p., commi 1 e 2.

Ad avviso dell'esponente il fatto che, sia pure con sentenza non ancora passata in giudicato, sia stata accertata la responsabilità dei sanitari per la morte del lavoratore infortunatosi deve condurre, in applicazione dell'articolo 41 c.p., comma 2, all'affermazione dell'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta all'odierno imputato e l'evento morte, giacchè causa della stessa è stata l'embolia polmonare dovuta alla mancata sorveglianza postoperatoria e non le fratture subite nell'infortunio ed in via di guarigione.

Ricorda l'esponente che con i motivi di appello venne chiesta anche la derubricazione del reato di omicidio colposo in quello di lesioni colpose. La Corte di appello quindi non avrebbe fatto una valutazione circa gli aspetti fattuali e scientifici relativi all'evoluzione della malattia per verificare se l'evento sarebbe stato evitato o ci sarebbe stato un evento di minore intensità qualora non fosse intervenuta l'omissione dei sanitari.

Sotto diverso ma comunque contiguo profilo, si espone che l'eventuale contraddittorietà o incertezze in ordine al nesso causale dovrebbero in ogni caso comportare un esito assolutorio del giudizio.

Diritto



3. Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.

3.1. La prima doglianza chiama in causa l'articolo 238 bis c.p.p., per concludere che, attesa l'assoluzione dell'imputato per la violazione contravvenzionale che costituisce il nucleo della colpa specifica assunta dall'imputazione del più grave reato di omicidio colposo quale causa dell'evento illecito, vi è inconciliabilità tra quella decisione e condanna per il delitto colposo, trattandosi del medesimo fatto.

Il riferimento all'articolo 238 bis c.p.p., stante il disposto dell'articolo 609 c.p.p., comma 1, indirizza il sindacato di questa Corte verso la valutazione della logicità della decisione impugnata, relativamente alla valutazione della prova.

L'articolo 238 bis c.p.p., infatti, disciplina la possibilità di acquisizione e la valenza probatoria nell'ambito del procedimento penale della sentenza passata in giudicato, disponendo che la stessa va valutata a norma dell'articolo 187 c.p.p., e articolo 192 c.p.p., comma 3.

Esso pone, quindi, (anche) una regola di valutazione della prova.

Il riferimento alla identità del fatto, nella cornice normativa delineata dal motivo di ricorso, non può che esprimere il rilievo critico mosso ad una decisione che si pone sul piano della valutazione del fatto in termini contraddittori con altra che ha già giudicato quello stesso fatto.

Tanto premesso, appare evidente che la censura del ricorrente è infondata.

La contravvenzione consistente nell'inosservanza di regola prevenzionistica ed il delitto di omicidio colposo commesso con violazione di norma prevenzionistica non sono "medesimo fatto" secondo l'accezione penalistica della locuzione. Tale assunto è persino autoevidente: la fattispecie delittuosa ha una struttura ben più ampia di quella contravvenzionale (basti considerare che la prima da vita ad un reato di evento, laddove la seconda origina un reato di mera condotta). D'altro canto, la concorrenza dei due reati da luogo ad un tipico concorso formale di reati, in cui con un'unica azione si integrano più fattispecie criminose.

Non incorre in alcun vizio logico, quindi, la sentenza impugnata, che opera un'approfondita, autonoma e consapevole rivalutazione dei materiali probatori disponibili al riguardo della violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 13, concludendo per la sussistenza di un comportamento inosservante della norma da parte dell'imputato sulla base della evidenziazione delle lacune del giudizio già formatosi.

Diverso profilo è quello della legittimità di una decisione, non ancora irrevocabile, che si ponga in termini contraddittori con un precedente giudicato. La questione può essere in astratto prospettata, in ragione del principio espresso da questa Corte, per il quale la preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem opera pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, semprechè i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria (Cass. S.U., sent. n. 34655 del 28/6/2005, Donati).

Ciò posto, va ricordato che la prevalente giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la censura che prospetta la ricorrenza di una preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona è questione di fatto che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 5, sent. n. 7953 del 30/03/1998, Sparacino; Cass. Sez. 6, sent. n. 34955 del 05/06/2003, Rebeschi; Cass. Sez. 2, sent. n. 41069 del 24/09/2004, Chiaberti; Cass. Sez. 5, sent. n. 9180 del 29/01/2007, Aloisio; Cass. Sez. 4, sent. n. 48575 del 03/12/2009), salvo che non sia stato possibile dedurla nel giudizio di merito, perchè la sentenza di riferimento è divenuta irrevocabile solo dopo quel giudizio (Cass. Sez. 1, sent. n. 31123 del 14/05/2004, Cascella; Cass. Sez. 5, Sparacino, citata; contra Cass. Sez. 6, sent. n. 44484 del 30/09/2009, P.; Cass. Sez. 1, sent. n. 26827 del 05/05/2011, P.c. e Santoro, Rv. 250796).

Tanto implica che nel caso che occupa non si versa in una delle ipotesi che, ai sensi dell'articolo 609 c.p.p., comma 2, possono essere rilevate d'ufficio dal giudice di legittimità.

4.1. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Esso rimanda ad uno dei temi di maggior complessità dei diritto penale, ovvero l'interpretazione da preferire per l'articolo 41 c.p., comma 2, a mente del quale "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".

Per quanto si tratti di una norma di fondamentale importanza tanto sul piano giuridico che su quello speculativo, a tutt'oggi non si cheta il dibattito dottrinario e giurisprudenziale, a dimostrazione di soluzioni percepite ancora come approssimate e provvisorie.

Com'è noto, l'opinione maggiormente seguita sostiene che la funzione della norma è quella di mitigare il rigore derivante dalla meccanica applicazione dei principio generale contenuto nell'articolo 41 c.p., comma 1, ovvero del principio per li quale vi è equivalenza nette cause che possono individuarsi come produttive dell'evento, così identificate attraverso il noto procedimento che taluno chiama di "eliminazione mentale" (teoria della "condicio sine qua non").

Allo scopo il legislatore ha dato rilievo a cause sopravvenute dal carattere peculiare; quale sia tale carattere è tutt'altro che agevole comprendere sulla base del testo di legge.

Con affermazione di indubbia persuasività, si è sostenuto che se dovesse trattarsi di cause in grado di instaurare un processo causale del tutto autonomo da ogni altra pregressa, saremmo in presenza di una disposizione inutile perchè all'esclusione della valenza giuridica delle diverse "cause" si perverrebbe già con l'applicazione del principio condizionalistico previsto dall'articolo 41 c.p., comma 1.

L'attitudine eziologica di ciascuna causa è premessa della regola dell'equivalenza causale (altrimenti neppure si potrebbe parlare di "causa").

Perchè possa ritenersi interrotto il nesso condizionalistico tra condotta del trasgressore ed evento è necessario che il fattore interferente assorba per intero il processo causale. è quanto si esprime comunemente con l'affermazione per la quale la condotta del trasgressore degrada, da causa, ad occasione dell'evento. è quanto si pretende con la richiesta del necessario carattere di eccezionalità della causa sopravvenuta (ma, secondo l'opinione preferibile, anche precedente o concomitante: articolo 41 c.p., comma 3).

Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma "sufficiente" a determinare l'evento, secondo un'accezione di sufficienza che non può essere identificata nell'autonomia cui allude l'articolo 41 c.p., comma 1 (sicchè fuorviante è il riferimento sovente operato al carattere, che si vorrebbe dover essere proprio della causa sufficiente, della "totale indipendenza dalla condotta dell'imputato": Cass. Sez. 5, sent. n. 11954 del 26/01/2010, Palazzo, Rv. 246549; Cass. Sez. 5, sent. n. 15220 del 26/01/2011, Trabeisi e altri, Rv. 249967).

Lo snodo essenziale del tema in esame sembra a tutt'oggi essere quello del reperimento di un'adeguata definizione di "causa sufficiente", la quale va ricercata nella prospettiva propria del giudizio di attribuzione di responsabilità giuridica. Si tratta, detto altrimenti, del concetto "giuridico" di causa sufficiente.

Ciò posto, è più agevole comprendere che tale concetto non può e non deve essere colto alla luce di leggi fisiche, ma sulla base delle ragioni dell'imputazione giuridica. Viene perciò in rilievo, ad esempio per la teoria della causalità umana, il potere di signoria dell'uomo, in forza del quale si afferma che "può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo" (Cass. Sez. 4, sent. n. 9967 del 18/01/2010, P.G. e P.C. in proc. Otelli e altro, Rv. 246797). Fuori della possibilità di controllo viene ritenuto, secondo questa dottrina, "il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di versificarsi: il fatto che si verifica soltanto In casi rarissimi... nei giudizi sulla causalità umana si considerano "propri" del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi; in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità".

Nel fare propria questa teoria la giurisprudenza di legittimità svolge un'utile precisazione. Per l'attribuzione del fatto sul piano oggettivo è necessario: a) che l'imputato con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; b) che l'evento non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali. La causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o a procurane la sua interruzione, come altrimenti si dice) presuppone quindi l'esistenza di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma si pone rispetto a questo come addizione completamente atipica, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un fattore che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Cass. Sez. 4, sent. n. 9967 del 18/01/2010, P.G. e P.C. in proc. Otelli e altro, Rv. 246797).

Tanto vale per il fattore interferente che abbia concorso nella determinazione di quel medesimo evento cui avrebbe condotto il percorso causale facente interamente capo all'agente/omittente, qualora non fosse intervenuto quell'ulteriore addizione causale.

Ma vale, secondo la prevalente giurisprudenza, anche nell'ipotesi in cui il fattore interferente che si innesta nel decorso causale già innescato dalla condotta del trasgressore aggrava l'evento che si sarebbe prodotto.

Anche in tali casi non risulta comunque reciso il nesso causale e la concorrenza causale di condotte di altri dal reo assume valore solo sul piano sanzionatorio.

4.2. La natura eccezionale ed imprevedibile del fatto sopravvenuto è però un tipico accertamento devoluto al giudice del merito; alla Corte di cassazione il compito di valutare la congruenza logica del convincimento formatosi nel giudice del fatto. La decisione impugnata, per la quale non può reputarsi causa totalmente autonoma ed imprevedibile la malpractice dei sanitari, anche sotto tale profilo è immune da censure.

Costituisce orientamento costante di questa Corte l'affermazione secondo la quale nel caso di lesioni personali cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente - tale da interrompere il nesso causale ex articolo 41 c.p., comma 2, - rispetto al comportamento dell'agente, perchè questi, provocando tale evento (le lesioni), ha reso necessario l'intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un'ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale. In particolare nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, l'errore del medico non può prescindere dall'evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la "catena causale" resta integra (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41943 del 04/10/2006, Lestingi ed altri, Rv. 235537).

La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi in argomento dal giudice di legittimità, valutando come sempre prevedibili e tutt'altro che eccezionali comportamenti imperiti, negligenti o imprudenti nell'ambito del trattamento sanitario di una persona, di talchè può essere ritenuta l'interruzione del nesso causale con la condotta dell'imputato solo se la necessità di cura non trova più origine in quella vicenda anteriore; quindi, quando il paziente sia guarito o almeno convalescente.

Nella vicenda che qui occupa, la Corte ha ritenuto che a distanza di tre settimane dall'incidente il (Omissis) fosse in via di miglioramento ma non ancora guarito, tanto che era ancora sottoposto ad immobilizzazione quando venne omesso l'ecodoppler; omissione che è stata posta dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia a base della colposa produzione di una trombosi venosa profonda della vena femorale da parte dei due medici curanti.

Si tratta di un giudizio di fatto, come già osservato, immune da vizi logici.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. Consegue, altresì la condanna del ricorrente alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio, che si liquidano, unitariamente e complessivamente, in euro 1.900,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processi, nonchè alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio, che liquida, unitariamente e complessivamente in euro 900,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.